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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 835 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 334 pubblicata il 18 febbraio 2021 e non notificata, avente a oggetto responsabilità ex art. 2051 cc e vertente tra
(cf e p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, Avv. Pietro Giorgio Savino, per atto Notaio in Per_1
Bari, Rep. 632-Racc. 417, del 13 novembre 2019, rappresentata e difesa dall'Avv.
Edgardo Francesco Leo (cf , elettivamente domiciliata C.F._1 nello studio Avv. Alfredo Flajani, in Napoli, Via Giuseppe Martucci, 47, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec
– fax 0805214106); Email_1
appellante
e
(cf e p. iva , in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Enrico Cicchetti (cf Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Vallata, C.so Kennedy, 19, C.F._2 nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax 082791040 – pec
1 ; Email_2 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, CP_1
onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di Parte_1 rottura della condotta idrica, in data 13 maggio 2015. La ricorrente deduceva che vi erano in corso lavori di riqualificazione urbana e recupero del centro storico, a essa appaltati dal Comune di Vallata con contratto del 12 gennaio 2015 n. 541, quando il cantiere, nel quale era in corso il rifacimento del massetto e pavimentazione, veniva invaso da una consistente quantità di acqua con forte pressione. A causa della fuoriuscita di acqua e della pressione della stessa, i lavori di pavimentazione subirono un grave dilavamento e asportazione del substrato con necessità di demolizione e rifacimento totale di un'area di circa 265 mq, per un costo stimato dal Direttore dei lavori di € 56.898,15 oltre iva.
Acquedotto si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, Pt_1 chiedendo il mutamento del rito in ragione dell'esigenza di un'istruzione non sommaria, che veniva disposto dal Tribunale.
Il Tribunale di Benevento, all'esito del deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava invitando le parti a precisare le conclusioni.
Con la gravata sentenza il primo giudice così statuiva: “La domanda è fondata
e merita accoglimento.
La parte attrice ha depositato una relazione dell'Ing. tecnico incaricato Per_2 quale direttore dei lavori in oggetto da parte del e dalla quale si evince CP_3 il verificarsi dell'evento e vengono altresì quantificati i danni subiti dalle opere.
D'altro canto, l'evento in sé non è contestato, né contestabile da parte dello stesso convenuto. CP_4
CP_ Certo l'evento ed il danno, esso va attribuito all' convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di danni causati da
2 cosa in custodia dell'ente stesso ed essendo certa e pacifica la riconducibilità dei danni alla cosa in custodia (l'acquedotto e le relative tubazioni). Ma risultano provati anche i presupposti per la responsabilità ex art. 2043 c.c. Parte convenuta non ha provato ed invero neanche allegato che trattasi di danni derivati da caso fortuito o forza maggiore.
Nella liquidazione dei danni questo Giudice ritiene attendibile la relazione dell'ing. e, in realtà, le difese dell' si sono concretizzate in Per_2 Parte_1 generiche affermazioni di eccessività delle somme richieste.
Per gli esposti motivi la domanda va accolta e condannata la parte convenuta al risarcimento dei danni nella misura richiesta, con interessi legali dall'evento al soddisfo, in assenza di prova circa un eventuale maggiore danno.
Spese come per legge”.
Avverso la sentenza proponeva appello , con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 23 febbraio 2021, invocandone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, attese le motivazioni sopra esposte attinenti anche alla fondatezza del presente appello, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, come da annessa istanza ex art. 283 cpc, anche “inaudita altera parte”;
b) in via principale nel merito, accertare e dichiarare errata ed illegittima tutta la sentenza 334/2021 ed i suoi capi dispositivi, emessa dal Tribunale di
Benevento in data 18.2.2021, emessa nel procedimento introdotto dalla odierna
Appellata, per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, in riforma della ridetta sentenza, rigettare la domanda di risarcimento danni in tutto o in parte così come proposta nei confronti dell' perché inammissibile e non CP_5 provata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo nonché sicuramente erronea ed infondata nella sua determinazione economica dei danni risarcibili, ivi compresa l'IVA.
c) ulteriormente e conformemente all'accoglimento dell'appello, riformare la condanna alle spese, competenze legali e CTU.
d) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con riserva di ogni eventuale richiesta anche a carattere istruttoria, officiosa, anche all'esito delle avverse posizioni difensive”.
3 Con comparse depositate il 7 aprile e 15 maggio 2021, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza CP_1 impugnata nonché dell'appello, con vittoria di spese del grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 27 aprile
2021, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del gravato provvedimento per difetto di un evidente fumus.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, già trattenuta la causa in decisione, sorgeva l'esigenza di rimettere il processo sul ruolo per consentire diversa composizione del collegio giudicante, in ragione del trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti.
All'udienza dell'11 giugno 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria in data 14 giugno 2024.
L'appellante e l'appellata non depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
L'appellante formula due motivi di gravame, divisi in paragrafi, così rubricati:
“1) IN ORDINE ALL'AN ; CP_6
2) Sulle prove documentali: la relazione dell'Ing. . Infondatezza Persona_3 della relazione ed inadeguatezza come prova del danno”.
Con primo motivo di gravame l'appellante argomenta che la sentenza di I grado sarebbe manifestamente parziale nonché viziata da una distorta ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 2051 cc, per carenza di un adeguato corredo probatorio sul nesso causale, sulla esistenza dei danni e, dunque, sull'esatto valore economico degli stessi.
deduce che, pur incontestato l'evento della rottura della Parte_1 tubatura idrica (pag. 9 appello), l'attore non sarebbe stato esentato dalla prova del nesso di causalità né dal fornire la prova del danno patito, quest'ultimo “... Contr contestato da - con impugnazione e richieste istruttorie specifiche, disattese senza motivazione ...”.
Il primo giudice sarebbe incorso in una grave violazione e falsa applicazione sia dell'art. 115 c.p.c. che dell'art. 116, primo comma, c.p.c. nonché dell'art. 2697,
4 primo comma cc, in relazione al disposto dell'art. 2051 del cc, accogliendo la domanda con falsa ed erronea interpretazione dell'art. 115 cpc, ritenendo non contestata la perizia di parte e ritenendo non contestato il contenuto CP_1 della domanda sotto il profilo del nesso causale e del danno richiesto, in virtù della distorta applicazione del principio della “non contestazione” del caso fortuito.
Poiché il principio di “non contestazione” riguarda i fatti e non la loro valutazione, AQ non avrebbe contestato l'evento “rottura condotta idrica”, avendo dichiarato e provato di aver riparato la stessa condotta in giornata, mentre avrebbe contestato la sussistenza del “nesso causale” (effetti della rottura) rispetto ai presunti danni ed alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice unicamente “provata” con una perizia di parte non opponibile e riportante solo “i costi dei lavori presumibili”.
Il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'allora convenuta – acquisizione del contratto di appalto e relativa contabilità al fine di verificare i maggiori costi riservati o indicati nella stessa contabilità - era del tutto immotivato poiché implicito nel rinvio del processo per conclusioni. Il giudice avrebbe fondato la propria decisione sulla base di una contestata perizia di parte, valorizzandola oltremodo ingiustificatamente e ciò anche disattendendo senza motivo le richieste istruttorie formulate da parte convenuta che aveva contestato an e quantumdella pretesa.
La perizia di parte, inoltre, per la sua natura di atto difensivo, sarebbe stata inidonea a costituire prova del danno.
Con secondo motivo di censura, che può essere trattato congiuntamente al primo, l'appellante ribadisce che “La relazione dell'Ing. è stata già Per_2 ampiamente oggetto di contestazione, sia in termini di effettività dei danni che di documentazione a supporto dello stesso che possa giustificare comprovare esborsi superiori e/o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contratto da parte della
La relazione tecnica pertanto non può essere ritenuta prova del CP_1 danno economico”, reiterando l'ammissione delle richieste istruttorie formulate e denegate in primo grado e ribadendo l'inadeguatezza della perizia di parte a provare il danno, indicato, tra l'altro, come “presumibili costi”.
La nulla aveva prodotto in ordine alla esecuzione effettiva dei lavori CP_1
e nulla in ordine alla prova degli oneri o maggiori oneri subiti per l'ipotizzata
5 ricostruzione, così come riferito nei motivi specifici antecedentemente trattati: dunque, anche da parte convenuta vi sarebbe stata impossibilità di contestazione dal momento che non vi erano “listini di riferimento” e vi era totale incertezza in ordine a “presunti lavori eseguiti”, mai verificati in contraddittorio.
Infine, l'appellante contesta la liquidazione dell'iva sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio, tenuto conto della qualità di imprenditore dell'attrice, la quale, per tale ragione, aveva diritto al rimborso o detrazione dell'iva.
Le doglianze afferenti all'an e al quantum sono infondate.
La ha, difatti, puntualmente dedotto con atto introduttivo del CP_1 primo grado che:
“- i lavori (ndr oggetto di appalto) sono consistiti nella rimozione del manto stradale esistente ed il rifacimento dello stesso con materiali di particolare pregio (massetto armato, allettamento in misto cementato, basoli di grosso spessore, inserti in pietra;
- in data 13.05.2015, all'improvviso, nella zona della Piazza Garibaldi, dalla pavimentazione che la ricorrente aveva da poco posto in opera e non aveva ancora rifinito la sigillatura delle fughe, ebbe a fuoriuscire con forte pressione, una grossa quantità di acqua, dovuta alla rottura di una grossa tubazione interrata di proprietà e gestita dall' ; Parte_1
- a causa e per effetto della fuoriuscita d'acqua e, in particolar modo, dalla pressione della stessa i lavori di pavimentazione subirono, nel substrato del massetto armato, un grave dilavamento ed asportazione del substrato provocando deboli cedimenti e lesioni del massetto stesso, dei basoli e nei giunti tra i basoli, per cui fu necessario provvedere ... alla demolizione della pavimentazione di un'area di circa 265 mq e del suo successivo rifacimento, così come accertato dall'ing. , in relazione tecnica per la stima dei Persona_3 danni redatta nella sua qualità di Direttore dei Lavori e quantizzati in €
56.898,15, oltre iva”.
A fronte di tali specifiche deduzioni, con comparsa di Parte_1 costituzione in giudizio si è limitata ad affermare:
“a) Vi è totale contestazione ed impugnazione di ogni avversa deduzione, illegittima richiesta e produzione documentale svolta da parte ricorrente, non opponibile e totalmente unilaterale, nonché manifestamente illegittima nella sua
6 determinazione economica;
b) La “relazione tecnica di stima” prodotta dalla Ricorrente (relazione Ing.
, giammai svolta in contraddittorio tra le parti è inadeguata Per_2 nell'accertamento della reale esistenza, portata e sussistenza del nesso causale e dei danni denunciati e richiesti per circa 57.000 euro, oltre iva.
Sub. c), d) ed e), l'allora resistente deduceva, inoltre, l'inutilizzabilità della relazione di stima, la incongruenza e infondatezza della valutazione nonché che il costo stimato per il ripristino dei danni appariva “esagerato”.
Correttamente, pertanto, il primo giudice, alla luce della pacifica ammissione
(ribadita in grado di appello da della rottura della Parte_1 conduttura idrica, con conseguente allagamento del cantiere, nonché della generica contestazione dei fatti specifici, ivi inclusa l'entità dei danni, allegati da ha ritenuto sussistente la relevatio ab onere probandi, ai sensi CP_1 dell'art. 115 cpc, statuendo, appunto che l'evento non fosse contestato e che le doglianze, quanto all'entità del danno, si fossero concretizzate in mere affermazioni di eccessività delle somme richieste.
La richiesta di acquisizione del contratto di appalto e della relativa contabilità, con riguardo a quest'ultima genericamente formulata per verificare se vi fossero riserve e annotazioni, non costituisce, a differenza di quanto argomentato dall'appellante, contestazione dell'entità del danno e, inoltre, trattandosi di appalto pubblico, la documentazione ben avrebbe potuto essere acquisita e prodotta dalla resistente.
Quanto alla relazione dell'Ing. giova, comunque, rammentare, in Per_2 primis, che le perizie di parte possono, comunque, in generale, assumere valore indiziario.
Nel caso di specie, poi, occorre tenere conto che la relazione di stima dei danni
è stata predisposta non da un semplice tecnico di parte ma dal Direttore dei Lavori di opera pubblica, appaltata dal che all'Ing. aveva Parte_2 Per_2 conferito l'incarico. Il DL ha precisato che la fu onerata di riparare il CP_1 danno, gravandole l'obbligo di consegnare l'opera al realizzata a regola CP_3
d'arte.
La relazione è precisa e dettagliata, corredata dall'ordine di servizio del 13 maggio 2015, col quale il DL disponeva, a seguito della rottura dell'acquedotto
7 sull'area di intervento, la realizzazione “di riprese fotografiche e video, finalizzate
a documentare, con la massima chiarezza, lo status quo”.
La relazione contiene, infatti, numerosi rilievi fotografici che mostrano la serietà dell'allagamento, l'effettiva estrema pressione dell'acqua, con fuoriuscite di zampilli dal lastricato, rovina del massetto nonché della pavimentazione, demoliti e interamente rifatti per circa mq 265. L'Ing. ha, poi, descritto con Per_2 precisione lo stato dei luoghi successivamente alla rottura della conduttura, anch'essa fotografa ed evidentemente ammalorata, nonché, analiticamente, i lavori di riparazione necessari (pag. 2), con dettaglio dei costi, al mq e complessivi
(pag. 3).
La qualifica di pubblico ufficiale del Direttore dei Lavori, nell'ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali di assistenza e sorveglianza dei lavori per conto dell'ente pubblico appaltante, conferisce, con evidenza un valore probatorio rafforzato alla menzionata relazione, che, per un profilo, è rimasta esente da qualsiasi contestazione specifica nel corso del processo di primo grado e, per altro aspetto, è chiara, precisa e corredata da inequivocabili supporti fotografici.
In conclusione, le censure vanno respinte.
Fondata è, invece, la doglianza afferente all'avvenuto riconoscimento, in dispositivo, dell'iva in favore della sulle somme liquidate, ciò in CP_1 quanto, pacificamente, per i soggetti passivi obbligati nei confronti dell'Erario
(imprenditori o lavoratori autonomi), l'applicazione dell'imposta è, in via di principio, neutrale, atteso che l'iva sulle operazioni attive è da essi trasferita sui clienti mediante la rivalsa, mentre l'imposta sulle operazioni passive (acquisti effettuati) è recuperata mediante detrazione dall'imposta dovuta, sub specie di un credito, derivante da compensazione, vantato nei confronti dell'Erario. Con riguardo a tale profilo l'appellante nulla ha, peraltro, dedotto.
La sentenza, sul punto, merita, pertanto riforma.
Le spese di lite del grado possono, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello, essere compensate in misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico dell'appellante, e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014
e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 57.00o,00 circa, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del
8 corrispondente scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 26o.000,00, in € 4.031,00 per la fase cautelare ed € 4.996,00 per il giudizio di merito, dunque, operata la compensazione, in € 2.687,34 ed € 3.328,67, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 334 pubblicata il 18 febbraio 2021, proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare, in favore di a titolo di CP_1 risarcimento danni l'importo di € 56.898,15, oltre interessi legali dalla data dell'evento, 13 maggio 2015 sino al soddisfo;
2) condanna , in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante protempore, CP_1 liquidate, già operata la compensazione, in € 2.687,34 per la fase cautelare ed €
3.328,67 per il giudizio di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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