Decreto cautelare 25 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza breve 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/04/2025, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Sig. RE -OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Parlanti , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''annullamento
-previa tutela cautelare -
1) del provvedimento n. 83749 del 27/11/2024 del Consolato Generale d'Italia in UL , con il quale dispone il “diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004”;
2) di tutti gli atti del procedimento nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/3/2025:
L'ANNULLAMENTO
– previa tutela cautelare -
nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso le medesime parti e portante il numero di R.G. 1238/2025 pendente avanti a questo Ill.mo TAR
1)del Provvedimento n. 83749 del 25/2/2025 del Consolato Generale d'Italia in UL confermativo del diniego del visto di cui è causa;
2)di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame introduttivo ritualmente proposto, il ricorrente ha impugnato – previa tutela cautelare - il provvedimento n. 83749 del 27/11/2024 di diniego del visto per motivi di studio del Consolato Generale d’Italia a UL per difetto del cd. requisito economico .
Con decreto presidenziale n. 533 del 25/1/2025, veniva disposto – in sede monocratica ex art. 56 cpa – il riesame, previa sospensione, della decisione gravata.
Questo Collegio, poi - con ordinanza n.435 del 23/1/2025 – ha accolto ex art. 55 cpa l’istanza cautelare, disponendo il riesame del gravato diniego del 27/11/2024.
Nondimeno - in esito al riesame disposto - la competente ED CO , con provvedimento n. 83749 del 25/2/2025, ha confermato il precedente diniego, ribadendo l’insussistenza del requisito economico e il conseguente rischio migratorio .
Tale provvedimento è stato, a sua volta, gravato dal ricorrente a mezzo di ricorso per motivi aggiunti- previa tutela cautelare - depositato il 23/3/2025.
All’udienza camerale del 15/4/2025 – previo avviso ex art 60 cpa – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ex art. 35, comma1, lett. c) cpa .
Il ricorso per motivi aggiunti - impugnando la nuova decisione negativa del 25/2/2025 intervenuta al riguardo, successiva al precedente provvedimento del 27/11/2024, che sostituisce - costituisce il fulcro del presente giudizio e va, invece, esaminato nel merito , ai fini della presente decisione.
Esso – in sintesi – denuncia il difetto d’istruttoria e di motivazione congrua del provvedimento negativo di conferma del 25/2/2025.
In particolare, il ricorrente evidenzia come durante il cd. colloquio consolare precedente il nuovo diniego del 25/2/2025 avesse “prospettato la prossima assunzione del fratello, che infatti si è di lì a poco realizzata, come dimostra l’allegato già fornito in atti (all. 7), per cui emerge che la situazione economica complessiva del nucleo familiare è ulteriormente migliorata. La madre del ricorrente fornisce piena garanzia di sostentamento al figlio (cfr. all. 8) e del resto tale capacità è confermata dal fatto che il sig. -OMISSIS- ha esibito conti correnti economici personali per oltre 14.600,00 euro, ampiamente sufficienti a mantenersi in Italia per ben due anni sulle tre annualità complessive del corso, secondo le circolari ministeriali. (…) Quanto al contratto di lavoro della madre in lingua turca, il Consolato sostiene di non poterne tenere conto in quanto privo di traduzione in lingua italiana apostillata. In realtà, trattandosi di rappresentanza diplomatica in Turchia, il Consolato ha l’onere di accettare anche la documentazione presentata in lingua locale, cosa che peraltro il Consolato di UL fa regolarmente, come emerge dalla documentazione allegata ai numerosi ricorsi attualmente pendenti. Era, dunque, onere del Consolato valutare positivamente anche tale documento, da cui emerge una sicura fonte economica”.
Le relative censure sono manifestamente fondate.
In effetti, la Circolare MIUR per l’anno accademico 2024/2025 quantifica l’importo minimo necessario al sostentamento in Italia di uno studente straniero in € 467,65 mensili ed € 6.079,45 annuali.
Né la ED di UL è riuscita nell’intento di provarne il carattere dubbio , ossia meramente strumentale rispetto alla richiesta di visto per motivi di studio.
Tanto più che – inizialmente - è sufficiente che l’interessato dimostri di potersi mantenere, con i mezzi di cui attualmente dispone, nel primo anno del corso di studi, essendogli, peraltro, consentita la possibilità di reperire un regolare lavoro retribuito a tempo parziale. D’altronde, compete esclusivamente alla Questura – in fase di rinnovo del permesso di soggiorno allo studente extra UE - l’accertamento dell’idoneità dei mezzi di sostentamento, in relazione ai successivi anni di soggiorno nel territorio nazionale. Accertata la sussistenza del requisito economico, risulta neutralizzato – in difetto di univoci e attendibili elementi probatori – il cd. rischio migratorio .
In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse. Invece accoglie il ricorso per motivi aggiunti e - per l’effetto - annulla il provvedimento n. 83749 del 25/2/2025 della ED CO di UL. Né , in sede di riesercizio del relativo potere, l’ Ufficio procedente potrà adottare – in base alle risultanze istruttorie sinora acquisite - una ulteriore decisione negativa.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1)Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse;
2) Accoglie il ricorso per motivi aggiunti ai sensi di cui in motivazione e - per l’effetto - annulla il provvedimento n. 83749 del 25/2/2025 del Consolato Generale d’Italia a UL.
Liquida le spese processuali -oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – a carico del MAECI e a favore del ricorrente, in € 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.