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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Sardella
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26/2/2025, i Sig.ri e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 991/2021 del 22/7/2021, con riferimento al collocamento dei minori, ed , e, Per_1 Per_2 conseguentemente, all'obbligo stabilito a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra Pt_1 Parte_2 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per ciascun figlio.
1 A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la Sig.ra si è trasferita Parte_2
in Veneto per motivi lavorativi e che tale circostanza rende necessaria una revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio, con specifico riferimento al collocamento dei minori, nonché al contributo economico previsto per il loro mantenimento, anche in considerazione del miglioramento della situazione reddituale della madre, derivante dalla nuova occupazione lavorativa.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“- confermare l'affidamento condiviso dei minori al padre e alla madre, con residenza anagrafica presso la madre nell'immobile in Pisa, via F. Filzi n. 20;
- disporre che i minori e trascorreranno col padre i giorni di lunedì, martedì e Per_1 Persona_3
mercoledì con pernotto ed il giovedì mattina i minori saranno riaccompagnati dal padre a scuola o presso la casa della madre (nel periodo non scolastico), cosicché e trascorreranno i Per_1 Per_2 giorni da giovedì dall'uscita da scuola, venerdì, sabato e domenica con la madre, che li riaccompagnerà a scuola o a casa del padre nel periodo non scolastico il lunedì mattina, ad eccezione della seconda domenica di ogni mese che sarà trascorsa col padre;
- salvo differenti accordi tra le parti, i figli trascorreranno ad anni alterni insieme con il padre o con la madre, le festività. Durante il periodo estivo i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di due settimane e, nel periodo invernale, un periodo continuativo di una settimana. I periodi continuativi potranno anche essere frazionati in base alle esigenze lavorative e/o di svago, dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno per quanto concerne il periodo estivo ed entro il 31 ottobre di ciascun anno, per quanto concerne il periodo invernale.
I genitori si impegnano a far rispettare ai figli tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
- al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c., viene previsto a carico del Signor l'obbligo di versare alla Signora un assegno periodico Parte_1 Parte_2
mensile di euro:
▪ 500,00 euro totali (250,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2025 fino al mese di aprile 2025 compreso;
▪ 450,00 euro totali (225,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2025 fino al mese di agosto 2025 compreso;
▪ 400,00 euro totali (200,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2025 fino al mese di dicembre 2025 compreso;
2 ▪ 350,00 euro totali (175,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2026 fino al mese di aprile 2026 compreso;
▪ 300,00 euro totali (150,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2026 fino al mese di agosto 2026 compreso;
▪ 250,00 euro totali (125,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2026 fino al mese di dicembre compreso;
▪ 200,00 euro totali (100,00 euro per ciascun figlio) a partire dal mese di gennaio 2027 compreso e per tutti gli anni a venire fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
- Il signor si accollerà il 100% delle spese sanitarie necessarie alla cura dei figli e Parte_1
rimborserà il 50% delle altre spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche che di seguito si dettagliano:
▪ SPESE SANITARIE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
▪ SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del
3 corso; mensa;
spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico
(compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per Baby sitter se l'esigenza nasce per coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
▪ SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): Spese per il conseguimento della patente di guida B;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
- Gli assegni familiari, se spettanti, saranno percepiti dalla signora mentre, le Parte_2
detrazioni per i figli a carico, saranno ripartite al 50%.
- Confermare per quanto qui non espressamente previsto, le attuali condizioni di divorzio”.
2. All'udienza del 16/4/2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4 3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori, ed , il Tribunale ritiene di poterle porre a Per_1 Per_2 base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica della sentenza n. 991/2021, confermata per quanto non espressamente innovato, così provvede:
- conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in Pisa, via F. Filzi n. 20;
- dispone che:
▪ i minori e trascorreranno con il padre i giorni di lunedì, martedì e Per_1 Persona_3
mercoledì con pernotto ed il giovedì mattina i minori saranno riaccompagnati dal padre a scuola o presso la casa della madre (nel periodo non scolastico), cosicché e Per_1 Per_2 trascorreranno i giorni da giovedì dall'uscita da scuola, venerdì, sabato e domenica con la madre, che li riaccompagnerà a scuola o a casa del padre nel periodo non scolastico il lunedì mattina, ad eccezione della seconda domenica di ogni mese che sarà trascorsa col padre;
▪ salvo differenti accordi tra le parti, i figli trascorreranno ad anni alterni insieme con il padre o con la madre, le festività;
▪ durante il periodo estivo i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di due settimane e, nel periodo invernale, un periodo continuativo di una settimana;
▪ i periodi continuativi potranno anche essere frazionati in base alle esigenze lavorative e/o di svago, dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno per quanto concerne il periodo estivo e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per quanto concerne il periodo invernale;
▪ i genitori si impegnano a far rispettare ai figli tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
- pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento per i figli un assegno periodico mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, di: 5 ▪ 500,00 euro totali (250,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2025 fino al mese di aprile 2025 compreso;
▪ 450,00 euro totali (225,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2025 fino al mese di agosto 2025 compreso;
▪ 400,00 euro totali (200,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2025 fino al mese di dicembre 2025 compreso;
▪ 350,00 euro totali (175,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2026 fino al mese di aprile 2026 compreso;
▪ 300,00 euro totali (150,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2026 fino al mese di agosto 2026 compreso;
▪ 250,00 euro totali (125,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2026 fino al mese di dicembre compreso;
▪ 200,00 euro totali (100,00 euro per ciascun figlio) a partire dal mese di gennaio 2027 compreso e per tutti gli anni a venire fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
- pone a esclusivo carico di le spese sanitarie necessarie alla cura dei figli, mentre Parte_1
pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le altre spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche di seguito dettagliate, con obbligo di di rimborsare a Parte_1
il 50% di tali spese. Parte_2
▪ SANITARIE:
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
▪ richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e
6 integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
▪ SPESE SCOLASTICHE:
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
mensa; spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per Baby sitter se l'esigenza nasce per coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
▪ SPESE EXTRASCOLASTICHE.
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per il conseguimento della patente di guida B;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del
7 nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
- dispone che gli assegni familiari, se spettanti, saranno percepiti da mentre, Parte_2
le detrazioni per i figli a carico, saranno ripartite al 50%;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Isabella Sardella
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26/2/2025, i Sig.ri e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal Tribunale di Pisa con sentenza n. 991/2021 del 22/7/2021, con riferimento al collocamento dei minori, ed , e, Per_1 Per_2 conseguentemente, all'obbligo stabilito a carico del Sig. di corrispondere alla Sig.ra Pt_1 Parte_2 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo di mantenimento per ciascun figlio.
1 A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto che la Sig.ra si è trasferita Parte_2
in Veneto per motivi lavorativi e che tale circostanza rende necessaria una revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio, con specifico riferimento al collocamento dei minori, nonché al contributo economico previsto per il loro mantenimento, anche in considerazione del miglioramento della situazione reddituale della madre, derivante dalla nuova occupazione lavorativa.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle seguenti condizioni:
“- confermare l'affidamento condiviso dei minori al padre e alla madre, con residenza anagrafica presso la madre nell'immobile in Pisa, via F. Filzi n. 20;
- disporre che i minori e trascorreranno col padre i giorni di lunedì, martedì e Per_1 Persona_3
mercoledì con pernotto ed il giovedì mattina i minori saranno riaccompagnati dal padre a scuola o presso la casa della madre (nel periodo non scolastico), cosicché e trascorreranno i Per_1 Per_2 giorni da giovedì dall'uscita da scuola, venerdì, sabato e domenica con la madre, che li riaccompagnerà a scuola o a casa del padre nel periodo non scolastico il lunedì mattina, ad eccezione della seconda domenica di ogni mese che sarà trascorsa col padre;
- salvo differenti accordi tra le parti, i figli trascorreranno ad anni alterni insieme con il padre o con la madre, le festività. Durante il periodo estivo i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di due settimane e, nel periodo invernale, un periodo continuativo di una settimana. I periodi continuativi potranno anche essere frazionati in base alle esigenze lavorative e/o di svago, dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno per quanto concerne il periodo estivo ed entro il 31 ottobre di ciascun anno, per quanto concerne il periodo invernale.
I genitori si impegnano a far rispettare ai figli tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
- al fine di realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c., viene previsto a carico del Signor l'obbligo di versare alla Signora un assegno periodico Parte_1 Parte_2
mensile di euro:
▪ 500,00 euro totali (250,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2025 fino al mese di aprile 2025 compreso;
▪ 450,00 euro totali (225,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2025 fino al mese di agosto 2025 compreso;
▪ 400,00 euro totali (200,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2025 fino al mese di dicembre 2025 compreso;
2 ▪ 350,00 euro totali (175,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2026 fino al mese di aprile 2026 compreso;
▪ 300,00 euro totali (150,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2026 fino al mese di agosto 2026 compreso;
▪ 250,00 euro totali (125,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2026 fino al mese di dicembre compreso;
▪ 200,00 euro totali (100,00 euro per ciascun figlio) a partire dal mese di gennaio 2027 compreso e per tutti gli anni a venire fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
- Il signor si accollerà il 100% delle spese sanitarie necessarie alla cura dei figli e Parte_1
rimborserà il 50% delle altre spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche che di seguito si dettagliano:
▪ SPESE SANITARIE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
▪ SPESE SCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del
3 corso; mensa;
spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico
(compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per Baby sitter se l'esigenza nasce per coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
▪ SPESE EXTRASCOLASTICHE
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): Spese per il conseguimento della patente di guida B;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
- Gli assegni familiari, se spettanti, saranno percepiti dalla signora mentre, le Parte_2
detrazioni per i figli a carico, saranno ripartite al 50%.
- Confermare per quanto qui non espressamente previsto, le attuali condizioni di divorzio”.
2. All'udienza del 16/4/2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
4 3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e non appaiono pregiudizievoli dell'interesse dei figli minori, ed , il Tribunale ritiene di poterle porre a Per_1 Per_2 base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica della sentenza n. 991/2021, confermata per quanto non espressamente innovato, così provvede:
- conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre nell'immobile sito in Pisa, via F. Filzi n. 20;
- dispone che:
▪ i minori e trascorreranno con il padre i giorni di lunedì, martedì e Per_1 Persona_3
mercoledì con pernotto ed il giovedì mattina i minori saranno riaccompagnati dal padre a scuola o presso la casa della madre (nel periodo non scolastico), cosicché e Per_1 Per_2 trascorreranno i giorni da giovedì dall'uscita da scuola, venerdì, sabato e domenica con la madre, che li riaccompagnerà a scuola o a casa del padre nel periodo non scolastico il lunedì mattina, ad eccezione della seconda domenica di ogni mese che sarà trascorsa col padre;
▪ salvo differenti accordi tra le parti, i figli trascorreranno ad anni alterni insieme con il padre o con la madre, le festività;
▪ durante il periodo estivo i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo continuativo di due settimane e, nel periodo invernale, un periodo continuativo di una settimana;
▪ i periodi continuativi potranno anche essere frazionati in base alle esigenze lavorative e/o di svago, dovranno essere concordati e programmati entro un congruo termine e comunque non oltre il 31 maggio di ciascun anno per quanto concerne il periodo estivo e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per quanto concerne il periodo invernale;
▪ i genitori si impegnano a far rispettare ai figli tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
- pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento per i figli un assegno periodico mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, di: 5 ▪ 500,00 euro totali (250,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2025 fino al mese di aprile 2025 compreso;
▪ 450,00 euro totali (225,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2025 fino al mese di agosto 2025 compreso;
▪ 400,00 euro totali (200,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2025 fino al mese di dicembre 2025 compreso;
▪ 350,00 euro totali (175,00 euro per ciascun figlio) dal mese di gennaio 2026 fino al mese di aprile 2026 compreso;
▪ 300,00 euro totali (150,00 euro per ciascun figlio) dal mese di maggio 2026 fino al mese di agosto 2026 compreso;
▪ 250,00 euro totali (125,00 euro per ciascun figlio) dal mese di settembre 2026 fino al mese di dicembre compreso;
▪ 200,00 euro totali (100,00 euro per ciascun figlio) a partire dal mese di gennaio 2027 compreso e per tutti gli anni a venire fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei ragazzi.
- pone a esclusivo carico di le spese sanitarie necessarie alla cura dei figli, mentre Parte_1
pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le altre spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche di seguito dettagliate, con obbligo di di rimborsare a Parte_1
il 50% di tali spese. Parte_2
▪ SANITARIE:
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari); spese sanitarie urgenti;
▪ richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e
6 integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
▪ SPESE SCOLASTICHE:
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
mensa; spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze); costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. Doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per Baby sitter se l'esigenza nasce per coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
▪ SPESE EXTRASCOLASTICHE.
NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per il conseguimento della patente di guida B;
richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche
(di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo); spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del
7 nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
- dispone che gli assegni familiari, se spettanti, saranno percepiti da mentre, Parte_2
le detrazioni per i figli a carico, saranno ripartite al 50%;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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