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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 8626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8626 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12204/ 2024 promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,
Opponente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti DIMASI SONIA e DI LEO CP_1
NZ
Opposta
Oggetto: Altre ipotesi-
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25.3.2024 e regolarmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso Decreto ingiuntivo n.646/2024, notificato in
[...] data 13.2.2024, con il quale aveva ingiunto al detto il pagamento CP_1 Parte_1 della somma di E.969,00, quale compenso per la partecipazione, in qualità di docente, nella commissione esami di Stato per l'anno 2020/2021, presso l'istituto paritario Kennedy di RA , lamentando che la somma non era stata ancora pagata, in quanto versata per errore ad una sua omonima;
il eccepiva la carenza di titolarità dal lato passivo Parte_1 del diritto azionato essendo legittimato il del merito quale datore Controparte_2 di lavoro;
concludeva nel modo che segue: “Previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della proposta opposizione
1 revocare il predetto provvedimento e dichiarare che il Parte_1 Parte_1
nulla deve all'opposta in ragione della causale azionata nel ricorso per
[...] ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la tardività del ricorso e insisteva per la legittimazione passiva del opponente e per la fondatezza della domanda;
Parte_1 concludeva nel modi che segue: “1)In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso per essere depositato in cancelleria oltre i 40 gg previsti per l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2)Nel merito, accertare e dichiarare infondata l'eccezione del difetto di legittimità passiva Contr del e condannare e confermare, per tutti i Parte_1 motivi esposti l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 646/2024 oggi opposto;
3)Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Sentite le parti, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si rileva che appare infondata l'eccezione di parte opposta circa la pretesa tardività del deposito del ricorso in opposizione, risultando nel fascicolo telematico il deposito in data 25.3.2024, quindi nel termine di legge.
Nel merito il ricorso è infondato.
Va rilevato che più volte la S.C. ha precisato che il , nelle questioni Controparte_2 di tipo retributivo, è titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, a nulla rilevando che sia il deputato al pagamento delle spese Parte_1 dello Stato (secondo un procedimento disciplinato principalmente dal R.D. 18 novembre1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal d.P.R. 20 aprile 1994, n.
367).
Nel caso di specie, peraltro, il ha richiamato le norme di legge in base alle quali “ Parte_1
i pagamenti dei compensi relativi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei cicli di istruzione scolastica sono effettuati direttamente dagli istituti scolastici con fondi messi a disposizione dal sui capitoli delle competenze Controparte_4 accessorie” (art.1 c.11 L.107/2015).
2 Inoltre, il ha depositato il documento -nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 Parte_1 della Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie- con cui , per l'anno scolastico
2020/2021, il , in esecuzione della normativa Controparte_4 richiamata , comunica l'assegnazione delle risorse finanziarie relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato (v. doc. 2).
Alla luce delle considerazioni svolte, non possono esservi dubbi circa la legittimazione passiva del . Controparte_2
Poiché, peraltro, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta, una volta constata la carenza di legittimazione passiva dell'opponente,
l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando;
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.350,00, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 25.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
3
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12204/ 2024 promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ,
Opponente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti DIMASI SONIA e DI LEO CP_1
NZ
Opposta
Oggetto: Altre ipotesi-
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25.3.2024 e regolarmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione avverso Decreto ingiuntivo n.646/2024, notificato in
[...] data 13.2.2024, con il quale aveva ingiunto al detto il pagamento CP_1 Parte_1 della somma di E.969,00, quale compenso per la partecipazione, in qualità di docente, nella commissione esami di Stato per l'anno 2020/2021, presso l'istituto paritario Kennedy di RA , lamentando che la somma non era stata ancora pagata, in quanto versata per errore ad una sua omonima;
il eccepiva la carenza di titolarità dal lato passivo Parte_1 del diritto azionato essendo legittimato il del merito quale datore Controparte_2 di lavoro;
concludeva nel modo che segue: “Previa sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della proposta opposizione
1 revocare il predetto provvedimento e dichiarare che il Parte_1 Parte_1
nulla deve all'opposta in ragione della causale azionata nel ricorso per
[...] ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva la tardività del ricorso e insisteva per la legittimazione passiva del opponente e per la fondatezza della domanda;
Parte_1 concludeva nel modi che segue: “1)In via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso per essere depositato in cancelleria oltre i 40 gg previsti per l'opposizione a decreto ingiuntivo.
2)Nel merito, accertare e dichiarare infondata l'eccezione del difetto di legittimità passiva Contr del e condannare e confermare, per tutti i Parte_1 motivi esposti l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 646/2024 oggi opposto;
3)Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Sentite le parti, disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3
Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si rileva che appare infondata l'eccezione di parte opposta circa la pretesa tardività del deposito del ricorso in opposizione, risultando nel fascicolo telematico il deposito in data 25.3.2024, quindi nel termine di legge.
Nel merito il ricorso è infondato.
Va rilevato che più volte la S.C. ha precisato che il , nelle questioni Controparte_2 di tipo retributivo, è titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, a nulla rilevando che sia il deputato al pagamento delle spese Parte_1 dello Stato (secondo un procedimento disciplinato principalmente dal R.D. 18 novembre1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal d.P.R. 20 aprile 1994, n.
367).
Nel caso di specie, peraltro, il ha richiamato le norme di legge in base alle quali “ Parte_1
i pagamenti dei compensi relativi allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei cicli di istruzione scolastica sono effettuati direttamente dagli istituti scolastici con fondi messi a disposizione dal sui capitoli delle competenze Controparte_4 accessorie” (art.1 c.11 L.107/2015).
2 Inoltre, il ha depositato il documento -nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 Parte_1 della Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie- con cui , per l'anno scolastico
2020/2021, il , in esecuzione della normativa Controparte_4 richiamata , comunica l'assegnazione delle risorse finanziarie relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato (v. doc. 2).
Alla luce delle considerazioni svolte, non possono esservi dubbi circa la legittimazione passiva del . Controparte_2
Poiché, peraltro, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta, una volta constata la carenza di legittimazione passiva dell'opponente,
l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando;
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.350,00, oltre
15%, IVA e CAP come per legge.
Roma 25.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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