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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4117/2024 del Registro Generale e promossa da
, nella sua qualità di tutore del sig. Parte_1 Parte_2 con l'avv. POLIMENO ALESSANDRA
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIO CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, nella qualità di tutore, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti nei confronti di (fratello), con condanna dell' Parte_2 CP_1 al pagamento della prestazione, oltre accessori.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
La materia è disciplinata dall' art. 13 del R.D.L. n. 636/39, come modificato dall' art. 22 della L.
903/65, che prevede: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”. Il ricorrente deve quindi dimostrare la vivenza a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo, nonché l'inabilità assoluta al lavoro. Quanto alla vivenza a carico, la S.C. ha stabilito che la prova di tale requisito nel caso di figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la sola dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quantomeno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 15440/2004).
1 Nel caso di specie, il requisito sanitario non è contestato e, anzi, l' ha espressamente CP_2 ammesso che è già stato riconosciuto inabile;
egli risulta inoltre interdetto dal 1993 Parte_2 per una serie di patologie gravissime (ritardo mentale profondo, deficit delle funzioni cognitive, epilessia generalizzata secondaria, disturbo del comportamento con agitazione psicomotoria), incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorative.
La vivenza a carico del defunto padre da parte del sig. risulta dalla documentazione Parte_2 in atti. Dalla certificazione reddituale emerge infatti che percepiva un reddito di € Parte_2
1.012 (per l'anno 2020) e € 1.014 (per l'anno 2021) di gran lunga inferiore ai redditi percepiti dal defunto padre pari a € 15.665 (per l'anno 2020), € 15.687 (per l'anno 2021) Persona_1
e 14.704 (per l'anno 2022); in tali dichiarazioni dei redditi del defunto padre, era Parte_2 indicato come familiare a carico;
quanto al fatto che egli non risultasse convivente con il padre al momento del decesso di quest'ultimo, ciò è dovuto al fatto che risulta ricoverato in maniera permanente nella struttura di riabilitazione accreditata col S.S.N. “OsmAiRM” di Laterza (Ta).
L' deve essere dunque condannato alla corresponsione della provvidenza sopra indicata, CP_1 oltre interessi legali, ovvero rivalutazione, se il tasso di inflazione è risultato nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dalla maturazione del diritto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' , come da dispositivo;
nella liquidazione si è tenuto CP_1 conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 02.04.2024 da , Parte_1 nella sua qualità di tutore del sig. , nei confronti dell' , così provvede: Parte_2 CP_1
1) Accerta e dichiara il diritto di alla corresponsione della pensione di reversibilità a Parte_2 far data dalla morte del padre avvenuta in data 03.11.2022, per l'effetto, condanna l' alla CP_1 corresponsione del dovuto oltre interessi o rivalutazione come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 4000,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, Iva e CPA con distrazione.
Lecce, lì 10.01.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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