Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/10/2013, n. 24421
CASS
Ordinanza 29 ottobre 2013

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L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.

La quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, riconosciuta dall'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, a quello titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.

Commentari3

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3il diritto alla quota del coniuge divorziato
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 9 aprile 2021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/10/2013, n. 24421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24421
Data del deposito : 29 ottobre 2013

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