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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/09/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza dell'11.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.2428 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Pisani Parte_1 n.39 bis, c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Bonaventura Balestrieri, C.F._1 giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.4.2023, all' esito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera, il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 371 2021 0010260070 000, notificato il 30.12.2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 3.309,36, a titolo di contributi IVS fissi relativi alla I, II, IV rata anno 2019 dovuti alla Gestione Speciale Commercianti , deducendo la infondatezza della CP_1 pretesa creditoria azionata dall' e chiedendo annullarsi l'avviso di addebito, con ogni CP_1 conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge, per tutte le ragioni esposte in memoria. All' odierna udienza, uditi i procuratori, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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In punto di fatto, va rilevato che il ricorrente è stato iscritto alla Gestione Speciale Commercianti dell' , con decorrenza 24.4.15, su sua espressa domanda del 15.1.2018. CP_1 Nel ricorso, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, ad affermare di non svolgere “alcuna attività di tipo commerciale che lo sottoponga all'obbligo contributivo”, senza nulla aggiungere. Nella domanda il ricorrente ha dichiarato di svolgere attività commerciale con inizio attività in data 24.4.15. L' ha, pertanto, effettuato l'iscrizione richiesta dal ricorrente, CP_1 nei termini dallo stesso richiesti. Il provvedimento di iscrizione, notificato al ricorrente in data 15.2.18 (ved. Fasciolo
) non è mai stato impugnato dallo stesso, che, quindi, vi ha fatto piena acquiescenza. CP_1 Il ricorrente, tuttavia, non ha mai effettuato pagamenti dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti – a cui egli stesso aveva volontariamente chiesto l'iscrizione -,
1 tant'è che, prima della notifica dell'AVA, impugnato nella presente sede, opposto, l' CP_1 gli aveva notificato, per la medesima causale e con riferimento ad anni diversi, ben 3 avvisi di addebito, che non sono stati opposti (cfr. doc. prodotti dall' ). CP_1 Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Torre Annunziata, 11.9.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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