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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6256/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6256/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 22.9.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 129/C, presso lo studio dell'avv. Fulvia Pastore (c.f. ), dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù C.F._2 di procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, a mezzo dell'avv. Davide Diani (C.F. ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura C.F._3 allegata all'atto di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 22.9.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.3.2021, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 2.11.2013 alle ore 10.45 circa alla via della Bussola in Napoli. A sostegno della domanda, in particolare, l'attore deduceva:
- che il giorno 2.11.2013, alle ore 10.45 circa, percorreva a piedi la via della Bussola all'altezza del Blocco n. 4, Scala 1, quando rovinava a terra “a causa di una buca formatasi fra il manto stradale ed un tombino ivi esistente”;
pagina 1 di 8 - che la buca non era visibile in quanto coperta da un cartone e non segnalata;
- che la caduta gli procurava una “frattura composta clavicola sinistra” che lo costringeva a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli. Tanto premesso, il chiedeva al il risarcimento dei danni non Pt_1 Controparte_1 patrimoniali, sub specie di danno biologico, nonché il danno patrimoniale, ravvisando una responsabilità da custodia del suolo demaniale. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito. Precisamente, eccepiva l'impossibilità di configurare una responsabilità oggettiva CP_ dell' convenuto, data l'estensione e la densità del nonché l'infondatezza Controparte_1 della domanda per carenza di prova. In subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente comunale ex art. 1227 c.c. Escusso il teste ed espletata CTU medico-legale, il giudice fissava l'udienza Testimone_1 del 22.9.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
2. Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653).
pagina 2 di 8 L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo pagina 3 di 8 assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
3. Orbene, nel caso di specie, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attore,
in citazione. Parte_1
In particolare, il teste di parte attrice, amico di vecchia data dell'attore, Testimone_1 escusso all'udienza del 27.4.2023, confermava la dinamica degli eventi descritti dal . Pt_1
Affermava, in particolare, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, stava passeggiando con l'attore in via della Bussola, sul marciapiede, quando quest'ultimo, nello svoltare a destra, inciampava in un tombino non visibile, in quanto coperto “da alcuni materiali, tra cui probabilmente delle buste”; che il cadeva in avanti col lato sinistro del corpo (spalla Pt_1 sinistra); che, a quel punto, l'amico allertava il padre per farsi accompagnare in ospedale. Più precisamente, il teste riferiva che la caduta del avveniva a causa di “una buca non Pt_1 molto grande posta accanto al tombino”, che lo stesso riconosceva nelle fotografie dello stato dei luoghi prodotte da parte attrice, che gli venivano mostrate nel corso dell'esame testimoniale. Nell'occasione, il teste precisava che la dimensione della buca era minore di quella fotografata. Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice in allegato all'atto introduttivo che ritraggono il tratto di strada ove avvenne la caduta, è possibile notare che lo stesso – all'epoca dei fatti – era alquanto danneggiato e costituiva, quindi, una sicura fonte di pericolo per i passanti. Successivamente, il manto stradale è stato oggetto di riparazione, così come esposto da parte attrice in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. anche fotografia allegata alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.). L'istruttoria espletata, tuttavia, ha consentito di accertare che la buca in questione, al momento del sinistro, era di dimensioni più ridotte rispetto a quelle ritratte in fotografia e che la stessa, parzialmente nascosta da alcuni rifiuti, non occupava l'intero tratto del marciapiede. A ciò si aggiunga che le condizioni di visibilità della strada erano sicuramente buone, dal momento che il sinistro si verificava alle ore 10.45 circa del mattino, allorquando la strada, pianeggiante, era ben illuminata dai raggi del sole. Ne deriva che il , nel transitare in quel tratto di strada, avrebbe potuto e dovuto Pt_1 prestare maggiore attenzione, evitando di calpestare un tratto di marciapiede che risultava in parte ingombro di rifiuti. La caduta dell'attore, quindi, deve attribuirsi non soltanto alla presenza della buca non segnalata dall'ente proprietario della strada, ma anche ad un difetto di diligenza del danneggiato che ha sicuramente concorso, in pari grado rispetto all'omessa manutenzione della strada alla determinazione del sinistro. Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dovuto deve essere diminuito della metà, ex art. 1227 c.c., in considerazione del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno.
pagina 4 di 8 Va infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 9315 del 3.4.2019)”. Ne deriva che l'entità del risarcimento dovuto deve essere ridotto della metà, ravvisandosi nella condotta della parte il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
4. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attore e l'incidente occorso allo stesso (cfr. pagg. 5 e ss. dell'elaborato peritale a firma del dott. e depositato in data Persona_1
13.10.2023), questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta determinatasi a causa, per un verso, dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da parte dell'ente convenuto, proprietario e custode della stessa, e per altro verso, della scarsa attenzione prestata dal nel percorrere la Pt_1 suddetta strada. In considerazione del predetto concorso di colpa, va dunque affermata la responsabilità concorrente del il quale era tenuto alla custodia della via della Bussola e Controparte_1 non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo. Accertata, dunque, la responsabilità del in ordine al sinistro in esame, occorre procedere CP_1 alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato pagina 5 di 8 rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attore, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura composta della clavicola sinistra”, “trattata con metodica incruenta, mediante l'applicazione di anelli alla Petit, poi sostituiti con tutore dello stesso tipo” che ha cagionato postumi anatomici in assenza di ripercussioni di carattere funzionale (cfr. CTU, pag. 5 e ss.)”. Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 2% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 70 giorni e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 20 (venti) al 50% e in giorni 20 (venti) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì del fatto che non sono pervenute osservazioni da alcuno dei consulenti tecnici delle parti. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attore, all'epoca dell'incidente, aveva 20 anni pagina 6 di 8 – deve essere quantificato in € 2.013,51 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 6.039,35, per un totale di complessivi € 8.052,86. Gli importi qui riconosciuti vanno ridotti della metà, ex art. 1227 c.c., per il concorso del fatto colposo del danneggiato, come sopra enunciato. Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di € 4.026,43 (quattromilaventisei/43), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale somma viene determinata all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (novembre 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, la domanda, genericamente formulata senza alcuna indicazione delle poste di danno, deve essere rigettata per carenza di qualsiasi prova sul punto.
5. Le spese di lite sostenute dall'attore, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e del riconoscimento del concorso di colpa, devono essere compensate per la metà e, per l'altra metà, poste a carico del convenuto. CP_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dell'ente comunale ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attore di CP_1 ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore dello stesso della somma di € Controparte_1
4.026,43 (quattromilaventisei/43), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (novembre 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 157,00 per spese vive, € 1.270,00 per compenso del procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 - dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attore e il CP_1
[...]
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 30/09/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6256/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 22.9.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA (c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Giacomo dei Capri n. 129/C, presso lo studio dell'avv. Fulvia Pastore (c.f. ), dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù C.F._2 di procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E (c.f. ), in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, a mezzo dell'avv. Davide Diani (C.F. ), che lo rappresenta e difende, in virtù di procura C.F._3 allegata all'atto di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 22.9.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.3.2021, proponeva Parte_1 domanda risarcitoria nei confronti del deducendo di aver subìto danni di Controparte_1 natura patrimoniale e non patrimoniale a seguito di un infortunio verificatosi il giorno 2.11.2013 alle ore 10.45 circa alla via della Bussola in Napoli. A sostegno della domanda, in particolare, l'attore deduceva:
- che il giorno 2.11.2013, alle ore 10.45 circa, percorreva a piedi la via della Bussola all'altezza del Blocco n. 4, Scala 1, quando rovinava a terra “a causa di una buca formatasi fra il manto stradale ed un tombino ivi esistente”;
pagina 1 di 8 - che la buca non era visibile in quanto coperta da un cartone e non segnalata;
- che la caduta gli procurava una “frattura composta clavicola sinistra” che lo costringeva a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli. Tanto premesso, il chiedeva al il risarcimento dei danni non Pt_1 Controparte_1 patrimoniali, sub specie di danno biologico, nonché il danno patrimoniale, ravvisando una responsabilità da custodia del suolo demaniale. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito. Precisamente, eccepiva l'impossibilità di configurare una responsabilità oggettiva CP_ dell' convenuto, data l'estensione e la densità del nonché l'infondatezza Controparte_1 della domanda per carenza di prova. In subordine, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato con conseguente diminuzione della responsabilità dell'ente comunale ex art. 1227 c.c. Escusso il teste ed espletata CTU medico-legale, il giudice fissava l'udienza Testimone_1 del 22.9.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione.
2. Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653).
pagina 2 di 8 L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova. Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo pagina 3 di 8 assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
3. Orbene, nel caso di specie, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attore,
in citazione. Parte_1
In particolare, il teste di parte attrice, amico di vecchia data dell'attore, Testimone_1 escusso all'udienza del 27.4.2023, confermava la dinamica degli eventi descritti dal . Pt_1
Affermava, in particolare, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, stava passeggiando con l'attore in via della Bussola, sul marciapiede, quando quest'ultimo, nello svoltare a destra, inciampava in un tombino non visibile, in quanto coperto “da alcuni materiali, tra cui probabilmente delle buste”; che il cadeva in avanti col lato sinistro del corpo (spalla Pt_1 sinistra); che, a quel punto, l'amico allertava il padre per farsi accompagnare in ospedale. Più precisamente, il teste riferiva che la caduta del avveniva a causa di “una buca non Pt_1 molto grande posta accanto al tombino”, che lo stesso riconosceva nelle fotografie dello stato dei luoghi prodotte da parte attrice, che gli venivano mostrate nel corso dell'esame testimoniale. Nell'occasione, il teste precisava che la dimensione della buca era minore di quella fotografata. Orbene, esaminando le fotografie che sono state prodotte da parte attrice in allegato all'atto introduttivo che ritraggono il tratto di strada ove avvenne la caduta, è possibile notare che lo stesso – all'epoca dei fatti – era alquanto danneggiato e costituiva, quindi, una sicura fonte di pericolo per i passanti. Successivamente, il manto stradale è stato oggetto di riparazione, così come esposto da parte attrice in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. anche fotografia allegata alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.). L'istruttoria espletata, tuttavia, ha consentito di accertare che la buca in questione, al momento del sinistro, era di dimensioni più ridotte rispetto a quelle ritratte in fotografia e che la stessa, parzialmente nascosta da alcuni rifiuti, non occupava l'intero tratto del marciapiede. A ciò si aggiunga che le condizioni di visibilità della strada erano sicuramente buone, dal momento che il sinistro si verificava alle ore 10.45 circa del mattino, allorquando la strada, pianeggiante, era ben illuminata dai raggi del sole. Ne deriva che il , nel transitare in quel tratto di strada, avrebbe potuto e dovuto Pt_1 prestare maggiore attenzione, evitando di calpestare un tratto di marciapiede che risultava in parte ingombro di rifiuti. La caduta dell'attore, quindi, deve attribuirsi non soltanto alla presenza della buca non segnalata dall'ente proprietario della strada, ma anche ad un difetto di diligenza del danneggiato che ha sicuramente concorso, in pari grado rispetto all'omessa manutenzione della strada alla determinazione del sinistro. Alla luce di quanto sopra, il risarcimento dovuto deve essere diminuito della metà, ex art. 1227 c.c., in considerazione del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno.
pagina 4 di 8 Va infatti ricordato che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 9315 del 3.4.2019)”. Ne deriva che l'entità del risarcimento dovuto deve essere ridotto della metà, ravvisandosi nella condotta della parte il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
4. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attore e l'incidente occorso allo stesso (cfr. pagg. 5 e ss. dell'elaborato peritale a firma del dott. e depositato in data Persona_1
13.10.2023), questo giudice ritiene che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lei, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta determinatasi a causa, per un verso, dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da parte dell'ente convenuto, proprietario e custode della stessa, e per altro verso, della scarsa attenzione prestata dal nel percorrere la Pt_1 suddetta strada. In considerazione del predetto concorso di colpa, va dunque affermata la responsabilità concorrente del il quale era tenuto alla custodia della via della Bussola e Controparte_1 non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo. Accertata, dunque, la responsabilità del in ordine al sinistro in esame, occorre procedere CP_1 alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1
In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato pagina 5 di 8 rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attore, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura composta della clavicola sinistra”, “trattata con metodica incruenta, mediante l'applicazione di anelli alla Petit, poi sostituiti con tutore dello stesso tipo” che ha cagionato postumi anatomici in assenza di ripercussioni di carattere funzionale (cfr. CTU, pag. 5 e ss.)”. Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 2% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 70 giorni e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 30 (trenta) al 75%, in giorni 20 (venti) al 50% e in giorni 20 (venti) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, altresì del fatto che non sono pervenute osservazioni da alcuno dei consulenti tecnici delle parti. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attore, all'epoca dell'incidente, aveva 20 anni pagina 6 di 8 – deve essere quantificato in € 2.013,51 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece, calcolato in € 6.039,35, per un totale di complessivi € 8.052,86. Gli importi qui riconosciuti vanno ridotti della metà, ex art. 1227 c.c., per il concorso del fatto colposo del danneggiato, come sopra enunciato. Il convenuto, pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di € 4.026,43 (quattromilaventisei/43), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Tale somma viene determinata all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (novembre 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, la domanda, genericamente formulata senza alcuna indicazione delle poste di danno, deve essere rigettata per carenza di qualsiasi prova sul punto.
5. Le spese di lite sostenute dall'attore, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda e del riconoscimento del concorso di colpa, devono essere compensate per la metà e, per l'altra metà, poste a carico del convenuto. CP_1
In mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., tali spese devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Quanto alle spese di CTU, le stesse – già liquidate con separato decreto – in ragione della indisponibilità dell'ente comunale ad effettuare una qualsiasi offerta risarcitoria, devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attore di CP_1 ripetere le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il al pagamento in favore dello stesso della somma di € Controparte_1
4.026,43 (quattromilaventisei/43), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (novembre 2013), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al rimborso in favore di della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che liquida in € 157,00 per spese vive, € 1.270,00 per compenso del procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 - dichiara compensate, per il restante 50%, le spese del giudizio tra l'attore e il CP_1
[...]
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 30/09/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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