Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 1019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma N. 11423/2023, pubblicata il 18.07.2023, proposto con atto di appello notificato in data 15.02.2024, da: (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Iannelli (C.F. C.F._1
, presso cui elettivamente domicilia, come da procura alle C.F._2
liti in atti.
Appellante
Contro
_1
Appellato-contumace
All'udienza del 21.11.2024, per la quale è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., l'appellante ha precisato le conclusioni come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1
§1-In primo grado l'odierno appellante aveva proposto innanzi al Tribunale di
Roma ricorso ex art. 702-bis c.p.c., perché nei confronti del AN, CP_1
, fossero accolte le seguenti richieste: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come
appresso: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del IG. CP_1
per gli atti di gestione del patrimonio e degli interessi della defunta
[...]
IG.ra fin dal 29.03.2013, data di decesso del coniuge della Persona_1
stessa, IG. ; 2) Per l'effetto, accertare che il resistente, Persona_2 CP_1
, ha disposto illegittimamente e, comunque, senza titolo di somme di
[...]
proprietà della defunta IG.ra , per l'importo di € Persona_1
176.637,00 e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione in favore del ricorrente,
per la quota ereditaria di sua competenza, pari ad 1/5 e, così, ad € 35.327,40 ovvero
della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia;
3)
Condannare, altresì, il resistente a tenere indenne il ricorrente dalle conseguenze
pregiudizievoli degli omessi pagamenti dovuti dalla defunta R_
e, conseguentemente, dei danni arrecati alla comunione ed al
[...]
resistente; 4) Condannarlo, in ogni caso, a pagare al ricorrente, per le causali di
cui al punto 3, la somma pari ad 1/5, quale quota parte imputabile al coerede
, dei danni accertati in perizia, per complessivi € 71.567,61 Parte_1
ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia;
5)
In via subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., condannare il
sig. al pagamento, in favore del ricorrente, dell somma di € _1
106.895,01, come individuata ai punti 2 e 4 delle conclusioni, (oltre interessi e
rivalutazione dalle singole scadenze) ovvero della diversa somma, maggiore o
2 minore, ritenuta equa e/o di giustizia;
6) Con vittoria di spese e compensi del
presente procedimento”.
Ha allegato a fondamento di siffatte richieste di essere figlio (ed erede) di R_
, deceduta in data 19.1.2018 e che la madre fosse affetta – fin dal 2013
[...]
– da una grave forma di demenza senile che l'aveva resa incapace di intendere e di volere;
per cui, il patrimonio della stessa era stato gestito - in via esclusiva - dal
AN , dapprima senza alcuna delega (appropriandosi della carta _1
bancomat della madre e dei relativi codici) e, dal 26.5.2014, in virtù di una delega ad operare sui nuovi rapporti bancari, i cui contratti venivano fatti sottoscrivere dal
AN alla madre, già incapace. CP_1
La famiglia era composta, oltre che dalla anziana madre, dai germani , CP_1
, e, per l'appunto, . Fin dal 2014 Pt_2 Per_3 Per_4 Parte_1
quest'ultimo si era rifiutato di far nominare un amministratore di sostegno per la madre ed aveva continuato ad operare, abusivamente, sui conti della stessa,
appropriandosi di ingenti somme.
In particolare, attraverso un lungo e laborioso lavoro di ricostruzione contabile,
l'istante era riuscito a ricostruire la situazione economico-parimoniale familiare e ad appurare che il convenuto si era appropriato ed aveva disposto - in favore suo e dei germani e nonché in favore della propria Per_4 Pt_2 Persona_5
figlia e della coniuge – della somma Controparte_2 Persona_6
complessiva di € 176.637,00 che avrebbe dovuto essere restituita, pro quota,
all'attore.
Egli, inoltre, con la sua mala gestio, aveva arrecato un danno alla stessa comunione
(e, pro quota, al ricorrente) per € 186.739,80, somma imputabile ad imposte non versate, per € 132.955,74, per sanzioni a seguito del mancato pagamento di imposte;
3 per € 1.289,33, quali interessi passivi e per la somma di € 36.853,20, per omesso versamento di emolumenti e contributi previdenziali alla badante, che alla morte della loro defunta madre aveva intrapreso azione giudiziaria nei confronti degli eredi.
1.1-Il convenuto è rimasto contumace.
1.2-Il primo giudice, disposto il mutamento del rito – da sommario in ordinario –;
disattese le richieste istruttorie dell'attore, ha deciso la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda, sulla base della fondamentale considerazione che fossero rimasti privi di riscontro probatorio tutti gli assunti esposti nell'atto introduttivo della lite, “…. poiché non è dato sapere quali fossero
poteri ed obblighi del convenuto, né potendo essi evincersi dal provvedimento del
giudice tutelare, che tale amministrazione ha escluso. Il fatto che il provvedimento
faccia riferimento alla gestione di del patrimonio materno non _1
prova l'esistenza di un rapporto di mandato o in generale di un rapporto gestorio
esclusivo, tale da fondare la domanda di responsabilità, di rendiconto e di
restituzione esperita. [……..]
Difettando la prova della sussistenza del rapporto gestorio tra e _1
, escluso lo stato di incapacità della defunta per tutto l'arco Persona_1
temporale interessato, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, l'esistenza
di una delega di firma in favore del convenuto, che si evince dal provvedimento del
Giudice Tutelare, non concorre a provare che tutti i movimenti bancari effettuati
dal 2013 sino al decesso della defunta madre siano stati operati da . _1
Deriva l'infondatezza della domanda formulata di restituzione della somma di €
35.327,40. Parimenti è infondata la domanda di risarcimento dei danni, chiesti
nella misura di € 71.567,61, dovendosi altresì osservare che con riferimento
4 all'importo di € 186.739,80, pari alle imposte non pagate dalla defunta, la
domanda si palesa infondata, non sussistendo il diritto alla restituzione invocato,
dal momento che non risulta che le imposte siano state pretese, richieste agli eredi
e pagate.
Per quanto concerne, invece, le somme per sanzioni ed interessi dovuti dalla
defunta per il mancato versamento delle imposte, in assenza di prova circa
l'esistenza di un rapporto gestorio tra e , che _1 Persona_1
provi che questi avesse un preciso ed esclusivo onere di gestire l'intero patrimonio
della defunta madre, la responsabilità dell'omessa corresponsione delle imposte
non può appuntarsi in capo al convenuto. Per quanto concerne infine le somme
richieste dalla ex badante di agli eredi della defunta, per Controparte_3
emolumenti e contributi non versati, l'attore ha prodotto soltanto un ricorso
depositato presso il Tribunale del Lavoro, notificato alla germana , Persona_7
che, tuttavia, non è sufficiente a suffragare la richiesta risarcitoria nei confronti
del fratello…”.
§2-Tale sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione sulla scorta di rilievi rubricati come segue: 1) “VIOLAZIONE E FALSA
APLICAZIONE DELL'ART. 115 e 116 C.P.C. MOTIVAZIONE APPARENTE”;
2) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2725 C.C.”; 3)
VIOLAZIONE E FALSA APLICAZIONE DEGLI ARTT. 228 e 229 c.p.c. - 2699,
2700, 2730, 2733 e 2735 C.C.”; 4) “PRODUZIONE DI DOCUMENTI AI SENSI
DELL'ART. 345 CO. 3 C.P.C.”, sulla base dei quali sono state rassegnate le seguenti richieste: <<1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del IG.
per gli atti di gestione del patrimonio e degli interessi della _1
5 defunta IG.ra dal 29.03.2013, data di decesso del coniuge Persona_1
della stessa, IG. , fino alla data di decesso della sig.ra Persona_2
, avvenuto il 19.1.2028; 2) Accertare che il sig. Persona_1 CP_1
ha disposto illegittimamente e, comunque, senza titolo ed in violazione
[...]
degli artt. 382, 410 e 411 c.c. e/o dell'art. 1710, 1176 e/o 2047 c.c., di somme e beni di proprietà della defunta IG.ra , cagionando un danno per Persona_1
l'importo di € 176.637,00 e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione in favore del ricorrente, per la quota ereditaria di sua competenza, pari ad 1/5 e, così, ad €
35.327,40 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia;
3) Condannare, altresì, il sig. a tenere indenne il _1
ricorrente dalle conseguenze pregiudizievoli degli omessi pagamenti dovuti dalla defunta e, conseguentemente, dei danni arrecati alla Persona_1
comunione ed al resistente;
4) Condannarlo, in ogni caso, a pagare al ricorrente, per le causali di cui al punto 3, la somma pari ad 1/5, quale quota parte imputabile al coerede , dei danni accertati in perizia, per complessivi € Parte_1
71.567,61 ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia;
5) In via subordinata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c.,
condannare il sig. al pagamento, in favore del ricorrente, della _1
somma di € 106.895,01, come individuata ai punti 2 e 4 delle conclusioni, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze, ovvero della diversa somma,
maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia;
6) Con il favore delle spese e degli onorari di entrambe i gradi di giudizio, oltre accessori di legge>>.
§2.1-La corte, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, considerato l'oggetto del contendere e l'irrilevanza delle reiterate richieste istruttorie, ha
6 rinviato la causa per discussione e conclusioni all'udienza cartolare in epigrafe,
concesso termine sino a gg. 20 prima per il deposito di note conclusionali.
§3-L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., profilandosi come mera ripetizione di tutte le difese e richieste già formulate in primo grado, del tutto trascurando il dato motivazionale della sentenza impugnata e che,
condivisibilmente, ha portato al loro rigetto.
Al §1, punto 1.2 è stata testualmente riportata la parte saliente del richiamato dato motivazionale, adottata dal tribunale per pervenire al rigetto della domanda di restituzione che ci occupa: ““…. poiché non è dato sapere quali fossero poteri ed
obblighi del convenuto, né potendo essi evincersi dal provvedimento del giudice
tutelare, che tale amministrazione ha escluso. Il fatto che il provvedimento faccia
riferimento alla gestione di del patrimonio materno non prova _1
l'esistenza di un rapporto di mandato o in generale di un rapporto gestorio
esclusivo, tale da fondare la domanda di responsabilità, di rendiconto e di
restituzione esperita. [……..] Difettando la prova della sussistenza del rapporto
gestorio tra e , escluso lo stato di incapacità _1 Persona_1
della defunta per tutto l'arco temporale interessato, ai fini dell'accoglimento della
domanda attorea, l'esistenza di una delega di firma in favore del convenuto, che si
evince dal provvedimento del Giudice Tutelare, non concorre a provare che tutti i
movimenti bancari effettuati dal 2013 sino al decesso della defunta madre siano
stati operati da ””. _1
Ora, rispetto a tale puntuale e ben condivisibile valutazione nulla ha allegato e ancor meno provato l'appellante, insistendo nell'asserita mala gestio del AN qui convenuto in lite, senza mai specificare – a monte – quale sia il rapporto contrattuale dedotto, essendosi limitato all'indicazione di articoli del codice civile asseritamente
7 violati dal giudice di prime cure, senza nessuna indicazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie che sarebbero destinati a regolare secondo la prospettazione fornita, tal che appare di dubbia individuazione la stessa legittimazione ad agire di , prima ancora che dei fatti in ragione Parte_1
dei quali pretende affermare la responsabilità del AN convenuto in giudizio.
L'appellante ha dedotto che tutti i contestati atti di malversazione del patrimonio materno sono stati posti in essere dall'appellato allorché la madre era ancora in vita e, dunque, deve presumersi, perché mai chiarito né dedotto, che egli abbia voluto esperire l'azione che ci occupa in luogo e al posto della defunta madre, vantando diritti che ella non può più far valere nei confronti del figlio, , in _1
quanto defunta. Tuttavia, volendo ciò ipotizzare, l'appellante avrebbe dovuto dare conto del rapporto giuridico instaurato fra la sua dante causa, e Persona_1
l'appellato, e avrebbe dovuto specificare quali obblighi giuridici, _1
insorti in ragione di tale rapporto, quest'ultimo ha violato. E, invece, niente di tutto ciò risulta dedotto, prima ancora che provato, essendosi limitato l'istante a lamentare che la madre era incapace di intendere e di volere e che, in tale stato,
aveva consentito al figlio, , di gestire il suo patrimonio a piacimento _1
di quest'ultimo, cui ha imputato anche la mancata nomina di un amministratore di sostegno.
In siffatto modo l'appellante del tutto trascura che il diniego alla nomina di amministratore di sostegno è stata resa non certo dall'appellato, ma, a seguito di rigetto della relativa istanza, dal medesimo appellante formulata, dal giudice tutelare adito, dopo colloquio in udienza sia con la defunta che Controparte_2
con tutti i figli della stessa (cfr. ricorso e verbali allegati alla produzione dell'appellante).
8 E, dunque, in mancanza di giudiziale riconoscimento dell'incapacità della defunta
gerita e di deduzione che l'azione in esame sia, sempre in via di mera ipotesi, sia volta a far dichiarare l'invalidità e/o l'inadempimento degli obblighi nascenti da eventuale mandato gestorio, non è dato comprendere quale sia la causa petendi
dell'azione in esame e quali inadempimenti e malversazioni voglia l'istante imputare al fratello tratto in lite.
Invero, alla luce di quanto allegato e provato in atti deve ritenersi che la de cuius,
, la cui capacità giuridica non era, all'epoca dei fatti in Persona_1
contestazione, limitata o esclusa da alcun provvedimento giudiziale, ben poteva disporre delle sue sostanze come ritenuto più opportuno e attraverso chiunque ella ritenesse riscuotere la sua fiducia;
elargendo somme di denaro ad alcuni dei suoi figli, nipoti, nuora o chiunque altro ritenesse, nemmeno essendo stata allegata la lesione della quota di legittima di alcuno dei legittimari a seguito di donazioni in denaro fatte in vita o l'intenzione di esperire azione per l'imputazione di eventuali donazioni alla quota spettante a ciascuno dei predetti coeredi.
Sotto altro profilo e sempre in via di mera ipotesi, ove l'appellante avesse voluto far valere l'incapacità naturale della de cuius, avrebbe dovuto puntualmente descrivere, prima ancora che provare, i singoli negozi giuridici eventualmente inficiati da tale vizio, sì da consentire al giudice adito di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dei terzi contraenti dei negozi stipulati dalla dante causa in stato di incapacità naturale.
Analogamente, le richieste di pagamento di somme, avanzate dall'appellante a titolo di rimborso di quanto egli asserisce essere obbligato a sborsare per imposte non pagate dall'appellato, per sanzioni amministrative e per la richiesta della badante di di corresponsione di retribuzioni e di oneri Persona_1
9 previdenziali non versati, per ravvisarne l'ammissibilità in questo giudizio,
avrebbero dovuto essere precedute dall'allegazione e prova di uno specifico mandato conferito all'appellato di occuparsi di tali attività in via esclusiva da parte della titolare delle situazioni giuridiche che le richieste stesse hanno determinato.
E, invece, nulla di tutto ciò è stato allegato e provato, nemmeno essendo stato chiarito a quali specifiche posizioni contributive si riferisca l'omesso adempimento contestato.
In definitiva, le allegazioni difensive della parte appellante paiono frutto di sua personale ricostruzione dei rapporti patrimoniali familiari relativi alla defunta madre e ai di lei figli, suoi germani, senza nessuna allegazione e prova di quale sia il rapporto contrattuale e/o il titolo legale che giustifichi le richieste restitutorie oggetto di lite.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti riguardo ad ogni ulteriore rilievo e deduzione e impongono il rigetto dell'appello, essendo del tutto irrilevante, stante la principale carenza assertiva, prima ancora che probatoria, di cui innanzi, la nuova documentazione di cui si è pretesa l'acquisizione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nonché
le riproposte richieste istruttorie.
Nulla per spese, stante la contumacia dell'appellato
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . _1
2) Rigetta l'appello.
3) Nulla per spese.
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 10 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
11