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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5408/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5408/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cotignola (RA), via Cavour n.10 (avv. Gennaro Carrano)
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Cotignola (RA), via Livatino n. 16 (avv. Gennaro Carrano)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
18.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , nato a [...] il [...]; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in data 15.02.2003 C.F._2
a Cotignola (RA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2003, n. 2, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cotignola (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“ART. 1
A modifica di quanto già disposto nella vigente sentenza di separazione, i ricorrenti continueranno
a vivere separatamente nel reciproco rispetto e con l'obbligo per entrambi di comunicare i cambi di
residenza futuri.
ART. 2
I ricorrenti e dichiarano e riconoscono reciprocamente di essere Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti. Il sig. al solo fine di garantire un minimo di Parte_1
mantenimento alla sig.ra anche per la gestione ordinaria del figlio attualmente CP_1
assunto in apprendistato a tempo indeterminato, si impegna a corrispondere mensilmente quale
assegno divorzile, l'importo di € 100,00 (EuroCento/00) entro il giorno 15 di ogni mese pur
precisando che tale somma non sarà suscettibile di variazioni istat . Il figlio attualmente Per_1
maggiorenne ed autosufficiente economicamente in quanto dipendente della soc. Bulloneria Magnani
Srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato resterà residente presso il domicilio eletto dalla
madre non necessitando di alcun a forma di mantenimento.
ART. 3 I coniugi dichiarano di aver regolato tutte le altre questioni patrimoniali e che null'altro hanno a
pretendere l'uno dall'altro e di avere, così, definito ogni ulteriore questione economica. Nel caso in
cui il figlio avesse necessità di aiuto economico entrambi i genitori si impegnano sin da ora Per_1
a collaborare dividendo le eventuali spese straordinarie al 50% fra di essi.
ART.4
I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'espatrio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
secondo la normativa vigente.
Art. 5
Spese del giudizio ripartite a metà.
ART.6
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 5408/2024 V.G. posta in decisione il 13.02.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cotignola (RA), via Cavour n.10 (avv. Gennaro Carrano)
e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Cotignola (RA), via Livatino n. 16 (avv. Gennaro Carrano)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
18.12.2024; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , nato a [...] il [...]; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nato ad [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con rito civile in data 15.02.2003 C.F._2
a Cotignola (RA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2003, n. 2, parte I;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cotignola (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“ART. 1
A modifica di quanto già disposto nella vigente sentenza di separazione, i ricorrenti continueranno
a vivere separatamente nel reciproco rispetto e con l'obbligo per entrambi di comunicare i cambi di
residenza futuri.
ART. 2
I ricorrenti e dichiarano e riconoscono reciprocamente di essere Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti. Il sig. al solo fine di garantire un minimo di Parte_1
mantenimento alla sig.ra anche per la gestione ordinaria del figlio attualmente CP_1
assunto in apprendistato a tempo indeterminato, si impegna a corrispondere mensilmente quale
assegno divorzile, l'importo di € 100,00 (EuroCento/00) entro il giorno 15 di ogni mese pur
precisando che tale somma non sarà suscettibile di variazioni istat . Il figlio attualmente Per_1
maggiorenne ed autosufficiente economicamente in quanto dipendente della soc. Bulloneria Magnani
Srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato resterà residente presso il domicilio eletto dalla
madre non necessitando di alcun a forma di mantenimento.
ART. 3 I coniugi dichiarano di aver regolato tutte le altre questioni patrimoniali e che null'altro hanno a
pretendere l'uno dall'altro e di avere, così, definito ogni ulteriore questione economica. Nel caso in
cui il figlio avesse necessità di aiuto economico entrambi i genitori si impegnano sin da ora Per_1
a collaborare dividendo le eventuali spese straordinarie al 50% fra di essi.
ART.4
I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'espatrio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio
secondo la normativa vigente.
Art. 5
Spese del giudizio ripartite a metà.
ART.6
Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.”
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi