Art. 65.
Per i giudizi a carico dei sottufficiali e' competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 7 della legge 29) marzo 1956, n. 288.
Per i giudizi a carico dei sottufficiali e' competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 7 della legge 29) marzo 1956, n. 288.