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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 22.5.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9412/24
Tra
, nata ad [...] il [...] CF residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Federico Persico, 50 ed elett.te domiciliata in Napoli alla via T. Caravita, 10 presso lo studio dell'avv. Marianna Corporente (CF dalla quale è C.F._2
rappresentata e difesa.
RICORRENTE
E
(CF-P.IVA ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing. , CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (C.F. ), CodiceFiscale_3
entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, 13/A, presso il
Contr Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar Per_1
di rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del 05/09/2019, nonché delibera di Persona_2
conferimento incarico professionale.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con ricorso depositato in data 18.4.24 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
a) di essere dipendente dell'ASL Na 1 Centro, distretto 53, reparto Poliamb. Ex coldiretti, con qualifica Coll. Prof. Sanitaria Infermiere Pediatrica;
b) che la pandemia da COVID-19 aveva imposto, sia a livello nazionale sia a livello regionale, una serie di interventi di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi territoriali;
c) che, pertanto, l'ASL NA 1 Centro aveva richiesto la disponibilità di personale medico,
CPSI OSS ed amministrativi, da impiegare nella campagna vaccinale covid 19;
d) di aver aderito alla suddetta richiesta, comunicando il proprio nominativo alla coordinatrice dr.ssa , che inizialmente indicava i siti in cui bisognava Testimone_1
recarsi; successivamente, tali indicazioni venivano fornite dalla dr.ssa , Persona_3
coordinatrice del centro vaccinale;
e) di aver svolto l'attività di infermiere, addetta alle vaccinazioni covid, dal mese di aprile
2021 al mese di maggio 2022, presso i centri vaccinali ubicati alla Mostra d'Oltremare, presso il centro vaccinale realizzato nell'hangar Atitech dell'aeroporto di Capodichino e
Contr presso l' ; Parte_2
f) che tali attività, anziché essere retribuite come prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L 178/2020 (quindi con un importo di € 50,00 orari), venivano retribuite come straordinario ordinario covid (cod. 51530), o straordinario festivo o notturno covid (cod.
51531), o straordinario diurno fuori sede (cod. 540), per un importo pari ad € 18,05 all'ora e/o 20,41 se notturno o festivo (come evincibile dalle buste paga e dai cartellini marcatempo, agli atti);
g) di aver svolto un totale di 572,21 ore di prestazioni aggiuntive, ai sensi dell'art. 1 comma
464 L. 178/2020, erroneamente indicate e pagate come straordinario covid o straordinario festivo o notturno covid 19 e/o straordinario diurno, festivo o notturno fuori sede;
Cont h) che, in data 13.06.2023, a mezzo del proprio procuratore, aveva richiesto all' il pagamento delle differenze dovute a titolo di prestazioni aggiuntive per la somministrazione dei vaccini anti-Covid;
i) che tale richiesta era rimasta inevasa.
pagina2 di 6 La ricorrente allegava conteggi circa le prestazioni aggiuntive espletate nel periodo dedotto in giudizio, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di euro
17.900,08, oltre interessi.
In diritto, eccepiva la violazione della normativa prevista dall'art. 1 comma 464 L.178/2020.
Concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, previa ogni più utile declaratoria: A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta per le prestazioni aggiuntive di cui all'art.
1 comma 464 L. 178/2020 per tutte le ore di lavoro dedicate alle vaccinazioni antiCovid 19.
B) Condannare la ASL NA 1 centro in persona del legale rapp.te p.t al pagamento della somma pari ad € 17.900,08 dovute per tutte le di prestazioni aggiuntive risultante dalle buste paghe allegate così come sopra specificato salvo errori ed omissioni, o da determinarsi per mezzo di CTU o per mezzo di differente giudizio di quantificazione;
o comunque di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
C) Condannare, ancora, la convenuta per quanto di ragione ex art. 429, comma terzo, c.p.c.; D) Condannare la convenuta per quanto di ragione al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto (Corte Cost. 459/00, Corte Cost. n.
136/2001; Cass. Sezioni Unite 38/2001) nonché al pagamento degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; E) Condannare la convenuta, per quanto di ragione, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
F) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compensi, oltre IVA e CPA, della presente procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto, atteso che la ricorrente si è limitata a produrre i cartellini marcatempo ed i cedolini paga, dai quali si evincono, rispettivamente, le ore lavorate presso i centri vaccinali ed il pagamento delle stesse a titolo di straordinario, ma nulla ha provato circa la riconducibilità delle prestazioni svolte all'istituto delle c.d. “prestazioni aggiuntive”.
Concludeva: “Affinché codesto Autorevole Giudicante voglia rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”,
pagina3 di 6 All'udienza del 22.5.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro (cfr. sentenza n. 2398/23), cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
La ricorrente ha dedotto che le ore di lavoro svolte per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, anziché essere retribuite come prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma
464 L 178/2020 (quindi con un importo di € 50,00 orari), le erano state retribuite come straordinario ordinario covid e/o straordinario festivo o notturno covid e/o straordinario diurno fuori sede, per un importo pari ad € 18,05 all'ora e/o 20,41 se notturno o festivo.
Il tema centrale della controversia attiene, dunque, all'individuazione della retribuzione oraria spettante per la prestazione per cui è causa e, segnatamente, per l'effettuazione delle vaccinazioni Covid 19.
L'art. 1, comma 464, L. 178/2020 nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 - 2018, di cui all'accordo del
19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio
2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
pagina4 di 6 Dunque, il compenso per le prestazioni aggiuntive spetta al personale infermieristico impegnato, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per prestazioni funzionali allo svolgimento delle attività previste dai commi da 457 a 467, ossia tutte le attività necessarie per l'attuazione del piano vaccinale. La norma non fa alcuna distinzione tra prestazioni infermieristiche propriamente dette, come possono essere la somministrazione o la preparazione dei vaccini, e tutte le altre prestazioni comunque funzionali all'attuazione del piano vaccinale.
La norma non prevede, inoltre, particolari limitazioni, richiamando solo i limiti sul volume di prestazioni, sull'orario massimo di lavoro e sui riposi, né richiede la stipulazione di un contratto scritto.
Orbene, è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia reso prestazioni concernenti la campagna vaccinale, nel periodo e per il numero di ore specificate in ricorso. Tale circostanza trova riscontro nelle buste paga e nei cartellini marcatempo, agli atti.
A nulla rileva il dato che le disposizioni aziendali richiamate in ricorso, nel chiedere al personale medico di comunicare la disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale, specificavano che il lavoro prestato sarebbe stato “retribuito in regime di straordinario
Covid 19”. Ed invero, le prestazioni in oggetto hanno ricevuto la propria regolamentazione nella disciplina di cui all'art. 1, comma 464, L. 178/2020 che stabilisce, senza previsione di deroga che possa soggiacere ai principi di contenimento della spesa e/o di autonomia degli enti territoriali in materia di sanità, che tali prestazioni venissero compensate con una quota retributiva aggiuntiva rispetto alle ordinarie prestazioni di lavoro straordinario.
Tanto premesso, non sussiste alcun dubbio sul fatto che la ricorrente, avendo svolto prestazioni aggiuntive presso i centri vaccinali per l'attuazione del piano vaccinale, abbia diritto al pagamento del relativo compenso nella misura di 50 euro lordi omnicomprensivi, come previsto dall'art. 1, comma 464, della legge 30/12/2020 n. 178.
In ordine al “quantum” richiesto, attesa anche la mancata specifica contestazione della resistente, si ritengono condivisibili i conteggi allegati dalla parte ricorrente, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, in quanto effettuati comparando il dato riscontrabile in busta paga con quello previsto dalla normativa di settore.
Pertanto, va affermato il diritto di a ricevere la retribuzione dovuta per le Parte_1 prestazioni aggiuntive di cui all'art. 1 comma 464 L. 178/2020, per le ore di lavoro impiegate nella campagna vaccinale anti-Covid, nei termini di cui al ricorso introduttivo.
Ne consegue la condanna della al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente delle somme dovute a tale titolo, per un importo di euro 17.900,08, oltre interessi pagina5 di 6 sulle singole poste del credito, dalla maturazione al soddisfo, con eventuale regolarizzazione contributiva, se dovuta.
Il perdurante contrasto giurisprudenziale di merito giustifica la compensazione per metà delle spese di lite che, per la parte residua, vengono poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
1) accerta il diritto della ricorrente a ricevere la retribuzione di cui all'art. Parte_1
1, comma 464, della L. 178/2020;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle somme dovute a tale titolo, per un importo di euro 17.900,08, oltre interessi
[...]
sulle singole poste del credito, dalla maturazione al soddisfo, con eventuale regolarizzazione contributiva, se dovuta;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione della Controparte_1
restante parte in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 22.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina6 di 6