Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 18/12/2025, n. 23075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23075 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23075/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08153/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8153 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Questura Pavia, in persona del Ministto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del visto di reingresso n. -OMISSIS-, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran in data 09/06/2025;
- del parere negativo al rilascio del visto di reingresso, di estremi, data e contenuto integrale sconosciuti, reso dalla Questura di Pavia;
- nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Questura Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – cittadino iraniano – ha impugnato il provvedimento emesso in data 9 giugno 2025, con cui l’Ambasciata italiana a Teheran ha respinto la sua richiesta di visto per reingresso.
2. A sostegno del gravame ha dedotto:
(i) di essere giunto in Italia con visto per studio (immatricolazione universitaria) rilasciato il 22.11.2022 dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, al fine di frequentare il primo anno di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia. In seguito al suo primo ingresso, il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di Pavia un permesso di soggiorno per studio con validità dal 23.01.2023 al 31.12.2023;
(ii) di essere rientrato in Iran il 10 agosto 2023 a causa delle sue condizioni precarie di salute. In particolare, il ricorrente soffriva di un'acuta infezione ai piedi (perdite di pus, fuoriuscite di carne, insensibilità, gonfiore, rossore, intorpidimento, etc) e su suggerimento dei medici italiani è rientrato urgentemente in Iran al fine di sottoporsi ad intervento chirurgico, in quanto vi era il serio rischio di una sepsi totale, che poteva avere anche effetti mortali; la scelta di operarsi in Iran e non in Italia sarebbe stata giustificata dal fatto che egli aveva bisogno di assistenza quotidiana, essendo impossibilitato a deambulare autonomamente (successivamente diagnosticata come sindrome di Raynaud);
(iii) prima di uscire dall'Italia, il ricorrente ha richiesto regolarmente il rinnovo del permesso di soggiorno in data 09.08.2023, ottenendo l'appuntamento per il giorno 26.10.2023;
(iv) ha regolarmente completato il primo anno di studio e si è iscritto al secondo anno; tuttavia, il ricovero e la degenza in Iran sono durati più del previsto. In particolare, ad ottobre 2023 veniva ricoverato in ospedale e gli venivano estratte le unghie degli alluci di entrambi i piedi; nonostante ciò, i dolori e i sintomi sopra descritti non cessavano, costringendo lo studente a ricorrere alla cure ospedaliere in diverse occasioni durante tutto il 2024;
(V) essendo finalmente guarito ed essendo tuttora iscritto al secondo anno di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pavia, il ricorrente intende rientrare in Italia e riprendere i suoi studi. Ha presentato domanda di visto di reingresso all'Ambasciata d'Italia a Teheran.
(VI) Tuttavia, la sua domanda di visto veniva rigettata con provvedimento di diniego n. 170 del 9.6.2025, sulla base della seguente motivazione: “ (…)la Questura di Pavia ha espresso parere negativo al reingresso in territorio nazionale” .
Il ricorrente insorge formulando i seguenti motivi di diritto:
- “ I. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione.”
- “II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 32 e 34 della Costituzione italiana. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del D.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 12 dell'Allegato del Decreto Interministeriale n. 850/2011. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione”;
Il ricorrente lamenta, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione della disciplina di settore perché, nel caso di specie, ricorrerebbero tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore per il rilascio del visto richiesto. Chiede l’annullamento del decreto previa rimessione alla Consulta, se necessaria, dell'art. 8 del D.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 12 dell'Allegato del Decreto Interministeriale n. 850/2011, in relazione agli artt. 3, 32 e 34 della Costituzione.
2. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, in quanto: (i) il provvedimento impugnato è fondato su un parere negativo reso dalla Questura territorialmente competente; (ii) in tale ultimo atto si rilevava, quale condizione ostativa al rilascio del visto di reingresso, il prolungato allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale e la archiviazione per mancato ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno; (iii) tali circostanze avrebbero vincolato l’esito negativo del procedimento.
4. In seguito alla prima udienza camerale del 10 settembre 2025, in vista della quale il ricorrente ha depositato documentazione e una procura alle liti munita di legalizzazione, il Collegio ha fissato udienza di merito il 18 novembre 2025 ex art. 55c. 10 c.p.a.
5. Si è tenuta poi l’udienza pubblica dell’18 novembre 2025, in esito alla quale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
7. In via preliminare deve osservarsi che il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione di un provvedimento di diniego di un visto di reingresso, come emerge chiaramente dal tenore letterale dell’atto impugnato, così come dal parere endoprocedimentale reso dalla Questura.
8. Venendo al merito, deve osservarsi che il ricorrente ha dedotto e documentato di essere dovuto rientrare in Iran per curare una acuta infezione agli arti inferiori (successivamente diagnosticata come sindrome di Raynaud), che gli ha causato impossibilità di deambulazione e gli ha pertanto imposto di restare sotto l’accudimento familiare sino al mese di marzo 2025. Dunque, in quel periodo – considerata anche la condizione di salute evocata dalla parte ricorrente, senza incontrare contestazioni della controparte – il ricorrente era impossibilitato ad allontanarsi dal territorio iraniano e a presenziare all’appuntamento per il rinnovo, calendarizzato il 26/10/2023 in vista della scadenza del titolo il 31 dicembre 2023.
9. In considerazione di quanto esposto, in disparte i rilievi attinenti al difetto motivazionale, ritiene il Collegio che all’Amministrazione resistente possa essere addebitato un difetto di istruttoria ed una violazione di legge. La stessa avrebbe dovuto infatti verificare, anche attivando il contraddittorio procedimentale invece omesso, se la convalescenza dalla sindrome di Raynaud configurasse un impedimento oggettivo, non imputabile al ricorrente né da lui superabile. Un simile impedimento giustifica, infatti, il ritardo nel ritiro del rinnovato permesso di soggiorno e ancor più a monte è stato ritenuto dalla giurisprudenza giustificativo della tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e, più in generale, la tempistica seguita dal ricorrente per richiedere il visto di reingresso e (tentare di) rientrare nel territorio italiano (si veda, per un caso analogo a quello che ci occupa, Cons. Stato, Sez. VI, 19/03/2009, n. 1681, secondo cui «In caso di ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, dovuto all'assenza di un documento necessario, quale il passaporto, non disponibile da parte del ricorrente a seguito di sequestro, e perciò per causa esterna alla sua volontà, si configura un impedimento oggettivo non imputabile né da lui superabile (forza maggiore )».
Si deve inoltre osservare che ai sensi della Circolare del MUR per l'anno accademico 2025-2026 il rilascio del visto per studio per “immatricolazione università” può essere concesso solo per l'immatricolazione ad un corso ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione (cfr. pag. 14 della citata circolare). Correttamente il ricorrente deduce che, in assenza del visto di reingresso non potrebbe entrare sul territorio chiedendo un visto per studio per immatricolazione universitaria ex novo , avendo già completato il primo anno. Né potrebbe ripetere di nuovo il primo anno di Medicina, in quanto ciò non è consentito dalle norme che disciplinano i corsi universitari.
10. Attesa la possibilità di interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina in esame e la natura regolamentare della disciplina del d.p.r. 394/99 evocato dal ricorrente, non può avere corso la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale.
11. Alla sussistenza del vizio in questione consegue l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla il provvedimento di diniego del visto di reingresso n. -OMISSIS-, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Teheran in data 09/06/2025 e il parere negativo al rilascio del visto di reingresso, 30148 del 05/06/2025, reso dalla Questura di Pavia.
Condanna il Ministero per gli Affari Esteri ed il Ministero dell’Interno, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
NI AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AR | AN LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.