TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 658/2025 R.G. promosso da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. BARBAFIERA MONICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. PUCINO FILIPPO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo Telematico
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi sigg.ri e , ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., i quali Parte_1 CP_1 vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
ORDINARE al Comune di Murlo (SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Per la figlia , i genitori danno atto che vivrà con la madre presso il Per_1 di lei nuovo domicilio/Residenza in Napoli, Via Gaetano Argento n. 42 e che ogni eventuale diverso domicilio/residenza verrà comunicato tempestivamente al padre e che lo stesso potrà vedere la figlia ogni volta che lo desideri previa comunicazione alla madre, anche per le vie brevi telefoniche o messaggistiche wzp o email, stante le esigenze neonatali della figlia, si adatterà alle esigenze di crescita della stessa nascituro e pertanto per i primi anni di vita non potrà essere disposta una permanenza esclusiva presso il padre, e che verrà poi concordata in seguito tra i genitori secondo quelle saranno le esigenze della bambina;
posta la situazione ogni determinazione in merito alla permanenza in periodo di vacanza e festività natalizie e/o pasquali verranno concordemente determinate di volta in volta tra i due genitori, premesso che visto che la bambina per almeno il primo anno di vita non potrà allontanarsi dalla madre, detti periodi dovranno tenere conto delle esigenze di vita della piccola e la madre permetterà le visite del padre presso il proprio domicilio senza riserva di tempistiche.
3. Per il contributo economico in favore del figlio/a si stabilisce fin d'ora che il padre, così come ha già iniziato a corrispondere dal mese di gennaio 2025, corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario alle coordinate IBAN intestate alla sig.ra che qui si indicano: CP_1
Iban [...]
2 • dal primo mese di nascita per tutto il primo anno di vita la somma di € 400,00 mensili rivalutabili ISTAT
• dal secondo anno di vita la somma mensile di contributo al mantenimento viene stabilita in € 500.00 mensili rivalutabili ISTAT
• dal terzo anno di vita in poi fino agli anni 14 la somma di contributo mensile viene stabilita in € 600.00 mensili rivalutabili ISTAT ed al raggiungimento di quella età, l'importo verrà nuovamente valutato in base alle esigenze della bambina al momento e delle condizioni economiche dei genitori;
• Le spese straordinarie concordate di nascituro faranno carico al 50% Per_1 pro quota tra i due genitori secondo quello che è il protocollo utilizzato dal
Tribunale di Siena, la cui copia viene consegnata contestualmente anche ai due genitori;
4. Per le spese mediche ulteriori rispetto al SSN relative alla gravidanza ed al parto della sig.ra le parti concordano che sono state e verranno ripartite CP_1 al 50% tra le parti, ove necessario avvalersi del servizio privato. Nel corso del periodo antecedente le parti avevano concordemente ripartito pro quota al
50% le spese sanitarie private necessarie per la sig.ra e la bambina. CP_1
5. Posto che al momento il bene immobile in comproprietà non può essere venduto per motivi fiscali e che viene abitato dal sig. il quale ha sempre Pt_1 corrisposto sia il rateo di mutuo e di finanziamento di cui ai contratti che si allegano (Doc.8-9), il Sig. riconosce alla Sig.ra la somma di € Pt_1 CP_1
14.000.00 (quattordicimila/00 euro) che verranno corrisposte entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque non oltre la data di deposito del ricorso avanti il Tribunale di Siena, alle coordinate bancarie indicate dalla coniuge iban [...], a titolo di liquidazione della sua quota parte di proprietà del 50% alla sig.ra relativamente al bene CP_1 immobile posto in Casciano di Murlo, Loc. Murlo Strada Comunale di Vallerano
n. 2/b, per il quale passaggio di proprietà il sig. provvederà a Parte_1
3 propria cura e spese i passaggi notarili necessari ove non possa essere disposto detto passaggio da parte del Giudice adito;
6. I ratei di cui al mutuo ed al finanziamento accesi per l'acquisto del bene immobile posto in Casciano di Murlo, Loc. Murlo Strada Comunale di Vallerano
n. 2/b faranno integralmente carico al sig. ; Parte_1
7. Dichiarare compensate le spese legali.
8. Le parti autorizzano le trascrizioni autorizzative sui passaporti e documenti di viaggio includendovi anche la minore Per_1
9. Le Parti espressamente rinunciano all'impugnazione della sentenza di separazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
4 rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia in data 24.1.2025 e ritenuto che le condizioni inerenti alla Persona_2 medesima siano rispondenti al suo interesse morale e materiale ed alle sue necessità, anche tenuto conto della tenera età della minore;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Murlo, anno 2022, atto n. 2, parte I, Ufficio 1; osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
02/03/1991 a Napoli (NA) e , nata il [...] a [...], CP_1 che si sono uniti in matrimonio in data 12/06/2022, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Murlo dell'anno 2022, atto n. 2, parte
I, Ufficio 1, alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Murlo in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 06/06/2025
5 La Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6