Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
n. 7678/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7678 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
via Loni n. 48, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 51, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Fanari, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE contro
, P. IVA , con sede legale in Nuoro, via Straullu n. 35, e sede CP_1 P.IVA_1 amministrativa in Cagliari, viale Diaz n. 77, in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio degli Avv. Francesco Pisenti, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio Persona_1
del 7 novembre 2017, repertorio n. 138410, raccolta n. 37224
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: (nell'atto di citazione) voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
“in accoglimento delle considerazioni sopra esposte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata n. 7213/2017, con provvedimento inaudita altera parte o, subordinatamente, a seguito di udienza di comparizione personale delle parti fissata l'udienza di comparizione:
In via preliminare e pregiudiziale
pagina 1 di 8
B) Per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
5654/2017 formata da nei confronti del opponente;
CP_1 CP_2
Nel merito
C) Accertare l'illegittimità della pretesa creditoria rappresentata nell'ingiunzione di pagamento n.
7213/2017 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficacie l'ingiunzione stessa;
D) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
”.
(nella comparsa conclusionale)
“In via preliminare e pregiudiziale A) Accertare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'atto di ingiunzione di pagamento opposto, stante l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
B) Per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 7213/2017 formata da nei confronti dell'opponente; Nel merito C) CP_1
Accertare l'illegittimità della pretesa creditoria rappresentata nell'ingiunzione di pagamento n.
7213/2017 e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o rendere inefficacie l'ingiunzione stessa;
D) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge. In via subordinata E) Nell'ipotesi in cui il Tribunale, in relazione alle fatture ingiunte distinte con i numeri 2013/302385671 di € 31,79,
2013/23147896 di € 75,54, 2014/402371936 di € 3.022,72 e 2016/530260822 di € 43,07, dichiari cessata la materia del contendere, annullare e/o revoca l'atto di ingiunzione di pagamento impugnato
e condannare la società alle spese del presente giudizio in applicazione del principio CP_1
della soccombenza virtuale;
F) Accertare l'illegittimità della fattura n. 2016/500300415 emessa a titolo di “conguagli partite pregresse”, ed in ogni caso l'assenza di morosità in capo al sig. Pt_1
; G) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali per il presente giudizio, oltre
[...] il rimborso delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Nell'interesse dell'opposta: (nella comparsa di costituzione e risposta)
“In via principale
1)Condannare parte attrice al pagamento dell'importo indicato con l'ingiunzione di pagamento n.
7213/2017, emessa da in data 17/07/2017 detratto l'importo di € 134,22 il tutto per i motivi CP_1
meglio esposti in narrativa;
in via subordinata:
pagina 2 di 8 2) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla
o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 7213/2017, emessa da in data 17/07/2017, oggetto CP_1
della presente opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP_1
nei confronti della sig. per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo Parte_1
indicato nelle fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
(nella comparsa conclusionale)
“In via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'opponente; b) accertare che, per effetto della contabilizzazione manuale dei pagamenti effettuati a vario titolo dall'attore e della successiva imputazione e/o compensazione effettuata dal Gestore in corso di Giudizio, nessun importo risulta oggi dovuto in merito alle fatture ingiunte n. 2013/302385671 di € 31,79, n.
2013/23147896 di € 74,54, n. 2014/02371936 di € 3.022,72 e n. 2016/530260822 di € 43,07 e, conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alle medesime;
c) accertare e dichiarare la piena legittimità e debenza della fattura n. 2016/500300415, emessa da
a titolo di conguagli partite pregresse in data 28/04/2016, dell'ammontare di euro CP_1
411,68, il cui recupero deve ad oggi ritenersi sospeso per le ragioni di cui in espositiva;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio o compensazione delle stesse, piena o nella percentuale che sarà ritenuta congrua”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento n. 7213/2017 del 17.07.2017, regolarmente notificato, il Sig. ha convenuto nanti al Tribunale di Cagliari la Parte_1 CP_1
al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
[...]
L'opponente ha esposto che:
- in data 24.07.2017, aveva notificato al Sig. un atto di ingiunzione di CP_1 Pt_1
pagamento distinto con il numero 7213/2017 del 17.07.2017, con il quale gli aveva ingiunto il pagamento di € 3.583,80;
- nella specie, secondo la società non sarebbero state pagate le seguenti fatture: n. CP_1
2013/302385671 del 28.05.2013, importo € 31,79; n. 2013/23147896 del 21.10.2013, importo €
74,54; n. 2014/402371936 del 03/06/2014, importo € 3.022,72; n. 2016/500300415 del
28.04.2016, importo € 411,68; n. 2016/530260822 del 15.07.2016, importo € 43,07;
- nel mese di aprile 2017, l'utente aveva ricevuto la notifica del 2° sollecito di pagamento e preavviso di slaccio, formato da il 20.03.2017, per il mancato pagamento delle CP_1
pagina 3 di 8 fatture nn. 2013/302385671 per € 31,79, 2013/23147896 per € 74,54 e 2014/02371936 per €
3.022,72, recanti l'importo complessivo di € 3.129,05. Al solo fine di evitare l'interruzione del servizio idrico, in data 18/04/2017 e 19/04/2017, il Sig. aveva versato le somme Pt_1
richieste da con imputazione di pagamento riferita al sollecito di pagamento contente CP_1
le suddette fatture;
- nel mese di aprile 2017, l'utente aveva ricevuto il primo sollecito di pagamento e preavviso di slaccio, formato da il 16/03/2017, per il mancato pagamento delle seguenti CP_1 fatture recanti l'importo complessivo di € 1.810,32: n. 2014024327527 del 06.10.2014, per l'importo di € 27,89; n. 530260822 del 15.07.2016, per l'importo di € 279,48; n. 500300415 del
28.04.2016 per l'importo di € 411,68; n. 530009937 del 29.01.2016, per l'importo di € 624,99;
n. 530103096 del 31.03.2016, per l'importo di € 466,28. Tuttavia, non vi sarebbe morosità con riguardo a dette fatture;
- l'importo dovuto dal Sig. per i consumi rilevati nel periodo di tempo compreso Parte_1 tra il 25.07.2015 e il 25.10.2016 era pari a € 1.962,54. Per errore, l'utente aveva corrisposto due volte il pagamento della fattura a saldo, versando l'importo complessivo di €2.093,08 e pertanto aveva richiesto che l'importo versato in eccedenza pari a € 130,54 fosse imputato al pagamento della fattura n. 2014024327527 emessa da il 06.10.2014 a titolo di deposito CP_1 cauzionale, recante l'importo di € 27,89;
- con riferimento all'importo residuo di € 102,65, l'utente al solo fine di evitare l'interruzione del servizio idrico e senza riconoscimento del debito, aveva dichiarato di voler imputare detta somma quale acconto della fattura n. 530260822 emessa il 28.04.2016 a titolo di conguaglio regolatorio, recante l'importo di € 411,68;
- con nota del 30.05.2017, aveva comunicato al legale del Sig. di aver CP_1 Pt_1 provveduto a utilizzare l'importo relativo al doppio pagamento della fattura a saldo n.
201600053040500 di € 1.046,54 e il bonifico bancario di € 309,03 per compensare le seguenti fatture: n. 2014024327527 per deposito cauzionale, importo € 27,89; n. 530009937 acconto, importo € 624,99; n. 530103096 acconto, importo € 466,28; n. 530260822 acconto di € 279,48.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.12.2017, si è costituita in giudizio la quale ha esposto che: CP_1
- le fatture pagate sono la n. 2013/302385671 per € 31,79 e la n. 2013/23147896 per € 74,54. Per quanto attiene la fattura n. 2014/02371936 residua un credito di € 2.994,83. Pertanto, dall'ingiunzione di pagamento deve essere detratto l'importo di € 134,22;
pagina 4 di 8 - in merito alle fatture n. 2016/530260822 e n. 2016/000500300415 avrebbe CP_1
correttamente imputato il residuo del creditore (€ 804,84 + € 1.157,70);
- aveva riconosciuto il doppio pagamento individuando relativamente alla fattura n. CP_1
201600053040500 un'eccedenza di € 1.046,54;
- il pagamento totale effettuato dal Sig. era pari ad € 1.398,64, mentre il totale delle Pt_1 fatture a cui sono stati imputati i pagamenti è pari ad € 1.355,57, con una differenza residua pari ad € 43.07, importo residuo della fattura n. 2016/530260822 come da ingiunzione, nonché da estratto conto;
- la fattura n. 2016/000500300415 non è invece stata pagata dal che pertanto sarebbe Pt_1
inadempiente.
Con le note autorizzate del 9 settembre 2022, la società ha riconosciuto di avere ricevuto CP_1
l'importo di € 3.129,05, relativo alle fatture n. 2013/302385671 di € 31,79, n. 2013/23147896 di €
74,54 e n. 2014/02371936 di € 3.022,72 e ha comunicato che ogni azione volta al recupero del credito di cui alla fattura n. 2016/500300415, relativo ai cosiddetti “conguagli regolatori” deve intendersi sospesa dal Gestore fino ad una pronuncia univoca che acclari la legittimità della relativa richiesta di pagamento.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e all'udienza del 27.09.2022, il giudice ha tenuto la causa a decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
È pacifico e documentale, che le fatture n. 2013/302385671 del 28.05.2013, con importo pari a € 31,79,
n. 2013/23147896 del 21.10.2013, con importo pari a € 74,54, e n. 2014/402371936 del 03.06.2014 con importo pari a € 3.022,72 siano state pagate dall'opponente.
Invero, a seguito del secondo sollecito Prot. EC/RC/GM 17200 GRC, il Sig. aveva provveduto Pt_1
al pagamento di due bollettini da € 1.564,52, per un complessivo importo pari a € 3.129,04, a saldo delle tre fatture di cui sopra (doc. 2 e 3 opponente).
La società che inizialmente in riferimento alla fattura n. 2014/02371936 aveva riconosciuto CP_1
un debito residuo pari a € 2.994,83, a seguito di ricalcolo, con le note autorizzate del 9.09.2022, ha riconosciuto l'assenza di morosità in capo al Sig. per le fatture sopra menzionate, oltre che per Pt_1
il residuo della fattura n. 2016/530260822 del 15.07.2016 di importo pari a € 43,07.
Altrettanto pacifico e documentale è che il Sig. aveva erroneamente corrisposto il doppio Pt_1
pagamento della fattura a saldo n. 201600053040500 di € 1.046,54 e il bonifico bancario di € 309,03, per un importo complessivo pari a € 1.355,57 e che dette somme erano state imputate da per CP_1
compensare le seguenti fatture: n. 2014024327527 per deposito cauzionale con importo pari a € 27,89;
pagina 5 di 8 n. 530009937 per acconto con importo pari a € 624,99; n. 530103096 per acconto con importo pari a €
466,28; n. 530260822 per acconto con importo pari a € 279,48; per un valore complessivo di €
1.398,64.
I suddetti due pagamenti, del complessivo importo di € 1.355,57, devono ritenersi ritualmente imputati dal Gestore secondo il criterio sancito dall'art. 1193, 2 comma, c.c., non potendosi invece dare rilevanza sul punto al calcolo riportato nell'atto di citazione e reiterato nei successivi atti di difesa dall'opponente. Questo, infatti, risulta destituito di fondamento perché basato su un presupposto erroneo: l'opponente non ha tenuto conto che la fattura a saldo non si sostituisce alle fatture in acconto ma è emessa al netto di quanto già calcolato nelle fatture in acconto, a prescindere dal fatto che esse siano state effettivamente pagate. L'utente è tenuto a pagare, oltre alla fattura a saldo, anche le fatture in acconto, i cui importi, essendo stati fatturati in precedenza, sono stati detratti dal saldo finale.
All'esito dell'istruttoria, le parti hanno concordato sul fatto che nulla è dovuto in base alle fatture nn.
2013/302385671 di € 31,79, 2013/23147896 di € 75,54, 2014/402371936 di € 3.022,72 e
2016/530260822 di € 43,07.
La società opposta non ha comunicato di avere annullato l'ingiunzione di pagamento opposta e, pertanto, vi deve provvedere il giudice, pur dichiarando, al contempo, la cessazione della materia del contendere sulle fatture nn. 2013/302385671 di € 31,79, 2013/23147896 di € 75,54, 2014/402371936 di € 3.022,72 e 2016/530260822 di € 43,07.
La società ha comunicato di avere sospeso la riscossione della fattura n. 2016/500300415 in CP_1
materia di conguagli regolatori in attesa di un pronunciamento definitivo della Corte di cassazione.
Peraltro, nelle note conclusionali, le parti hanno chiesto a questo giudice di pronunciarsi sulla legittimità della fattura n. 2016/500300415 emessa a titolo di “conguagli partite pregresse”.
La questione della legittimità dei “conguagli regolatori” non è stata proposta dalle parti negli atti introduttivi, né nella parte espositiva né nelle conclusioni.
La domanda di accertamento della legittimità e debenza della fattura n. 2016/500300415 emessa a titolo di “conguagli partite pregresse” deve pertanto essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
Le parti non concordano sulla regolamentazione delle spese di lite.
L'opponente ritiene che la società debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite CP_1
per avere emesso l'ingiunzione di pagamento nonostante l'utente avesse già effettuato i pagamenti relativi alle fatture azionate.
La società ritiene invece che le spese debbano essere compensate o che l'utente debba essere CP_1
condannato alla rifusione delle spese di lite per non avere eseguito i pagamenti in modo regolare, rendendo così difficoltosa la contabilizzazione per il gestore del servizio idrico. Ha esposto la società
pagina 6 di 8 che, se l'utente avesse pagato regolarmente le fatture utilizzando i bollettini precompilati, i CP_1
pagamenti sarebbero andati ad “agganciarsi” in automatico alle fatture mentre, con i pagamenti eseguiti in ritardo e senza una chiara imputazione alle fatture di riferimento, il Gestore ha dovuto provvedere all'imputazione “manualmente”.
Ora, è senz'altro vero che l'utente ha pagato le fatture in ritardo, a seguito di solleciti e minacce di slaccio, non ha utilizzato gli appositi bollettini e ha effettuato pagamenti cumulativi che possono avere complicato le operazioni di imputazione da parte del gestore, tuttavia deve evidenziarsi che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa il 17 luglio 2017; i pagamenti sono precedenti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento (rispettivamente 18 e 19 aprile 2017) e l'utente ne aveva dato comunicazione al Gestore del servizio idrico con pec del 21 aprile 2017.
La società evidentemente, per i mesi successivi non aveva tenuto conto della comunicazione CP_1
dell'utente e aveva proseguito con l'emissione dell'ingiunzione. Anche nel presente giudizio, il Gestore ha insistito nell'affermare la pretesa creditoria per la fattura n. 2014/02371936, senza neanche preoccuparsi di verificare prima la veridicità di quanto esposto dall'opponente, e solo nella memoria nel 9 settembre 2022 ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, causando così lo svolgimento di attività processuale inutile.
Tanto premesso, la società deve essere condannata alla rifusione, in favore dell'opponente, CP_1
delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in considerazione della limitata attività professionale prestata e del riconoscimento delle avverse ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'ingiunzione di pagamento n. 7213/2017;
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle fatture nn. 2013/302385671 di € 31,79,
2013/23147896 di € 75,54, 2014/402371936 di € 3.022,72 e 2016/530260822 di € 43,07;
- dichiara inammissibile perché tardiva la domanda sulla legittimità e debenza della fattura n.
2016/500300415 emessa a titolo di “conguagli partite pregresse”;
- condanna la società alla rifusione in favore del signor delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in € 1.702,00 per compenso professionale e € 125,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 7 di 8 Cagliari, 23/06/2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
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