Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3863/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DE SIMONE ANTONIO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.05.2023, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 e relativo all'esenzione ticket ex art. 6 DM
01.02.1991;
che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso del requisito sanitario per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984
1
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata.
A tal proposito si consideri che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445bis, comma 5, c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l'ente competente per l'erogazione della prestazione dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto per l'omologa.
3) In relazione all'esenzione ticket l'art. 6 del DM 01.02.1991 prevede che “i cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
[...]
d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”.
Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa da effettuarsi secondo la legge 118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
2 o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie
3 invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
4 Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidita' in caso di possibile applicazione di protesi.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
in applicazione della normativa su richiamata, ha Persona_1 ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, presenta una percentuale di invalidità civile pari al 67% (cfr. CTU in atti).
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per ottenere l'esenzione ticket ex art. 6 DM 01.02.1991.
Tale requisito viene accertato a partire dalla data della domanda amministrativa. A tal proposito, però, per domanda amministrativa non può che intendersi quella rivolta all'ente competente per il riconoscimento dell'esenzione ticket (cfr. Cass. 13854/2014). Nel caso di specie la domanda Parte all' veniva presentata successivamente alla domanda amministrativa di invalidità civile e non vi è interesse ad una decorrenza precedente del requisito sanitario.
5) In merito, invece, all'assegno ordinario di invalidità, l'art. 1 della l.
222/1984 dispone che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui Controparte_2 capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta
5 in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime Persona_1 patologie sofferte, presenta una capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo (cfr. CTU in atti).
Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Tale requisito viene accertato a partire dalla data della domanda amministrativa.
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa.
6) Le spese seguono, dunque, la soccombenza dell' e sono liquidate in CP_1 dispositivo in relazione allo scaglione di riferimento, sia per la fase ATP, che per la fase di merito, con riduzione alla luce dell'effettiva attività svolta, per le ragioni della decisione, con distrazione.
La particolarità del procedimento ex art. 445bis c.p.c., la decorrenza differita del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket (dalla domanda all'ente e non dalla domanda amministrativa all' ) e la elevata discrezionalità tecnica CP_1 nella quantificazione della ridotta capacità lavorativa specifica per la quale non
è prevista alcuna tabella ministeriale di riferimento (come risulta evidente dal contrasto tra le due CTU disposte) determinano ragioni eccezionali per una compensazione parziale delle spese nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di CTU sono da porre definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
6 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex l.
222/1984 dalla data della domanda amministrativa;
2. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket a partire dalla Parte relativa domanda amministrativa presentata all'
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida per onorari nella misura compensata parzialmente di € 1.170,00 per la fase di ATP
e di € 2.697,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA, CPA e
RSG);
4. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 14/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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