Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2569 / 2023
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Fideiussione -
Polizza
fideiussoria
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Marianna Serrao ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2569 /2023 R.G., avente ad oggetto “Fideiussione - Polizza fideiussoria” , promosso da nato a [...] il [...] residente in [...] Saffi n. 1 (c.f. ), rappresentato e difesa da Avv Silvia Albani che lo C.F._1 rappresenta e difende in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, co. 3 cpc in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ATTORE OPPONENTE CONTRO
(C.F. , con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_1 (NA), Via Santa Brigida n. 39, e per essa, quale mandataria con sede Controparte_2 in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione P.IVA_2 dal Prof. Avv. Bruno Inzitari (C.F. del Foro di Milano - elettivamente C.F._2 domiciliata presso l'Avv. Fausto Rugini ( –), con studio in Siena, Via C.F._3 Garibaldi n. 43
CONCLUSIONI delle parti :
Per parte opponente “ “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis ed in accoglimento della presente opposizione: IN VIA PRELIMINARE: 1)Accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn 2-6-8 della fideiussione rilasciata dal sig. in data 12.05.2006 in favore di Parte_1 [...] (n. 273428) e successivamente rilasciata in data 10.08.2009 in favore di CP_3
(n. in quanto aderenti al modello ABI Controparte_4 P.IVA_3 2003 e dichiarate anticoncorrenziali, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la intervenuta decadenza della convenuta opposta dall'azione di garanzia nei confronti del garante ai sensi e per gli effetti dell'art 1957 cc, con conseguente dichiarazione di estinzione delle fideiussioni sopra richiamate e per l'effetto revocare il
Pagina 1
[...] P.IVA_3 nonché per richiamo errato riportato nella fideiussione del 10.08.2009 alla precedente rilasciata, nonché per tutti i motivi di cui in narrativa, con conseguente dichiarazione di estinzione delle fideiussioni sopra richiamate e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 835/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 23.10.2023 pubblicato in data 25.10.2023” 3) accertare e dichiarare la nullità dei titoli di credito azionati dalla creditrice opposta per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare per l'effetto l'insussistenza di alcun debito in capo all'opponente e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui in narrativa NEL MERITO IN TESI accertare e dichiarare la intervenuta estinzione della fideiussione rilasciata dal sig. in data 12.05.2006 in favore di (n. 273428) e Parte_1 Controparte_3 successivamente rilasciata in data 10.08.2009 in favore di Controparte_4 (n. 140273428 ) per violazione degli artt. 1957 e 1955 cc c. con conseguente
[...] liberazione del fideiussore opponente sig. per tutti i motivi di cui in Parte_1 narrativa, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 835/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 23.10.2023 pubblicato in data 25.10.2023. IN VIA SUBORDINATA in accoglimento della presente opposizione, revocare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n 835/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 23.10.2023 pubblicato in data 25.10.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Voglia accertare l'effettivo debito sussistente in capo all'opponente a seguito di rideterminazione dell'importo oggetto di ingiunzione anche a seguito di idonea CTU tecnico contabile, e per l'effetto revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni di cui in narrativa
-Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dalla convenuta opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.” In via istruttoria, conclude insistendo per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art 171 ter n. 2 cpc del 27.03.24 e repliche art 171 ter n. 3 del 11.04.2024.
Per l'opposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- emessa ogni opportuna pronuncia, condanna o declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
In via preliminare:
- ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 235/2023 del 25.10.2023;
- previa, se del caso, declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario, ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di Controparte_4 (C.F. , con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, in
[...] P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza funzionale del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Napoli in relazione alla domanda di nullità della garanzia. Nel merito:
Pagina 2 - rigettare integralmente le domande avversarie, siccome inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti. In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie avversarie in quanto del tutto superflue, esplorative e quindi inammissibili;
- ai sensi degli artt. 216 e ss. c.p.c., procedere alla verificazione della sottoscrizione apposta sull'attestazione di consegna della raccomandata datata 24 ottobre 2017, ammettendo c.t.u. grafologica. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali forfettarie (15%).”
Fascicolo rimesso in decisione : 31.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena su richiesta di
[...] per l'importo di € 620.000,07 oltre che nei suoi confronti Controparte_1 anche verso altri due fideiussori della società Europa IM RI s.r.l (nei limiti delle rispettive garanzie). L'attore opponente ha dedotto , in sintesi, l'inesistenza del credito vantato da ritenersi estinto per effetto di intervenuta transazione con , la CP_3 Controparte_4 CP_4 nullità dell'atto di scissione MPS -AMCO e del trasferimento del/i credito/i relativamente alla posizione debitoria del , la nullità della fideiussione omnibus e in ogni Parte_1 caso la decadenza dall'azione di garanzia con conseguente liberazione del fideiussore . Eccepiva, infine la nullità della fideiussione per violazione delle normativa antitrust, ed in particolare per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) L. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento agli art. 2 , 6 ed 8, del provvedimento della CA d'IT n. 55 del 2.5.2055. Nel costituirsi , contestava che fosse intervenuta transazione sul rapporto fideiussorio CP_1
, da ritenersi valido sotto ogni profilo, ivi compreso quello sulla tutela del consumatore. Eccepiva comunque , quanto alla nullità della fideiussione , l'incompetenza del Tribunale di Siena indicando quale Foro competente quello di Napoli. Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.parte opponente contestava altresì la mancata consegna di tutta la documentazione accertante il credito vantato da MPS verso
[...]
e anche l' illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli Controparte_5 interessi , l'Illegittimità degli interessi a credito e a debito applicati dalla banca al conto ordinario, la nullità ed indeterminatezza ed indeterminabilità della commissione di massimo scoperto pattuita, l'-Illegittimità delle altre spese e commissioni applicate e delle valute, l' illegittimità degli addebiti di interessi e competenze relativi a distinti rapporti collegati al conto ordinario fino alla data del 31 marzo 2015, l' Illegittimità degli addebiti di interessi e competenze relativi a distinti rapporti collegati al conto ordinario dal 1° aprile 2015 in poi La causa non vedeva istruttoria ad eccezione dell'ordine di deposito in originale della fideiussione e del suo rinnovo e veniva rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 29.1.2025 .
1. L'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust Sul punto, si rammenta che l'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 attribuisce alla
“competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa “le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e la disposizione richiamata stabilisce che “le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad
Pagina 3 ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui é istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte “le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”. Orbene, nel caso di specie la violazione della normativa anticoncorrenziale non ha costituito oggetto di una vera e propria domanda di nullità svolta in via principale e diretta a far stato con efficacia di giudicato;
trattasi, al contrario, di un'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione, sicché la decisione va adottata da questo giudice unitamente al merito dell'opposizione, perché l'articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione, s'applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni. Il Tribunale osserva come la tematica assai dibattuta sia stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30/12/2021, n. 41994, ove è stato affermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della CA d'IT n. 55/2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6, cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; e, infine, l'articolo 8 prevedeva la cd. clausola di sopravvivenza, in virtù della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha accolto quindi l'ipotesi della nullità parziale dei contratti di fideiussione che riproducano – in tutto o in parte – le clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust. In particolare, con la richiamata sentenza, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto di base in ragione del quale la sola tutela risarcitoria, ove disgiunta dalla tutela reale, deve ritenersi inidonea a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la cui ratio è diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori (anche alla luce dei principi di derivazione unionale ampiamente ripercorsi), ha ritenuto che “la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole”, anche alla luce del principio generale alla conservazione del negozio. Pertanto, nell'aderire all'impostazione delineata dalle Sezioni Unite della Corte di
Pagina 4 Cassazione, questo giudice ritiene che la riproduzione all'interno del contratto di fideiussione delle clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust non implichi la nullità dell'intero contratto di fideiussione, bensì soltanto delle clausole del negozio pedissequamente riproduttive delle clausole vietate. Ciò implica, quale logico corollario, l'applicazione dell'art. 1419, comma 1 c.c., in ragione del quale la nullità di singole clausole contrattuali importa la nullità dell'intero contratto soltanto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, esprimendo il generale favor dell'ordinamento per la conservazione del contratto. Sul punto, peraltro, occorre evidenziare che l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. 21 maggio 2007, n. 11673). Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, il fideiussore non avrebbe fornito alcuna prova che in assenza delle clausole oggetto di censura non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del contenuto asseritamente colpita da nullità. Del resto, la più volte richiamata sentenza n. 41994/2021 ha sottolineato che, nelle ipotesi quali quella oggetto del presente giudizio, un'evenienza del genere è di difficile riscontro, atteso che, sebbene l'eliminazione delle clausole in oggetto alleggerirebbe la posizione dei fideiussori, rendendone meno gravosa l'obbligazione, tuttavia il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo legati al debitore principale e, quindi, portatori di un interesse economico alla prestazione bancaria (cfr. in tali termini anche il provvedimento n. 55/2005) Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di nullità della fideiussione deve ritenersi infondata, atteso che anche qualora si fosse in presenza delle cennate pattuizioni, la fideiussione conserverebbe la sua struttura fondamentale e resterebbe integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole asseritamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (in tale senso anche la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Roma, 3 maggio 2019).
Infine la mera presenza, nel testo di una fideiussione, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle “pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione. Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la CA d'IT non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendone, invece, statuito il contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme. Ebbene nel caso di specie, l'eccezione di nullità sollevata non potrebbe essere accolta anche perché il garante, nel termine per le allegazioni assertive e probatorie, non ha neppure specificamente dedotto né, dunque, dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate (cfr. sul punto, Cass., 28 novembre 2018, n. 30818). Spetta all'opponente, infatti, al fine di far valere la dedotta nullità, fornire la prova dell'uniformità nell'applicazione delle disposizioni contrattuali oggetto di censura, in quanto elemento costitutivo della pretesa nullità contrattuale, derivante dalla pedissequa attuazione dell'intesa restrittiva (cfr. Cass. 5 febbraio 2019, n. 13846). Del resto, diversamente argomentando, si giungerebbe alla paradossale conseguenza di rendere sostanzialmente inapplicabili le clausole derogative dello schema fideiussorio codicistico, che siano in qualsiasi modo riconducibili al contenuto sostanziale delle clausole dello schema ABI sopra richiamate - tra cui in particolare la clausola di cui all'art. 1957 c.c.
- deroga invece pacificamente ammessa dalla giurisprudenza costante. Infatti, è opinione pacifica in giurisprudenza la possibilità per il fideiussore di rinunciare preventivamente – come avvenuto nel caso di specie - alla decadenza del creditore dal diritto di pretendere
Pagina 5 l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, atteso che si tratta di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico, trattandosi di deroga che implica soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Cass., sez. 6, ord. 4 dicembre 2017; Cass., sez. 6, ord. 14 settembre 2013, n. 21867). Per le ragioni esposte, tale eccezione dev'essere respinta.
2. Il secondo motivo di opposizione attiene alla regolarità formale delle fideiussioni sulla base dei seguenti rilievi rispetto alla Garanzia del 12-05-2006 in favore di CP_3
[...]
1) nell'incipt della garanzia vi è la dicitura “con la presente Vi comunico di costituirmi fidejussore del : non vi sono i dati identificativi Controparte_5 necessari per l'individuazione della debitrice principale fra cui: codice fiscale, partita iva, sede legale, questo anche per la seconda fideiussione
2) dicitura “sino alla concorrenza dell'importo di € 60.000,00”: nella indicazione dell'importo garantito in lettere non sono riportati né i decimali né le centinaia, ed atteso che in caso di contrasto è la cifra scritta in lettere a prevalere su quella numerica;
questo anche per la seconda fideiussione
3)nella seconda sottoscrizione del fideiussore ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art 1341 cc vi è indicato luogo di nascita (Palermo) e data di nascita (29-12-77) mentre la data di nascita doveva contenere l'indicazione completa dell'anno (1977)
E rispetto alla garanzia del 10.08.2009 in favore di CA MPS:
1) non viene indicata la filiale della banca MPS alla quale è diretto il contratto di garanzia e dunque non si ricava il luogo in cui è stata sottoscritta la garanzia stessa (la filiale è indicate nelle altre fideiussioni)
2) luogo e data ivi indicati sono scritti a macchina mentre Parte_2 avrebbero dovuto essere scritti di pugno al pari delle altre indicazioni essenziali riportate nel documento 5) nella lettera di garanzia datata 10 agosto 2009 è riportato: lettera del 17/05/2006 Vi dichiaro (mentre l'unica lettera di garanzia reca data 12-05-2006 e dunque vi è un errore formale quanto sostanziale nel richiamo alla precedente garanzia, che la lettera del 10.08.2009 andava a rinegoziare relativamente soltanto all'importo massimo garantito.
Le indicate irregolarità formali non possono costituire ragione di nullità dell'atto di fideiussione non essendo mai stato eccepito alcunchè fino all'odierna opposizione , pur essendo , nel tempo, le parti tornate più volte a discutere di detta garanzia e in particolare non pare possa dubitarsi che l'estensione di garanzia si riferisca a quella precedente del 12.5.2006, che era l'unica rilasciata da . L'eccezione appare pretestuosa. Parte_1
3. Ulteriore motivo di opposizione ( primo invero in atto di citazione ) è quello dell' estinzione dell'obbligazione per intervenuta transazione Occorre ricordare che nel giudizio di cognizione che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre l'opposto assume la veste sostanziale di attore, l'opponente assume la posizione di convenuto con diversa ripartizione dell'onere probatorio , nel senso precisato e ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n.13533/01 orientamento ormai più che consolidato . Nella predetta sentenza la Corte ha affermato che grava sul creditore che agisca per l'adempimento ( o anche per la risoluzione od il risarcimento del danno) l'onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre grava sul debitore l'onere di provare l'avvenuto adempimento ovvero l'esistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa . Orbene , in linea teorica il credito nella sua quantificazione risulta provato dalla
Pagina 6 documentazione allegata al ricorso monitorio ovvero :
- Estratto conto certificato ex art. 50 TUB;
-Contratto di mutuo fondiario 17.9.2010;
- Atto di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario del 4.10.2010;
- Estratti conto corrente ordinario n. 6793,71;
- Contratto anticipi contro cessioni di credito;
- Documento di sintesi anticipi commerciali;
- Estratto anticipi;
- Richieste di anticipo e registrazioni;
E il quantum neppure sarebbe contestato considerata l'evidente tardività della domanda formulata in via subordinata ma solo nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di rideterminazione del credito previa espunsione di addebiti illegittimi .
Tuttavia Parte opponente ha eccepito l'estinzione della garanzia per intervenuta transazione dell'intera posizione debitoria ancor prima dell'operazione di scissione che ha interessato CA MPS ed CP_1 L'opponente ( il quale intendeva salvaguardare dall'espropriazione immobiliare l'unico bene di sua proprietà in TEroni D'Arbia Via Saffi n. 1 ) ha documentato le trattative intercorse con l'allora CA MPS che avevano condotto alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 03.07.2020 e del successivo atto di liberazione e assenso alla cancellazione dell'ipoteca rilasciato da CA MPS in data 18.01.2021, con il pagamento somma di € 55.000 .
Parte opposta sostiene , basandosi sul dato letterale , che la fideiussione prestata sia rimasta fuori dalla transazione. Deve quindi chiedersi la giudicante se , dal carteggio intercorso tra e la Parte_1 CA TE de PA ( titolare originaria della posizione creditoria) possa evincersi se la transazione , senza dubbio perfezionata , abbia avuto ad oggetto solo posizioni debitorie personali dell'opponente ovvero anche posizioni debitorie di Europa Immobiliare s.r.l delle quali il risponderebbe ancora quale fideiussore , Pt_1
Non vi è dubbio che intendesse far rientrare nella transazione gli obblighi Parte_1 assunti con la fideiussione ( cfr missive 17.11.2028,28.12.2028,25.2.2019,11.4.2019, 10.4.20) e che di questo chiedesse sempre conto alla CA che rimaneva purtroppo silente. E' vero che la scrittura transattiva fa riferimento, in intestazione ( e solo in intestazione) al mutuo chirografario 741605748, al mutuo ipotecario fondiario 877161670 ed il saldo debitore c/c 3665, mentre nessuna menzione è fatta alla fideiussione omnibus del 12.05.2006 (n. 140273428/31) con cui il sig. si era costituito garante di Parte_1 tutte le obbligazioni facenti capo alla società sino alla Controparte_5 concorrenza della somma di € 230.000.
Ma è anche vero che la trattativa , volta al raggiungimento di un accordo , sia iniziata, ( cfr missiva 17.11.2018) e proseguita , come detto, anche con espresso riferimento alla fideiussione oggetto della pretesa monitoria , sempre ricordata negli scambi epistolari e che il 3.7.2020 CA Mps dichiara di accettare la proposta transattiva e nulla dice con riferimento all'esclusione della fideiussione che , sia pure non indicata nell'oggetto della missiva , era stata tenacemente richiamata dall'opponente come parte dell'accordo transattivo . Solo qualora la fideiussione non fosse stata mai richiamata nella corrispondenza inter partes, ma rimasta solo a formare la convinzione dell'odierno opponente , allora l'opposta avrebbe oggi valide ragioni per farla valere .
Orbene a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare
Pagina 7 tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime.
E la avrebbe dovuto , a fronte dell'esplicito tenore delle missive Controparte_4 del e del suo difensore , dire a chiare lettere che la fideiussione era da ritenersi Pt_1 esclusa dalla transazione . Il contenuto della missiva 3.7.20 ( di accoglimento della proposta transattiva) contrasta con l'intestazione della stessa . Peraltro, a quella data l'operazione di scissione che ha interessato la BANCA MPS in data 25 novembre 2020, con efficacia giuridica dal 1° dicembre 2020, non era ancora avvenuta così che la aveva CP_3 ben presente la posizione di e non aver inserito nell'oggetto della Parte_1 transazione anche la fideiussione non pare potersi attribuire ad una motivata esclusione ma ad un deliberato comportamento non improntato a buona fede che , come si ricorda , comporta anche la salvaguardia dell'altrui interesse nei limiti di un apprezzabile sacrificio .
Peraltro perché possa parlarsi di transazione occorre che i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, mentre ,ove dovesse ritenersi l'obbligo fideiussorio non rientrante nella transazione , questa mancherebbe di un elemento costitutivo giacchè l'opponente non avrebbe avuto dalla CA alcuna concessione , restando vincolato l'immobile sulla base di altro titolo diversamente azionabile . E' vero che il era debitore ma è Parte_1 anche cero che gli strumenti per la soddisfazione del credito devo essere utilizzati nel rispetto del principio di buona fede contrattuale . La locuzione utilizzata dalla nell'atto di quietanza liberatoria appare , come sostenuto CP_3 dall'opponente incontrovertibile laddove dichiara di avere risolto ogni controversia in atto “a reciproca tacitazione di qualsiasi pretesa per ogni ragione e causa” .
E infatti al di là del dato formale , la risposta definitiva della CA è del seguente tenore,
La CA tra l'altro espressamente fa salvi i diritti dei terzi ma non intende chiarire e così rispondere al che la fideiussione non è effettivamente inclusa nell'accordo Pt_1 transattivo.
Deve infine osservarsi che , poiché la transazione richiede la forma scritta unicamente “ad probationem” (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350c.c. , cfr Cass 1627/18) la prova della reale volontà delle parti può emergere da elementi interni ma anche esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche effettivamente scambiate dalle parti. E gli elementi valutati, e documentati dall'opponente ,inducono a
Pagina 8 ritenere che la transazione comprendesse qualsiasi obbligo del anche quello di Pt_1 fideiussore
Per quanto fin qui detto l'importo della fideiussione non è rientrato nell'operazione di scissione , essendo l'obbligazione già estinta per intervenuta transazione .
Ogni altra domanda rimane assorbita . Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato .
4 .Le spese di causa . Considerate le reciproche soccombenze ( quella dell'opponente in particolare sulle questioni preliminari e quella dell'opposta sul merito) possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza e domanda così provvede :
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Dichiara assorbita ogni domanda non esaminata;
3) Dichiara compensate le spese Così deciso in Siena il 28 marzo 2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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