TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/07/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1379/2024
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Floriano Parte_1
Garofalo;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024, il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale (ipoacusia) nella misura del 7%, deduceva la sussistenza di un aggravamento e chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di percepire una rendita corrispondente ad un grado di invalidità superiore (13%) e di condannare l' al CP_1 pagamento della relativa prestazione.
1.2. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
1.3. Acquisita la documentazione, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. 2.1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio un aggravamento della ipoacusia già riconosciuta dall' come di origine professionale nel 2022, con danno biologico del 7%. CP_1
La materia è disciplinata dall'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965 che, al comma 1, prevede: “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 137 del d.P.R. n.
1124 del 1965, si riferisce “esclusivamente all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia;
quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art.
131” (Cass. civ., sez. lavoro, ord. 09/08/2017 n. 19784; nello stesso senso Cass. civ., sez. lavoro, sent. 09/03/2011 n. 5548).
Deve, quindi, ritenersi che in caso di domanda di aggravamento debba valutarsi l'eventuale peggioramento della malattia professionale derivante dalla naturale evoluzione della patologia originariamente riconosciuta (nella specie ipoacusia). Tale peggioramento assume rilevanza di per sé anche se non vi è stata protrazione dell'esposizione al rischio patogeno che ha determinato l'insorgere dell'originaria malattia professionale. La perdurante esposizione all'attività lavorativa rischiosa può assumere rilevanza solo al fine di far ritenere ammissibile la proposizione di una domanda di aggravamento oltre i limiti temporali fissati dall'ultimo comma dell'art. 137, ipotesi che non ricorre nella specie.
2.2. Il Ctu nominato, dopo aver attentamente valutato le risultanze della documentazione medica prodotta dal ricorrente e seguito dei chiarimenti richiesti da questo giudice, ha così concluso: “la naturale evoluzione della ipoacusia ha determinato un aggravamento del danno biologico pari al 10,91%, come da esame audiometrico del 02.03.2023 (esame allegato alla domanda di aggravamento del 28.03.2023). Pertanto, la normale evoluzione, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa “rischiosa”, ha determinato un aggravamento della ipoacusia con danno biologico valutabile nella misura del 10,91%, arrotondato all'11% (undici per cento), rispetto a quanto valutato e indennizzato dall' (7%). La valutazione della CP_1 ipoacusia alla data della domanda di aggravamento (28.03.2023) è stata confezionata sull'esame audiometrico, eseguito presso l'U.O.C Otorinolaringoiatria del P.O. di Chieti, in data 02.03.2023”.
Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento CP_1 della relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente (11%), con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento. Sulla somma, sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dall'art. 16 della legge n. 412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza – scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – valore medio con riduzione del 50% per la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate).
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva dell'11% per ipoacusia;
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa di aggravamento, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50 per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Floriano Garofalo, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1379/2024
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Floriano Parte_1
Garofalo;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024, il ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento di una malattia professionale (ipoacusia) nella misura del 7%, deduceva la sussistenza di un aggravamento e chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di percepire una rendita corrispondente ad un grado di invalidità superiore (13%) e di condannare l' al CP_1 pagamento della relativa prestazione.
1.2. L' , costituitosi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
1.3. Acquisita la documentazione, espletata CTU medico legale, e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. 2.1. Il ricorrente ha dedotto in giudizio un aggravamento della ipoacusia già riconosciuta dall' come di origine professionale nel 2022, con danno biologico del 7%. CP_1
La materia è disciplinata dall'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965 che, al comma 1, prevede: “La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 137 del d.P.R. n.
1124 del 1965, si riferisce “esclusivamente all'aggravamento eventuale e conseguenziale dell'inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia;
quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80, estesa alle malattie professionali dall'art.
131” (Cass. civ., sez. lavoro, ord. 09/08/2017 n. 19784; nello stesso senso Cass. civ., sez. lavoro, sent. 09/03/2011 n. 5548).
Deve, quindi, ritenersi che in caso di domanda di aggravamento debba valutarsi l'eventuale peggioramento della malattia professionale derivante dalla naturale evoluzione della patologia originariamente riconosciuta (nella specie ipoacusia). Tale peggioramento assume rilevanza di per sé anche se non vi è stata protrazione dell'esposizione al rischio patogeno che ha determinato l'insorgere dell'originaria malattia professionale. La perdurante esposizione all'attività lavorativa rischiosa può assumere rilevanza solo al fine di far ritenere ammissibile la proposizione di una domanda di aggravamento oltre i limiti temporali fissati dall'ultimo comma dell'art. 137, ipotesi che non ricorre nella specie.
2.2. Il Ctu nominato, dopo aver attentamente valutato le risultanze della documentazione medica prodotta dal ricorrente e seguito dei chiarimenti richiesti da questo giudice, ha così concluso: “la naturale evoluzione della ipoacusia ha determinato un aggravamento del danno biologico pari al 10,91%, come da esame audiometrico del 02.03.2023 (esame allegato alla domanda di aggravamento del 28.03.2023). Pertanto, la normale evoluzione, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa “rischiosa”, ha determinato un aggravamento della ipoacusia con danno biologico valutabile nella misura del 10,91%, arrotondato all'11% (undici per cento), rispetto a quanto valutato e indennizzato dall' (7%). La valutazione della CP_1 ipoacusia alla data della domanda di aggravamento (28.03.2023) è stata confezionata sull'esame audiometrico, eseguito presso l'U.O.C Otorinolaringoiatria del P.O. di Chieti, in data 02.03.2023”.
Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento CP_1 della relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente (11%), con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento. Sulla somma, sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dall'art. 16 della legge n. 412/91.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1 liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (cause di previdenza – scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 – valore medio con riduzione del 50% per la natura non particolarmente complessa delle questioni trattate).
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria
Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva dell'11% per ipoacusia;
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1 predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa di aggravamento, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50 per compensi professionali, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Floriano Garofalo, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 16/07/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo