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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7043/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], nata a [...] CP_1 Parte_1 il 16.07.1979, nato a [...] il [...], nato a [...] Parte_2 CP_2 il 2.07.1977, in proprio, ed unitamente a quale genitore legale rappresentante, anche Parte_3 in nome e per conto della figlia minore: nata a [...] il [...], tutti con il Parte_4 patrocinio dell'avvocato Rosa Barletta ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Avellino, P.zza della Libertà n. 28/B
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori CP_1 Parte_1
in proprio, ed unitamente a quale genitore legale
[...] Parte_2 CP_2 Parte_3 rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore convenivano in Parte_4 giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini Controparte_3 italiani iure sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, nato in [...] il Persona_1 giorno 11.08.1885 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_3 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.3.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il PM ha concluso come da parere in atti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...], emigrava in Argentina dove, Persona_1 contraeva matrimonio, in data 23.03.1906, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, CP_4 nasceva il 9.07.1923; Persona_2
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 20.09.1952, con il sig. Persona_2 Persona_3
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 20.08.1956;
[...] CP_1
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 8.11.1975, con il sig. CP_1 [...]
, e dall'unione nascevano, in Argentina, il 30.06.1984, il Per_4 Parte_2 CP_2
2.07.1977 ed il 16.07.1979; Parte_1
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra nasceva in Argentina, CP_2 Parte_3 il 9.09.2019; Pt_4 Parte_4
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_1 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia e da questa a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito l'impossibilità di presentare la richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia competente, data l'indisponibilità di date per il servizio in oggetto, a causa del notorio ritardo decennale dei Consolati italiani all'estero nella gestione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, con conseguenti relativi tempi di attesa e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti. Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 4), emigrava in Argentina senza Persona_1 naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all. 5) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, ha conservato la cittadinanza trasmettendola alla figlia (cfr. all. 8) e da questa a tutti i discendenti (cfr. all. 9-16), Persona_2 ivi inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_3 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia competente, quali discendenti
– in linea retta – di cittadino italiano a causa della sospensione sine die del servizio, nonché la notoria situazione di ritardo decennale delle convocazioni, da parte dei Consolati d' in Sud America e Pt_5 soprattutto in Argentina ed in Brasile, per l'analisi delle istanze. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata a [...] CP_1
(Argentina) il 20.08.1956, nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 ato a Rosario (Argentina) il 30.06.1984, nato a [...] il [...] ed
[...] CP_2
, nata a [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza Parte_4 italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 13.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7043/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], nata a [...] CP_1 Parte_1 il 16.07.1979, nato a [...] il [...], nato a [...] Parte_2 CP_2 il 2.07.1977, in proprio, ed unitamente a quale genitore legale rappresentante, anche Parte_3 in nome e per conto della figlia minore: nata a [...] il [...], tutti con il Parte_4 patrocinio dell'avvocato Rosa Barletta ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Avellino, P.zza della Libertà n. 28/B
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i signori CP_1 Parte_1
in proprio, ed unitamente a quale genitore legale
[...] Parte_2 CP_2 Parte_3 rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore convenivano in Parte_4 giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il proprio status di cittadini Controparte_3 italiani iure sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, nato in [...] il Persona_1 giorno 11.08.1885 ed emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_3 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.3.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il PM ha concluso come da parere in atti.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito i ricorrenti deducono che:
- il signor nato il [...] a [...], emigrava in Argentina dove, Persona_1 contraeva matrimonio, in data 23.03.1906, con la sig.ra e dove, dalla predetta unione, CP_4 nasceva il 9.07.1923; Persona_2
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 20.09.1952, con il sig. Persona_2 Persona_3
e dall'unione nasceva, in Argentina, il 20.08.1956;
[...] CP_1
- contraeva matrimonio, in Argentina, in data 8.11.1975, con il sig. CP_1 [...]
, e dall'unione nascevano, in Argentina, il 30.06.1984, il Per_4 Parte_2 CP_2
2.07.1977 ed il 16.07.1979; Parte_1
- dall'unione more uxorio di con la sig.ra nasceva in Argentina, CP_2 Parte_3 il 9.09.2019; Pt_4 Parte_4
- l'avo, sig. e nessuno degli avi dei ricorrenti ha rinunciato o perso la Persona_1 cittadinanza italiana, né si è mai naturalizzato cittadino argentino;
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o Persona_1 naturalizzazione, l'ha pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche alla figlia e da questa a tutti i discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbe dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito l'impossibilità di presentare la richiesta di cittadinanza al Consolato Generale d'Italia competente, data l'indisponibilità di date per il servizio in oggetto, a causa del notorio ritardo decennale dei Consolati italiani all'estero nella gestione delle istanze di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis, con conseguenti relativi tempi di attesa e, quindi, con sostanziale paralisi del diritto di presentazione delle richieste ed evidente pregiudizio dei propri diritti. Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, che il sig.
cittadino italiano dalla nascita (cfr. all. 4), emigrava in Argentina senza Persona_1 naturalizzarsi cittadino argentino (cfr. all. 5) e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del codice civile vigente in epoca unitaria, non essendovi dubbio che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani, ha conservato la cittadinanza trasmettendola alla figlia (cfr. all. 8) e da questa a tutti i discendenti (cfr. all. 9-16), Persona_2 ivi inclusi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_3 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dedotto l'impossibilità di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al Consolato Generale d'Italia competente, quali discendenti
– in linea retta – di cittadino italiano a causa della sospensione sine die del servizio, nonché la notoria situazione di ritardo decennale delle convocazioni, da parte dei Consolati d' in Sud America e Pt_5 soprattutto in Argentina ed in Brasile, per l'analisi delle istanze. Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nata a [...] CP_1
(Argentina) il 20.08.1956, nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 ato a Rosario (Argentina) il 30.06.1984, nato a [...] il [...] ed
[...] CP_2
, nata a [...] il [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza Parte_4 italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 13.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea