Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione 1 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3595/2021 R.G. promossa da:
(C.F. e ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. ROZZONI MATTIA del foro di C.F._2
Bergamo;
ATTORI
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. MARIDATI CP_1 C.F._3
GIUSEPPE e FALCHETTI AMBROGIO del foro di Bergamo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza del 10.12.2410.12.24 tenutasi in modalità cartolare , che qui si intendono richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con citazione regolarmente notificata gli attori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio il fratello assumendo le letterali conclusioni: Parte_2
“Nel merito, in via principale: - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi relativamente ai beni ereditati di cui in narrativa;
- nominare un consulente pagina 1 di 12
- ordinare la divisione dei cespiti ereditari con assegnazione mediante estrazione a sorte, se le quote sono uguali, o con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, se esse sono disuguali;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione al progetto di divisione, condannare gli opponenti al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio. Nel merito, in via subordinata: - in subordine, qualora dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni immobili ereditati di cui in narrativa, ordinarne la vendita all'incanto e provvedere alla ripartizione delle somme ricavate in proporzione alle rispettive quote;
- in subordine, qualora le porzioni che venissero formate con i beni in natura non corrispondessero esattamente al valore delle quote ereditarie, disporre che chi ha avuto la porzione di valore eccedente sia tenuto a pagare agli altri la differenza mediante conguaglio in denaro.”
In fatto riferivano che in data 6.12.17 a VA era deceduta la madre Per_1
nata a [...] il [...] lasciando i seguenti beni: A) - terreni siti in NO
[...]
(BG) e censiti al catasto terreni dello stesso Comune al foglio 9 (6) mappali 974, 976,
1030, 1031, 1033, 1079, 1743, 2768, 2769, 2777, e al foglio 9 (7) mappale 459, nonché in NA (BG) e censiti al catasto terreni dello stesso Comune al foglio 9 (14) mappale 4819; B) - immobili siti in NO (BG), Via D. Alighieri nn. 16/18/22, e censiti al catasto fabbricati dello stesso Comune rispettivamente al foglio 8 mappale
1524 subalterno 704 categoria C/6, al foglio 8 mappale 1524 subalterno 5 categoria A/3,
e al foglio 8 mappale 1524 subalterno 701 categoria C/2. Oltre ai detti immobili si aggiungevano i beni mobili conservati nella cassetta di sicurezza n. 92 situata presso la
Banca di Credito Cooperativo di VA che conteneva pacificamente beni della defunta madre. Rilevavano che era giunto il momento di sciogliere la comunione, con la divisione dei beni per 1/3 ciascuno ciò sottolineando come la situazione era degenerata pagina 2 di 12 anche alla luce del fatto che il convenuto detenesse, coltivandoli come propri, i terreni oggetto della massa ereditaria .
Si costituiva il convenuto che preliminarmente affermava di non opporsi al richiesto scioglimento e alla divisione ereditaria . Rilevava tuttavia che inspiegabilmente non era stato ricompreso nei beni immobili i due terreni di Corrido, rientrando nella successione il diritto di enfiteusi e di cui la madre era divenuta proprietaria esclusiva a seguito di divisione amichevole fatta con rogito notarile notaio di Treviglio che richiamava Per_2
oltre al fatto che nella cassetta di sicurezza vi doveva essere del denaro da dividere in tre fra i fratelli. Ricordava altresì che la madre era cointestataria di un c/c presso la BCC di
VA DA e MA che per la quota di spettanza doveva rientrare nella massa da dividere e, pur non richiedendo particolari ricognizioni sull'argomento, chiedeva che, anche per rispettare il volere della madre, si versasse ai suoi figli l'importo di € 680,00.
Si soffermava quindi a confutare le argomentazioni spese dagli attori relativamente ai fondi di NO e di NA e , pur sottolineando che le stesse non erano specifiche oggetto del presente giudizio, sottolineava come proprio grazie al suo lavoro di continuazione dell'attività agricola sugli stessi gli stessi terreni oggi potessero essere coltivati ed erano ben mantenuti, piuttosto che abbandonati, non senza sottolineare che i fratelli, che oggi contestavano tale suo opera, non si erano, nel corso degli anni, mai interessati degli stessi, non conoscendo neppure gli esatti confini o le spese affrontate per consentirne lo sviluppo, aggiungendo anch'egli si riservava di agire laddove gli attori avessero messo in pratica quelle azioni di spossessamento indicate nella citazione.
Riferiva quindi della esistenza di un accordo tra i fratelli relativamente alla messa in vendita, tramite agenzia immobiliare, dell'appartamento con autorimessa con l'accordo di dividerne il ricavato, mentre restava il disaccordo sugli ulteriore terreni, di cui contestava il valore indicato nella perizia allegata dagli attori, fornendo fin da subito la propria preferenza per l'assegnazione appunto del lotto formato dai terreni agricoli .
Stante la sua non opposizione alla domanda chiedeva fissarsi preliminarmente udienza di comparizione parti a fini conciliativi e così concludeva nel merito: “IN VIA
pagina 3 di 12 PRINCIPALE DI MERITO: dare atto dell'adesione del signor alla domanda CP_1
per lo scioglimento della comunione ereditaria con i signori e Parte_1 Parte_2
relativa ai beni di cui alla successione della signora con
[...] Persona_1
attribuzione a ciascuno degli eredi di 1/3 in natura dell'asse ereditario e quantificando, se necessario, i conguagli in denaro;
nel denegato caso in cui sia accertata l'indivisibilità
o la non comoda divisibilità degli immobili costituenti la comunione ereditaria, disporre la vendita degli immobili medesimi ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (pari ad 1/3 per ciascun condividente).”
La causa si istruiva, dopo svariati tentativi di conciliazione e rinvii al fine di consentire la vendita dell'immobile poi non effettuata, con una CTU tecnica. Al CTU era dato il seguente quesito. : “esaminati gli atti e documenti di causa;
acquisito ogni utile documento presso ogni pubblica amministrazione;
acquisita ogni utile ulteriore documentazione anche dalle parti;
effettuato sopralluogo: A) Individui i beni immobili e quelli mobili oggetto dell'eredità per cui si discute;
B)Descriva dettagliatamente i beni stessi, fornendone rappresentazione grafica e fotografica;
ne indichi il valore attuale;
ne dia la storia amministrativa;
dica se gli stessi siano regolari urbanisticamente, se possibile, e trasferibili;
ne indichi con precisione i dati ipotecari e catastali, accertandone, in particolare, la conformità catastale;
C) indichi per quanto concerne i fondi agricoli siti in - NO e catastalmente individuati al catasto terreni foglio 9 , mappali nn. 974, 976, 1030, 1031, 1033, 1079, 1743, 2768, 2769, 2777, e foglio 9 mappale n. 459; e siti in - NA e catastalmente individuato al catasto terreni al foglio
9 , mappale n. 481: - lo stato di fatto e di diritto dei terreni in questione, - l'esatta provenienza dei beni stessi mediante la ricostruzione analitica dei diversi atti di trasferimento, con evidenziazione della sussistenza di oneri, pesi, servitù attive e/o passive, diritti di usufrutto e uso;
- verificare il diritto di derivazione di acque irrigue e/o, comunque, la disponibilità di acque a fini irrigui, l'esistenza di vie di accesso/transito carrale e pedonale;
- il valore in termini monetari. D) Predisponga due progetti di pagina 4 di 12 comoda divisione, con eventuali conguagli in denaro, fra loro alternativi: il primo valutando la comoda divisibilità dei terreni con tre lotti distinti di valore possibilmente simili, salvo i conguagli in denaro, il secondo che ne prescinda e che tenga conto della sola fruibilità agricola dei terreni, tenendo possibilmente presenti le preferenze delle parti nella predisposizione dei progetti. E) accerti quindi il valore e la divisibilità e la natura stessa dei diritti ereditari sul terreno sito in Corrido e catastalmente individuati al catasto terreni foglio 9, mappali nn. 1390 (ora, salvo errore, 5420 e 5422) e 1541, previa acquisizione del certificato di destinazione urbanistica rilasciato del Responsabile comunale competente ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47/1985, provvedendo a verificare la divisibilità in tre lotti di esso;
F): Descriva e valuti il valore degli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza n. 92 presso Banca di Credito Cooperativo di
VA, eventualmente anche con l'ausilio di un terzo stimatore, procedendo anche in tal caso alla divisione tra i tre figli;
G) Ove ricorra un'ipotesi di non comoda divisibilità di qualche bene immobile ne dia adeguata spiegazione e verifichi se sussistano eventuali richieste di assegnazione, quantificando in tal caso il conguaglio che la parte assegnataria deve alle altre;
H) Fornisca al giudice ogni altra informazione utile ai fini della divisione dei compendi immobiliari;
I) Tenti in ogni fase delle operazioni peritali conciliazione tra le parti, dando atto a verbale delle eventuali proposte transattive formulate e del responso delle parti;
L) specifichi le spese documentate per i detti beni immobili che devono entrare a far parte dell'eredità e di cui tener conto nei conguagli da parte “ , nominando il perito RA . Persona_3
Le parti davano atto dell'intervenuto accordo nelle more sia relativamente ai beni di cui alla cassetta di sicurezza che dei terreni del Comune di Corrido.
All'udienza del 6.11.24 il procuratore di parte attrice faceva verbalizzare la preferenza dei suoi assistiti relativamente al lotto (“Il procuratore di parte attrice concorda con le conclusioni del CTU e, per i propri assistiti, esprime la preferenza per l'ipotesi n. 2 anche perché la restituzione dell'indennità da godimento che in ipotesi è indicata nella
CTU verrebbe compensato con attribuzione per intero dell'immobile di NO agli pagina 5 di 12 attori senza necessità di passaggi di denaro per la stima effettuata pro quota. Il procuratore del convenuto rileva come per i gioielli ed i terreni di Corrido le parti, con l'ausilio del CTU, hanno raggiunto un accordo così come l'attribuzione dei terreni ha trovato altresì l'accordo delle parti, restando invece irrisolta la questione dell'immobile di NO . Rileva che la domanda svolta nei confronti del proprio assistito non era riferita alla restituzione di alcun canone per l'utilizzo dei terreni cosicchè il canone così conteggiato non trova fondamento. In subordine comunque la determinazione dei canoni non è condivisibile per il prezziario e i mezzi utilizzati oltre che lo spazio temporale rimasto generico. Ulteriormente , avendo tenuto in conto il canone, il CTU non ha tenuto nel debito conto le spese di mantenimento dei terreni che così invece detti beni sono stati mantenuti in buono stato…”) fissata l'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni venivano quindi riconosciuti i termini ex art. 190 cpc.
Nell'ambito della massa ereditaria e dunque oggetto ancora di lite per lo scioglimento e la divisione sono rimasti solo i terreni di NO ed NA e l'immobile di NO, avendo le parti a) rinunciato alla richiesta dei terreni del Comune di Corrido e b) raggiunto un accordo relativamente ai beni mobili posti nella cassetta di sicurezza : situazioni entrambi riportati sia nella CTU che direttamente i procuratori in seno ai verbali di causa.
Deve essere premesso che la scrivente non ritiene di poter considerare alcuna ipotesi di abusivo godimento dei terreni da parte del convenuto e pertanto la conseguente quantificazione dell'indennità da occupazione che il CTU ha comunque posto in seno alla propria relazione.
Vale infatti evidenziare come nessuna richiesta in tal senso è stata svolta in sede di domanda da parte degli attori che hanno solo indicato il dato per cui i terreni erano coltivati dal convenuto senza, in altre parole dolersi per es. del fatto che per tale attività essi erano stati impediti nel tentativo di vendere gli stessi, sebbene per la quota di appartenenza né che il fratello avesse mai posto in essere degli impedimenti CP_1
perché ne usufruissero anche gli attori. In altri termini l'attività agricola ivi svolta,
pagina 6 di 12 sembra in continuità rispetto a quella già posta in essere quando ancora la madre era in vita, non può essere equiparata a esclusioni o ad abusivi utilizzi dei beni, soprattutto in assenza di prove concrete per es. di atti di allontanamento da parte del convenuto dai terreni in parola piuttosto che impedimenti da parte del convenuto alla esplicazione di identica attività su detti terreni o attività ulteriori anche non materiali da cui desumere l'impossibilità degli attori di svolgere adeguatamente le veci di comproprietari degli stessi. In tal senso appare significativo che alcuna domanda di pagamento di indennità non sia mai stata svolta in atti dagli attori e lo stesso giudicante non abbia esplicitamente richiesto la determinazione dell'indennità al CTU.
Ciò significa che non si farà alcun riferimento a quanto , in tal senso, il CTU nominato ha quantificato e/o compensato tra le parti nell'ambito della divisione dei lotti.
Ciò premesso la scrivente fa propria la valutazione dei beni e la divisione pure svolta da parte del CTU avendo la relazione quelle particolari caratteristiche di motivazione tecnica per la quale non si ha motivo di disattenderla ed avendo lo stesso CTU nominato adeguatamente risposto ai periti delle parti.
Appaiono pertanto da dividere i seguenti beni immobili:
Terreni in NA : - Il fondo agricolo sito nel Comune di NA (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 4), catastalmente individuato al catasto terreni al foglio 9 (14), particella n. 4819, seminativo irr. arb, superficie 7.510 m², pb 11,34, reddito dominicale euro 60,12, RA euro 64,00. Il CTU riconosce a detto bene il valore di euro
85.839,30.
Terreni in NO: -- I fondi agricoli siti nel Comune di NO (indicati in perizia, allegato 10, come lotti 2 e 3), catastalmente individuati al catasto terreni al foglio 9 (6), particella n. 1030, seminativo irr. arb, superficie 3.390 m², pb 5,12, reddito dominicale euro 29,76, RA euro 29,76; particella n. 1031, seminativo irr. arb, superficie 670 m², pb 1,01, reddito dominicale euro 6,92, RA euro 5,88; particella n. 976, seminativo irr. arb, superficie 933 m², pb 1,41, reddito dominicale euro 8,19, RA euro 8,19; particella n. 974, seminativo irr. arb, superficie 1925 m², pb 2,91, reddito dominicale pagina 7 di 12 euro 16,90, RA euro 16,90; particella n. 2777, seminativo irr. arb, superficie 300 m², pb 0,45, reddito dominicale euro 2,17, RA euro 2,56; particella n. 1033, seminativo irr. arb, superficie 2.059 m², pb 3,11, reddito dominicale euro 18,08, RA euro 18,08; particella n. 2768, seminativo irr. arb, superficie 450 m², pb 0,68, reddito dominicale euro 3,95, RA euro 3,95; particella n. 2769, seminativo irr. arb, superficie 1.570 m², pb 2,37, reddito dominicale euro 13,78, RA euro 13,78; particella n. 1743, seminativo irr. arb. superficie 1.140 m², pb 172, reddito dominicale euro 8,24, RA
euro 9,71; particella n. 1079, pb 0,05, incolto prod superficie 30 m², reddito dominicale euro 0,01, RA euro 0,01. Il valore complessivo di tali terreni è, secondo la stima peritale, pari ad € 539.280,10;
Oltre all'immobile urbano sito nel Comune di NO : catastalmente individuato al catasto fabbricati al foglio 8, particella n. 1524 sub. 5, vani catastali 4, categoria A/3, classe 1, rendita euro 216,91, Sup. tot. 83 m2 totale esclusa aree scoperte m2 81; particella n. 1524 sub. 701, consistenza 6 m2, categoria C/2, classe 1, rendita euro 6,51; particella n. 1524 sub. 704, consistenza 16 m2, categoria C/6, classe 2, rendita euro
26,03. Valore come da stima CTU euro 63.110,00;
Il valore complessivo della massa è dunque pari ad € : 688.239,40 e la quota di 1/3 che spetta è pari ad € 229.413,000
Il CTU dà atto che le parti hanno raggiungo un accordo circa la divisione dei terreni di
NO ed il cui valore complessivo ammonta ad € 625.129,38 e su cui ogni CP_2
fratello vanta quindi una quota di € 208.376,46. (vedi All. 21).
L'immobile di NO , via Dante Alighieri, comprensivo di pertinenze e del valore di
63.110,00 , viene assegnato in proprietà esclusiva ed indivisa agli attori.
Relativamente invece ai terreni accogliendo l'accordo , con una modifica relativa al fine di non avere conguagli in denaro (applicando i valori accettati dalle parti in seno alla
CTU) si avrà che -dovrà essere frazionato il mapp. 459 – terreno in NO foglio 9 (7) che ha una superficie totale di ha 03.53.60 e mq 35.360
pagina 8 di 12 Il CTU ha proposto il riconoscimento a favore del convenuto di una superficie di tale mappale di h 1.82.31 , mq 18.231del valore di € 208.380, mentre se si vuole evitare il conguaglio di € 21.036,66 relativo all'appartamento che il convenuto dovrebbe avere dagli attori , si riconosce una superficie di h2.00.71 mq 20.071 .
Si assegna pertanto , previa divisione in due parti in direzione nord-sud con spese di frazionamento a carico della massa (e, quindi, in misura di 1/3 a carico di ciascuna parte sostanziale), la porzione a levante mq. 20.071 del terreno agricolo (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 1), sito nel Comune di NO, catastalmente individuato al catasto terreni al foglio 9 (7), particella n. 459, seminativo irr. arb, superficie 35.360 m², pb 53,39, reddito dominicale euro 273,93 RA euro 301,32.
Il cui valore sarà pertanto di € 229.411,50
A parte attrice si riconosce , oltre all'appartamento di NO i seguenti beni : - Previa divisione in due parti in direzione nord-sud con spese di frazionamento a carico della massa (e, quindi, in misura di 1/3 a carico di ciascuna parte sostanziale), la porzione a ponente mq. 15.289 del terreno agricolo sito nel Comune di NO (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 1), catastalmente individuato al catasto terreni, al foglio 9 (7), particella n. 459, seminativo irr. arb, superficie 35.360 m², pb 53,39, reddito dominicale euro 273,93 RA euro 301,32. - I fondi agricoli siti nel Comune di NO (indicati in perizia, allegato 10, come lotti 2 e 3), catastalmente individuati al catasto terreni al foglio 9 (6), particella n. 1030, seminativo irr. arb, superficie 3.390 m², pb 5,12, reddito dominicale euro 29,76, RA euro 29,76; particella n. 1031, seminativo irr. arb, superficie 670 m², pb 1,01, reddito dominicale euro 6,92, RA euro 5,88; particella n.
976, seminativo irr. arb, superficie 933 m², pb 1,41, reddito dominicale euro 8,19, RA euro 8,19; particella n. 974, seminativo irr. arb, superficie 1925 m², pb 2,91, reddito dominicale euro 16,90, RA euro 16,90; particella n. 2777, seminativo irr. arb, superficie 300 m², pb 0,45, reddito dominicale euro 2,17, RA euro 2,56; particella n.
1033, seminativo irr. arb, superficie 2.059 m², pb 3,11, reddito dominicale euro 18,08, RA euro 18,08; particella n. 2768, seminativo irr. arb, superficie 450 m², pb 0,68,
pagina 9 di 12 reddito dominicale euro 3,95, RA euro 3,95; particella n. 2769, seminativo irr. arb, superficie 1.570 m², pb 2,37, reddito dominicale euro 13,78, RA euro 13,78; particella n. 1743, seminativo irr. arb. superficie 1.140 m², pb 172, reddito dominicale euro 8,24, RA euro 9,71; particella n. 1079, pb 0,05, incolto prod superficie 30 m², reddito dominicale euro 0,01, RA euro 0,01. - Il fondo agricolo sito nel Comune di
NA (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 4), catastalmente individuato al catasto terreni al foglio 9 (14), particella n. 4819, seminativo irr. arb, superficie 7.510
m², pb 11,34, reddito dominicale euro 60,12, RA euro 64,00. - L'appartamento, con le rispettive pertinenze, ubicato in NO, via Dante Alighieri n. 16/18/22, catastalmente individuato al catasto fabbricati al foglio 8, particella n. 1524 sub. 5, vani catastali 4, categoria A/3, classe 1, rendita euro 216,91, Sup. tot. 83 m2 totale esclusa aree scoperte m2 81; particella n. 1524 sub. 701, consistenza 6 m2, categoria C/2, classe
1, rendita euro 6,51; particella n. 1524 sub. 704, consistenza 16 m2, categoria C/6, classe
2, rendita euro 26,03. Totale valore come da stima CTU: euro
458.827,90=229.413,95x2.
Va ordine all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari), competente per territorio di procedere alle necessarie trascrizioni della sentenza dopo il frazionamento e una volta che la sentenza è passata in giudicato.
Le spese relative alla espletata CTU si liquidano come da separato decreto e vengono poste in via solidale delle parti
Le spese di lite si compensano in assenza di reale opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di nata il Persona_1
29.3.1919 e deceduta a Capralba il 6.12.2017 e per l'effetto pagina 10 di 12 - Assegna in proprietà esclusiva e in comune fra loro agli attori e Parte_1
i seguenti beni: A) - Previa divisione in due parti in direzione Parte_2
nord-sud con spese di frazionamento a carico della massa (e, quindi, in misura di
1/3 a carico di ciascuna parte sostanziale), la porzione a ponente mq. 15.289 del terreno agricolo sito nel Comune di NO (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 1), catastalmente individuato al catasto terreni, al foglio 9 (7), particella n.
459, seminativo irr. arb, superficie 35.360 m², pb 53,39, reddito dominicale euro
273,93 RA euro 301,32., B) - I fondi agricoli siti nel Comune di NO
(indicati in perizia, allegato 10, come lotti 2 e 3), catastalmente individuati al catasto terreni al foglio 9 (6), particella n. 1030, seminativo irr. arb, superficie
3.390 m², pb 5,12, reddito dominicale euro 29,76, RA euro 29,76; particella n.
1031, seminativo irr. arb, superficie 670 m², pb 1,01, reddito dominicale euro
6,92, RA euro 5,88; particella n. 976, seminativo irr. arb, superficie 933 m², pb
1,41, reddito dominicale euro 8,19, RA euro 8,19; particella n. 974, seminativo irr. arb, superficie 1925 m², pb 2,91, reddito dominicale euro 16,90, RA euro 16,90; particella n. 2777, seminativo irr. arb, superficie 300 m², pb
0,45, reddito dominicale euro 2,17, RA euro 2,56; particella n. 1033, seminativo irr. arb, superficie 2.059 m², pb 3,11, reddito dominicale euro 18,08, RA euro 18,08; particella n. 2768, seminativo irr. arb, superficie 450 m², pb
0,68, reddito dominicale euro 3,95, RA euro 3,95; particella n. 2769, seminativo irr. arb, superficie 1.570 m², pb 2,37, reddito dominicale euro 13,78, RA euro 13,78; particella n. 1743, seminativo irr. arb. superficie 1.140 m², pb
172, reddito dominicale euro 8,24, RA euro 9,71; particella n. 1079, pb 0,05, incolto prod superficie 30 m², reddito dominicale euro 0,01, RA euro 0,01. C)
- Il fondo agricolo sito nel Comune di NA (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 4), catastalmente individuato al catasto terreni al foglio 9 (14), particella n. 4819, seminativo irr. arb, superficie 7.510 m², pb 11,34, reddito dominicale euro 60,12, RA euro 64,00. D) .- L'appartamento, con le rispettive pagina 11 di 12 pertinenze, ubicato in NO, via Dante Alighieri n. 16/18/22, catastalmente individuato al catasto fabbricati al foglio 8, particella n. 1524 sub. 5, vani catastali
4, categoria A/3, classe 1, rendita euro 216,91, Sup. tot. 83 m2 totale esclusa aree scoperte m2 81; particella n. 1524 sub. 701, consistenza 6 m2, categoria C/2, classe 1, rendita euro 6,51; particella n. 1524 sub. 704, consistenza 16 m2, categoria C/6, classe 2, rendita euro 26,03. Il Valore complessivo pari essendo di
€ 458.827,90 (€ 229.413,95x2);
. - Assegna al convenuto il seguente bene : A) previa divisione in due CP_1
parti in direzione nord-sud con spese di frazionamento a carico della massa (e, quindi, in misura di 1/3 a carico di ciascuna parte sostanziale), la porzione a levante mq. 20.071 del terreno agricolo (indicato in perizia, allegato 10, come lotto 1), sito nel Comune di NO, catastalmente individuato al catasto terreni al foglio 9 (7), particella n. 459, seminativo irr. arb, superficie 35.360 m², pb 53,39, reddito dominicale euro 273,93 RA euro 301,32. Il cui valore è di € 229.411,50
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai beni posti nella cassetta di sicurezza n. 92 della BCC di VA
- Dare atto della concorde determinazione delle parti di rinunciare alla divisione degli immobili siti nel Comune di Corrido (prov. CO)
- Pone a carico solidale delle parti le spese per l'espletata CTU liquidata come da separato decreto
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei Registri Immobiliari), competente per territorio di procedere alle necessarie trascrizioni della sentenza dopo il frazionamento e una volta che la sentenza è passata in giudicato.
- Compensa tra le parti le spese del giudizio
Bergamo, 10.6.2025. il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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