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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII (EX IX) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12937 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 tra rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Gianluca Silenzi;
Parte_1
ATTORE rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Calogero Lanza e CP_1 Parte_2 dall'Avv. Matteo Giarratana;
CONVENUTA
Oggetto: Contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
ATTORE:
IN VIA PRINCIPALE
A. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del contratto di prestito personale meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto, (i) dichiarare che l'attore è tenuto soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, (ii) e contestualmente, condannare la alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme pagate a titolo di Controparte_2
interessi (anche di mora), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte, ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
IN SUBORDINE
B. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del contratto di prestito personale meglio indicato in narrativa in virtù della violazione degli artt.
116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 1418,
1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo zero percento, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale, in regime di capitalizzazione semplice. Per l'effetto, condannare la alla restituzione in favore dell'attore delle somme indicate Controparte_2 dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà
e/o inefficacia delle clausole del contratto di prestito personale meglio indicato in narrativa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 1418, 1419, 1346, 820, terzo comma, 821, terzo comma, 1282, 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., con conseguente riconteggio del rapporto in regime di capitalizzazione semplice e applicazione del saggio legale, condannando contestualmente la alla Controparte_2 restituzione in favore dell'attore delle somme illegittimamente percepite, così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
la violazione degli obblighi di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto CP_2
banchiere, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto di prestito personale meglio indicato in narrativa e delle garanzie accessorie al rapporto, e per l'effetto condannare la
[...] alla restituzione in favore dell'attore di tutte le somme pagate a titolo di interessi CP_2
(anche di mora), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in subordine, riconteggiare il rapporto in contestazione in regime di capitalizzazione semplice con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la Controparte_2 alla restituzione in favore dell'attore delle somme illegittimamente percepite, così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
IN OGNI CASO
E. accertare e dichiarare la compensazione tra le reciproche posizioni creditorie, e in particolare quella vantata dal signor nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_2 con l'eventuale credito di quest'ultima verso il signor Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA
F. disporre una consulenza tecnica d'ufficio di natura tecnico – contabile vòlta ad accertare le reciproche posizioni di dare/avere tra le parti in causa;
G. ordinare alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: (i) estratto conto generale/rendiconto relativo al contratto di prestito personale per cui è causa, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(ii) documento riepilogativo dei movimenti del predetto contratto di prestito personale, dalla stipula alla data della notifica della citazione;
(iii) comunicazioni periodiche inviate dalla al cliente dalla genesi del rapporto Controparte_2
in contestazione sino alla data della notifica della citazione, incluso il modulo contenente le informazioni europee di base sul credito ai consumatori;
(iv) fogli informativi inerenti al contratto di prestito personale per cui è causa;
(v) comunicazioni inerenti alla classificazione del cliente inviate dalla genesi del rapporto in contestazione sino alla data della Controparte_2
notifica della citazione;
(vi) certificazioni degli interessi (corrispettivi e moratori) pagati annualmente dal cliente, relative all'arco temporale compreso tra la conclusione del prestito in contestazione e la data della notifica della citazione;
(vii) documentazione avente ad oggetto
l'istruttoria prodromica alla concessione del contratto di prestito personale per cui è causa, inclusa la delibera di concessione del prestito;
(viii) richieste di sospensione dei pagamenti delle rate inoltrate dal cliente;
(ix) copia delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente e/o successivamente alla stipula del prestito personale, con e/o senza vincolo a favore della banca. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario».
CONVENUTO: In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs
28/2010 per non avere il sig. proceduto con la mediazione obbligatoria;
Parte_1
Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa Controparte_2 dell'attore dovendosi ritenere specificatamente contestati i ricalcoli, le formule e le allegazioni avversarie il tutto con refusione delle spese e competenze di lite da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: nel rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto, così come richiesta, meramente esplorativa e nel contestare tutti i quesiti ex adverso formulati, nella denegata ipotesi che venga disposta CTU contabile si chiede che al Consulente Tecnico vengano posti i seguenti quesiti:
1. Dica il C.T.U. se in matematica finanziaria l'“ammortamento alla francese” sia un sinonimo di “ammortamento a rata costante”;
2. Dica il C.T.U. se il contratto di finanziamento preveda un rimborso a rate costanti o variabili;
3. Dica il C.T.U. se sulla scorta delle clausole contrattuali relative a:
A. Capitale finanziato;
B. N° rate di rimborso;
C. Importo di ogni rata;
D. Totale interessi da corrispondere;
E. Tasso di Interesse Annuale (TAN)%; sia possibile determinare un piano di rimborso univoco rispettoso di tutte le suindicate cinque condizioni o se sia possibile ricavare modalità di rimborso alternative comunque rispettose di tutte le suindicate condizioni, con particolare riguardo all'ammontare degli interessi complessivamente dovuti secondo le pattuizioni contrattuali;
4. Dica il C.T.U. dopo avere esaminato il piano di ammortamento del finanziamento allegato al fascicolo di causa, quale sia il tasso di interesse applicato ad ogni rata per il calcolo della quota interessi, ed in particolare chiarisca il C.T.U. se tale quota di interessi sia calcolata sulla scorta della seguente elementare equazione:
Quota interessi = Capitale iniziale * Tasso di interesse nominale contrattuale / 12;
e dica in modo inequivocabile se tale tasso sia pari a quello indicato nel contratto;
5. Dica il C.T.U. se pagando rate dell'importo contrattualmente pattuito, il totale degli interessi dovuto dal soggetto finanziato e ricavabile dal piano di ammortamento allegato al fascicolo di causa sia corrispondente al totale degli interessi indicato nel contratto di finanziamento o se viceversa il mutuatario nel rimborsare il finanziamento si sia ritrovato, a sua insaputa, a pagare interessi in misura superiore rispetto all'ammontare; 6. Dica il C.T.U. se la quota interessi di ognuna delle rate indicate nel piano di ammortamento venga giuridicamente capitalizzata producendo ulteriori interessi, o se viceversa tale quota di interessi sia calcolata unicamente sul capitale escludendosi in tal modo un anatocismo vietato dalla
Legge;
7. Dica il CTU se nel contratto viene indicato il TAEG, e se nel calcolo di tale indicatore si tenga conto anche dell'effetto del rimborso infrannuale espresso dal TAE, in particolare chiarisca se il
TAEG sia calcolato con la stessa regola di capitalizzazione che sovraintende al calcolo della rata dell'ammortamento alla francese, e pertanto una volta indicato in contratto il TAEG del finanziamento il consumatore è messo a conoscenza anche dell'effetto del tipo di ammortamento prescelto sul costo globale dell'operazione;
8. Dica il CTU se, utilizzando il regime di capitalizzazione semplice nella formula di calcolo della rata, il TAN per rata sia uguale a quello contrattualmente previsto specificando in apposita colonna il TAN ricalcolato;
9. Dica il CTU se, utilizzando il regime di capitalizzazione semplice nella formula di calcolo della rata, il TAE sia uguale al TAN specificando in apposita colonna il TAN ricalcolato;
10. Dica il CTU sulla base della documentazione prodotta ed in applicazione della normativa dettata in materia di trasparenza ed in particolare ai sensi dell'art. 121 TUB, se il TAEG indicato in contratto sia con l'inclusione che con l'esclusione della polizza assicurativa sia conforme a quanto indicato in sede contrattuale;
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61
11. Calcoli il TEG del contratto facendo applicazione delle Istruzioni in materia in usura di Banca
d'Italia specificatamente richiamate dall'art. 3 del DM. attestante il Tasso Soglia ratione CP_3
temporis applicabile;
12. Calcoli il TEG in pieno ossequio ai principi di simmetria ed omogeneità richiamati da Cass.
Sezioni Unite n. 16303/2018 e Cass. Sezioni Unite n. 9597/2020.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di CP_2
ex art. 52 D. lgs. 196/2003.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. nella qualità di Parte_1 coobbligato/garante e consumatore, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la deducendo, in relazione al contratto di finanziamento (rapporto Controparte_2
numero 24076634), stipulato tra le parti in data 31/05/2021, di aver violato, non solo la normativa antiusura ma anche le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al D. Lgs. n. 385/1993, pertanto, la condotta della banca sarebbe stata censurabile sotto molteplici profili: in primis, per inosservanza della normativa antiusura;
in secondo luogo, in virtù della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e ss., T.U.B.; in terzo luogo, alla luce dei principi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti.
2. La banca convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava la tesi dell'asserita rilevanza di una sorta di TEG dinamico collegato all'ipotesi dell'estinzione anticipata o della risoluzione per inadempimento;
della stessa configurabilità di un TEG usurario per il caso del c.d. worst case e l'asserita usurarietà del tasso di mora (stante l'estraneità dei rimborsi per le attività di sollecito e recupero stragiudiziale); l'asserito sottodimensionamento del TAEG (tenuto conto del disposto di cui all'art. 121 TUB).
3. Contestava, altresì, la stessa esistenza di un asserito costo occulto rilevante ai fini antiusura legato alla formula di calcolo della rata nonché la rilevanza delle penali in quanto non collegate all'erogazione del credito.
4. Il Giudice concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
5. *******************
6. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
7. Il contratto di prestito personale stipulato dal sig. nella duplice veste di Parte_1
coobbligato/garante e consumatore e dal signor in qualità di Parte_3
richiedente/obbligato principale e destinato al pagamento di «SPESE FAMILIARI»
(rapporto numero 24076634), prevedeva il rimborso del credito, in sette anni mediante pagamento di ottantaquattro rate mensili posticipate, consecutive, comprensive di quota capitale e interessi alle seguenti condizioni:
- importo rata euro 538,94;
- tasso di interesse fisso, pari al 10,90%;
- tasso annuo nominale di ingresso 10,90%; - Tasso Annuo Effettivo Globale (“T.A.E.G.”) esposto 11,90%;
- Tasso Effettivo Globale 13,40%;
- tasso mensile di mora 1%;
- imposta di bollo applicata al contratto euro 16,00;
- commissione di estinzione anticipata 1,00% se il periodo di ammortamento residuo supera dodici mesi;
- commissione di estinzione anticipata 0,50% se il periodo di ammortamento residuo è inferiore a dodici mesi;
- spese per invio del rendiconto periodico euro 0,56, oltre imposta di bollo di euro 2,00;
- premio unico anticipato polizza assicurativa euro 1.272,60;
- spese di istruttoria euro 300,00.
8. L'attore, dopo aver pagato le prime rate del finanziamento, affermava di aver notato alcune anomalie rispetto alle condizioni pattuite, ed in particolare l'addebito di commissioni e spese non dovute e/o maggiormente onerose nonché l'applicazione di tassi di interesse apparentemente usurari. Pertanto, chiedeva alla di intavolare una Controparte_2
trattativa allo scopo di rinegoziare le originarie condizioni contrattuali, invocando i diritti riconosciuti dalla L. n. 108/1996 e dal D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. “Testo Unico Bancario”) senza ottenere alcun riscontro.
9. Le censure mosse dall'attore ai tassi di interesse applicati dalla Banca convenuta al contratto di finanziamento (v. doc. 1) stipulato tra le parti in data 31/05/2021 per euro 31.272,60, sono molteplici e riguardano:
10. la non corrispondenza del tasso di interesse effettivamente applicato a quello pattuito, la non corrispondenza del TAEG effettivo a quello dichiarato e il superamento del tasso soglia usurario vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, da parte del tasso effettivo globale (TEG);
11. l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolata in regime finanziario composto anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo;
12. la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della banca.
13. In primis, parte attrice, avvalendosi della perizia di parte in atti a firma del dott. Per_1
(doc. 2), sostiene che il contratto di finanziamento è affetto da usura pattizia in quanto il
T.E.G./T.I.R. (tasso effettivo globale) se calcolato includendo la penale di estinzione anticipata, comporterebbe un aumento del tasso-soglia, con la conseguenza che i tassi sarebbero usurari e ciò porterebbe ad un mancato rispetto di quanto pattuito contrattualmente.
14. Sul punto si segnala, non a caso, che le Istruzioni di Banca D'Italia in materia di usura dell'agosto 2009, al punto C4, nel cappello introduttivo, sanciscono che: “Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute” (e non sostenibili) “dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza” (conoscenza non vuol dire conoscibilità), “anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza”.
15. Ne consegue, dunque, che l'unico momento valido ai fini della verifica di usurarietà di un rapporto di finanziamento è il momento della stipula del contratto e che il TEG relativo al finanziamento deve essere determinato sulla base delle condizioni economiche pattuite considerando il regolare svolgimento del rapporto, a nulla rilevando situazioni, ipotetiche o non, che potrebbero intervenire nel corso del rapporto e modificare il piano di rimborso originariamente pattuito giacché fuori dal perimetro della sinallagmaticità.
16. Pertanto, si deve considerare radicalmente infondata la tesi attorea in quanto la commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo ad un diritto potestativo esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento ed è assolutamente eventuale.
17. Anche la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con sentenza del 7 marzo 2022, n. 7352
è tornata sul tema delle componenti del costo del credito, concludendo che la commissione di estinzione anticipata non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi in quanto «la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà».
18. Pertanto, la contestazione attorea non può essere accolta.
19. L'attore, inoltre, sostiene che il TAEG fissato nel contratto pari a 11,90% non sarebbe quello effettivamente applicato al rapporto di finanziamento e fonda tale contestazione sulle deduzioni formulate nella perizia stragiudiziale del dott. il quale avrebbe calcolato Per_1
il TAEG sulla base del modello matematico del Tasso Interno di Rendimento avallato dalla
Banca d'Italia e a seguito di tale calcolo, il valore sarebbe del 13,48% (v. doc. 2, pag. 7).
20. Premesso che, in base alle norme sulla trasparenza bancaria, gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o meno, il costo complessivo del finanziamento, attraverso l'inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l'acronimo l'ISC o TAEG (quest'ultimo relativo al credito al consumo), il D.M. 8 luglio 1992 del Ministero del Tesoro ha stabilito con quali modalità debba essere calcolato il TAEG.
21. Quanto alla disciplina normativa, occorre fare riferimento al comma 8 dell'art.117 TUB, il quale stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.”
22. Relativamente alla questione in esame, le istruzioni della Banca d'Italia di riferimento sono quelle emanate dal CICR con delibera del 4 marzo 2003 contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari.
23. La delibera, all'art.9, stabilisce che “al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. La
Banca d'Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell'operazione per il cliente”.
24. L'indicazione dell' rappresenta dunque un elemento tipico del contratto di Pt_4
finanziamento, la sua omessa indicazione comporta la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore.
25. L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento, con particolare riguardo ai contratti di Par credito al consumo, dell' (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, Par comportante la nullità del contratto stesso;
la scorretta indicazione dell' comporta invece la nullità della sola clausola afferente agli interessi come previsto dall'art. 125 bis, comma 6
TUB il quale appunto sancisce espressamente la nullità della clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore, che contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e) non sono stati inclusi (o inclusi in modo non corretto) nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta in ottemperanza alla previsione dell'art. 124
(anche in questo caso, tuttavia, la nullità della clausola non determina ex sé la nullità dell'intero contratto).
26. Nel caso, de quo, il contratto (cfr. doc.
2.A , indica espressamente Controparte_2
l'indice sintetico di costo/TAEG sicché si sottrae in parte qua alla censura di nullità.
27. Parte attrice sostiene, però, che l'indicatore calcolato sulla scorta delle condizioni contrattuali, facendo ricorso al modello matematico del Tasso Interno di Rendimento avallato dalla Banca d'Italia – sarebbe del 13,48% anziché del 11,90%, come indicato in contratto, giacché non includerebbe alcune voci di costo.
28. La doglianza è infondata essendo palese dalla lettura del contratto che il TAEG calcolato nella misura del 11,90% tiene conto proprio di quelle voci che l'attore ha ritenuto fossero escluse ossia le spese di invio del rendiconto e delle comunicazioni periodiche per euro 3,36, gli oneri di incasso e gestione pratica per euro 84,00, anche l'imposta di bollo sul contratto
(euro 84,79), l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (euro 12,00) e le spese di istruttoria (euro 300,00).
29. Sempre con riguardo alla presunta inesattezza della indicazione dell'indice sintetico di costo, vale la pena di evidenziare che il contratto, rispetto ai costi cosiddetti facoltativi, ha indicato sia il TAEG risultante dall'inclusione della polizza assicurativa non obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni, pari al 13,43%, sia il TAEG risultate dall'esclusione della stessa, pari a € 11,90%, proprio perché non obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni (così come contrattualmente evidenziato in pieno ossequio, peraltro, all'informativa precontrattuale di cui all'art. 124 T.U.B. ed alla normativa dettata in materia di Trasparenza dalla Banca d'Italia e come previsto dall'art. 121 T.U.B.). Il contratto esprime chiaramente la non obbligatorietà della polizza e nella sua prima pagina, all'ultimo riquadro alla condizione secondo cui per ottenere il finanziamento sia necessaria la sottoscrizione di una polizza assicurativa o di un servizio accessorio è riportata la opzione No/No a significare che appunto la polizza non era obbligatoria, sicché il suo costo non doveva essere inserito nel TAEG.
30. Non solo, attraverso la c.d. welcome letter (cfr. doc.
2.D), la nel Controparte_2 ricordare al cliente il diritto di recesso dalla polizza, ha provveduto ad indicare all'assicurato anche l'importo del rateo al netto ed al lordo del premio così fornendo un'ulteriore prova contraria a qualsiasi ipotesi di imposizione proprio perché si illustrava, al consumatore,
l'impatto in termini economici sul rateo (oltre che sul TAEG) in relazione alla scelta operata dallo stesso che poteva aderire o meno al servizio assicurativo aggiuntivo di carattere facoltativo. Le successive digressioni dell'attore che prendono le mosse da un calcolo del
TAEG con rispondente a quanto risultanti dall'analisi obiettiva del contratto appaiono pertanto inconferente.
31. Sono parimenti infondate le contestazioni relative alla indeterminatezza della clausola avente ad oggetto il tasso di interesse, l'omessa menzione sia del regime finanziario dell'operazione sia del divisore applicato per il conteggio degli interessi e l'effetto anatocistico illegittimo che ne discende. 32. Parte attrice sostiene che sarebbe stato applicato un interesse composto non accettato dal cliente, dipendente dalla scelta del regime finanziario in base al quale è stato costruito il piano di rimborso adottato.
33. Come è noto, nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota- capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
34. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
35. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
36. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
37. La tesi proposta da parte attrice, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.
38. In realtà il piano di ammortamento, allegato al contratto prodotto in atti, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi,
l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.
39. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
40. Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).
41. In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
42. Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione.
43. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.
44. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti
(art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ...” art. 120 comma 2
T.U.B.: “gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori”).
45. E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.
46. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).
47. Concludendo sul punto si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse,
l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.
48. Sul punto si richiama una recente sentenza della Cassazione Sezioni Unite 20 maggio
2024, n. 15130, nella quale sono state affrontate due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese".
49. “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale – afferma la
Cassazione con un principio di diritto -, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
50. Il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza di rinvio, aveva evidenziato l'esistenza di diverse interpretazioni sul punto.
51. Nel caso specifico, il contratto non indicava espressamente che il piano di ammortamento era quello cosiddetto «alla francese» né che veniva applicato il regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi, indicando invece l'importo mutuato, la durata del prestito, il numero delle «rate costanti» da restituire con la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi, il TAN (tasso annuo nominale) e il TAE (tasso annuo effettivo,
«maggiore del TAN»).
52. Il Tribunale di Salerno rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello
«all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
53. La decisione però chiarisce che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla “non deriva dunque da un fenomeno di Pt_6
moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
54. Per tali motivi le eccezioni formulate dall'attore vanno rigettate.
55. Per quanto riguarda la contestazione sulla mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di finanziamento va detto che all'art. 7 delle Condizioni generali di contratto denominato “Piano di Ammortamento” viene espressamente indicato che “Il cliente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento”.
56. Tra l'altro la mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto non incide sulla validità del contratto non trattandosi di un elemento essenziale.
57. Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
58. In particolare, si rileva che la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020), in sostanza la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata reputata sufficiente a fondare la richiesta di CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cass. 6 Sezione, ordinanza n 2311 del 30.01.18).
59. La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
60. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147 del 2022 tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive dei clienti, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), utilizzando gli scaglioni previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, ed applicando i parametri minimi, liquidate nel minimo tenuto conto del comportamento processuale della parte convenuta, che nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva [di 62 pagine] ha violato il principio di sinteticità degli atti telematici imposto dall'art, 16 bis, comma 9 octies, d.l. n.
179/2012, cnv. in legge 221/2012, per la fase di studio e introduttiva e i minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, considerato che la fase istruttoria è consistita nel mero deposito di memorie e la fase decisoria nella discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona della Giudice, Maria Pia De Lorenzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta la domanda di parte attrice;
-condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e Cap come per legge.
Così deciso in Roma il 07/03/2025
Il Giudice