Art. 1.
Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , e' dovuto anche per gli impianti l'estensione ed i collegamenti telefonici eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 anche se alla esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Societa' concessionarie.
Il concorso dello Stato previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , e' dovuto anche per gli impianti l'estensione ed i collegamenti telefonici eseguiti o da eseguirsi negli anni 1949 e 1950 anche se alla esecuzione abbia provveduto o provveda lo Stato per conto delle Societa' concessionarie.