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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 48/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est. dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 48/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Habana (Cuba) in data 14/04/1996, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Leonelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 27/05/2024; ricorrente
E
(c.f. ), nato Acquasparta in data 26/03/1955, Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Colacci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 02/02/2023 in Playa (Cuba), che dall'unione non sono nati figli, che, a causa di incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 30/01/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. Per_1
2) La SI.ra si trasferirà in altra abitazione entro il mese di gennaio Parte_1
2025. A tale scopo il SI. intende sostenere le spese necessarie al trasferimento della CP_1 moglie con un contributo economico di € 2000,00 che verranno versati alla SI.ra al Pt_1
momento del trasferimento nella nuova abitazione.
3) Fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 2) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nessun contributo economico deve essere previsto.
4) Spese legali interamente compensate.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in Playa (Cuba) in data 02/02/2023,
[...]
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Montecastrilli, atto n. 6, parte II, serie C, Uff. I, anno 2023;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli