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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/04/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3187/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2019 promossa da:
, assistito dall'avv. FAILLACE LIVIO , ed elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
PADRE FRANCESCO RUSSO, PALAZZO GRIGIO, CASTROVILLARI
ATTORE contro
, assistito dall'avv. MALETTA ROSARIO , ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
COSENZA N. 7 DE
, assistita dall'avv. VINCENZO ANNIBALE LA ROCCA, Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in VIALE DELLA REPUBBLICA, 311, COSENZA
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. In ragione dell'avvenuto deposito di sentenza parziale, la n. 944/2021 del 23.04.2021, in cui venivano compiutamente descritti lo svolgimento del processo e i fatti allegati dalle parti, per ragioni di economia processuale, sobrietà e sinteticità degli atti, si rimanda, con riferimento agli stessi, a tale sentenza, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti della per difetto di legittimazione passiva e rigettata Controparte_3
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto CP_1
pagina 1 di 10 In ogni caso si evidenzia che la domanda afferisce l'asserito danno subito dal a seguito Pt_1 dell'infausto esito dell'intervento chirurgico cui veniva sottoposto, in data 29.08.2016, presso il reparto di ortopedia (chirurgo il convenuto ove veniva ricoverato dopo aver riportato una ferita al CP_1 piede destro;
intervento chirurgico di tenorrafia del tendine estensore lungo dell'alluce (ELA),necessario a seguito della diagnosi di lesione dell'apparato estensore (ELA) del I° dito del piede destro.
Esito infausto contestato dai convenuti, i quali eccepivano (oltre che la già rigettata improcedibilità) la correttezza dell'operato del sanitario. Con ordinanza coeva alla citata sentenza, veniva ammessa prova per testi, espletata all'udienza del 22.10.2021 (teste e all'udienza del 9.12.2022 (teste . Tes_1 Tes_2
Veniva poi disposta CTU nominando, in ossequio alla normativa vigente, un collegio peritale composto da uno specialista in medicina legale e da uno in ortopedia, materia relativa alla prestazione sanitaria resa.
Depositato l'elaborato peritale da parte dei dottori e , la causa veniva poi Persona_1 Persona_2 trattenuta in decisione dallo scrivente (temporaneo assegnatario del ruolo del precedente istruttore) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. La causa è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
3. Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il Giudicante deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio, con riferimento ai principi normativi temporalmente applicabili. Occorre, innanzi tutto, evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo un contratto atipico di spedalità: ed invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ. n. 1620/2012; Cass. civ. 19 ottobre 2006, n.
22390; Cass. civ. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. civ. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. civ. 26 gennaio
2006, n. 1698; Cass. civ. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. civ. 21 luglio 2003, n. 11316; Cass. civ. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. civ. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. civ. 10 settembre 1999, n. 9198; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. civ. 27 luglio 1998, n. 7336;
Cass. civ. 11 aprile 1995, n. 4152; Cass. civ. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. civ. 4 agosto 1988, n.
6707; Cass. civ. 1 marzo 1988, n. 2144; Cass. civ. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. civ. 21 dicembre 1978,
n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v.
Cass. civ. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ. SS.UU. l luglio
2002, n. 9556; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 21 dicembre 1978, n. 6141). Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del terzo, che si estendono anche ai prossimi congiunti del paziente (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10741; Trib. Campobasso 27 gennaio 2009 n. 66; Trib. Roma 22 settembre 2010 n. 18779), nei confronti dei quali, quindi, la struttura medica risponde a titolo di responsabilità contrattuale;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal pagina 2 di 10 paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. Nell'ambito degli obblighi discendenti dal contratto di spedalità rientra l'obbligo di preservare il paziente dal rischio di infezioni ospedaliere (cfr. Cass. civ. 1 dicembre 2010 n. 24401). Sulla struttura medica grava altresì
l'obbligo di fornire al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che si intendono praticare o l'intervento chirurgico che si intende eseguire, con le relative modalità. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto di spedalità ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori.
3.1. In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e del danno patito, limitandosi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 19 gennaio 2009 n. 975). Sarà, invece, il debitore della prestazione, cioè, nel caso di specie, la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità, che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto non imputabile (Cass.
14 luglio 2004 n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 577).
Si tratta dell'applicazione al campo della responsabilità medica dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. civ. 30 ottobre 2001 n. 13533), che hanno statuito: a) in materia di responsabilità contrattuale, poiché il presupposto fattuale (l'inadempimento) è il medesimo, identico sarà il criterio di riparto dell'onere della prova sia che il creditore agisca per la risoluzione contrattuale, che per il risarcimento del danno, che per l'adempimento; b) in tutti e tre i casi, il creditore sarà tenuto solo a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (e il relativo termine di scadenza, se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
c) il debitore convenuto sarà gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
d) ove il creditore abbia dedotto non già l'inadempimento della prestazione della controparte, ma semplicemente il suo inesatto inadempimento, sarà onere del debitore convenuto dimostrare di aver esattamente adempiuto alla sua prestazione.
3.2. Una riflessione particolare merita la prova del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria (e per essa dei suoi dipendenti, medici, personale paramedico e amministrativo) e la lesione al bene-salute lamentata dal paziente danneggiato.
3.2.1. Preliminarmente, si evidenzia che la Corte regolatrice, ha avuto modo di affermare (prima con
Cass. civ. 16 gennaio 2007 n. 21619, poi con Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 581), che la regola probatoria in subiecta materia non può essere considerata quella dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del “fatto più probabile che non” (cfr. anche Cass. civ. 15 settembre
2008 n. 23676). Il nesso di causalità in ambito civilistico, dunque, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975).
Viene recepita, in effetti, la prassi legale statunitense che applica, ai fini della causalità, il principio
“preponderance of the evidence” (puntualmente applicato dalle Sezioni Unite civili nella sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, con la enunciazione del principio probabilistico e della causalità adeguata), risultando conforme al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che, concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale (cfr. Trib. Varese 15 giugno 2011). La teoria civilistica della causalità cd. adeguata è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite (v. Cass. civ. pagina 3 di 10 SS.UU. 26 gennaio 2011, n. 1768). Alla luce dei principi sin qui richiamati, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili
(Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 luglio 2011 n. 15709).
3.2.2. Ciò premesso, occorre verificare su chi ricada l'onere di provare il nesso causale. Le Sezioni
Unite del 2008 (Cass. civ. 11 gennaio 2008 n. 577) hanno chiaramente affermato che la prova (della mancanza) del nesso di causalità deve gravare sul debitore della prestazione medica (e quindi struttura sanitaria e medico), anche per il principio di vicinanza della prova, dovendo in sostanza il debitore dimostrare che la lesione patita non è dipesa dalla sua attività (omissiva o commissiva) ma da altri fattori: ciò dovrebbe risultare più semplice per chi (come il medico o la struttura presso cui lavora) ha la disponibilità delle nozioni tecnico-specialistiche per risolvere la questione dell'eziologia della lesione ed ha, soprattutto, una più facile accessibilità alla documentazione medico-diagnostica del caso clinico. Tale posizione, dettata da condivisibili riflessioni sulla vicinanza della prova del nesso di causalità alla struttura sanitaria piuttosto che al paziente, potrebbe risultare forse eccessivamente gravosa per la struttura sanitaria, la quale, in definitiva, andrebbe incontro a responsabilità civile sulla base della sua mera incolpazione da parte del paziente, dovendo quest'ultimo solo provare il danno patito, poiché, in genere, il contratto di spedalità è dato fattuale non contestato (o comunque assai agevolmente dimostrabile con la produzione della cartella clinica), dovendo poi la struttura sanitaria provare “tutto il resto”. Sembrerebbe allora più equilibrata la posizione espressa dalle sezioni semplici della Suprema Corte (Cass. civ. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. civ. 9 febbraio 2010 n. 2847) le quali hanno affermato che: a) in tema di responsabilità civile nell'attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'attività posta in essere) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
b) resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Vale inoltre puntualizzare che la prova che incombe sul paziente riguarda il nesso di causalità tra l'inadempimento imputato alla struttura sanitaria o al medico (che, si ribadisce, il paziente non deve provare ma solo allegare) e l'evento dannoso, ovvero l'insorgenza della malattia. 4. Venendo alla concreta fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, deve ritenersi che sussista sia la prova del rapporto di spedalità (non contestato) che la responsabilità del medico convenuto.
4.1. Dall'espletata consulenza tecnica, alla luce della documentazione in atti e degli esiti a cui è pervenuto il collegio peritale, questo giudice ritiene, difatti, che la domanda di parte attrice relativa alla responsabilità per l'intervento di chirurgia ortopedica debba essere accolta. I CTU hanno rilevato la inidoneità formale del modulo di consenso informato sottoscritto dall'attore, in quanto “non risulta essere compilato in tutte le sue parti per quanto riguarda l'anagrafica del paziente
(viene riportato solo nome e cognome) ed è completamente assente qualsiasi descrizione sulla tecnica chirurgica, sulle modalità di esecuzione, sugli esiti prevedibili ed i rischi dell'intervento stesso. Non vi
è infatti alcun accenno alla possibile rottura o cedimento della sutura, evento che molto probabilmente si è verificato nel caso in esame, ciò configurando un vizio di consenso. Infine si rappresenta che tale pagina 4 di 10 complicanza è un evento prevedibile ma non prevenibile dai sanitari e che non erano prospettabili altre alternative terapeutiche poiché non vi era altra possibilità se non quella chirurgica”. Con riferimento alla prestazione sanitaria, i periti hanno poi accertato che “Si ravvisano condotte censurabili a carico dei sanitari operanti presso l' , soprattutto per quanto riguarda la Controparte_4 gestione del paziente nel post-operatorio. Infatti al controllo del 12.9.2016 risulta annotato il riferito anamnestico (cfr. - “riferisce ipovalidità dell'ELA”) ma lo stesso appare trascurato in quanto al riguardo non era eseguito un esame clinico né prescritto un accertamento strumentale, inoltre era prescritta una terapia non aderente al sintomo riferito. Di fronte ad un paziente che riferisce una difficoltà ad estendere il I dito del piede a distanza di quindici giorni dall'intervento di tenoraffia, l'atteggiamento più corretto sarebbe stato quello di sottoporlo ad un attento esame clinico (palpazione del tendine, valutazione della forza dell'estensione o dell'assenza) ed eventualmente eseguire un esame ecografico dinamico. Non è stato condivisibile rimettere la stecca, rimandarlo a 10 giorni e prescrivere un anti infiammatorio ad un paziente che non riferiva neanche dolore (cfr. - “continua OKI
1 bustina die a stomaco pieno per 5 gg. Visita in ambulatorio il 23.09.2016”). Quindi nel momento in cui si poteva rilevare la lesione e intervenire la stessa non è stata correttamente diagnosticata con ritardo per il trattamento corretto.
I consulenti hanno però specificato che l'intervento chirurgico in sé era stato correttamente eseguito dal dott. essendo la complicazione intervenuta un evento prevedibile ma non prevenibile. CP_1
Con particolare riferimento all'intervento hanno concluso che “l'approccio chirurgico eseguito era la scelta migliore per la fattispecie lesiva e non emergono criticità tecniche nell'esecuzione”. Appare quindi necessario verificare l'apporto causale del convenuto al verificarsi dell'evento CP_1 lesivo lamentato dall'attore o, recte, per come ricostruito dai CTU, i quali, come detto, hanno ricondotto le conseguenze dannose a una non corretta gestione nel post operatorio della complicazione prevedibile ma non prevenibile.
Appare opportuno evidenziare come non risulti contestato che l'intervento chirurgico presso l'
[...] sia stato realizzato dal convenuto CP_5 CP_1
È stato rilevato dai CTU che “non è individuabile il medico che ha eseguito tale controllo (quello ritenuto non correttamente eseguito, ndr) in quanto è applicata una firma illeggibile senza vidimazione”.
Tale circostanza non è rilevante ai fini della valutazione della condotta dello atteso che la S.C. è CP_1 costante nell'affermare (cfr Sez. III – sentenza n. 13509/2022), che “l'attività del medico non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso “follow up” prescritto dai protocolli” e che l'eventuale corresponsabilità di altri professionisti non può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo.
Stante la doverosità della condotta esigibile in capo allo segnatamente quella di effettuare o CP_1 quanto meno verificare la correttezza della gestione post operatoria del paziente da lui operata, ritiene il
Tribunale che non possano revocare dubbi in merito alla responsabilità della stessa, solidalmente con la struttura ospedaliera.
4.2. Venendo poi all'ulteriore profilo lamentato, afferente la non corretta acquisizione del consenso informato che, come sopra indicato, è stato ritenuto carente dal punto di vista formale, si deve rilevare che la prova per testi espletata non ha fornito elementi utili a colmare tale evidente carenza formale. La teste infatti, non ha fornito alcun elemento utile non ricordando il caso specifico mentre il Tes_2
pagina 5 di 10 teste se da un lato ha mostrato ricordo dell'accaduto, nulla ha saputo riferire in merito alla Tes_1 eventuale informazione fornita dal chirurgo sulla possibile e prevedibile complicanza, poi effettivamente verificatasi e causante il successivo danno.
4.3. Venendo alla quantificazione del danno, osservano i CTU che “Da tutto quanto precede, l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni sette (periodi di ulteriore ricovero documentati) e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni cinquanta di cui dieci al 75%, venti al 50% e venti al 25%
(tenuto conto della fattispecie lesiva e delle certificazioni attestanti il periodo di malattia).
In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: ipofunzionalià di grado severo a carico delle articolazioni metatarso-falangea e interfalangea del I dito del piede;
esito cicatriziale chirurgico al piede destro, comportante modesto pregiudizio estetico a carico di parte del corpo abitualmente coperta in soggetto di sesso maschile e dell'attuale età anagrafica di trentacinque anni.Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 7% (sette percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica allegate al Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 raffrontate con le tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (AR M. et al.
- Giuffrè III edizione 2001; - I edizione CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
2006; - edizione 2015 - Linee - CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
Giuffrè I edizione 2016). Tale stima è da intendersi come danno differenziale del 5% (cinque percento) dal tre percento (compreso) al sette percento (compreso), tenuto conto degli esiti attesi in caso di analoga lesione adeguatamente trattata e verosimilmente valutabili in misura del due percento.
Congrue e adeguate le spese mediche sostenute, pari a euro 431,88.
Non ipotizzabili spese mediche future.
Non ipotizzabili sofferenze psicologiche soggettive ascrivibili al danno in oggetto.
Ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado lieve sull'esplicazione di attività lavorativa di tipo non sedentario e sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare e sociale.”
Con riferimento a tale ultimo aspetto, vi è da evidenziare che le conclusioni dei CTU sono state contestate dal CTP della parte attrice e, nel rispondere alle osservazioni ricevute hanno poi replicato che “oltre l'invalidità permanente gli ulteriori determinanti del danno non hanno il supporto di una sintesi tabellare e pertanto non è consentito al consulente di esprimersi in termini percentuali ma esclusivamente di fornire al Giudice un'aggettivazione che consenta di tradurre l'apprezzamento tecnico medico in una voce ammissibile al risarcimento. Nella fattispecie, i CC.TT.UU. hanno chiaramente indicato come di grado lieve le riverberazioni su attività lavorative e di vita quotidiana conseguenti all'invalidità permanente”.
Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti, di visita specialistica del e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce Pt_1 delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico-giuridici.
E' appena il caso di rilevare che i CTU hanno attentamente esaminato la prodotta perizia di parte – e le osservazioni ricevute - dando specifico conto, punto per punto, delle ragioni di dissenso rispetto al pagina 6 di 10 contenuto di detta perizia, ragioni condivise da questo giudicante poiché fondate su oggettivi rilievi tecnico-scientifici e non già su mere valutazioni soggettive dei CTU.
Bisogna inoltre osservare, soprattutto con riferimento all'ultimo rilievo effettuato dalla parte attrice, afferente l'eventuale aumento del danno biologico permanente connesso alle riverberazioni dello stessi sull'attività lavorativa e sulla vita quotidiana del che alcuna allegazione fattuale, prima ancora Pt_1 che probatoria, è stata offerta dalla parte attrice che permetta al Tribunale di valutare tali possibili conseguenze, non essendo tale voce di pregiudizio neppure menzionata nel ricorso introduttivo (e neppure nella memoria illustrativa depositata). Si ritiene pertanto che nessun aumento possa essere autonomamente quantificato dal Tribunale, atteso che il concetto di “lieve riverberazione” non consente la quantificazione in termini percentuali in assenza di elementi fattuali valutabili, non essendo stata effettuata attività istruttoria sul punto.
5. Nella liquidazione di tale danno, il Tribunale di Cosenza, in aderenza ai principi guida fissati dalla
S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), si è uniformato alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale applicate dal Tribunale di Milano atteso che esse forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali-medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). In particolare, le suddette tabelle contengono l'individuazione di un valore medio, corrispondente all'incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, ed una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi ai fini di un'adeguata personalizzazione della liquidazione, laddove il caso concreto presenti delle peculiarità.
Dunque si ritiene equo liquidare la somma di euro 12.808,50 all'attualità, così determinata:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40 Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 7.532,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 9.416,00
Invalidità temporanea totale € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 3.392,50 pagina 7 di 10 Totale generale: € 12.808,50
Tale somma, come sopra indicato, tiene conto anche della circostanza che, nel caso di specie, la natura e la entità della lesione permanente accertata consentono di presumere che l'evento abbia avuto dei riflessi anche in termini di sofferenza soggettiva
Il suddetto incremento trova giustificazione, in un'ottica di personalizzazione del risarcimento, nella peculiare natura dei disagi conseguenti alla lesione permanente, come descritti dai ctu.
5.1. Venendo alla dedotta lesione del diritto dell'attore all'autodeterminazione conseguente alla mancata corretta informazione prima dell'esplicitazione del consenso al trattamento sanitario, appare opportuno premettere sulla scorta del migliore insegnamento della S.C. che: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate
(anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato
pagina 8 di 10 la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente così Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16633 del 12/06/2023 Presidente: ). Email_1
Nel caso di specie l'attore, nel suo ricorso introduttivo, ha dedotto che “Una soluzione tecnica dell'intervento chirurgico eseguito di tale tipo è più che presumibile che il ricorrente non l'avrebbe accettata se avesse conosciuto validamente il rischio che correva. In tal caso si richiede pertanto il risarcimento anche in misura di giustizia ed equità non solo dell'ulteriore danno certo alla salute nella sua componente del danno morale e relazionale da mancato consenso informato (distinto e diverso dalle stesse voci di danno a titolo di errore professionale sanitario) ma anche il danno alla libertà di autodeterminazione da mancato consenso informato per essere presumibile come sopra che informato correttamente di quelle modalità dell'intervento subito non avrebbe accettato di sottoporsi allo stesso” e pertanto può ritenersi sussistente il caso descritto sub II della citata massima giurisprudenziale (, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni).
Deve però rilevare il Tribunale che l'assunto attoreo sconti un originario difetto allegatorio prima ancora che probatorio, avendo fatto un generico riferimento ai “danni di cui ancora oggi riporta conseguenze in maniera permanete e nei traumi subiti anche morali e psichici”.
In assenza di specifiche allegazioni e prove istruttorie deve pertanto ritenersi, data la quantificazione operata dai CTU del danno biologico, che il suddetto danno possa ritenersi di natura lieve e possa essere quantificato nella misura di € 1.000,00 e che, pertanto, la quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dal possa essere definita in complessivi € 13.808.50 Pt_1
5.2. Competono inoltre all'attore gli interessi moratori, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi su detta somma devalutata alla data dell'evento (agosto 2016) e successivamente rivalutata anno per anno, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
5.3. A titolo di danno patrimoniale può, invece, essere riconosciuta solo la somma, documentalmente provata e ritenuta congrua dai CTU, di € 431,88, oltre interessi in misura legale dalla domanda.
5.4. Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data della presente sentenza al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 relativamente alla somma effettivamente riconosciuta, - devono essere liquidate in
€ 286,00 per esborsi e € 5.077,00 per competenze (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1,680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.
6.1. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 ACCOGLIE la domanda proposta nei limiti di cui in parte ragione e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito dall'attore che liquida in Parte_1 euro 14.240,38 all'attualità, oltre interessi calcolati secondo le modalità di cui alla superiore parte motiva;
CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in euro 86,00 per esborsi e € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario,
CAP ed IVA come per legge se dovuti;
pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall' attore.
Cosenza, 25/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2019 promossa da:
, assistito dall'avv. FAILLACE LIVIO , ed elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
PADRE FRANCESCO RUSSO, PALAZZO GRIGIO, CASTROVILLARI
ATTORE contro
, assistito dall'avv. MALETTA ROSARIO , ed elettivamente domiciliato in VIA CP_1
COSENZA N. 7 DE
, assistita dall'avv. VINCENZO ANNIBALE LA ROCCA, Controparte_2 ed elettivamente domiciliata in VIALE DELLA REPUBBLICA, 311, COSENZA
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. In ragione dell'avvenuto deposito di sentenza parziale, la n. 944/2021 del 23.04.2021, in cui venivano compiutamente descritti lo svolgimento del processo e i fatti allegati dalle parti, per ragioni di economia processuale, sobrietà e sinteticità degli atti, si rimanda, con riferimento agli stessi, a tale sentenza, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti della per difetto di legittimazione passiva e rigettata Controparte_3
l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto CP_1
pagina 1 di 10 In ogni caso si evidenzia che la domanda afferisce l'asserito danno subito dal a seguito Pt_1 dell'infausto esito dell'intervento chirurgico cui veniva sottoposto, in data 29.08.2016, presso il reparto di ortopedia (chirurgo il convenuto ove veniva ricoverato dopo aver riportato una ferita al CP_1 piede destro;
intervento chirurgico di tenorrafia del tendine estensore lungo dell'alluce (ELA),necessario a seguito della diagnosi di lesione dell'apparato estensore (ELA) del I° dito del piede destro.
Esito infausto contestato dai convenuti, i quali eccepivano (oltre che la già rigettata improcedibilità) la correttezza dell'operato del sanitario. Con ordinanza coeva alla citata sentenza, veniva ammessa prova per testi, espletata all'udienza del 22.10.2021 (teste e all'udienza del 9.12.2022 (teste . Tes_1 Tes_2
Veniva poi disposta CTU nominando, in ossequio alla normativa vigente, un collegio peritale composto da uno specialista in medicina legale e da uno in ortopedia, materia relativa alla prestazione sanitaria resa.
Depositato l'elaborato peritale da parte dei dottori e , la causa veniva poi Persona_1 Persona_2 trattenuta in decisione dallo scrivente (temporaneo assegnatario del ruolo del precedente istruttore) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. La causa è fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
3. Prima di esaminare il merito della vicenda occorre enucleare i principi e le regole che il Giudicante deve seguire ed applicare per addivenire ad un giudizio di responsabilità o meno dell'operato del medico nel singolo caso concreto sottoposto al suo vaglio, con riferimento ai principi normativi temporalmente applicabili. Occorre, innanzi tutto, evidenziare che nel caso di specie viene in rilievo un contratto atipico di spedalità: ed invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ. n. 1620/2012; Cass. civ. 19 ottobre 2006, n.
22390; Cass. civ. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. civ. 19 aprile 2006, n. 9085; Cass. civ. 26 gennaio
2006, n. 1698; Cass. civ. 28 maggio 2004, n. 10297; Cass. civ. 21 luglio 2003, n. 11316; Cass. civ. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. civ. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. civ. 10 settembre 1999, n. 9198; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. civ. 27 luglio 1998, n. 7336;
Cass. civ. 11 aprile 1995, n. 4152; Cass. civ. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. civ. 4 agosto 1988, n.
6707; Cass. civ. 1 marzo 1988, n. 2144; Cass. civ. 8 marzo 1979, n. 1716; Cass. civ. 21 dicembre 1978,
n. 6141) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dalla L. n. 132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (v.
Cass. civ. 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ. SS.UU. l luglio
2002, n. 9556; Cass. civ. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 21 dicembre 1978, n. 6141). Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico con effetti protettivi nei confronti del terzo, che si estendono anche ai prossimi congiunti del paziente (Cass. civ. 11 maggio 2009 n. 10741; Trib. Campobasso 27 gennaio 2009 n. 66; Trib. Roma 22 settembre 2010 n. 18779), nei confronti dei quali, quindi, la struttura medica risponde a titolo di responsabilità contrattuale;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive, in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal pagina 2 di 10 paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. Nell'ambito degli obblighi discendenti dal contratto di spedalità rientra l'obbligo di preservare il paziente dal rischio di infezioni ospedaliere (cfr. Cass. civ. 1 dicembre 2010 n. 24401). Sulla struttura medica grava altresì
l'obbligo di fornire al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che si intendono praticare o l'intervento chirurgico che si intende eseguire, con le relative modalità. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto di spedalità ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori.
3.1. In applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e del danno patito, limitandosi a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 19 gennaio 2009 n. 975). Sarà, invece, il debitore della prestazione, cioè, nel caso di specie, la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità, che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto non imputabile (Cass.
14 luglio 2004 n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 577).
Si tratta dell'applicazione al campo della responsabilità medica dei principi enunciati dalle Sezioni
Unite della Cassazione (Cass. civ. 30 ottobre 2001 n. 13533), che hanno statuito: a) in materia di responsabilità contrattuale, poiché il presupposto fattuale (l'inadempimento) è il medesimo, identico sarà il criterio di riparto dell'onere della prova sia che il creditore agisca per la risoluzione contrattuale, che per il risarcimento del danno, che per l'adempimento; b) in tutti e tre i casi, il creditore sarà tenuto solo a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (e il relativo termine di scadenza, se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
c) il debitore convenuto sarà gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
d) ove il creditore abbia dedotto non già l'inadempimento della prestazione della controparte, ma semplicemente il suo inesatto inadempimento, sarà onere del debitore convenuto dimostrare di aver esattamente adempiuto alla sua prestazione.
3.2. Una riflessione particolare merita la prova del nesso di causalità tra la condotta della struttura sanitaria (e per essa dei suoi dipendenti, medici, personale paramedico e amministrativo) e la lesione al bene-salute lamentata dal paziente danneggiato.
3.2.1. Preliminarmente, si evidenzia che la Corte regolatrice, ha avuto modo di affermare (prima con
Cass. civ. 16 gennaio 2007 n. 21619, poi con Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008 n. 581), che la regola probatoria in subiecta materia non può essere considerata quella dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, bensì quella del “fatto più probabile che non” (cfr. anche Cass. civ. 15 settembre
2008 n. 23676). Il nesso di causalità in ambito civilistico, dunque, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975).
Viene recepita, in effetti, la prassi legale statunitense che applica, ai fini della causalità, il principio
“preponderance of the evidence” (puntualmente applicato dalle Sezioni Unite civili nella sentenza 11 gennaio 2008, n. 576, con la enunciazione del principio probabilistico e della causalità adeguata), risultando conforme al favor victimae che qualifica la funzione sociale della responsabilità civile da illecito, in relazione al diverso principio del favor rei, che, concernendo il valore della libertà, esige maggiori garanzie nel campo della repressione penale (cfr. Trib. Varese 15 giugno 2011). La teoria civilistica della causalità cd. adeguata è stata ulteriormente ribadita dalle Sezioni Unite (v. Cass. civ. pagina 3 di 10 SS.UU. 26 gennaio 2011, n. 1768). Alla luce dei principi sin qui richiamati, nella responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili
(Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 luglio 2011 n. 15709).
3.2.2. Ciò premesso, occorre verificare su chi ricada l'onere di provare il nesso causale. Le Sezioni
Unite del 2008 (Cass. civ. 11 gennaio 2008 n. 577) hanno chiaramente affermato che la prova (della mancanza) del nesso di causalità deve gravare sul debitore della prestazione medica (e quindi struttura sanitaria e medico), anche per il principio di vicinanza della prova, dovendo in sostanza il debitore dimostrare che la lesione patita non è dipesa dalla sua attività (omissiva o commissiva) ma da altri fattori: ciò dovrebbe risultare più semplice per chi (come il medico o la struttura presso cui lavora) ha la disponibilità delle nozioni tecnico-specialistiche per risolvere la questione dell'eziologia della lesione ed ha, soprattutto, una più facile accessibilità alla documentazione medico-diagnostica del caso clinico. Tale posizione, dettata da condivisibili riflessioni sulla vicinanza della prova del nesso di causalità alla struttura sanitaria piuttosto che al paziente, potrebbe risultare forse eccessivamente gravosa per la struttura sanitaria, la quale, in definitiva, andrebbe incontro a responsabilità civile sulla base della sua mera incolpazione da parte del paziente, dovendo quest'ultimo solo provare il danno patito, poiché, in genere, il contratto di spedalità è dato fattuale non contestato (o comunque assai agevolmente dimostrabile con la produzione della cartella clinica), dovendo poi la struttura sanitaria provare “tutto il resto”. Sembrerebbe allora più equilibrata la posizione espressa dalle sezioni semplici della Suprema Corte (Cass. civ. 16 gennaio 2009 n. 975; Cass. civ. 9 febbraio 2010 n. 2847) le quali hanno affermato che: a) in tema di responsabilità civile nell'attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto sociale”) e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'attività posta in essere) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
b) resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Vale inoltre puntualizzare che la prova che incombe sul paziente riguarda il nesso di causalità tra l'inadempimento imputato alla struttura sanitaria o al medico (che, si ribadisce, il paziente non deve provare ma solo allegare) e l'evento dannoso, ovvero l'insorgenza della malattia. 4. Venendo alla concreta fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, deve ritenersi che sussista sia la prova del rapporto di spedalità (non contestato) che la responsabilità del medico convenuto.
4.1. Dall'espletata consulenza tecnica, alla luce della documentazione in atti e degli esiti a cui è pervenuto il collegio peritale, questo giudice ritiene, difatti, che la domanda di parte attrice relativa alla responsabilità per l'intervento di chirurgia ortopedica debba essere accolta. I CTU hanno rilevato la inidoneità formale del modulo di consenso informato sottoscritto dall'attore, in quanto “non risulta essere compilato in tutte le sue parti per quanto riguarda l'anagrafica del paziente
(viene riportato solo nome e cognome) ed è completamente assente qualsiasi descrizione sulla tecnica chirurgica, sulle modalità di esecuzione, sugli esiti prevedibili ed i rischi dell'intervento stesso. Non vi
è infatti alcun accenno alla possibile rottura o cedimento della sutura, evento che molto probabilmente si è verificato nel caso in esame, ciò configurando un vizio di consenso. Infine si rappresenta che tale pagina 4 di 10 complicanza è un evento prevedibile ma non prevenibile dai sanitari e che non erano prospettabili altre alternative terapeutiche poiché non vi era altra possibilità se non quella chirurgica”. Con riferimento alla prestazione sanitaria, i periti hanno poi accertato che “Si ravvisano condotte censurabili a carico dei sanitari operanti presso l' , soprattutto per quanto riguarda la Controparte_4 gestione del paziente nel post-operatorio. Infatti al controllo del 12.9.2016 risulta annotato il riferito anamnestico (cfr. - “riferisce ipovalidità dell'ELA”) ma lo stesso appare trascurato in quanto al riguardo non era eseguito un esame clinico né prescritto un accertamento strumentale, inoltre era prescritta una terapia non aderente al sintomo riferito. Di fronte ad un paziente che riferisce una difficoltà ad estendere il I dito del piede a distanza di quindici giorni dall'intervento di tenoraffia, l'atteggiamento più corretto sarebbe stato quello di sottoporlo ad un attento esame clinico (palpazione del tendine, valutazione della forza dell'estensione o dell'assenza) ed eventualmente eseguire un esame ecografico dinamico. Non è stato condivisibile rimettere la stecca, rimandarlo a 10 giorni e prescrivere un anti infiammatorio ad un paziente che non riferiva neanche dolore (cfr. - “continua OKI
1 bustina die a stomaco pieno per 5 gg. Visita in ambulatorio il 23.09.2016”). Quindi nel momento in cui si poteva rilevare la lesione e intervenire la stessa non è stata correttamente diagnosticata con ritardo per il trattamento corretto.
I consulenti hanno però specificato che l'intervento chirurgico in sé era stato correttamente eseguito dal dott. essendo la complicazione intervenuta un evento prevedibile ma non prevenibile. CP_1
Con particolare riferimento all'intervento hanno concluso che “l'approccio chirurgico eseguito era la scelta migliore per la fattispecie lesiva e non emergono criticità tecniche nell'esecuzione”. Appare quindi necessario verificare l'apporto causale del convenuto al verificarsi dell'evento CP_1 lesivo lamentato dall'attore o, recte, per come ricostruito dai CTU, i quali, come detto, hanno ricondotto le conseguenze dannose a una non corretta gestione nel post operatorio della complicazione prevedibile ma non prevenibile.
Appare opportuno evidenziare come non risulti contestato che l'intervento chirurgico presso l'
[...] sia stato realizzato dal convenuto CP_5 CP_1
È stato rilevato dai CTU che “non è individuabile il medico che ha eseguito tale controllo (quello ritenuto non correttamente eseguito, ndr) in quanto è applicata una firma illeggibile senza vidimazione”.
Tale circostanza non è rilevante ai fini della valutazione della condotta dello atteso che la S.C. è CP_1 costante nell'affermare (cfr Sez. III – sentenza n. 13509/2022), che “l'attività del medico non può essere limitata all'intervento di cui risulta essere incaricato ma deve ritenersi estesa, in coerenza alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente, alle informazioni per il doveroso “follow up” prescritto dai protocolli” e che l'eventuale corresponsabilità di altri professionisti non può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo.
Stante la doverosità della condotta esigibile in capo allo segnatamente quella di effettuare o CP_1 quanto meno verificare la correttezza della gestione post operatoria del paziente da lui operata, ritiene il
Tribunale che non possano revocare dubbi in merito alla responsabilità della stessa, solidalmente con la struttura ospedaliera.
4.2. Venendo poi all'ulteriore profilo lamentato, afferente la non corretta acquisizione del consenso informato che, come sopra indicato, è stato ritenuto carente dal punto di vista formale, si deve rilevare che la prova per testi espletata non ha fornito elementi utili a colmare tale evidente carenza formale. La teste infatti, non ha fornito alcun elemento utile non ricordando il caso specifico mentre il Tes_2
pagina 5 di 10 teste se da un lato ha mostrato ricordo dell'accaduto, nulla ha saputo riferire in merito alla Tes_1 eventuale informazione fornita dal chirurgo sulla possibile e prevedibile complicanza, poi effettivamente verificatasi e causante il successivo danno.
4.3. Venendo alla quantificazione del danno, osservano i CTU che “Da tutto quanto precede, l'indicato quadro lesivo ha determinato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni sette (periodi di ulteriore ricovero documentati) e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni cinquanta di cui dieci al 75%, venti al 50% e venti al 25%
(tenuto conto della fattispecie lesiva e delle certificazioni attestanti il periodo di malattia).
In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: ipofunzionalià di grado severo a carico delle articolazioni metatarso-falangea e interfalangea del I dito del piede;
esito cicatriziale chirurgico al piede destro, comportante modesto pregiudizio estetico a carico di parte del corpo abitualmente coperta in soggetto di sesso maschile e dell'attuale età anagrafica di trentacinque anni.Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 7% (sette percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica allegate al Decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003 raffrontate con le tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (AR M. et al.
- Giuffrè III edizione 2001; - I edizione CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10
2006; - edizione 2015 - Linee - CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
Giuffrè I edizione 2016). Tale stima è da intendersi come danno differenziale del 5% (cinque percento) dal tre percento (compreso) al sette percento (compreso), tenuto conto degli esiti attesi in caso di analoga lesione adeguatamente trattata e verosimilmente valutabili in misura del due percento.
Congrue e adeguate le spese mediche sostenute, pari a euro 431,88.
Non ipotizzabili spese mediche future.
Non ipotizzabili sofferenze psicologiche soggettive ascrivibili al danno in oggetto.
Ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado lieve sull'esplicazione di attività lavorativa di tipo non sedentario e sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare e sociale.”
Con riferimento a tale ultimo aspetto, vi è da evidenziare che le conclusioni dei CTU sono state contestate dal CTP della parte attrice e, nel rispondere alle osservazioni ricevute hanno poi replicato che “oltre l'invalidità permanente gli ulteriori determinanti del danno non hanno il supporto di una sintesi tabellare e pertanto non è consentito al consulente di esprimersi in termini percentuali ma esclusivamente di fornire al Giudice un'aggettivazione che consenta di tradurre l'apprezzamento tecnico medico in una voce ammissibile al risarcimento. Nella fattispecie, i CC.TT.UU. hanno chiaramente indicato come di grado lieve le riverberazioni su attività lavorative e di vita quotidiana conseguenti all'invalidità permanente”.
Orbene, ritiene il giudicante assolutamente condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio sulla base di un attento esame della documentazione in atti, di visita specialistica del e, dunque, fondate su elementi di obiettiva acquisizione peritale, congruamente motivate alla luce Pt_1 delle conoscenze scientifiche in materia ed immuni da vizi logico-giuridici.
E' appena il caso di rilevare che i CTU hanno attentamente esaminato la prodotta perizia di parte – e le osservazioni ricevute - dando specifico conto, punto per punto, delle ragioni di dissenso rispetto al pagina 6 di 10 contenuto di detta perizia, ragioni condivise da questo giudicante poiché fondate su oggettivi rilievi tecnico-scientifici e non già su mere valutazioni soggettive dei CTU.
Bisogna inoltre osservare, soprattutto con riferimento all'ultimo rilievo effettuato dalla parte attrice, afferente l'eventuale aumento del danno biologico permanente connesso alle riverberazioni dello stessi sull'attività lavorativa e sulla vita quotidiana del che alcuna allegazione fattuale, prima ancora Pt_1 che probatoria, è stata offerta dalla parte attrice che permetta al Tribunale di valutare tali possibili conseguenze, non essendo tale voce di pregiudizio neppure menzionata nel ricorso introduttivo (e neppure nella memoria illustrativa depositata). Si ritiene pertanto che nessun aumento possa essere autonomamente quantificato dal Tribunale, atteso che il concetto di “lieve riverberazione” non consente la quantificazione in termini percentuali in assenza di elementi fattuali valutabili, non essendo stata effettuata attività istruttoria sul punto.
5. Nella liquidazione di tale danno, il Tribunale di Cosenza, in aderenza ai principi guida fissati dalla
S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), si è uniformato alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale applicate dal Tribunale di Milano atteso che esse forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali-medi sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). In particolare, le suddette tabelle contengono l'individuazione di un valore medio, corrispondente all'incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti, ed una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi ai fini di un'adeguata personalizzazione della liquidazione, laddove il caso concreto presenti delle peculiarità.
Dunque si ritiene equo liquidare la somma di euro 12.808,50 all'attualità, così determinata:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 28 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40 Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 7.532,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 9.416,00
Invalidità temporanea totale € 805,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00 Totale danno biologico temporaneo € 3.392,50 pagina 7 di 10 Totale generale: € 12.808,50
Tale somma, come sopra indicato, tiene conto anche della circostanza che, nel caso di specie, la natura e la entità della lesione permanente accertata consentono di presumere che l'evento abbia avuto dei riflessi anche in termini di sofferenza soggettiva
Il suddetto incremento trova giustificazione, in un'ottica di personalizzazione del risarcimento, nella peculiare natura dei disagi conseguenti alla lesione permanente, come descritti dai ctu.
5.1. Venendo alla dedotta lesione del diritto dell'attore all'autodeterminazione conseguente alla mancata corretta informazione prima dell'esplicitazione del consenso al trattamento sanitario, appare opportuno premettere sulla scorta del migliore insegnamento della S.C. che: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate
(anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato
pagina 8 di 10 la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente così Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16633 del 12/06/2023 Presidente: ). Email_1
Nel caso di specie l'attore, nel suo ricorso introduttivo, ha dedotto che “Una soluzione tecnica dell'intervento chirurgico eseguito di tale tipo è più che presumibile che il ricorrente non l'avrebbe accettata se avesse conosciuto validamente il rischio che correva. In tal caso si richiede pertanto il risarcimento anche in misura di giustizia ed equità non solo dell'ulteriore danno certo alla salute nella sua componente del danno morale e relazionale da mancato consenso informato (distinto e diverso dalle stesse voci di danno a titolo di errore professionale sanitario) ma anche il danno alla libertà di autodeterminazione da mancato consenso informato per essere presumibile come sopra che informato correttamente di quelle modalità dell'intervento subito non avrebbe accettato di sottoporsi allo stesso” e pertanto può ritenersi sussistente il caso descritto sub II della citata massima giurisprudenziale (, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni).
Deve però rilevare il Tribunale che l'assunto attoreo sconti un originario difetto allegatorio prima ancora che probatorio, avendo fatto un generico riferimento ai “danni di cui ancora oggi riporta conseguenze in maniera permanete e nei traumi subiti anche morali e psichici”.
In assenza di specifiche allegazioni e prove istruttorie deve pertanto ritenersi, data la quantificazione operata dai CTU del danno biologico, che il suddetto danno possa ritenersi di natura lieve e possa essere quantificato nella misura di € 1.000,00 e che, pertanto, la quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dal possa essere definita in complessivi € 13.808.50 Pt_1
5.2. Competono inoltre all'attore gli interessi moratori, che appare equo liquidare al tasso legale, da calcolarsi su detta somma devalutata alla data dell'evento (agosto 2016) e successivamente rivalutata anno per anno, secondo i principi fissati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
5.3. A titolo di danno patrimoniale può, invece, essere riconosciuta solo la somma, documentalmente provata e ritenuta congrua dai CTU, di € 431,88, oltre interessi in misura legale dalla domanda.
5.4. Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data della presente sentenza al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono attestarsi su valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 relativamente alla somma effettivamente riconosciuta, - devono essere liquidate in
€ 286,00 per esborsi e € 5.077,00 per competenze (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1,680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge.
6.1. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato a tale titolo dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 ACCOGLIE la domanda proposta nei limiti di cui in parte ragione e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito dall'attore che liquida in Parte_1 euro 14.240,38 all'attualità, oltre interessi calcolati secondo le modalità di cui alla superiore parte motiva;
CONDANNA i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in euro 86,00 per esborsi e € 5.077,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario,
CAP ed IVA come per legge se dovuti;
pone definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese di CTU con obbligo di rimborso di quanto eventualmente anticipato dall' attore.
Cosenza, 25/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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