Articolo 24 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179
Articolo 23
Versione
15 marzo 1992
Art. 24. (Relazione sullo stato di attuazione). 1. Le regioni trasmettono al segretario generale del CER una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale, con particolare riferimento all'utilizzazione dei finanziamenti, secondo apposito schema predisposto dal segretario generale del CER entro sei mesi dal ricevimento dello stesso.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le regioni inadempienti sono escluse dalla ripartizione dei finanziamenti di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 marzo 1992