Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2641/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Perri Vincenzo e Matalone Paola, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio degli CP_1
Avv.ti Perri Vincenzo e Matalone Paola, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 10/12/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 09/06/2007 in San Gemini (TR), che dall'unione è nata la figlia a Terni (TR) il 10/05/2008 e che il Persona_1 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
1) “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi dotati di redditi propri sufficienti;
3) Affido condiviso e collocazione della figlia minore : Per_1
La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Per_1 le modalità sull'affido condiviso, con collocazione dal lunedì al mercoledì presso la madre, nella casa coniugale sita in Terni (TR), alla Via Alberto Mario n.29/C e dal giovedì al sabato presso l'abitazione del padre, in Terni, via di Giandimartalo di Vitalone, 20. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno dunque assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Entrambi i genitori, in ogni caso, nei periodi in cui avranno la figlia presso di sé avranno comunque l'obbligo di scambiarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi informazione relativa alla figlia;
di riferire le località presso cui risiederanno con loro nei periodi di vacanza;
4) Domenica, Festività e vacanze
Per quanto riguarda le domeniche e le festività sarà la figlia ormai sedicenne, Per_1
a decidere con chi dei due genitori stare, in base anche agli impegni scolastici e personali, mentre trascorrerà le vacanze estive 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5) Mantenimento della figlia minore Per_1
Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile pari ad €
200,00, che si rivaluterà annualmente secondo gli indici ISTAT. In merito alle spese straordinarie, come definite nel Protocollo del Tribunale di Terni, preventivamente concordate, nei termini ivi stabiliti, ovvero obbligatorie, si chiede che siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di rimborso della quota di propria spettanza al genitore che ha anticipato la somma, entro 15 giorni dal relativo giustificativo di spesa;
6) La casa coniugale
Quanto alla casa coniugale di Terni, Via Alberto Mario n.29/C, da cui il SI. si Pt_1
è allontanato, portando con sé i soli effetti personali, i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo trasferimento in favore della SI.ra del 50% della quota di proprietà del suddetto immobile CP_1
e delle relative pertinenze immobiliari facenti capo al SI. nella Parte_1 misura del 50%. Ciò premesso, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
➢ CONSENSO ED OGGETTO:
Il SInor cede e trasferisce alla SI.ra la propria Parte_1 CP_1 quota pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Terni, alla via Alberto
Mario n.29/C, censito al Catasto Fabricati dell'anzidetto Comune al foglio 124, part.677, sub.113, z.c. 1, cat. A/2, classe 4^, vani 6,5, R.C. Euro 856,03, nonché la propria quota pari al 50% della piena proprietà dei seguenti beni pertinenziali:
▪ locale ad uso garage pertinenziale, posto al piano interrato, sito in Terni, alla via Alberto Mario, censito al Catasto Fabricati dell'anzidetto Comune al foglio 124, part.677, sub.38, z.c. 1, cat. C/6, classe 5^, consistenza catastale mq.21, R.C. Euro 45,55;
▪ posto auto pertinenziale, posto al piano terra, sito in Terni, alla via Alberto Mario, censito al Catasto Fabricati dell'anzidetto Comune al foglio 124, part.677, sub.81, z.c.
1, cat. C/6, classe 3^, consistenza catastale mq.13, R.C. Euro 20,14;
▪ posto auto pertinenziale, posto al piano terra, sito in Terni, alla via Alberto Mario, censito al Catasto Fabricati dell'anzidetto Comune al foglio 124, part. 677, sub.82, z.c.
1, cat. C/6, classe 3^, consistenza catastale mq.13, R.C. Euro 20,14;
➢ PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, cointestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio
1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
➢ ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di
Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data
21/11/2024 dal GE , che si allega al presente atto, formandone parte CP_2 integrante, al punto 8).
La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto
Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
➢ GARANZIE E PROVENIENZA
La parte alienante dichiara e garantisce:
che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità
e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Terni -
Territorio in data 20/05/2010 al n. R.G 6198 e al n. R.P. 1090 in dipendenza del contratto di mutuo fondiario n. 8813051526504 Rep. N.40.914 – Racc. n.15.168, a firma Notaio Dott. che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della Persona_2
SI.ra una volta completamente estinto il mutuo. CP_1
➢ CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che la SI.ra a fronte del trasferimento si accolli in CP_1 via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la Controparte_3 per un mutuo di originari € 140.073,30, di cui al contratto di mutuo fondiario n.8813051526504 Rep. N.40.914 – Racc. n.15.168, a firma Notaio Dott. Persona_2 garantito da ipoteca volontaria iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Terni - Territorio in data 20/05/2010 al n. R.G 6198 e al n. R.P. 1090, che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della SI. una volta CP_1 completamente estinto il mutuo.
A tali effetti la SI.ra si obbliga a pagare puntualmente le singole rate CP_1 residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
➢ RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
➢ DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, le parti dichiarano che il fabbricato, di cui sono parte le porzioni immobiliari compravendute, è stato edificato in forza e conformità della Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Terni in data 02 maggio 1996, n.1264; che lo stesso fabbricato è stato dichiarato abitabile giusta certificazione rilasciata dallo stesso Comune in data 08 marzo 1999 e che alle stesse porzioni immobiliari, non sono state apportate modifiche o effettuate opere edificatorie soggette a sanatoria urbanistica.
➢ DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo
1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione, definisce la separazione personale delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale.
➢ EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n.
21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data 09/06/2007
[...] prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN GEMINI (TR) (atto n. 18, parte II, Serie A, dell'anno 2007);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti