Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2023
N. 01476/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ‘legale’ in Milano, Via Freguglia, 1;
nei confronti
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "-OMISSIS-" - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia:
a) del Decreto n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2022 notificato all'odierno ricorrente in data 20 dicembre 2022, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, in persona del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, ha decretato che « al Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, è applicata, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, la sospensione disciplinare dall'impiego » di cinque mesi, ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66/2010;
oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché
per la condanna delle Pubbliche Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ex art. 30, comma secondo, cod. proc. amm.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS-, veniva condannato alla pena di due anni e un mese di reclusione, per i reati di molestia o disturbo alle persone, ingiuria, tentata violenza privata e danneggiamento aggravato, atteso che, con reiterate e plurime condotte, aveva posto in essere atti persecutori ai danni della ex compagna e del fidanzato di costei. Con la medesima sentenza, il Maresciallo -OMISSIS-veniva, invece, assolto dal reato di diffamazione e tentato danneggiamento seguito da incendio, per insussistenza del fatto.
Successivamente la Corte d’Appello di-OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, in riforma del provvedimento di primo grado, disponeva l’assoluzione di -OMISSIS- dall’imputazione di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dalla tentata violenza privata, perché il fatto non sussiste; stabiliva altresì di non doversi procedere per i restanti reati di molestia o disturbo alle persone e danneggiamento aggravato, in quanto estinti per prescrizione.
Quest’ultima sentenza, recante l’attestazione del passaggio in giudicato in data 1° aprile 2022, era acquisita dall’Amministrazione il 10 maggio 2022.
2. Con nota del 25 maggio 2022, il -OMISSIS- – Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale proponeva l’avvio del procedimento disciplinare di stato nei confronti del signor -OMISSIS-. Successivamente, con nota del 3 giugno 2022, il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “-OMISSIS-” – Ufficio Personale disponeva inchiesta formale a seguito di esame del giudicato penale ex art. 1392, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 nei confronti dell’odierno ricorrente. Il Maresciallo Capo -OMISSIS-, il 9 luglio 2022, presentava memoria difensiva a firma del proprio difensore.
A seguito di accesso esercitato nell’ambito del procedimento, il signor -OMISSIS-entrava in possesso della copia della sentenza relativa al procedimento penale n. -OMISSIS- svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello di-OMISSIS-, dalla quale emergeva che il titolo era stato notificato all’odierno ricorrente in data 23 dicembre 2020. Il signor -OMISSIS-proponeva dunque istanza di correzione dell’errore materiale alla Corte d’Appello, che annotava infine che la sentenza era passata in giudicato, nei confronti del signor -OMISSIS-, il 5 marzo 2021 (non già il 1° aprile 2022).
In data 8 agosto 2022 l’Ufficiale Inquirente redigeva la relazione finale dell’inchiesta formale disciplinare a carico del militare, e « alla luce di quanto osservato, esaminati e valutati i fatti, quelli addotti a giustificazione, nonché tutti gli elementi raccolti nel corso dell’inchiesta”, riteneva “che l’addebito contestato all’inquisito è risultato fondato ».
Il 14 novembre 2022 il ricorrente, avendo nel contempo acquisito la sentenza emendata come sopra indicato, segnalava l’iniziale erronea indicazione del passaggio in giudicato all’Amministrazione, evidenziando la ritenuta conseguente tardività dell’avvio del procedimento disciplinare di stato. La PA non prendeva in considerazione la nota e, con Decreto Dirigenziale n.-OMISSIS-, notificato in data 20 dicembre 2022, applicava al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per cinque mesi.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il signor -OMISSIS-impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
I) « Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. Eccesso di potere per violazione di quanto sancito ex art. 1392, comma primo, C.O.M. e Guida Tecnica “Procedure disciplinari” della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, EDIZIONE 2021 – Cap. III, Sez. II, Par. 2.1 » con cui si rilevava che il procedimento disciplinare era stato avviato tardivamente, quando era ormai scaduto il termine di cui all’art. 1392 comma 1 D. Lgs. 66/2010, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere individuato nell’effettivo passaggio in giudicato della pronuncia penale noto alla PA, nel caso di specie da datarsi al 5 marzo 2021; si contestava inoltre il difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione considerato le circostanze, asseritamente decisive, evidenziate dal militare con la nota del 14 novembre 2022;
II) « La condotta tenuta dal 3° RGT CC Lombardia e dall’ufficiale inquirente: l’azione di condanna per illegittimo esercizio dell’azione amministrativa ex art. 30, comma II, c.p.a », con cui si domandava la condanna della PA al risarcimento del danno.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, instando per la reiezione del ricorso.
5. Nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023, fissata per la trattazione dell’istanza ex art. 55 c.p.a., la parte ricorrente rinunciava alla misura cautelare richiesta.
All’udienza pubblica del 17 maggio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella presente controversia, la sanzione irrogata al ricorrente non viene contestata con riferimento ai presupposti sostanziali della relativa applicazione, bensì esclusivamente avendo riguardo al profilo della (ritenuta) non tempestività dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
1.1. La questione è disciplinata dall’art. 1392 primo comma D. Lgs. 66/2010, a norma del quale: « 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale […] deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ».
Il dies a quo per il computo del termine perentorio fissato dalla disposizione per l’inizio del procedimento, come da giurisprudenza ormai consolidata, è costituito dalla data in cui l’Amministrazione viene a conoscenza della sentenza e del relativo passaggio in giudicato, purché risultante da un’esplicita annotazione apposta sul titolo giudiziario, a ciò non rilevando conteggi e valutazioni rimessi alla stessa PA. In tal senso si è recentemente espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato quanto segue: « la conoscenza integrale della sentenza non può che essere “certa”, dunque essa deve intervenire – in adesione alla modalità individuata dall’ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.) - per mezzo di copia della sentenza conforme all’originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021 n. 5893). La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l’art. 27 reg. esec. c.p.p. prevede che “la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento…” » (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 settembre 2022 n. 14).
1.2. Il suddetto principio di diritto, enucleato dal massimo consesso della giustizia amministrativa, deve trovare applicazione anche nel caso di specie.
Ne discende che il termine per l’avvio del procedimento disciplinare previsto dall’art. 1392 comma 1 D. Lgs. 66/2010 dovrà essere individuato nel giorno in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza integrale, con annotazione dell’avvenuto passaggio in giudicato, a nulla rilevando invece, quanto all’individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 1392 comma 1 cit., la data di effettiva formazione del giudicato stesso. In altre parole: il termine non prende avvio dalla formazione del giudicato, bensì dalla relativa formale conoscenza (unitamente alla sentenza integrale) da parte dell’Amministrazione procedente, purché risultante da apposita annotazione apposta sulla pronuncia dalla Cancelleria.
1.3. Orbene nel caso di specie, sia che voglia considerarsi quale decorrenza del termine il giorno 10 maggio 2022, data di acquisizione della sentenza integrale con la non corretta annotazione del passaggio in giudicato al 1° aprile 2022, sia che si ritenga di dover invece avere riguardo all’acquisizione della sentenza recante l’annotazione della corretta data di formazione del giudicato del 5 marzo 2021, e dunque il giorno 14 novembre 2022 (epoca di trasmissione della pronuncia emendata da parte del legale del signor -OMISSIS-), in ogni caso l’avvio del procedimento risulta tempestivo, essendo stati contestati gli addebiti al ricorrente il 15 giugno 2022.
Ne consegue l’infondatezza della censura di tardività e la completa inconferenza di quella riguardante il dedotto difetto di istruttoria.
1.4. Stante l’acclarata legittimità del provvedimento impugnato, anche la domanda di risarcimento si appalesa priva di fondamento, non potendosi ravvisare alcun danno ingiusto in capo al signor -OMISSIS-.
2. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
3. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della materia trattata e della peculiarità della vicenda che ha costituito oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.