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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 844 R.G.V.G. dell'anno 2023 riservata in decisione con ordinanza del 12.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1956, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Domenico
Retez, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Paolo Pellicano n. 26/f, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
31.01.1960
(C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._3
17.06.1987, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Ascanelli, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n. 7, hanno eletto domicilio
-resistenti-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, il Giudice rimetteva la causa alla decisione collegiale.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo i criteri di esposizione previsti dall'art. 132
c.p.c..
Con ricorso depositato il 31/03/2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 762/2017, pubblicata il 24.05.2017, e, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento ivi disposto in favore dei figli maggiorenni e . In forza di tale provvedimento il era infatti Per_1 Pt_2 Pt_1
onerato al pagamento di euro 1.000 mensili, di cui 300,00 euro per il mantenimento della moglie e 350,00 euro per il mantenimento di ciascun figlio.
Il ricorrente rappresentava di non avere più rapporti con i figli e di non essere a conoscenza delle loro condizioni economiche, ma che, in ragione dell'età ormai raggiunta dagli stessi (l'una trentaseienne e l'altro trentatreenne all'epoca dell'instaurazione del giudizio), era ragionevole presumere che gli stessi fossero economicamente indipendenti o che l'eventuale stato di disoccupazione fosse imputabile al loro atteggiamento di inerzia nel perseguimento dell'indipendenza economica. Alla luce di tali circostanze chiedeva, a parziale modifica delle condizioni disposte nella Sentenza n. 762/2017, pubblicata il 24.05.2017 del Tribunale di Reggio Calabria, che venisse revocata l'obbligazione disposta a suo carico dalla sentenza di divorzio o, in subordine, che ne fosse disposta una riduzione nella misura ritenuta di giustizia.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2023 si costituivano in giudizio e , fornendo la propria rappresentazione dei Controparte_1 Parte_2
fatti. Le stesse riferivano che il aveva corrisposto negli anni l'importo stabilito Pt_1
dalla sentenza divorzile senza mai aggiornarlo agli indici ISTAT vigenti e senza corrispondere le spese straordinarie, a suo carico nella misura del 50%.
Circa le condizioni economiche attuali della famiglia, riferivano che la figlia Pt_2
aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza e da allora aveva proseguito il proprio percorso formativo frequentando la SSPL presso l'Università degli Studi di Roma e successivamente conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Terminato il percorso formativo, la stessa aveva partecipato a numerosi concorsi, contestualmente svolgendo attività lavorative precarie e a chiamata che le consentissero di proseguire gli studi per il superamento dei concorsi.
Con riferimento al figlio evidenziavano che lo stesso, pur non avendo concluso Per_1
gli studi universitari, aveva svolto occasionalmente attività lavorativa e si era impegnato nella ricerca del lavoro partecipando ad alcuni concorsi e colloqui.
Le resistenti evidenziavano che i rapporti con il erano stati assolutamente Pt_1
sporadici e avevano riguardato solo , in quanto con si erano del tutto Pt_2 Per_1
interrotti a far data dal 2007.
In ogni caso, rappresentavano che entrambi i figli si erano adoperati nella ricerca di attività lavorative, anche non confacenti ai rispettivi percorsi formativi, ma che non avevano ancora raggiunto una condizione di autonomia economica.
Alla luce di tali premesse chiedevano preliminarmente il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1
pagamento della somma di €. 8.446,48 a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento e relativi interessi legali come ivi quantificati;
sempre in via riconvenzionale chiedevano la condanna del a corrispondere alla Pt_1 CP_1
il 40% di quanto liquidato e percepito a titolo di TRF per il periodo di durata del matrimonio (dal 1985 al 2017), previo eventuale accertamento del quantum debeatur, con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi.
All'udienza del 17.10.2023 tenutasi dinanzi al Giudice delegato le parti, presenti personalmente, insistevano nelle rispettive richieste. I procuratori delle parti chiedevano la concessione di un termine per tentare un bonario componimento della controversia;
pertanto, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.03.2024.
A tale udienza entrambi i procuratori delle parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo. L'avv. Ascanelli riferiva che la figlia maggiore della coppia, , aveva trovato un'occupazione lavorativa e, Parte_2
pertanto, rinunciava alla domanda in relazione al contributo al mantenimento della stessa, chiedendo, in subordine, che venisse riconosciuto un contributo al mantenimento anche temporaneo nei confronti del figlio . La controparte si Per_1
opponeva alla richiesta di mantenimento a favore del figlio , anche temporaneo. Per_1
In quella sede l'avv. Ascanelli rinunciava altresì alla domanda di rivalutazione ISTAT delle somme dovute per il pregresso.
Il Giudice delegato formulava pertanto alle parti una proposta conciliativa e le stesse chiedevano un termine per valutarla. La causa veniva pertanto rinviata al 2.04.2024 disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Con ordinanza del 2.04.2024 il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti e rilevato che non avevano accettato la proposta conciliativa formulata alla precedente udienza, onerava le parti al deposito della documentazione ivi indicata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, disponendone la celebrazione in modalità cartolare e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Con note scritte del 21.11.2024 parte resistente formulava le proprie conclusioni chiedendo la conferma di quanto già fissato con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 762/2017 circa l'assegno di mantenimento nell'interesse del figlio e Per_1
con riguardo alla figlia fino al maggio 2024; in via riconvenzionale, chiedeva Pt_2
che fosse accertato e dichiarato il diritto della resistente a Controparte_1
ricevere dal sig. stante l'esistenza dei presupposti di legge, la quota Parte_1
del 40% delle somme liquidate o comunque percepite dal sig. a titolo di TFR Pt_1
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con e riferibile agli anni Controparte_2
in cui il detto rapporto è coinciso con il matrimonio con la sig.ra (dal 1985 CP_1
al 2017), con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
Con ordinanza del 26.11.2024 il Giudice, lette le note depositate e rilevato che a causa dell'anticipazione dell'udienza non era stato possibile assicurare alle parti il godimento dei termini a ritroso, rinviava la causa all'udienza del 18.03.2025.
Parte ricorrente, con note scritte del 17.01.2025, reiterando le richieste già formulate con le precedenti memorie, insisteva nelle conclusioni già formulate, quindi, affinché il Tribunale disponesse, con effetto a far tempo dalla data d'instaurazione del procedimento, la revisione delle disposizioni di cui alla sentenza n. 762/2017, pubblicata il 24.05.2017, inerenti il mantenimento dei figli e e, Per_1 Parte_2
in particolare, che fosse revocata l'obbligazione posta a carico del ricorrente o, in subordine, ridotto, nella misura ritenuta di Giustizia, l'importo che il sig. Parte_1
era tenuto mensilmente a corrispondere quale contributo per il mantenimento
[...]
dei figli maggiorenni e , con rigetto delle domande avverse e vittoria di Per_1 Pt_2
spese e competenze.
Con ordinanza del 12.04.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferirla al Collegio.
Il P.M. esprimeva parere positivo in data 5.06.2023.
*****
1) Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_2
Con riferimento alla domanda di mantenimento spiegata dalle ricorrenti in favore del figlio della coppia , occorre richiamare l'orientamento sostenuto dalla Per_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui: "l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt.147 e 148 cod. civ., non cessa,
"ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso" (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589). Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato in merito che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere anche in via presuntiva dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, rilevando che: "la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante"
(cfr. Cass. n.12952/2016; in termini analoghi più di recente: Cass. n.5088/2018; Cass., ord. 2056/2023).
Occorre altresì rammentare che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto – a parte le situazione di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trovi il suo limite logico e naturale : allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività tale da consentir loro una concreta prospettiva di indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idonea a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare una attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.” (Cass. civ. sez I, Ord. (ud. Del 16.07.2020) 14.08.2020, n.
17183).
Ancora più di recente la Suprema Corte, richiamando tutti i principi già enunciati precedentemente ha rammentato che “La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023). Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr.
Cass. n. 29264/2022, Cass. n. 37366/2021, Cass. n. 17380/2020, Cass. n. 17183/2020).
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso
(Cass. n. 29264/2022). L'obbligo di effettuare una valutazione caso per caso, sulla base dei principi appena richiamati, corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento (nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un giovane nella società) e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta. Non è data, invece, al giudice di merito la possibilità di fare ricorso a considerazioni di carattere generale (quali le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell'obbligo di “trovarsi una sistemazione”) che facciano riferimento al criterio dell'id quod plerumque accidit piuttosto che verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore. (Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 16 settembre 2024 n.
24731)
Con riferimento al caso di specie e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, occorre osservare preliminarmente che il figlio della coppia ha ormai raggiunto Per_1
l'età di 35 anni. Il criterio che si impone al giudice di merito, alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, è pertanto molto rigoroso, dovendosi valutare la situazione in oggetto e le ragioni del mancato raggiungimento dell'autonomia economica sulla base del principio di autoresponsabilità. Ebbene, dalla documentazione versata in atti e allegata alla comparsa di costituzione e risposta è possibile ricavare che lo stesso abbia fatto domanda di partecipazione a concorsi o a colloqui selettivi, ma non è dato riscontrare che questi siano stati effettivamente sostenuti. Ad ogni modo, la circostanza che sia stato ammesso ai Persona_2
colloqui selettivi e che possieda i requisiti per iscriversi ai concorsi pubblici costituisce già di per sé un indice di idoneità al lavoro che, unitamente all'ineludibile presupposto dato dall'età ormai conseguita, esclude il riconoscimento in suo favore di un diritto al mantenimento, potendo lo stesso ricorrere, in presenza dei relativi presupposti, ad altri strumenti di ausilio e sostegno al reddito.
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia formulata da merita di essere Per_1 Parte_1
accolta.
In conclusione, occorre soffermarsi sulla domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia fino al mese di Pt_2
maggio 2024 (ossia sino al momento in cui la stessa ha intrapreso un'attività lavorativa stabile), avendo la resistente rinunciato alla domanda di mantenimento nelle more del giudizio a seguito della sua assunzione. In assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore alla luce dei principi su richiamati, reputa il Collegio che gli effetti della revoca dell'assegno di mantenimento si produrranno ordinariamente dalla proposizione della domanda.
2) Domanda di attribuzione della quota del TFR spettante alla CP_1
Con riferimento alla domanda di corresponsione in favore della della quota CP_1
di TFR maturata dal quale dipendente del Banco di Napoli e di Pt_1 Controparte_2
dal 1983 alla data di messa in quiescenza e quantificata alla durata del matrimonio (dal
1985 al 2017), occorre preliminarmente compiere alcune osservazioni.
L'art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui all'art. 5, che non abbia contratto nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge. Il TFR, in particolare a seguito dell'intervento della L. n. 297 del 1982, ha assunto la natura di retribuzione accantonata o differita (vedasi tra le altre, Cass. N. 783 del 2006), essendo ammessa la facoltà del lavoratore di richiedere anche in costanza di rapporto, anticipazioni su sul trattamento già maturato.
Nel caso di specie occorre osservare che la resistente ha chiesto in via riconvenzionale l'attribuzione della propria quota sul TFR maturato dal ricorrente, il quale ha però eccepito che una quota parte dello stesso è stata già richiesta nel corso del matrimonio.
Invero, già nel corso del giudizio divorzile la aveva spiegato domanda CP_1
riconvenzionale volta ad ottenere la propria quota con riferimento alle anticipazioni sul
TFR già richieste dal In quella sede il Collegio aveva rigettato la domanda Pt_1
formulata dalla rilevando che “se l'indennità è maturata e percepita ancor CP_1
prima della separazione entra solo a far parte della ricchezza individuale prima e della comunione del residuo dopo. Deve quindi considerarsi che i coniugi Parte_3
hanno acquisito lo status di separati nel 2009, ovvero quando è venuto
[...]
definitivo il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale;
ciò comporta che le somme erogata in favore del ricorrente a titolo di anticipazione di
TFR maturate e percepite prima della domanda di divorzio (31.5.2012) e quelle percepite prima della separazione (9.4.2009) non possono essere prese in considerazione in quanto per esse è pacifico che siano entrate a far parte del patrimonio personale dell'obbligato, ma anche di quello “familiare” avendo inciso e contribuito ad incrementare e soddisfare le esigenze della famiglia relativamente all'epoca dell'avvenuta erogazione.” (Sentenza n. 762/2017 pubbl. il 24/05/2017- RG
n. 1962/2012).
Tale statuizione si pone in linea con i principi già applicati dalla giurisprudenza sul tema, alla luce della quale nell'applicazione dell'art. 12 bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del TFR percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005).
L'art. 12 bis L. 898/1970 dovrà essere pertanto interpretato nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di TFR, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio, escludendosi eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.
La quota spettante all'ex coniuge deve essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all'avente diritto e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere all'ex partner una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 29 ottobre 2013 n. 24421).
Alla luce di tali principi occorre riconoscere alla il diritto alla percezione CP_1
della quota del 40% sul TFR residuo del (con riferimento agli anni in cui il Pt_1
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), al netto di quanto già dallo stesso percepito e con riferimento alle annualità dal 1985 al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sent.
1022/2013, depositata il 24.05.2013).
Spese del giudizio
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
a parziale modifica della Sentenza n. 762/2017 del Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata il 24/05/2017, ogni altra deduzione disattesa, così dispone:
- Revoca l'assegno di mantenimento disposto nei confronti del figlio della coppia
; Persona_2
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, Controparte_1
per l'effetto, riconosce il diritto della stessa a percepire il 40% del TFR maturato da secondo le modalità stabilite in parte motiva;
Parte_1
- Spese compensate;
Reggio Calabria, 09.05.2025
Il Giudice rel. est.
Flavio Tovani
Il Presidente
Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. Luppino Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 844 R.G.V.G. dell'anno 2023 riservata in decisione con ordinanza del 12.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
24.11.1956, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Felice Domenico
Retez, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Paolo Pellicano n. 26/f, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
31.01.1960
(C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._3
17.06.1987, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Ascanelli, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Archia Poeta n. 7, hanno eletto domicilio
-resistenti-
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 18.03.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni, il Giudice rimetteva la causa alla decisione collegiale.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo i criteri di esposizione previsti dall'art. 132
c.p.c..
Con ricorso depositato il 31/03/2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 762/2017, pubblicata il 24.05.2017, e, in particolare, la revoca dell'assegno di mantenimento ivi disposto in favore dei figli maggiorenni e . In forza di tale provvedimento il era infatti Per_1 Pt_2 Pt_1
onerato al pagamento di euro 1.000 mensili, di cui 300,00 euro per il mantenimento della moglie e 350,00 euro per il mantenimento di ciascun figlio.
Il ricorrente rappresentava di non avere più rapporti con i figli e di non essere a conoscenza delle loro condizioni economiche, ma che, in ragione dell'età ormai raggiunta dagli stessi (l'una trentaseienne e l'altro trentatreenne all'epoca dell'instaurazione del giudizio), era ragionevole presumere che gli stessi fossero economicamente indipendenti o che l'eventuale stato di disoccupazione fosse imputabile al loro atteggiamento di inerzia nel perseguimento dell'indipendenza economica. Alla luce di tali circostanze chiedeva, a parziale modifica delle condizioni disposte nella Sentenza n. 762/2017, pubblicata il 24.05.2017 del Tribunale di Reggio Calabria, che venisse revocata l'obbligazione disposta a suo carico dalla sentenza di divorzio o, in subordine, che ne fosse disposta una riduzione nella misura ritenuta di giustizia.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2023 si costituivano in giudizio e , fornendo la propria rappresentazione dei Controparte_1 Parte_2
fatti. Le stesse riferivano che il aveva corrisposto negli anni l'importo stabilito Pt_1
dalla sentenza divorzile senza mai aggiornarlo agli indici ISTAT vigenti e senza corrispondere le spese straordinarie, a suo carico nella misura del 50%.
Circa le condizioni economiche attuali della famiglia, riferivano che la figlia Pt_2
aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza e da allora aveva proseguito il proprio percorso formativo frequentando la SSPL presso l'Università degli Studi di Roma e successivamente conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Terminato il percorso formativo, la stessa aveva partecipato a numerosi concorsi, contestualmente svolgendo attività lavorative precarie e a chiamata che le consentissero di proseguire gli studi per il superamento dei concorsi.
Con riferimento al figlio evidenziavano che lo stesso, pur non avendo concluso Per_1
gli studi universitari, aveva svolto occasionalmente attività lavorativa e si era impegnato nella ricerca del lavoro partecipando ad alcuni concorsi e colloqui.
Le resistenti evidenziavano che i rapporti con il erano stati assolutamente Pt_1
sporadici e avevano riguardato solo , in quanto con si erano del tutto Pt_2 Per_1
interrotti a far data dal 2007.
In ogni caso, rappresentavano che entrambi i figli si erano adoperati nella ricerca di attività lavorative, anche non confacenti ai rispettivi percorsi formativi, ma che non avevano ancora raggiunto una condizione di autonomia economica.
Alla luce di tali premesse chiedevano preliminarmente il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna del al Pt_1
pagamento della somma di €. 8.446,48 a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento e relativi interessi legali come ivi quantificati;
sempre in via riconvenzionale chiedevano la condanna del a corrispondere alla Pt_1 CP_1
il 40% di quanto liquidato e percepito a titolo di TRF per il periodo di durata del matrimonio (dal 1985 al 2017), previo eventuale accertamento del quantum debeatur, con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi.
All'udienza del 17.10.2023 tenutasi dinanzi al Giudice delegato le parti, presenti personalmente, insistevano nelle rispettive richieste. I procuratori delle parti chiedevano la concessione di un termine per tentare un bonario componimento della controversia;
pertanto, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.03.2024.
A tale udienza entrambi i procuratori delle parti davano atto del mancato raggiungimento dell'accordo transattivo. L'avv. Ascanelli riferiva che la figlia maggiore della coppia, , aveva trovato un'occupazione lavorativa e, Parte_2
pertanto, rinunciava alla domanda in relazione al contributo al mantenimento della stessa, chiedendo, in subordine, che venisse riconosciuto un contributo al mantenimento anche temporaneo nei confronti del figlio . La controparte si Per_1
opponeva alla richiesta di mantenimento a favore del figlio , anche temporaneo. Per_1
In quella sede l'avv. Ascanelli rinunciava altresì alla domanda di rivalutazione ISTAT delle somme dovute per il pregresso.
Il Giudice delegato formulava pertanto alle parti una proposta conciliativa e le stesse chiedevano un termine per valutarla. La causa veniva pertanto rinviata al 2.04.2024 disponendo che la stessa si svolgesse in modalità cartolare.
Con ordinanza del 2.04.2024 il Giudice delegato, lette le note depositate dalle parti e rilevato che non avevano accettato la proposta conciliativa formulata alla precedente udienza, onerava le parti al deposito della documentazione ivi indicata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, disponendone la celebrazione in modalità cartolare e concedendo alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Con note scritte del 21.11.2024 parte resistente formulava le proprie conclusioni chiedendo la conferma di quanto già fissato con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 762/2017 circa l'assegno di mantenimento nell'interesse del figlio e Per_1
con riguardo alla figlia fino al maggio 2024; in via riconvenzionale, chiedeva Pt_2
che fosse accertato e dichiarato il diritto della resistente a Controparte_1
ricevere dal sig. stante l'esistenza dei presupposti di legge, la quota Parte_1
del 40% delle somme liquidate o comunque percepite dal sig. a titolo di TFR Pt_1
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con e riferibile agli anni Controparte_2
in cui il detto rapporto è coinciso con il matrimonio con la sig.ra (dal 1985 CP_1
al 2017), con condanna della controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
Con ordinanza del 26.11.2024 il Giudice, lette le note depositate e rilevato che a causa dell'anticipazione dell'udienza non era stato possibile assicurare alle parti il godimento dei termini a ritroso, rinviava la causa all'udienza del 18.03.2025.
Parte ricorrente, con note scritte del 17.01.2025, reiterando le richieste già formulate con le precedenti memorie, insisteva nelle conclusioni già formulate, quindi, affinché il Tribunale disponesse, con effetto a far tempo dalla data d'instaurazione del procedimento, la revisione delle disposizioni di cui alla sentenza n. 762/2017, pubblicata il 24.05.2017, inerenti il mantenimento dei figli e e, Per_1 Parte_2
in particolare, che fosse revocata l'obbligazione posta a carico del ricorrente o, in subordine, ridotto, nella misura ritenuta di Giustizia, l'importo che il sig. Parte_1
era tenuto mensilmente a corrispondere quale contributo per il mantenimento
[...]
dei figli maggiorenni e , con rigetto delle domande avverse e vittoria di Per_1 Pt_2
spese e competenze.
Con ordinanza del 12.04.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferirla al Collegio.
Il P.M. esprimeva parere positivo in data 5.06.2023.
*****
1) Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne Persona_2
Con riferimento alla domanda di mantenimento spiegata dalle ricorrenti in favore del figlio della coppia , occorre richiamare l'orientamento sostenuto dalla Per_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui: "l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt.147 e 148 cod. civ., non cessa,
"ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso" (cfr. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19589). Di recente la giurisprudenza di legittimità ha precisato in merito che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere svolta caso per caso dal giudice e può dipendere anche in via presuntiva dall'età conseguita nel caso concreto dalla prole maggiorenne, rilevando che: "la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani. L'avanzare dell'età concorre a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche
(di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante"
(cfr. Cass. n.12952/2016; in termini analoghi più di recente: Cass. n.5088/2018; Cass., ord. 2056/2023).
Occorre altresì rammentare che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die e che, pertanto – a parte le situazione di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento – esso trovi il suo limite logico e naturale : allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività tale da consentir loro una concreta prospettiva di indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idonea a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare una attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi.” (Cass. civ. sez I, Ord. (ud. Del 16.07.2020) 14.08.2020, n.
17183).
Ancora più di recente la Suprema Corte, richiamando tutti i principi già enunciati precedentemente ha rammentato che “La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023). Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Occorre, di conseguenza, che sia provato dal richiedente il suo impegno rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr.
Cass. n. 29264/2022, Cass. n. 37366/2021, Cass. n. 17380/2020, Cass. n. 17183/2020).
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare, per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso
(Cass. n. 29264/2022). L'obbligo di effettuare una valutazione caso per caso, sulla base dei principi appena richiamati, corrisponde alla necessità di tenere conto della funzione educativa del mantenimento (nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, in termini sia di contenuto che di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento di un giovane nella società) e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta. Non è data, invece, al giudice di merito la possibilità di fare ricorso a considerazioni di carattere generale (quali le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell'obbligo di “trovarsi una sistemazione”) che facciano riferimento al criterio dell'id quod plerumque accidit piuttosto che verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore. (Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 16 settembre 2024 n.
24731)
Con riferimento al caso di specie e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, occorre osservare preliminarmente che il figlio della coppia ha ormai raggiunto Per_1
l'età di 35 anni. Il criterio che si impone al giudice di merito, alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, è pertanto molto rigoroso, dovendosi valutare la situazione in oggetto e le ragioni del mancato raggiungimento dell'autonomia economica sulla base del principio di autoresponsabilità. Ebbene, dalla documentazione versata in atti e allegata alla comparsa di costituzione e risposta è possibile ricavare che lo stesso abbia fatto domanda di partecipazione a concorsi o a colloqui selettivi, ma non è dato riscontrare che questi siano stati effettivamente sostenuti. Ad ogni modo, la circostanza che sia stato ammesso ai Persona_2
colloqui selettivi e che possieda i requisiti per iscriversi ai concorsi pubblici costituisce già di per sé un indice di idoneità al lavoro che, unitamente all'ineludibile presupposto dato dall'età ormai conseguita, esclude il riconoscimento in suo favore di un diritto al mantenimento, potendo lo stesso ricorrere, in presenza dei relativi presupposti, ad altri strumenti di ausilio e sostegno al reddito.
Ritiene pertanto il Collegio che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio della coppia formulata da merita di essere Per_1 Parte_1
accolta.
In conclusione, occorre soffermarsi sulla domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia fino al mese di Pt_2
maggio 2024 (ossia sino al momento in cui la stessa ha intrapreso un'attività lavorativa stabile), avendo la resistente rinunciato alla domanda di mantenimento nelle more del giudizio a seguito della sua assunzione. In assenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore alla luce dei principi su richiamati, reputa il Collegio che gli effetti della revoca dell'assegno di mantenimento si produrranno ordinariamente dalla proposizione della domanda.
2) Domanda di attribuzione della quota del TFR spettante alla CP_1
Con riferimento alla domanda di corresponsione in favore della della quota CP_1
di TFR maturata dal quale dipendente del Banco di Napoli e di Pt_1 Controparte_2
dal 1983 alla data di messa in quiescenza e quantificata alla durata del matrimonio (dal
1985 al 2017), occorre preliminarmente compiere alcune osservazioni.
L'art. 12 bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui all'art. 5, che non abbia contratto nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge. Il TFR, in particolare a seguito dell'intervento della L. n. 297 del 1982, ha assunto la natura di retribuzione accantonata o differita (vedasi tra le altre, Cass. N. 783 del 2006), essendo ammessa la facoltà del lavoratore di richiedere anche in costanza di rapporto, anticipazioni su sul trattamento già maturato.
Nel caso di specie occorre osservare che la resistente ha chiesto in via riconvenzionale l'attribuzione della propria quota sul TFR maturato dal ricorrente, il quale ha però eccepito che una quota parte dello stesso è stata già richiesta nel corso del matrimonio.
Invero, già nel corso del giudizio divorzile la aveva spiegato domanda CP_1
riconvenzionale volta ad ottenere la propria quota con riferimento alle anticipazioni sul
TFR già richieste dal In quella sede il Collegio aveva rigettato la domanda Pt_1
formulata dalla rilevando che “se l'indennità è maturata e percepita ancor CP_1
prima della separazione entra solo a far parte della ricchezza individuale prima e della comunione del residuo dopo. Deve quindi considerarsi che i coniugi Parte_3
hanno acquisito lo status di separati nel 2009, ovvero quando è venuto
[...]
definitivo il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale;
ciò comporta che le somme erogata in favore del ricorrente a titolo di anticipazione di
TFR maturate e percepite prima della domanda di divorzio (31.5.2012) e quelle percepite prima della separazione (9.4.2009) non possono essere prese in considerazione in quanto per esse è pacifico che siano entrate a far parte del patrimonio personale dell'obbligato, ma anche di quello “familiare” avendo inciso e contribuito ad incrementare e soddisfare le esigenze della famiglia relativamente all'epoca dell'avvenuta erogazione.” (Sentenza n. 762/2017 pubbl. il 24/05/2017- RG
n. 1962/2012).
Tale statuizione si pone in linea con i principi già applicati dalla giurisprudenza sul tema, alla luce della quale nell'applicazione dell'art. 12 bis L. 898/1970, non deve tenersi conto delle anticipazioni del TFR percepite dal coniuge durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, per essere quelle anticipazioni entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto (Cass. 19427/2003; Cass. 19046/2005).
L'art. 12 bis L. 898/1970 dovrà essere pertanto interpretato nel senso di garantire al coniuge beneficiario la corresponsione di una quota di TFR, calcolata sulla somma che viene corrisposta al lavoratore, successivamente alla sentenza di divorzio, escludendosi eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.
La quota spettante all'ex coniuge deve essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all'avente diritto e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere all'ex partner una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 29 ottobre 2013 n. 24421).
Alla luce di tali principi occorre riconoscere alla il diritto alla percezione CP_1
della quota del 40% sul TFR residuo del (con riferimento agli anni in cui il Pt_1
rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio), al netto di quanto già dallo stesso percepito e con riferimento alle annualità dal 1985 al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio (sent.
1022/2013, depositata il 24.05.2013).
Spese del giudizio
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_1
a parziale modifica della Sentenza n. 762/2017 del Tribunale di Reggio
[...]
Calabria, pubblicata il 24/05/2017, ogni altra deduzione disattesa, così dispone:
- Revoca l'assegno di mantenimento disposto nei confronti del figlio della coppia
; Persona_2
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e, Controparte_1
per l'effetto, riconosce il diritto della stessa a percepire il 40% del TFR maturato da secondo le modalità stabilite in parte motiva;
Parte_1
- Spese compensate;
Reggio Calabria, 09.05.2025
Il Giudice rel. est.
Flavio Tovani
Il Presidente
Liborio Fazzi