Art. 18. (Abrogazione di norme) 1. All' articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.
Nota all'art. 18:
- Il testo del numero 2) dell' art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - La pena e' raddoppiata:
1) (Omissis);
2) se il fatto e' commesso ai danni di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
(Omissis)".
Nota all'art. 18:
- Il testo del numero 2) dell' art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - La pena e' raddoppiata:
1) (Omissis);
2) se il fatto e' commesso ai danni di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
(Omissis)".