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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2024, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17 settembre 2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. - dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1887/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
02/04/1970, C.F. , in qualità di erede della sig.ra C.F._1
, nata a [...], il [...] C.F. Persona_1
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello C.F._2
(ME), Via Medici n. 358/b, presso lo studio dell'Avv. RICCA SALVATORE che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pensione di invalidità.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 in qualità Parte_1
di erede della fu , esponeva che la propria dante causa, in data Persona_1
28/11/2018, aveva presentato domanda all' per l'accertamento dell'invalidità CP_1
civile, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile, con necessità di accompagnamento, e conseguire la relativa indennità; che la stessa, in data 27/04/2019, era deceduta prima della visita legale che, pertanto, era stata espletata sulla documentazione medica di riferimento;
a seguito di presentazione di ricorso giudiziario, in data 14/11/2022, veniva emesso Decreto di Omologa con il quale era stato riconosciuto il requisito sanitario utile ad ottenere l'indennità di accompagnamento a far data da sei mesi prima del decesso (27/04/2019); che il suddetto Decreto era stato comunicato all' , a mezzo pec, in data 16/11/2022 CP_1
e che, in data 20/12/2022, era stato altresì inviato il modello AP70 al fine di ottenere la liquidazione della prestazione richiesta.
L'odierna ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere gli arretrati dell'indennità di accompagnamento maturati sino al decesso. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non riscossi da Novembre 2018 ad aprile 2019, e che l' fosse condannata al pagamento delle dette somme, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Non si costituiva in giudizio l' nonostante la regolarità della notifica, ne deve, dunque, essere dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Nel corso del giudizio parte ricorrente eccepiva di aver ricevuto, in data 20 luglio 2023 (comunicazione 30 giugno 2023) il pagamento delle somme dovute e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_1
provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese avanzate dalla ricorrente.
In relazione alle spese di lite nonché alla soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che la prova dell'avvenuto pagamento appare relativa ad una
2 domanda proposta in data 18 maggio 2023 (e non nel 2022 come dedotto da parte ricorrente).
Detta liquidazione, invero, è avvenuta anche su IBAN diverso da quello indicato in sede di AP70 (libretto nominativo) e di ulteriore comunicazione allegata.
Nell'incertezza, dunque, delle vicende relative alla liquidazione di detta prestazione, non è possibile individuare un comportamento illegittimo dell CP_2
(considerato che dalla domanda amministrativa del 18 maggio 2023, dato emerso dalla documentazione di parte ricorrente, non sono trascorsi neanche 30 giorni per il deposito del ricorso).
Appare, dunque, che sussistano evidenti ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_2
CP_
con ricorso depositato in data 09/06/2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 16 settembre 2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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