Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2856/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudi- ce dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la se- guente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e dife- Controparte_1 sa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Maria Giusi Vetrella, presso il cui studio eletti- vamente domicilia in Macerata Campania alla via Garibaldi n. 59;
OPPOSTA
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3006 del 2022 con il
[...]
quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le ha ingiunto il pagamento nei confron- ti della società della somma di € 234.540,00, oltre interessi e Controparte_1
spese di lite, a titolo di canoni di locazione per il capannone industriale artigianale sito in Vitulazio (CE) alla S.S. Appia, meglio identificato in atti.
Si è costituita l'opposta, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente e chiedendo, sempre in via preliminare, l'interruzione del procedimento per intervenuta sottoposizio- ne dell'opponente intimata a procedimento di liquidazione giudiziale, nonché nel merito il rigetto della opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 20.11.2023 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
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Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati ritualmente notificati alla società opposta che non si è costituita.
Ciò premesso va dichiarata l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, va dichiarata l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, dichiarata l'interruzione del giudizio, per l'intervenuta sottoposizione della so- cietà opponente al procedimento di liquidazione giudiziale, il giudizio non è stato rias- sunto nei termini di legge.
Relativamente alle spese di lite trova applicazione l'art. 310, comma 4, c.p.c., ai sensi del quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Sul punto, invero, occorre evidenziare che i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e, quindi, il criterio della soccombenza, riprendono vigore solo quando insorga controver- sia in ordine alla estinzione del processo (Cass. 1513/06; Cass. 533/16), circostanza non sussistente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
c) le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 11.6.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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