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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/10/2024, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, all'udienza del 27.11.2023 ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1280/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Capo
d'Orlando, via A. Volta n. 100, presso lo Studio dell'Avv. Emanuele Miceli (c.f. C.F._2
), dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti.
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, residente in [...], titolare C.F._3 dell'omonima ditta individuale, corrente in Capo d'Orlando, Lungomare Luciano Ligabue n. 21,
P.IVA . P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 12.04.2022, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esponendo di essere Controparte_1 stato assunto alle sue dipendenze con di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per il periodo dal 14.06.2021 al 31.08.2021, con la qualifica di cuoco e un inquadramento nel livello 4 del e di essere stato licenziato durante il periodo di prova con lettera Organizzazione_1 raccomandata dell'08.07.2021.
Riferiva di avere osservato un orario di lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto, impegnandosi dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con ulteriore attività lavorativa supplementare e straordinaria notturna nelle giornate del 14, 18, 19 e 20 giungo 2021, dalle ore 18:00 alle ore 02.00.
Sosteneva di non avere percepito gli stipendi relativi al periodo di giugno e luglio 2021, e di non avere ricevuto le complessive spettanze liquidatorie maturate relative a ferie, rol, tredicesima, quattordicesima, tfr.
Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo lordo di € 1.468,63, dovuto a titolo di differenze retributive, nonché la condanna al pagamento della somma di € 592,45 per i contributi previdenziali maturati e della somma di € 108,79 a titolo di TFR.
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indi, dopo l'istruzione, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre, preliminarmente, osservare che la domanda di parte ricorrente ha ad oggetto rivendicazioni economiche relative alle retribuzioni maturate nel periodo di giugno e luglio 2021, nonché alle spettanze economiche relative al TFR e ai contributi previdenziali dovuti, emolumenti, questi, che trovano il proprio fondamento nella sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la ditta convenuta.
Nella specie, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data 14.06.2021 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 24 ore settimanali, con la mansione di cuoco, sostenendo di avere espletato la propria attività lavorativa seguendo un orario superiore a quello contrattualmente previsto.
In particolare, a fronte delle concordate 24 ore settimanali, l'orario di lavoro effettivamente osservato sarebbe stato il seguente: dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con ulteriore attività di lavoro straordinario notturno nelle giornate del 14, 18, 19 e 20 giugno 2021, dalle ore 18:00 alle ore 02.00. Tanto premesso, va rilevato che il rapporto di lavoro, su cui si fondano le richieste retributive formulate con l'odierno ricorso, è documentalmente provato a mezzo della lettera di assunzione prodotta, ove sono indicati decorrenza e durata del contratto di lavoro, inquadramento professionale e orario di lavoro richiesto.
Parimenti, è pacifico e documentato che il rapporto in questione sia stato risolto anticipatamente durante il periodo di prova con comunicazione di licenziamento a decorrere dal 04.07.2021.
Ciò posto, occorre, anzitutto, accertare se, come dedotto dal ricorrente, l'orario di lavoro sia stato effettivamente superiore a quello contrattualmente richiesto.
Orbene, a fronte del silenzio parte convenuta, che è rimasta contumace, la tesi del ricorso appare fondata e trova sufficiente riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testi escussi.
E infatti, , all'epoca dei fatti dipendente di ha confermato l'orario di Testimone_1 CP_1 lavoro indicato nei capitolati di prova, affermando che anche lui era solito disimpegnare la propria prestazione lavorativa nello stesso arco temporale, precisando di essere presente quando era in servizio anche il ricorrente. Ha inoltre confermato la circostanza relativa al lavoro straordinario notturno, effettuato dal ricorrente nelle quattro giornate di giugno 2021, come indicate nel capitolato. CP_ Parimenti, , anche lui ex dipendente della convenuta nel medesimo periodo, Testimone_2 ha confermato la circostanza relativa all'orario di lavoro, precisando che l'articolazione oraria ivi indicata era la stessa che seguiva anche lui.
Alla luce di tale compendio probatorio, può considerarsi formata una prova sufficientemente univoca e convincente sulla tesi di parte ricorrente circa l'effettiva osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto, secondo la suddivisione indicata in ricorso.
D'altro canto, parte convenuta è rimasta contumace e non ha, quindi, provveduto a contestare specificamente i fatti allegati dal ricorrente e a fornire adeguata prova del contrario.
E' vero che la scelta, del tutto legittima, della ditta convenuta di rimanere contumace non determina l'automatica fondatezza delle pretese di parte ricorrente;
ma è anche vero che può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale comportamento da cui desumere argomenti di prova a favore dei fatti allegati dal ricorrente e non contestati specificatamente dalla parte convenuta.
Pertanto, l'orario di lavoro straordinario può ritenersi provato.
Quanto alle pretese di natura economica, parte ricorrente ha allegato di non avere percepito le retribuzioni maturate e le voci retributive complessivamente spettanti per l'attività lavorativa espletata.
Sul punto, va rilevato che, avendo il lavoratore istante allegato l'inadempimento da parte del datore di lavoro in ordine alla corresponsione delle spettanze retributive indicate in ricorso, incombe sulla ditta convenuta l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto l'obbligazione su di essa gravante.
Nel caso di specie, si può concludere che proprio la mancata costituzione in giudizio della datrice di lavoro, come pure il silenzio di fronte alle allegazioni di mancato pagamento degli emolumenti retributivi, confermi ulteriormente la portata probatoria degli elementi offerti dal ricorrente a supporto delle sue pretese.
Ne deriva che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti dovuti per l'attività lavorativa espletata nelle mensilità di giugno e luglio 2021, tenuto conto dell'orario di lavoro superiore indicato in ricorso e che risulta provato, oltre a quanto dovuto per
TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, rol e ferie non godute. L'importo complessivamente dovuto può utilmente desumersi dal conteggio elaborato dal ricorrente sulla base del CCNL applicabile, per un totale di € 1577,42 (€ 1.468,63 per differenze retributive + € 108,79 per tfr), al cui pagamento in favore del ricorrente deve essere condannato , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo.
Va, invece, rigettato il capo di domanda relativo alla condanna della ditta convenuta al versamento dei contributi previdenziali.
All'uopo, infatti, è necessario che l'ente previdenziale in favore del quale viene disposto il pagamento deve essere parte del relativo giudizio, restando esclusa l'ammissibilità di tale pronuncia di condanna, in difetto di chiamata in giudizio dell'ente in questione (vedasi, sul punto, Cass.
n.19398/2014; più di recente, Cass. Ord 22 ottobre 2021, n. 29637).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto a notificare copia del ricorso all' al fine di CP_3 permetterne la regolare costituzione in giudizio.
Pertanto, la richiesta di condanna al pagamento dei contributi previdenziali non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza, sicché , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, deve essere condannato a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex
D.M. n. 147/22 (valore della controversia, istruzione, parametri minimi), in € 1.320,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, a Controparte_1 pagare al ricorrente la complessiva somma di € 1577,42, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo. - Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.320,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 25/10/2024.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, all'udienza del 27.11.2023 ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1280/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Capo
d'Orlando, via A. Volta n. 100, presso lo Studio dell'Avv. Emanuele Miceli (c.f. C.F._2
), dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti.
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, residente in [...], titolare C.F._3 dell'omonima ditta individuale, corrente in Capo d'Orlando, Lungomare Luciano Ligabue n. 21,
P.IVA . P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 12.04.2022, conveniva in giudizio Parte_1
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, esponendo di essere Controparte_1 stato assunto alle sue dipendenze con di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, per il periodo dal 14.06.2021 al 31.08.2021, con la qualifica di cuoco e un inquadramento nel livello 4 del e di essere stato licenziato durante il periodo di prova con lettera Organizzazione_1 raccomandata dell'08.07.2021.
Riferiva di avere osservato un orario di lavorativo superiore a quello contrattualmente previsto, impegnandosi dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con ulteriore attività lavorativa supplementare e straordinaria notturna nelle giornate del 14, 18, 19 e 20 giungo 2021, dalle ore 18:00 alle ore 02.00.
Sosteneva di non avere percepito gli stipendi relativi al periodo di giugno e luglio 2021, e di non avere ricevuto le complessive spettanze liquidatorie maturate relative a ferie, rol, tredicesima, quattordicesima, tfr.
Chiedeva, pertanto, la condanna del datore di lavoro convenuto al pagamento in suo favore dell'importo complessivo lordo di € 1.468,63, dovuto a titolo di differenze retributive, nonché la condanna al pagamento della somma di € 592,45 per i contributi previdenziali maturati e della somma di € 108,79 a titolo di TFR.
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonostante la ritualità Controparte_1 della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Indi, dopo l'istruzione, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenersi fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre, preliminarmente, osservare che la domanda di parte ricorrente ha ad oggetto rivendicazioni economiche relative alle retribuzioni maturate nel periodo di giugno e luglio 2021, nonché alle spettanze economiche relative al TFR e ai contributi previdenziali dovuti, emolumenti, questi, che trovano il proprio fondamento nella sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la ditta convenuta.
Nella specie, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data 14.06.2021 con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 24 ore settimanali, con la mansione di cuoco, sostenendo di avere espletato la propria attività lavorativa seguendo un orario superiore a quello contrattualmente previsto.
In particolare, a fronte delle concordate 24 ore settimanali, l'orario di lavoro effettivamente osservato sarebbe stato il seguente: dal lunedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con ulteriore attività di lavoro straordinario notturno nelle giornate del 14, 18, 19 e 20 giugno 2021, dalle ore 18:00 alle ore 02.00. Tanto premesso, va rilevato che il rapporto di lavoro, su cui si fondano le richieste retributive formulate con l'odierno ricorso, è documentalmente provato a mezzo della lettera di assunzione prodotta, ove sono indicati decorrenza e durata del contratto di lavoro, inquadramento professionale e orario di lavoro richiesto.
Parimenti, è pacifico e documentato che il rapporto in questione sia stato risolto anticipatamente durante il periodo di prova con comunicazione di licenziamento a decorrere dal 04.07.2021.
Ciò posto, occorre, anzitutto, accertare se, come dedotto dal ricorrente, l'orario di lavoro sia stato effettivamente superiore a quello contrattualmente richiesto.
Orbene, a fronte del silenzio parte convenuta, che è rimasta contumace, la tesi del ricorso appare fondata e trova sufficiente riscontro probatorio nelle dichiarazioni dei testi escussi.
E infatti, , all'epoca dei fatti dipendente di ha confermato l'orario di Testimone_1 CP_1 lavoro indicato nei capitolati di prova, affermando che anche lui era solito disimpegnare la propria prestazione lavorativa nello stesso arco temporale, precisando di essere presente quando era in servizio anche il ricorrente. Ha inoltre confermato la circostanza relativa al lavoro straordinario notturno, effettuato dal ricorrente nelle quattro giornate di giugno 2021, come indicate nel capitolato. CP_ Parimenti, , anche lui ex dipendente della convenuta nel medesimo periodo, Testimone_2 ha confermato la circostanza relativa all'orario di lavoro, precisando che l'articolazione oraria ivi indicata era la stessa che seguiva anche lui.
Alla luce di tale compendio probatorio, può considerarsi formata una prova sufficientemente univoca e convincente sulla tesi di parte ricorrente circa l'effettiva osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello contrattualmente previsto, secondo la suddivisione indicata in ricorso.
D'altro canto, parte convenuta è rimasta contumace e non ha, quindi, provveduto a contestare specificamente i fatti allegati dal ricorrente e a fornire adeguata prova del contrario.
E' vero che la scelta, del tutto legittima, della ditta convenuta di rimanere contumace non determina l'automatica fondatezza delle pretese di parte ricorrente;
ma è anche vero che può essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale comportamento da cui desumere argomenti di prova a favore dei fatti allegati dal ricorrente e non contestati specificatamente dalla parte convenuta.
Pertanto, l'orario di lavoro straordinario può ritenersi provato.
Quanto alle pretese di natura economica, parte ricorrente ha allegato di non avere percepito le retribuzioni maturate e le voci retributive complessivamente spettanti per l'attività lavorativa espletata.
Sul punto, va rilevato che, avendo il lavoratore istante allegato l'inadempimento da parte del datore di lavoro in ordine alla corresponsione delle spettanze retributive indicate in ricorso, incombe sulla ditta convenuta l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto l'obbligazione su di essa gravante.
Nel caso di specie, si può concludere che proprio la mancata costituzione in giudizio della datrice di lavoro, come pure il silenzio di fronte alle allegazioni di mancato pagamento degli emolumenti retributivi, confermi ulteriormente la portata probatoria degli elementi offerti dal ricorrente a supporto delle sue pretese.
Ne deriva che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti dovuti per l'attività lavorativa espletata nelle mensilità di giugno e luglio 2021, tenuto conto dell'orario di lavoro superiore indicato in ricorso e che risulta provato, oltre a quanto dovuto per
TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, rol e ferie non godute. L'importo complessivamente dovuto può utilmente desumersi dal conteggio elaborato dal ricorrente sulla base del CCNL applicabile, per un totale di € 1577,42 (€ 1.468,63 per differenze retributive + € 108,79 per tfr), al cui pagamento in favore del ricorrente deve essere condannato , in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, oltre rivalutazione ed interessi legali fino al soddisfo.
Va, invece, rigettato il capo di domanda relativo alla condanna della ditta convenuta al versamento dei contributi previdenziali.
All'uopo, infatti, è necessario che l'ente previdenziale in favore del quale viene disposto il pagamento deve essere parte del relativo giudizio, restando esclusa l'ammissibilità di tale pronuncia di condanna, in difetto di chiamata in giudizio dell'ente in questione (vedasi, sul punto, Cass.
n.19398/2014; più di recente, Cass. Ord 22 ottobre 2021, n. 29637).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto a notificare copia del ricorso all' al fine di CP_3 permetterne la regolare costituzione in giudizio.
Pertanto, la richiesta di condanna al pagamento dei contributi previdenziali non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza, sicché , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, deve essere condannato a pagare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano, ex
D.M. n. 147/22 (valore della controversia, istruzione, parametri minimi), in € 1.320,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, così provvede: Parte_1
- Condanna , nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, a Controparte_1 pagare al ricorrente la complessiva somma di € 1577,42, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali sino al soddisfo. - Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
1.320,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 25/10/2024.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata