Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/05/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
185/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
ES FF, in funzione di IC unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
sul giudizio iscritto al n. 80053 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 13.06.2023 proposto dal Sig. XX
(omissis), nato a [...] (omissis) il omissis, residente a omissis, alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall’Avv. Mario Orsini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.lli OS n. 2 (marioorsini@pec.ordineavvocativiterbo.it)
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze - in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
del suo legale rappresentante p.t., presso la sede Gestione Dipendenti pubblici di ex Roma 1, sita in Roma, via Giulio Romano n, 46;
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITA all’udienza a porte chiude del 7 maggio 2026, con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, la dott.ssa Marianna Pacelli, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze; nessuno è comparso per il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
TT
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già appartenente al contingente speciale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (D.I.S.)
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, agisce contro il Decreto direttoriale n. omissis del omissis, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità
“spondiloartrosi del rachide e protrusioni discali cervico-lombari con impegno funzionale” e chiede, in via istruttoria, che venga disposta
CTU.
Con memoria depositata in data 20.12.2023, si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., e ha contestato le argomentazioni medicolegali sostenute dall’interessato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza-ordinanza n. 224/2024 del 16.05.2024, emessa da questo IC unico, è stata respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ed è stata disposta l’acquisizione di un motivato parere, da parte della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti, in ordine al seguente quesito: “se l’infermità “spondiloartrosi del rachide e protrusioni discali cervico-lombari con impegno funzionale”,
lamentata dal ricorrente, possa considerarsi, in base ai criteri ritenuti più adatti alla patologia in argomento, dipendente dal servizio prestato presso il In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (D.I.S.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione”.
La predetta Sezione speciale del Collegio Medico Legale ha depositato, in data 12.03.2025, il parere medico-legale richiesto che ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal ricorrente, precisando tuttavia che, “fermo restando la sicura eredocostituzionalità alla patologia sofferta che scema grandemente la validazione del nesso causale”, non si potesse escludere una rivisitazione della valutazione espressa nel caso in cui “venisse meglio documentata, in maniera più calzante ed aderente al reale vissuto mansionale del XX”
l’attività di servizio del ricorrente.
Con nota depositata in data 27.05.2025, la Presidenza del Consiglio dei ministri – D.I.S. ha eccepito la nullità della suddetta consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. c), c.g.c., per violazione del principio del contraddittorio in quanto lo schema di relazione non era stato previamente trasmesso alla parte costituita, come previsto dal codice di giustizia contabile e come espressamente richiesto dalla controparte, con nota del 27.01.2025, indirizzata alla predetta Sezione speciale.
Con memoria depositata in data 10.06.2025, la Difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni del parere medico-legale, rilevando che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha depositato in giudizio alcuna documentazione in merito all’effettive attività svolte dal ricorrente in costanza di servizio; ha altresì eccepito che non è stato In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 dato termine all’interessato di formulare le dovute osservazioni sull’elaborato peritale.
Pertanto, con ordinanza n. 130/2025 del 28.07.2025, questo IC unico, richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha qualificato la nullità in questione come nullità relativa (e, quindi, “suscettibile di sanatoria per rinnovazione”) e il principio giurisprudenziale che ammette che il contraddittorio sui risultati dell’indagine possa essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, anche tramite richiesta di chiarimenti del c.t.u., disponeva l’acquisizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (D.I.S.), di una documentata relazione che potesse meglio documentare, in maniera più calzante e aderente al reale vissuto mansionale del XX, l’effettiva attività di servizio svolto da quest’ultimo mentre era alle dipendenze del Dipartimento:
Sulla base della suddetta relazione, la Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, nella medesima composizione di cui al sopra citato parere, avrebbe dovuto procedere, quindi, ad una nuova valutazione garantendo il rispetto del principio del contraddittorio con le controparti.
In data 01.10.2025, la Presidenza del Consiglio dei ministri depositava una relazione relativa all’attività di servizio svolta dal ricorrente.
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, in data 23.02.2026, l’Organo di consulenza incaricato depositava il parere prescritto che confermava le conclusioni del parere precedentemente reso.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 Con memoria depositata in data 11.02.2026, la Difesa del ricorrente ha chiesto un supplemento istruttorio evidenziando che la Presidenza del Consiglio (DIS) non avrebbe ottemperato a quanto richiesto con la citata ordinanza n. 130/2025, posto il contenuto scarno e non documentato della relazione depositata dalla controparte e non rispondente all’esigenza espressa dall’Organo di consulenza di meglio documentare l’attività di servizio, in maniera “più calzante ed aderente al reale, il vissuto mansionale del XX”, ai fini di un’eventuale rivisitazione della valutazione espressa.
Con memoria depositata in data 30.04.2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio eccepiva la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestava il fondamento della pretesa attorea.
All’udienza odierna, il rappresentante del MEF si è riportato agli atti insistendo per il rigetto del ricorso.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
TO
1. Oggetto del presente giudizio concerne nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e nell’individuazione della categoria alla quale possono essere ascritte, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.
2. Dirimente, ai fini della decisione, appare il parere reso dalla incaricata Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 lamentate dal ricorrente, anche sotto il profilo concausale.
L’Organo di consulenza ha reso il suddetto parere in due momenti, atteso che la prima stesura, depositata in data 12.03.2025, non era stata previamente trasmessa alle parti al fine di consentirgli di esprimere le proprie osservazioni sulle quali l’Organo di consulenza si sarebbe dovuto esprimere.
Pertanto, con ordinanza n. 130/2025, è stato disposto un supplemento istruttorio conclusosi con il deposito del parere definitivo in data 23.02.2026 che ha confermato le conclusioni della precedente stesura esprimendosi anche sulle base delle nuove acquisizioni depositate e sulle osservazioni rese dal CTP.
3. L’Organo di consulenza, nel confermare il giudizio diagnostico di
“spondiloartrosi diffusa del rachide cervico-dorso-lombare con discopatie protusive nel tratto C5-C7 ed in L3-L4 a modico impegno funzionale in soggetto con anterolistesi costituzionale del tratto L5-S1 e segni di scoliosi sinistro-convessa”, e rilevata anche l’assenza, nella documentazione di parte prodotta, di un’elettromiografia - pure prescritta dalle visite specialistiche effettuate da ricorrente - osserva che, dal quadro clinico che risulta dagli esami strumentali svolti, emergerebbero “tutti elementi costituzionali intrinseci del soggetto ovvero in chiave medico-legale rappresentanti fattori eredo-costituzionali predisponenti al fenomeno artrosico degenerativo di specie”.
Ad avviso del Collegio, infatti, “l’artrosi unita ad una patologia a carico dei dischi che la compongono, normalmente si palesa come malattia professionale solo in alcune categorie di lavoratori, quali gli operai, gli autisti In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 e per tutti quei soggetti che sono sottoposti a microtraumi prolungati e ripetitivi sul rachide (come per l’utilizzo di martelli pneumatici o per la guida di mezzi meccanici pesanti di vecchio tipo, piloti di alla rotante”.
I suddetti fattori esulano, con ogni evidenza, dal tipo di servizio svolto dal ricorrente che, comunque, risulta abbia svolto un’attività prevalentemente sedentaria (“lunghe permanenze al tavolo di lavoro”).
Tra l’altro, viene osservato che la sintomatologia algica, lamentata dal ricorrente, si manifesta anche con l’età, come confermato, del resto, dall’intervallo temporale in cui si è manifestata, che è tipico delle
“malattie degenerative che trascorrono inevitabilmente ed in maniera indipendente dal prestato mansionale”.
Pertanto, ad avviso del Collegio medico-legale, i fattori eredocostituzionale, soprattutto nei casi come quello in esame di coinvolgimento esteso cervico-lombare, rappresentano “il fenomeno causale maggiormente coinvolto… ed anche alcune malattie reumatiche possono esserne la causa”.
Anche l’elemento anamnestico, riferito dall’interessato e dal proprio consulente, delle asserite condizioni lavorative nelle quali il ricorrente avrebbe svolto il proprio servizio (“lavori in cantiere seguiti in prima persona e tenute nelle più disparate condizioni meteoclimatiche e a bordo di svariati mezzi “di fortuna” non correttamente ammortizzati, permanendo in stazione eretta per ore … nei vari cantieri”), ad avviso dell’Organo di consulenza, comunque, non soddisferebbe i criteri oggettivi di validazione del nesso causale.
Infatti, risulta di tutta evidenza che la mansione espressa è comunque In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 riferibile a quella di un “professionista di elevato livello tecnicoprofessionale, un dirigente di alto livello, sicuramente impegnato attivamente nell’elaborazione progettuale e nella verifica del regolare svolgimento dei lavori in cantiere e progettati al tavolo tecnico, ma tale posizione discosta dalla magnitudo attesa nella quotidianità (lavori manuali ed ad elevato grado di usura) e tale da residuare nel danno organico espressosi nel tempo… Tale danno, preesistenze incluse che diluiscono grandemente il criterio modale e quali quantitativo, non eccede nella perfomance mantenuta in attività, che rimane propria del profilo di mansione non evidenziandosi eccezionalità tali da giustificare l’infermità/menomazione residuata”.
Anche le “attività svolte all’aperto per vigilare nei vari cantieri dei siti dell’Amministrazione”, riconosciuta dall’Amministrazione di appartenenza, costituisce un tipo di attività che “non comprende le attività tipiche da “operaio” o da “manovale” che rappresentano i veri attori dell’attività manufatturiera e di cui l’architetto ne rappresenta, invero, il regista”.
Questo porterebbe ad escludere, anche da un punto di vista concausale, la dipendenza da causa di servizio, “ritenendo che i fattori eredo-costituzionali sopra descritti rappresentino l’etiopatogenesi cardine della genesi della citata infermità…. ed avvalora la sicura eredocostituzionalità della patologia sofferta”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, priva di rilievo risulta l’istanza di supplemento istruttorio richiesta da parte attrice, pur in considerazione dell’assenza di una “documentata” relazione richiesta in sede istruttoria, in quanto nulla verrebbero ad aggiungere per In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 contrastare le conclusioni espresse dall’Organo di consulenza.
4. Pertanto, questo Giudicante ritiene che il parere espresso sia condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico ed hanno tenuto conto anche delle osservazioni critiche espresse dalla controparte sul parere preliminare; meritano, pertanto, di essere condivise e non si ravvisano ragioni in base alle quali discostarsene.
5. Conclusivamente, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.05.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.05.2026 12:38:11 GMT+02:00
DECRETO
Il IC
(Dott. ES FF)
f.to digitalmente In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Il IC, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il IC
(Dott. ES FF)
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.