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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2220/2024 RG DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa MAa Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 3.7.2024, da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana e rumena Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Caterina Alfano
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Monti e Micaela Enrini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alzate Brianza in data 20.9.2014
(atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Alzate Brianza - anno 2014, atto n.3, parte I);
separati consensualmente con verbale in data 26.5.2022, omologato con decreto del Tribunale di Como del 7.6.2022
con i seguenti FIGLI MINORI: nato il [...] Persona_1
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi, sentiti dal Giudice delegato all'udienza del 10.3.2025, nelle more del giudizio di divorzio, hanno raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento, paritario presso Per_1 ciascuno di loro e con residenza anagrafica presso la casa coniugale.
3. Collocamento di MA a settimane alternate presso ciascun genitore con scambio il lunedì: il genitore che lo ha con sé lo accompagnerà a scuola e l'altro lo andrà a apprendere dopo la scuola;
i giorni in cui non ci sarà scuola, il genitore che lo ha con sé lo accompagnerà dall'altro entro l'ora di pranzo. Ciascun genitore avrà con sé : una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 Per_1 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio per almeno15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo in ordine alla scelta del periodo di vacanza, la decisione spetterà ad anni alterni a ciascun genitore.
4. Mantenimento diretto del figlio minore da parte di ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como e della mensa.
5. Assegnazione della casa coniugale, sita in Como -Sez. Camnago Volta, Via Clerici n.
8 -catastalmente censita presso il NCEU di Como al foglio 2, mapp 539 sub.701-675-1723 graffati, mapp 539 sub.702 e mapp.539 sub.703 relativamente al solo appartamento piano terra e seminterrato, ai due box al piano seminterrato e al giardino- alla signora , che è ivi rimasta a vivere unitamente a . Parte_1 Per_1
Le parti concordano che l'appartamento del primo piano, unitamente ad un box al piano strada, saranno destinati a locazione a terzi, non appena l'appartamento sarà ristrutturato e, ove possibile, reso autonomo dalla casa coniugale, per il canone annuo pari o superiore ad € 600,00, somma che dovrà essere destinata esclusivamente ad integrare le rate di mutuo, gravante sull'intero immobile. La scelta del conduttore dovrà essere condivisa da entrambi i coniugi e, qualora tale appartamento non fosse reso autonomo, lo stesso sarà locato solo a persona di fiducia, individuata di comune accordo tra i coniugi. Le parti concordano altresì che l'altro box piano-strada rimarrà in godimento al signor (come anche il secondo box piano-strada, a titolo gratuito, nei CP_1 periodi in cui non fosse locato a terzi).
Le parti concordano che la rata di mutuo dovrà essere corrisposta da entrambi pro quota del 50% ciascuno, in quanto cointestatari della proprietà dell'immobile. Più precisamente, tenuto conto che la sig.ra ha Pt_1 pagato interamente la rata di mutuo relativa alla mensilità di gennaio 2025, il sig. dovrà pagare interamente CP_1 quella relativa alla mensilità di febbraio 2025, nel mentre dal mese di marzo 2025 le parti pagheranno ciascuna la quota pari al 50%. Le spese straordinarie relative all'intero immobile saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, mentre a carico della sig.ra saranno, in via esclusiva, le spese di manutenzione Pt_1 ordinaria e le utenze della porzione di immobile e pertinenze assegnate in godimento alla stessa. A carico del sig.
pagina 2 di 4 saranno le spese ordinarie relative al box in godimento allo stesso e, in caso di godimento del secondo box, CP_1 anche le spese ordinarie di quest'ultimo.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di contributo al mantenimento a proprio favore.
Spese di causa compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza, ex art. 473bis.21 c.p.c. in prosecuzione, del 4.4.2025 con il deposito di e hanno dichiarato di non volersi conciliare. Parte_2
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in data Parte_1 CP_1
20.9.2014 in Alzate Brianza, (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alzate Brianza - anno 2014, atto n. 3, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzate Brianza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 3 di 4 Così deciso in COMO, il 4.4.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa MAa Roberta Manenti
Il Presidente
dott.ssa Barbara Cao
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