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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.3619/2020 del ruolo civile contenzioso, risarcimento danni promossa randagismo da
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scalini mandato in Parte_1
atti
Attore
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Centonze, mandato in atti
Convenuta
Nonché contro
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
Chiamato in causa
Svolgimento del processo 2
Con atto di citazione del 11.05.2020 regolarmente notificato il sig. Pt_1
citava in giudizio la per sentire accogliere nei suoi
[...] CP
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare la responsabilità
della nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e per lo CP_4
effetto; 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_5
conseguenti in suo favore nella misura di €. 10.000,00 ( per danni subiti dall'auto ) o in quell'altra somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da dì
del fatto e sino al soddisfo;
4) condannare il convenuto al pagamento di spese.
Assumeva l' attore che in data 02.11.2018 alle ore 2030 circa alla guida del veicolo di sua proprietà Audi Hungaria 8J DM 929 NM percorreva la
S.S.16 allorquando, dopo aver oltrepassato lo svincolo per Martano – Soleto
iniziava una manovra di sorpasso, all'altezza dell'autovettura Ford Ka
tg.FD942XA che lo precedeva, nel mentre si trovava sulla corsia di sorpasso,
all'altezza dello svincolo per un cane randagio sbucava all'improvviso CP_2
dal guard rail posto sulla sinistra della carreggiata, nonostante la manovra di emergenza apprestata nulla poteva fare per evitare l'animale e per evitare la collisione con l'auto Ford Ka.
A causa del sinistro l'auto subiva ingenti danni.
Cont Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Le la quale nel merito contestava in toto la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto;
chiedeva in ogni caso la chiamata in causa del Controparte_2
territorialmente competente ad adempiere agli obblighi sullo stesso incombenti ex lege.
In subordine chiedeva riconoscersi una responsabilità concorrente del danneggiato. 3
A seguito della integrazione del contraddittorio, il non si Controparte_2
costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa con produzione documentale, prova testimoniale e C.T.U.
tecnica, precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata udienza del 04.06.2025 per la discussione .
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre premettere che la disciplina in tema di responsabilità
civile per i danni causati da cani randagi è contenuta nella legge legge 281 /91” legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo” la quale ripartisce le competenze tra i Comuni ed i servizi
Cont Veterinari della affidando ai Comuni la l'attività di costruzione e gestione
Cont dei canili sanitari e dei rifugi per cani, alle invece compiti di profilassi,
controllo igienico -sanitario e di polizia sanitaria.
L'art.3 della predetta legge attribuisce poi alle Regioni il compito di disciplinare con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite
Cont ai Comuni ed alle
La Legge Regionale Puglia n.12.del 1995 (applicabile alla fattispecie in esame) affida ai
Comuni le funzioni, esercitate mediante le di vigilanza su trattamento CP
Cont degli animali e di tutela igienico- sanitaria;
(art.2) ai servizi veterinari delle il recupero dei cani randagi , secondo le prescritte modalità; (art.6) ai Comuni
ai Comuni, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili esistenti( art.8) nei quali trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti tenuti alla prevenzione e contrasto del randagismo, con la Sentenza n.9671/2020 la
Suprema Corte ha puntualizzato che “ l'attività di recupero dei cani randagi,
implicante la cattura e il loro 4
“ ricovero” spetta alle aziende sanitarie locali, che rispondono, quindi , dei danni causati da questi, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei comuni che si limitano alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza”
degli animali recuperati” nonché di ribadire che “ non possa ascriversi al la mancata CP_2
Cont Cont segnalazione alla della presenza di cani randagi dovendo la stessa procedere autonomamente alla perlustrazione del territorio ed al recupero dei cani randagi”
Inoltre, con la recentissima sentenza n.10/24 il Supremo Collegio, dopo aver riaffermato che “ per consolida giurisprudenza di legittimità, la responsabilità
civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull' Ente cui le
singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991,
attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi “ con specifico
riferimento alla legge regionale Puglia n.12/1995 ha confermato che “ai sensi
degli artt.2,6,e 8 l.r. puglia n.12 del 1995 il è privo di legittimazione CP_2
passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi,
posto che in base alla menzionata legislazione regionale i comuni devono
limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani
randagi recuperati mentre al relativo “ ricovero” che presuppone l'attività di
recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle CP 5
Individuato l'Ente preposto la Corte di Cassazione con la sentenza n.18954/2017 ha avuto modo di precisare che, in ogni caso, la responsabilità
per i danni causati da animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art.2043 c.c. e non dalle regole di cii all'art.2052 c.c. “ in
considerazione della natura stessa di detti animali la cui prevenzione si sottrae
ai parametri della condotta esigibile ….. l'omissione dell'ente preposto deve
essere quindi espressione di un comportamento colposo dell'ente, quale non
essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di
specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nell'territorio di
competenza ….
Fatte queste premesse, nel merito l'attore ha assolto al suo onere probatorio,
dando prova, tramite l'attività istruttoria espletata, dell' accadimento dei fatti;
ha provato quindi il danno, la sua riconducibilità al comportamento di un
animale vagante , la condizione randagia dello stesso;
il comportamento omissivo dell'Ente preposto.
Tanto è avvenuto in particolare con produzione documentale (dal rapporto dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro emerge la natura randagia del cane) con l'assunzione della prova testimoniale: con l'escussione dei testi escussi è stata provata sia la dinamica del sinistro (
teste ) sia il comportamento omissivo tenuto dalla nei Testimone_1 CP
giorni precedenti all'evento ( La presenza dei cani era stata avvistata nei giorni precedenti e gli enti preposti erano stati già informati (teste e Testimone_2
con al CTU tecnica. 6
Il CTU nella sua relazione peritale che, si ritiene in ogni sua parte, a seguito di una attenta analisi della documentazione in atti e all'ispezione dello stato dei luoghi) accertava la riconducibilità dell'evento al comportamento del cane in particolare afferma testualmente “ ….appare evidente come la causa dell'evento, ovvero la
turbativa che ha cagionato il sinistro debba essere ricercata nell'azione
compiuta dall'animale che ha attraversato la strada.
Ritiene tuttavia, questo Giudicante che la responsabilità nella causazione dell'evento in oggetto rimane al 50% a carico dell'attore.
Si ritiene, infatti che una prudenza maggiore nella guida, da parte del conducente l'auto, avrebbe quanto meno, contenuto i danni subiti ( lo stesso ctu nella relazione peritale evidenziava la predetta circostanza )
Quanto ai danni subiti dall'auto condotta dall'attore il CTU nella predetta relazione premetteva che la riparazione della Audi Hungaria 8J tg. DR 929
NM sarebbe stata antieconomica quantificava in €.8.000,00= il valore ante sinistro dell'auto stessa specificatamente ( valore ante sinistro €.8.000,00 - €.500,00 valore relitto = €.8.000,00=); aggiungeva le spese accessorie per un totale complessivo di circa €.8.650,00=
pertanto, tale somma deve essere dimezzata stante la responsabilità pari al
50% riscontrata in capo all'attore nella causazione dei danni subiti e pertanto allo stesso va riconosciuto un risarcimento del danno pari ad €. 4.325,00
L'importo complessivo di €. 4.325,00 maggiorato degli interessi legali dal sinistro al soddisfo, va posto a carico della perché alla luce di CP
quanto sopra premesso deve ritenersi responsabile ex art.2043 c.c. dell'
evento in oggetto. 7
Riguardo alle spese di giustizia, il grado di responsabilità rimasto a carico dell'attore giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nella misura del 50% restando la rimanente parte compensata. Con
spese della CTU a carico della . Controparte_5
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattesa ogni contraria richiesta, così
provvede:
1)Dichiara responsabilità della in persona del legale CP
rappresentante p.t. nella misura del 50% dei danni subiti dal sig. Pt_1
e per lo effetto la condanna al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma di €. 4.325,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
2) Compensa in ragione del 50% le spese di lite condannando la CP
. in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attore che si liquidano in complessivi
€.1.125,00 ( già al 50%) di cui €.125,00( già al 50%) per spese, oltre accessori come per legge con distrazione al procuratore costituito.
3) spese di CTU definitivamente a carico della . CP
Lecce, 04.06.2025
Il G. O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto:
nella causa civile iscritta al n.3619/2020 del ruolo civile contenzioso, risarcimento danni promossa randagismo da
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scalini mandato in Parte_1
atti
Attore
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Centonze, mandato in atti
Convenuta
Nonché contro
in persona del Sindaco p.t. Controparte_2
Chiamato in causa
Svolgimento del processo 2
Con atto di citazione del 11.05.2020 regolarmente notificato il sig. Pt_1
citava in giudizio la per sentire accogliere nei suoi
[...] CP
confronti le seguenti conclusioni:1) accertare e dichiarare la responsabilità
della nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa e per lo CP_4
effetto; 2) condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_5
conseguenti in suo favore nella misura di €. 10.000,00 ( per danni subiti dall'auto ) o in quell'altra somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da dì
del fatto e sino al soddisfo;
4) condannare il convenuto al pagamento di spese.
Assumeva l' attore che in data 02.11.2018 alle ore 2030 circa alla guida del veicolo di sua proprietà Audi Hungaria 8J DM 929 NM percorreva la
S.S.16 allorquando, dopo aver oltrepassato lo svincolo per Martano – Soleto
iniziava una manovra di sorpasso, all'altezza dell'autovettura Ford Ka
tg.FD942XA che lo precedeva, nel mentre si trovava sulla corsia di sorpasso,
all'altezza dello svincolo per un cane randagio sbucava all'improvviso CP_2
dal guard rail posto sulla sinistra della carreggiata, nonostante la manovra di emergenza apprestata nulla poteva fare per evitare l'animale e per evitare la collisione con l'auto Ford Ka.
A causa del sinistro l'auto subiva ingenti danni.
Cont Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Le la quale nel merito contestava in toto la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto;
chiedeva in ogni caso la chiamata in causa del Controparte_2
territorialmente competente ad adempiere agli obblighi sullo stesso incombenti ex lege.
In subordine chiedeva riconoscersi una responsabilità concorrente del danneggiato. 3
A seguito della integrazione del contraddittorio, il non si Controparte_2
costituiva e pertanto veniva dichiarato contumace.
Istruita la causa con produzione documentale, prova testimoniale e C.T.U.
tecnica, precisate le conclusioni, assegnati i termini per il deposito di note conclusionali veniva fissata udienza del 04.06.2025 per la discussione .
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre premettere che la disciplina in tema di responsabilità
civile per i danni causati da cani randagi è contenuta nella legge legge 281 /91” legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo” la quale ripartisce le competenze tra i Comuni ed i servizi
Cont Veterinari della affidando ai Comuni la l'attività di costruzione e gestione
Cont dei canili sanitari e dei rifugi per cani, alle invece compiti di profilassi,
controllo igienico -sanitario e di polizia sanitaria.
L'art.3 della predetta legge attribuisce poi alle Regioni il compito di disciplinare con legge propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite
Cont ai Comuni ed alle
La Legge Regionale Puglia n.12.del 1995 (applicabile alla fattispecie in esame) affida ai
Comuni le funzioni, esercitate mediante le di vigilanza su trattamento CP
Cont degli animali e di tutela igienico- sanitaria;
(art.2) ai servizi veterinari delle il recupero dei cani randagi , secondo le prescritte modalità; (art.6) ai Comuni
ai Comuni, il compito di provvedere alla costruzione o al risanamento dei canili esistenti( art.8) nei quali trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti.
Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti tenuti alla prevenzione e contrasto del randagismo, con la Sentenza n.9671/2020 la
Suprema Corte ha puntualizzato che “ l'attività di recupero dei cani randagi,
implicante la cattura e il loro 4
“ ricovero” spetta alle aziende sanitarie locali, che rispondono, quindi , dei danni causati da questi, con conseguente difetto di legittimazione passiva dei comuni che si limitano alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza”
degli animali recuperati” nonché di ribadire che “ non possa ascriversi al la mancata CP_2
Cont Cont segnalazione alla della presenza di cani randagi dovendo la stessa procedere autonomamente alla perlustrazione del territorio ed al recupero dei cani randagi”
Inoltre, con la recentissima sentenza n.10/24 il Supremo Collegio, dopo aver riaffermato che “ per consolida giurisprudenza di legittimità, la responsabilità
civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull' Ente cui le
singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991,
attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi “ con specifico
riferimento alla legge regionale Puglia n.12/1995 ha confermato che “ai sensi
degli artt.2,6,e 8 l.r. puglia n.12 del 1995 il è privo di legittimazione CP_2
passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi,
posto che in base alla menzionata legislazione regionale i comuni devono
limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani
randagi recuperati mentre al relativo “ ricovero” che presuppone l'attività di
recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle CP 5
Individuato l'Ente preposto la Corte di Cassazione con la sentenza n.18954/2017 ha avuto modo di precisare che, in ogni caso, la responsabilità
per i danni causati da animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art.2043 c.c. e non dalle regole di cii all'art.2052 c.c. “ in
considerazione della natura stessa di detti animali la cui prevenzione si sottrae
ai parametri della condotta esigibile ….. l'omissione dell'ente preposto deve
essere quindi espressione di un comportamento colposo dell'ente, quale non
essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di
specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nell'territorio di
competenza ….
Fatte queste premesse, nel merito l'attore ha assolto al suo onere probatorio,
dando prova, tramite l'attività istruttoria espletata, dell' accadimento dei fatti;
ha provato quindi il danno, la sua riconducibilità al comportamento di un
animale vagante , la condizione randagia dello stesso;
il comportamento omissivo dell'Ente preposto.
Tanto è avvenuto in particolare con produzione documentale (dal rapporto dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro emerge la natura randagia del cane) con l'assunzione della prova testimoniale: con l'escussione dei testi escussi è stata provata sia la dinamica del sinistro (
teste ) sia il comportamento omissivo tenuto dalla nei Testimone_1 CP
giorni precedenti all'evento ( La presenza dei cani era stata avvistata nei giorni precedenti e gli enti preposti erano stati già informati (teste e Testimone_2
con al CTU tecnica. 6
Il CTU nella sua relazione peritale che, si ritiene in ogni sua parte, a seguito di una attenta analisi della documentazione in atti e all'ispezione dello stato dei luoghi) accertava la riconducibilità dell'evento al comportamento del cane in particolare afferma testualmente “ ….appare evidente come la causa dell'evento, ovvero la
turbativa che ha cagionato il sinistro debba essere ricercata nell'azione
compiuta dall'animale che ha attraversato la strada.
Ritiene tuttavia, questo Giudicante che la responsabilità nella causazione dell'evento in oggetto rimane al 50% a carico dell'attore.
Si ritiene, infatti che una prudenza maggiore nella guida, da parte del conducente l'auto, avrebbe quanto meno, contenuto i danni subiti ( lo stesso ctu nella relazione peritale evidenziava la predetta circostanza )
Quanto ai danni subiti dall'auto condotta dall'attore il CTU nella predetta relazione premetteva che la riparazione della Audi Hungaria 8J tg. DR 929
NM sarebbe stata antieconomica quantificava in €.8.000,00= il valore ante sinistro dell'auto stessa specificatamente ( valore ante sinistro €.8.000,00 - €.500,00 valore relitto = €.8.000,00=); aggiungeva le spese accessorie per un totale complessivo di circa €.8.650,00=
pertanto, tale somma deve essere dimezzata stante la responsabilità pari al
50% riscontrata in capo all'attore nella causazione dei danni subiti e pertanto allo stesso va riconosciuto un risarcimento del danno pari ad €. 4.325,00
L'importo complessivo di €. 4.325,00 maggiorato degli interessi legali dal sinistro al soddisfo, va posto a carico della perché alla luce di CP
quanto sopra premesso deve ritenersi responsabile ex art.2043 c.c. dell'
evento in oggetto. 7
Riguardo alle spese di giustizia, il grado di responsabilità rimasto a carico dell'attore giustifica la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese nella misura del 50% restando la rimanente parte compensata. Con
spese della CTU a carico della . Controparte_5
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, disattesa ogni contraria richiesta, così
provvede:
1)Dichiara responsabilità della in persona del legale CP
rappresentante p.t. nella misura del 50% dei danni subiti dal sig. Pt_1
e per lo effetto la condanna al pagamento in favore dell'attore della
[...]
somma di €. 4.325,00 oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo.
2) Compensa in ragione del 50% le spese di lite condannando la CP
. in persona del legale rappresentante pro-tempore alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'attore che si liquidano in complessivi
€.1.125,00 ( già al 50%) di cui €.125,00( già al 50%) per spese, oltre accessori come per legge con distrazione al procuratore costituito.
3) spese di CTU definitivamente a carico della . CP
Lecce, 04.06.2025
Il G. O. Marilena Caroppo