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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13801/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:39 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per la ricorrente, nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per L'INPS.
L'avv. Bernocchi insiste sull'eccezione di decadenza;
l'avv. Gentile Cinà insiste in ricorso
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13801 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ricostituzione pensione di vecchiaia conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 05/02/2019 aveva presentato domanda all'INPS per avere riconosciuta la pensione anticipata di vecchiaia;
che con lettera del 18/03/2019 l'INPS gli comunicava l'accoglimento della domanda e la liquidazione in suo favore della pensione cat. VO
2 n.10101936, allegando il prospetto di liquidazione;
che successivamente, in data 08/11/2019, presentava domanda di ricostituzione della propria pensione in virtù dei periodi di contribuzione estera, nel periodo 1980 – 1981, non calcolati dall'istituto in sede di liquidazione;
che tale domanda rimaneva priva di riscontro,
conveniva in giudizio l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto alla ricostituzione Parte_2
della propria pensione cat. VO n.10101936 in virtù dei contributi esteri nel periodo 1980 - 1981 non calcolati dall'INPS in sede di liquidazione.
Conseguentemente, condannare l'I.N.P.S., in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore, a ricostituire e, quindi, riliquidare la pensione cat. VO n.10101936, di cui è titolare il sig. , in virtù dei Parte_2
contributi esteri nel periodo 1980 - 1981 non calcolati dall'INPS in sede di liquidazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, prima comunicando il possibile accoglimento in autotutela dell'istanza, poi però rilevando la decadenza dall'azione, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso..
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive sull'eccezione di rito, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Va infatti accolta l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS.
La domanda di ricostituzione del ricorrente è stata presentata in data
8.11.2019, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 comma 1° del D.P.R.
639/1970 (come novellato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, sul punto, senza modificazioni con la legge 14 novembre 1992
n. 438) il temine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti le gestioni pensionistiche è di tre anni (Esauriti i
3 ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_1
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione). A cui vanno sommati trecento giorni per l'esaurimento della fase amministrativa.
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la predetta disposizione prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ove manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta , si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del 1973, art. 46 commi 5
e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiunge (tenuto conto della prestazione richiesta) un anno.
La norma quindi, oltre a dettare nuovi termini decadenziali, introduce l'ulteriore decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della
4 richiesta di prestazione».
La Suprema Corte ha determinato che il termine di decadenza decorre – in ogni caso - dalla scadenza di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (Cass. 16138 del 2004; Corte
Costituzionale n. 128 del 1996)
Dovendo determinare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza triennale per la proposizione del ricorso giudiziario, lo stesso dovrebbe individuarsi quindi facendo riferimento alla presentazione della domanda, (8.11.2019) maggiorata di 300 giorni per l'esaurimento teorico dell'iter inerente il ricorso amministrativo.
Il termine finale per la proposizione del ricorso giudiziale era quindi il
4.9.2023 (8.11.2019 + 3 anni = 8.11.2022 + 300 giorni : 4.9.2023).
In materia previdenziale, secondo il chiaro dettato dell'art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533, la richiesta, che costituisce condizione di proponibilità dell'azione, si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale si sia pronunciato.
Costituisce pertanto onere del richiedente il beneficio, al fine di tutelare il proprio interesse e non incorrere nel termine decadenziale, tener conto del momento in cui il proprio diritto possa essere fatto valere.
Va in ultimo rilevato che, sebbene la parte resistente non abbia sollevato l'eccezione di decadenza all'atto della costituzione in giudizio, ma soltanto successivamente la stessa, vertendo in materia previdenziale, è rilevabile d'ufficio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
5 Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. artt. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 31/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 13801/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:39 sono presenti l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE per la ricorrente, nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per L'INPS.
L'avv. Bernocchi insiste sull'eccezione di decadenza;
l'avv. Gentile Cinà insiste in ricorso
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:33 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13801 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA con l'avv. GENTILE CINÀ SALVATORE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: ricostituzione pensione di vecchiaia conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 31/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che in data 05/02/2019 aveva presentato domanda all'INPS per avere riconosciuta la pensione anticipata di vecchiaia;
che con lettera del 18/03/2019 l'INPS gli comunicava l'accoglimento della domanda e la liquidazione in suo favore della pensione cat. VO
2 n.10101936, allegando il prospetto di liquidazione;
che successivamente, in data 08/11/2019, presentava domanda di ricostituzione della propria pensione in virtù dei periodi di contribuzione estera, nel periodo 1980 – 1981, non calcolati dall'istituto in sede di liquidazione;
che tale domanda rimaneva priva di riscontro,
conveniva in giudizio l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni:
“Ritenere e dichiarare che il sig. ha diritto alla ricostituzione Parte_2
della propria pensione cat. VO n.10101936 in virtù dei contributi esteri nel periodo 1980 - 1981 non calcolati dall'INPS in sede di liquidazione.
Conseguentemente, condannare l'I.N.P.S., in persona del suo Presidente e legale rapp.te pro tempore, a ricostituire e, quindi, riliquidare la pensione cat. VO n.10101936, di cui è titolare il sig. , in virtù dei Parte_2
contributi esteri nel periodo 1980 - 1981 non calcolati dall'INPS in sede di liquidazione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, prima comunicando il possibile accoglimento in autotutela dell'istanza, poi però rilevando la decadenza dall'azione, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso..
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive sull'eccezione di rito, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Va infatti accolta l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS.
La domanda di ricostituzione del ricorrente è stata presentata in data
8.11.2019, il termine di decadenza previsto dall'art. 47 comma 1° del D.P.R.
639/1970 (come novellato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, sul punto, senza modificazioni con la legge 14 novembre 1992
n. 438) il temine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria per le prestazioni afferenti le gestioni pensionistiche è di tre anni (Esauriti i
3 ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_1
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione). A cui vanno sommati trecento giorni per l'esaurimento della fase amministrativa.
In ordine, al dies a quo di decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la predetta disposizione prevede, alternativamente, tre ipotesi di dies a quo:
1) la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto;
2) la data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione;
3) la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ove manchi il ricorso amministrativo, alla data della richiesta , si sommano i termini presuntivi (art. 7 legge n. 533 del 1973, art. 46 commi 5
e 6 della legge n. 88 del 1989) per l'esaurimento del procedimento amministrativo ai quali si aggiunge (tenuto conto della prestazione richiesta) un anno.
La norma quindi, oltre a dettare nuovi termini decadenziali, introduce l'ulteriore decorrenza del termine di decadenza con riguardo alla «data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della
4 richiesta di prestazione».
La Suprema Corte ha determinato che il termine di decadenza decorre – in ogni caso - dalla scadenza di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Tali termini risultano dal cumulo del termine di 120 giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa (art. 7 della legge n. 533 del 1973), nonché di due ulteriori termini (di 90 giorni ciascuno di cui all'art. 46 commi 5 e 6 della legge n. 88 del 1989) per la presentazione del ricorso amministrativo e per la decisione relativa (Cass. 16138 del 2004; Corte
Costituzionale n. 128 del 1996)
Dovendo determinare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza triennale per la proposizione del ricorso giudiziario, lo stesso dovrebbe individuarsi quindi facendo riferimento alla presentazione della domanda, (8.11.2019) maggiorata di 300 giorni per l'esaurimento teorico dell'iter inerente il ricorso amministrativo.
Il termine finale per la proposizione del ricorso giudiziale era quindi il
4.9.2023 (8.11.2019 + 3 anni = 8.11.2022 + 300 giorni : 4.9.2023).
In materia previdenziale, secondo il chiaro dettato dell'art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533, la richiesta, che costituisce condizione di proponibilità dell'azione, si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale si sia pronunciato.
Costituisce pertanto onere del richiedente il beneficio, al fine di tutelare il proprio interesse e non incorrere nel termine decadenziale, tener conto del momento in cui il proprio diritto possa essere fatto valere.
Va in ultimo rilevato che, sebbene la parte resistente non abbia sollevato l'eccezione di decadenza all'atto della costituzione in giudizio, ma soltanto successivamente la stessa, vertendo in materia previdenziale, è rilevabile d'ufficio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
5 Spese di lite compensate, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. artt. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 31/03/2025
Il Giudice Onorario
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