Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Annamaria Lazzara, alla pubblica udienza del
21.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al R.G. n. 20304/2024
TRA
n. il 07.09.1979, rappresentato e difeso dall'avv.to BOCCIA GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to DE CP
BENEDICTIS MASSIMILIANO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, ING. , rappresentata e difesa dal Prof. Avv. LUCIANI VINCENZO e dagli Controparte_3 avv. LUCIANI VALENTINA E POLITO ANDREA
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale epigrafato la al fine di sentire accogliersi le seguenti conclusioni: CP
a) dichiarare l'inefficacia del licenziamento, perché inesistente, nullo, illegittimo, inefficace e/o in ogni caso avvenuto in violazione del procedimento disciplinare, contestazioni disciplinari e/o visto l'illegittimità del licenziamento, tra cui l'inesistenza dei fatti contestati, e, comunque, annullare il licenziamento, effettuato dal datore di lavoro, società Sig. , in data 05.08.2024, e, per l'effetto, condannare CP_4 Parte_1 ai sensi della L.300/1970e/o del D.Lgs. n. 23 del 2015 e/o di altra normativa e/o principi costituzionali, la succitata società, in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, con relativo versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
1
05.08.2024, e, per l'effetto, condannare ai sensi della L. 300/1970 e/o del D.Lgs. n. 23 del 2015e/o di altra normativa e/o principi costituzionali, la succitata società, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima consentita, ovvero, nella diversa misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario
All'uopo la difesa di parte ricorrente ha dedotto in punto di fatto:
- di avere riportato varie sentenze penali di condanna, terminando di scontare la propria pena detentiva in data 20.04.2011;
- che ancora prima dell'estinzione della propria pena, era stato affidato in prova presso la cooperativa sociale e che, visti i buoni esiti, la predetta cooperativa lo aveva assunto dal 06.08.2009 Controparte_5 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e in seguito, dal 07.10.2010, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che per tutta la durata del predetto rapporto lavorativo sino al 06.02.2024 egli era stato sempre utilizzato dalla predetta cooperativa sulla commessa della società sul territorio del Comune di CP_2 CP_2
- che in data 06.02.2024, per l'effetto della cessazione dell'appalto intercorrente tra la
[...]
e la committente , egli era stato licenziato dalla predetta Parte_2 Controparte_2 cooperativa, venendo contestualmente assunto mediante contestuale passaggio di cantiere (art. 6 CCNL di categoria), dalla società subentrante con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con la CP qualifica di autista livello 3B del CCNL di categoria;
- che dal 7.02.2024 sino al 5.08.2024 egli aveva lavorato alle dipendenze della società impiegato CP dalla medesima per la commessa della società sul territorio del Comune di CP_2 CP_2
- che nella sera del 22-23.07.2024, durante lo svolgimento del proprio turno di lavoro, veniva convocato CP telefonicamente dai Responsabili del Distretto di appartenenza, al fine di ricevere una comunicazione urgente;
che, recatosi in loco, , veniva invitato ad abbandonare immediatamente il servizio, essendo stato licenziato da CP
- che solo successivamente, in data 30.07.2024, riceveva dal proprio datore di lavoro, una lettera CP di contestazione disciplinare datata 25.07.2024;
- che in detta lettera richiamato di avere richiesto all'atto della assunzione la presentazione del CP casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, anche in ottemperanza al'art.
3.2. dello schema di contratto sottoscritto con n data 02.04.2024, di cui alla procedura di gara aperta 518/ACU/2023 CP_2 che conteneva la c.d. “clausola di salvaguardia” che legittima la Stazione Appaltante a valutare la fedina penale dei lavoratori impiegati sull'appalto, escludendo quelli privi di determinati requisiti, gli addebitava il fatto di avere reso all'atto della sua assunzione, a seguito di procedura di cambio di appalto, dichiarazione mendace e parziale in merito ai propri precedenti penali, avendo consapevolmente omesso di rappresentare alla società l'intervento di altre numerose condanne per reati da considerarsi contrari all'etica ed al vivere comune, tali da incidere significativamente sull'attitudine professionale del dipendente
- di avere in data 02.08.2024 presentato le proprie giustificazioni controdeduzioni in forma scritta, sostenendo di aver prodotto una certificazione riassuntiva ma assolutamente non mendace dei propri precedenti penali, anche indicando di avere prontamente adempiuto alla richiesta di esibizione ai carichi
2 pendenti ed al casellario giudiziario formulata in data 7 maggio 2024 da parte di consegnando CP contestualmente anche l'istanza di riabilitazione formulata al Tribunale di Napoli;
- che con comunicazione del 05.08.2024 la società lo licenziava per giusta causa. CP
Tanto premesso in fatto, la difesa di parte ricorrente ha affermato la illegittimità del licenziamento per i seguenti motivi:
a) per violazione della normativa di legge, e del disposto di cui all'art. 7 L. 300/70 e all'art. 68 del CCNL
Igiene : in considerazione del fatto che aveva di fatto irrogato il licenziamento CP_2 CP già in data 22-23.07.2024, senza aver proceduto alcuna preventiva contestazione né per iscritto né verbale e senza neanche averlo sentito a sua difesa, comunicandolo solo ed esclusivamente alla società appaltante invitandola a non accettarlo in servizio ( precisando che la Controparte_2 formale lettera di contestazione disciplinare era stata inoltrata solo successivamente in data
30.07.2024;
b) per la incomprensibilità del riferimento fatto da nel procedimento di licenziamento ad un CP CP presunto “non gradimento” dell' atteso che la predetta committente già dal Controparte_2
2009 aveva visto il ricorrente quale lavoratore impegnato sulla propria commessa ( dal 2009 a sino al 6.02.2024 per la appaltatrice e dal 7.02.2024 sino al Parte_2 Controparte_5
30.07.2024 con la società ) senza mai rilevare alcunchè in merito ai noti precedenti CP penali del ricorrente pregiudizievoli;
ed inoltre per mancata commissione del fatto di mendacio addebitato, essendosi il limitato a fornire una mera versione riassuntiva del proprio passato Pt_1 con la giustizia;
c) Per la irrilevanza del fatto contestato, dato che i precedenti penali del ricorrente erano ampiamente antecedenti (e quindi irrilevanti) alla costituzione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui “solo una condotta CP posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente”, ed eccependo che il licenziamento del ricorrente solo perché pregiudicato per reati commessi oltre tredici anni prima, senza alcuna valutazione in ordine alla condotta successiva si poneva in contrasto con il diritto dello stesso a reinserirsi nella società di cui all' art. 27 Cost..
--
Si è costituita in giudizio la società resistente preliminarmente contestando la lacunosa CP ricostruzione fattuale operata dalla difesa del ricorrente nell'atto introduttivo, in particolare evidenziando:
- che nella sua qualità di subentrante, aveva fatto richiesta in ragione di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL di categoria e dal contratto di appalto sottoscritto con del certificato del CP_2 casellario giudiziale e dei carichi pendenti di tutti i lavoratori avente diritto al passaggio in forza della clausola sociale contemplata nel contratto di appalto;
- che tale richiesta era stata formulata prima della formale assunzione in data 06.02.2024 del predetto personale e che in virtù di essa le OO.SS., sottoscrivendo il verbale di passaggio in data 05.02.2024, si erano impegnate a far pervenire alla detta documentazione entro e non oltre il termine CP di gg. 7 e, nell'immediato, a far sottoscrivere da ogni singolo dipendente dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti e casellario giudiziale;
- che pertanto in data 05.02.2024, il ricorrente consegnava alla convenuta dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, con la quale autocertificava un unico reato, in particolare una rapina risalente all'anno 1999, segnalando di averne già scontato la pena e per la quale era in corso di riabilitazione;
- che nella predetta autocertificazione era espressamente previsto l' impegno a far pervenire alla l'originale del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale nel termine di gg. CP
15;
3 - che tale impegno non veniva onorato e pertanto essa con nota prot. 1383.IC. del CP
07.05.2024 aveva formalmente richiesto al , così come a tutti gli altri dipendenti, Pt_1
l'acquisizione dei citati certificati;
- che il aveva consegnato solo in data 17.05.2024 l' originale del certificato del casellario Pt_1 giudiziale e certificato dei carichi pendenti;
- che – contrariamente a quanto dichiarato nella predetta autocertificazione – dal casellario giudiziale consegnato era risultata la commissione da parte del dal 1999 al 2005,di una serie Pt_1 innumerevoli di reati di particolare gravità: nella specie, rapina in concorso commessa in data
27.09.1999; rapina in concorso commessa dal 29.12.1999 al 19.01.2000; evasione dallo stato di detenzione ex art. 385 c.p. del 08.03.2000, detenzione illecita di armi e munizioni (reato del
27.09.1999), detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti continuata in concorso del
12.04.2005, ricettazione ex art. 648 c.p. con conseguente patteggiamento nell'anno 2002;
- che la evidente discrasia tra la quanto indicato in sede di autocertificazione e quanto attestato nel certificato del casellario senz'altro impediva di considerare – così come auspicato in ricorso- la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal in data 5.02.2025 in termini di dichiarazione Pt_1
“riassuntiva” dei reati commessi e delle relative pene applicate;
- che ricevuto il casellario giudiziale del , essa società prontamente aveva attivato tutte le Pt_1 procedure interne, informando l'O.D.V., il Controllore Giudiziale, e, con comunicazione del
19.06.2024 la stessa committente cui chiedeva riscontro sulla posizione in parola;
CP_2
- che la , in replica, richiamando l'obbligo dell'appaltatore al pieno rispetto delle Controparte_2 previsioni del bando di gara e del contratto di appalto sottoscritto inter partes, la aveva invitata ad ottemperare alla clausola di gradimento ivi prevista e a non utilizzare detta risorsa nell'appalto de quo;
- - che la con nota del 25.07.2024, aveva avviato nei confronti del il CP Parte_1 procedimento disciplinare , che si era concluso con il licenziamento per giusta causa impugnato .
La nel merito nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile, improcedibile e CP destituito di ogni fondamento in fatto e diritto, atteso il corretto iter disciplinare seguito e la fondatezza dei fatti contestati, posti a base del licenziamento disciplinare, idonei a far venir meno il vincolo fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro.
La eccepito di essere stata costretta a procedere al licenziamento del per la espressa CP Pt_1 richiesta di , che aveva inibito la utilizzazione dell' stesso nell'appalto, ha chiesto Controparte_2
l'autorizzazione della chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della società per sentirla dichiarare Controparte_2 responsabile dell'eventuale reintegra e/o risarcimento del danno liquidato al ricorrente e, quindi, obbligata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ovvero, in subordine, in caso di propria CP condanna, per sentirla condannare a mallevarla e garantirla ed in via gradata, al pagamento di quanto la stessa sarà tenuta a pagare;
il tutto con vittoria di spese.
Autorizzata da parte del giudice la chiamata in causa di , la predetta società si è costituita in Controparte_2 giudizio, chiedendo in via principale e assorbente dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
a tal proposito eccepiva che il vaglio di (il)legittimità del licenziamento irrogato e, di riflesso, il potenziale ripristino del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, L. 300/1970 o, ancora, del D.Lgs. 23/2015, non avrebbero potuto
- sulla base della stessa prospettazione di cui al ricorso e le conclusioni spiegate - che aver luogo nei confronti di CP
in via gradata e nel merito la società ha chiesto di rigettare le domande ex adverso azionate Controparte_2 sostenendo la legittima utilizzazione da parte sua della clausola di gradimento, accettata e sottoscritta dall'appaltatore e basata su parametri incontestabili e non arbitrari, rimarcando che l'eventuale decisione dell'appaltatrice di risolvere il rapporto di lavoro con il proprio dipendente non poteva avere alcun riflesso nei suoi confronti.
4 All'esito della discussione della causa ad opera dalle parti con deposito di note scritte, la causa veniva rinviata in prosieguo per la definizione alla udienza del 21.05.2025, sostituita ai sensi dell'art.127 ter cpc con il deposito di note di trattazione scritta. Depositate dalle parti le note predette, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
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Preliminarmente va disattesa la doglianza di illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori e l'art. 68 del CCNL di categoria, di cui al ricorso, atteso che – differentemente da come sostenuto in ricorso - non risulta affatto dagli atti che la avesse determinato il licenziamento del CP
già alla data del 22 luglio 2024, avviando il procedimento disciplinare solo in via successiva;
è Pt_1 oggettivo nel presente giudizio che la notizia del licenziamento sia pervenuta al per bocca di Pt_1 CP personale dipendente dell , e da questo punto di vista è condivisibile l'assunto di relativamente CP al fatto che effettivamente essa non può essere chiamata a rispondere di quanto posto in essere in via autonoma dalla committente, apparendo in effetti verosimile che via sia stata una certa confusione e successivo equivoco in in merito a quanto aveva disposto ovvero stava per disporre Controparte_2 CP in relazione alla posizione del;
non può infatti sfuggire che nei giorni immediatamente antecedenti Pt_1 CP alla asserita comunicazione orale del licenziamento al da parte del personale , siano intercorse Pt_1 CP comunicazioni tra la ed ( cfr.: nota prot. 28093/24 del 08.07.2024, in riscontro alla richiesta CP della del 19.06.2024) con le quali la predetta dichiarava alla committente la reale portata CP CP dei precedenti penali del dipendente , solo da ultimo conosciuta, ricevendo in replica comunicazione Pt_1 da parte della con la quale , sulla base della clausola di gradimento pattuita, si chiedeva di non CP_2 utilizzare detta risorsa nell'appalto.
Ciò posto, deve procedersi a disaminare le altre doglianze poste dalla parte ricorrente alla base della impugnativa di licenziamento.
Pare opportuno a tal riguardo tuttavia premettere alcune osservazioni circa la contestazione disciplinare mossa dalla convenuta con lettera del 25 luglio 2024 nei confronti del ricorrente;
va richiamato infatti CP che la datrice di lavoro ha in via principale contestato al suo dipendente il fatto che egli, richiesto nell'imminenza della sua assunzione ai sensi dell'articolo 4 del CCNL di categoria della presentazione del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, nel maldestro tentativo di ostacolare una completa conoscenza da parte della società relativamente ai suoi molteplici precedenti, aveva reso una dichiarazione mendace e parziale, avendo annotato sul modulo di autocertificazione che aveva sottoscritto soltanto una condanna per rapina nell'anno 1999, così consapevolmente omettendo di rappresentare alla società di avere riportato anche altre condanne penali .
A tale contestazione, avanzata in via principale, la ha poi aggiunto anche un ulteriore addebito CP indicando: ”in ogni caso, ai sensi articolo 68 del cc.nl di categoria le contestiamo altresì la circostanza di aver subìto dal 1998 e sino al 2006 una serie di condanne per reati di rapina anche continuata in concorso, evasione, detenzione di armi e munizioni in concorso, ricettazione, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti, da considerarsi contrari all'etica e al vivere comune e tali da incidere significativamente sulla sua attitudine professionale e sul vincolo fiduciario che deve intercorrere tra lavoratore e datore di lavoro “ anche indicando che essa società era certificata dall'autorità garante della concorrenza del mercato per gli elevati standard di legalità adottati nell'esercizio della sua attività imprenditoriale e si era dotata di un codice etico nel 17/12/2018 e di un organismo di cui di vigilanza;
di qui l'asserita impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo se non abdicando i principi di legalità cui la società stessa ambiva. La lettera di contestazione disciplinare, infine, contiene annotazione del fatto che a seguito della trasmissione da parte di agli uffici della documentazione completa afferente la posizione del , la CP CP_2 Pt_1 committente predetta, con nota del 7 luglio 2024, aveva posto, nell'esercizio della clausola di gradimento prevista in contratto, il divieto di impiego di tale lavoratore nell'appalto.
5 La struttura della lettera di contestazione disciplinare e, per l'effetto, del licenziamento appena qui ricostruita impone, quindi, di disaminare partitamente i due motivi posti a fondamento dello stesso.
Viste le contestazioni mosse va dunque in primo luogo innanzitutto accertato se il ricorrente abbia effettivamente reso - così come contestato – in data 5.07.2024, all'atto della compilazione del modulo contenente la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000, una dichiarazione che possa dirsi mendace;
valutazione, questa, inerente al giudizio di esistenza del fatto contestato, che necessariamente si interseca con il giudizio di rilevanza del fatto come fatto antigiuridico;
Orbene, a parere dello scrivente giudice, è pacifico che il ricorrente nel compilare il modulo di autocertificazione ha omesso di compiutamente indicare il coacervo di condanne penali da lui riportate, annotandone solo una, la più lontana nel tempo;
non può tuttavia trascurarsi che il modulo predisposto per la autodichiarazione, di cui in atti, chiedeva innanzitutto al sottoscrittore di prescegliere, nel campo dedicato alla risultanze del casellario giudiziale, tra le due opzioni “nulla” oppure “è iscritta la seguente condanna” ( voce alternativa riportata al singolare, con solo due righe prestampate da riempire ) e che in relazione a tale significativa opzione il ricorrente non mentendo ha correttamente barrato la casella che lo individuava come soggetto pregiudicato. In aggiunta a ciò non va trascurato che va il medesimo modulo recava l'impegno a consegnare entro 15 gg dalla data dell'assunzione l'originale del casellario giudiziale.
Tale ultimo rilievo consente di affermare che alla data della sottoscrizione il ricorrente era ben consapevole del fatto che a seguito della sua dichiarazione di non essere un soggetto nei cui confronti nulla annotava il casellario giudiziale, ma un pregiudicato, la società subentrante avrebbe proseguito la verifica in concreto della sua posizione;
ciò consente di derubricare la condotta contestata a una mera rappresentazione più favorevole del sé, che, seppure non commendevole, non può ridondare per la sua grossolanità nel mendacio,
e dunque importare la irrimediabile lesione del vincolo fiduciario tra le parti.
Milita nel senso appena indicato la considerazione innanzitutto del fatto che, nel contesto appena descritto, laddove il ricorrente avesse realmente inteso rendere una dichiarazione mendace nella speranza di sottrarre la propria posizione alla valutazione della avrebbe dovuto negare del tutto di avere riportato CP precedenti condanne - cosa che non è avvenuta -; milita nel medesimo senso anche la circostanza che il
, all'atto della compilazione della autodichiarazione, al fine della migliore rappresentazione del sé, Pt_1 ha inteso enfatizzare -la circostanza, riferibile invero a tutte le condanne effettivamente da lui riportate così come annotate sul certificato del casellario giudiziale, che si trattava di condanna già interamente scontata comminata per reato di risalente commissione e la obiettiva pendenza di procedimento per l'accesso all'istituto della riabilitazione.
Pertanto non ritiene lo scrivente giudice che gli atti di causa abbiano confermato, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la realizzazione da parte del ricorrente della condotta addebitata in via principale;
sol dovendo per completezza il giudice rilevare che tale conclusione, proprio perché il mendacio va riguardato con riferimento al momento di compilazione del modulo, e non ex post, non è incisa dal fatto che il ricorrente ( così come tutti gli altri dipendenti assunti da in data 6.02.2024 per il passaggio di CP cantiere) non abbia poi rispettato il termine di 15 giorni previsto per la consegna alla datrice di lavoro dell' originale del casellario giudiziale, effettivamente producendolo solo in data 17.05.2024 , all'esito di formale sollecito del 7.05.2024.
Deve pertanto procedersi all'esame circa la residua parte della contestazione, laddove la convenuta ha addebitato al : ”in ogni caso, ai sensi articolo 68 del cc.nl di categoria le contestiamo altresì la Pt_1 circostanza di aver subìto dal 1998 e sino al 2006 una serie di condanne per reati di rapina anche continuata in concorso, evasione, detenzione di armi e munizioni in concorso, ricettazione, detenzione e cessione illeciti di sostanze stupefacenti, da considerarsi contrari all'etica e al vivere comune e tali da incidere significativamente sulla sua attitudine professionale e sul vincolo fiduciario che deve intercorrere tra
6 lavoratore e datore di lavoro “, fatto individuato dalla come fondante l'impossibilità di proseguire CP il rapporto lavorativo, pena la abdicazione dei principi di legalità cui essa società intendeva conformarsi.
La irrogazione del licenziamento per tale ulteriore profilo è a parere della scrivente senz'altro illegittima;
ciò in primo e dirimente rilievo perché allorquando l'art 68 del ccnl di categoria prevede, tra le ipotesi di legittima irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento tipizzate dalle parti sociali, il caso del lavoratore che riporti condanne penali ovvero abbia commesso specifici reati, ovviamente si riferisce alle ipotesi in cui tali evenienze si verifichino nel corso del rapporto di lavoro, fattispecie senz'altro non verificatasi nel presente giudizio in cui divenuta datore di lavoro del nell'anno 2024, ha contestato allo stesso la CP Pt_1 sua condizione soggettiva di pregiudicato sulla base di condanne risalenti ad oltre un decennio prima della assunzione.
Né pare possibile una diversa interpretazione della volontà delle parti sociali, che chiaramente nell'art. 68 predetto ( come sempre accade in sede di contrattazione collettiva nazionale), hanno inteso definire per pattuizione ex ante – al fine di favorire il legittimo esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro - , in un catalogo di fattispecie esemplificatrici, le ipotesi più gravi di illecito a fronte in cui risultasse legittima la comminazione della massima sanzione espulsivo;
illeciti che non possono che essere posti in essere nella pendenza del rapporto di lavoro, pena inammissibilmente sanzionare il lavoratore per vicende temporalmente non riferibili allo stesso. Per questo la tesi della impossibilità di prosecuzione del rapporto lavorativo per la violazione di principi di etica da parte del dipendente in quanto già condannato per reati gravi, invocata dalla società nella lettera di contestazione, non può trovare ingresso atteso che essa CP inammissibilmente ridonderebbe nella possibilità di sanzionare il lavoratore per la sua qualità soggettiva di pregiudicato, conseguita in epoca antecedente alla costituzione del rapporto. al di là della commissione di illeciti nella pendenza di esso, con inammissibile espansione in senso retroattivo del potere disciplinare attribuito al datore di lavoro.
In questo senso emerge anche la assoluta improprietà della qualificazione, nella lettera di contestazione disciplinare, dell'addebito mosso quale fatto extralavorativo; invero, il concetto di fatto extra lavorativo sanzionabile rimanda alla nozione di fatto commesso al di fuori dell'orario di lavoro ovvero della occasione lavorativa, ma comunque verificatosi nell'arco temporale di vigenza nel rapporto lavorativo stesso, non essendo pensabile la rilevanza da un punto di vista disciplinare di fatti avvenuti precedentemente alla costituzione del rapporto lavorativo ovvero successivamente alla sua conclusione per inesistenza, alla data della commissione dei fatti stessi, del potere disciplinare del soggetto che ancora non era ovvero che non era più il datore di lavoro dell'autore del fatto medesimo.
Infine, non va trascurato che la circostanza, pure annotata dalla nella lettera di contestazione, CP dell'attivazione da parte della della clausola di gradimento, con formale richiesta in data 7 luglio CP_2
2024 di non utilizzare il nell'appalto, deve ritenersi estranea al licenziamento, restando per così dire Pt_1 sullo sfondo dell'atto risolutorio, quasi come se riferita solo ad colorandum; tale circostanza non ha un seguito nella determinazione della volontà risolutoria, atteso che - come espressamente indicato nella lettera di contestazione - la non ha dedotto la impossibilità di prosecuzione del rapporto lavorativo con il CP
per il fatto che, all'esito dello sgradimento dello stesso da parte di , non residuavano Pt_1 Controparte_2 nel proprio organico utili posizioni ove reimpiegarlo, ma ha viceversa affermato tale impossibilità onde non abdicare ai principi di legalità cui essa si era conformata ed aspirava.
Il ricorso va pertanto accolto;
Ricorre nella fattispecie la ipotesi di cui all' articolo 3 comma 2 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 secondo cui
“ Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il
7 licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”
Pertanto, accertata la illegittimità del licenziamento impugnato, deve pronunziarsi condanna della CP alla reintegrazione del nel posto di lavoro in precedenza occupato e al pagamento di un'indennità Pt_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento ( 5.08.2024 ) fino a quello dell'effettiva reintegrazione,
e comunque nel limite massimo di dodici mensilità previsto dal comma 2 dell'art.3 predetto Inoltre la parte ricorrente va condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Nei rapporti tra parte ricorrente e la convenuta le spese di lite, liquidate in euro 3.640,00, oltre iva, CP cpa e rimborsi, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta condannata CP alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Infine, circa le domande avanzate da in qualità di chiamante nei confronti della chiamata in causa CP società , giova richiamare che la ha chiesto in memoria di costituzione in via Controparte_2 CP principale che la fosse dichiarata responsabile dell'eventuale reintegra e/o risarcimento del danno CP_2 liquidato al ricorrente e, quindi, obbligata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla CP ovvero, in subordine, in caso di propria condanna, fosse condannata a mallevarla e garantirla ed in via gradata, al pagamento di quanto la stessa sarà tenuta a pagare;
il tutto con vittoria di spese. Orbene tutte le domande proposte vanno respinte in considerazione di quanto sopra ragionato circa la indipendenza della determinazione, fatta da di irrogazione del licenziamento nei confronti del rispetto CP Pt_1 all'esercizio della clausola di gradimento da parte della , non rinvenendosi per conseguenza alcun CP_2 titolo a fondamento dell'asserito obbligo risarcitorio ovvero di manleva in capo all' ( che ha invero CP_2 legittimamente esercitato una prerogativa spettantele su base contrattuale).
Nei rapporti tra ed la peculiarità della vicenda, che ha annotato un precedente CP Controparte_2 utilizzo del ricorrente, poi sgradito, in ambito di appalti Asia spa ( cfr verbali di causa), consente di compensare le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.640,00, per la metà tra la chiamante ed CP CP
, con condanna della a pagare in favore di la residua metà, liquidata Controparte_2 CP CP_2 come da dispositivo. Sol intendendo il giudice rilevare che, evidente il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda proposta da parte ricorrente, certamente la autorizzazione data da parte del CP_2 giudice alla chiamata in causa di ha tenuto conto delle domande ( non solo di manleva) che Controparte_2 la convenuta ha inteso introdurre nei confronti della committente;
in questo senso non è CP rispondente alle conclusioni avanzate dalla la notazione fatta dalla in memoria di CP CP_2 CP_ costituzione secondo cui “controparte non abbia financo prospettato o domandato, nei confronti dell e con l'atto introduttivo al presente giudizio, il potenziale ristoro di eventuali danni di natura patrimoniale e non patrimoniale”, salvo che a voler riferire il termine controparte al solo ricorrente piuttosto che anche al convenuto chiamante .
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P.Q.M.
a) dichiara l' illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto, condanna la alla reintegra del CP ricorrente nel proprio posto di lavoro, ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento ( 5.08.2024 ) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque nel limite massimo di dodici mensilità previsto dal comma 2 dell'art.3 predetto;
b) condanna inoltre la parte ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di;
CP Controparte_2
d) nei rapporti tra parte ricorrente e parte convenuta, condanna parte convenuta alla rifusione delle CP spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 3.640,00, oltre iva, cpa e rimborsi come per legge con attribuzione all'avv.to Giuseppe Boccia anticipatario;
compensa per la metà le spese di lite nei rapporti tra ed , condannando la a pagare in favore di la CP Controparte_2 CP Controparte_2 residua metà delle stesse, liquidata in euro 1.820,00 oltre iva, cpa e rimborsi come per legge .
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 21.05.2025
Il Giudice
(Dott. Annamaria Lazzara)
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