CA
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 731 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Treppiedi, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
1 Appellata
Conclusioni dell'appellante:
ritenere e dichiarare la esclusiva ed intera responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della appellata nella causazione del sinistro, come esposto in narrativa e, per l'effetto:
condannare l'appellata al risarcimento dell'intero danno fisico patito subito dall'attore, come accertato nella CTU di prime cure;
condannare l'appellata al risarcimento dell'intero danno da vacanza rovinata, come esposto in prime cure e in appello, da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, ove riconosciuto un contributo causale dell'attore, rimodulare la misura percentuale del concorso di colpa, riducendone l'eventuale entità
riconosciuta in capo all dalla sentenza di primo grado;
Pt_1
conseguentemente, condannare l'appellata al risarcimento del danno fisico subito dall'attore, come accertato nella CTU di prime cure, in tale misura rimodulata;
condannare l'appellata al risarcimento del danno da vacanza rovinata, come esposto in prime cure e in appello, da liquidarsi in via equitativa.
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'appello avversario poiché inammissibile e/o comunque infondato.
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5234/2018 del 29 novembre 2018, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte da per il risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 2 gennaio 2013 durante il soggiorno a Zanzibar, in Tanzania, presso l'Hotel Kiwenga Bravo Club Alpitour -allorché camminando su un vialetto pedonale sopraelevato e privo di protezioni laterali, era inciampato e caduto al suolo, riportando lesioni al polso destro-, ha condannato al Controparte_1
risarcimento del solo danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica,
quantificato in euro 5.200,00, oltre al pagamento delle spese del giudizio e di c.t.u..
Più in dettaglio, il Tribunale:
- valutato il compendio probatorio acquisito, ha ritenuto provata la verificazione del sinistro e lo ha imputato, a termini dell'art. 2043 c.c., a responsabilità della convenuta, scorgendo al contempo gli estremi del concorso colposo dell'infortunato, rilevante ex art. 1227 c.c., per non aver “prestato la dovuta
attenzione di fronte ad un evidente fonte di pericolo … chiaramente visibile e
riconoscibile” (pag. 5 della sentenza);
- sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale -stimato in 6 punti percentuali il danno biologico permanente conseguito al sinistro- ha liquidato il danno da lesione dell'integrità psico-fisica in euro 6.058,00, con una maggiorazione del 15%, ai fini della personalizzazione del danno, e il danno da inabilità temporanea in euro 2.367,50, riconoscendo infine l'importo di euro
5.200,00, decurtato del 50% onde tener conto del concorso colposo dell'attore;
3 - ha rigettato la domanda di risarcimento del “danno da vacanza rovinata” per difetto di dimostrazione dei disagi e delle rinunzie che l'infortunio avrebbe imposto all'attore, rimarcando che al momento del sinistro questi aveva usufruito già quasi per intero del viaggio.
ha proposto appello avverso la pronunzia denunziando: Parte_1
I) l'erroneo percorso argomentativo sviluppato dal primo giudice per giungere all'imputazione di una responsabilità concorrente in capo all'infortunato,
indebitamente gravato dell'onere di dimostrare non solo la pericolosità della res,
ma anche l'assenza di una propria condotta colposa;
II) l'erroneo inquadramento della responsabilità del tour operator nell'alveo della responsabilità aquiliana anziché in quello contrattuale chiaramente tratteggiato dal
Codice del Turismo, con le evidenti ricadute in tema di ripartizione dell'onere della prova che dalla differente classificazione derivano, spettando al viaggiatore allegare il titolo del viaggio e gli inadempimenti della controparte e all'organizzatore, invece, provare di aver agito con diligenza onde evitare il danno nonché la scriminante dal caso fortuito o della forza maggiore. Segnala che alcuna significativa alterazione della distribuzione del carico probatorio discenderebbe dalla conferma della responsabilità di come da fatto illecito, più Controparte_1
propriamente ricondotta, tuttavia, al disposto dell'art. 2051 c.c., giacchè, anche in tal caso, se il danneggiato deve provare il fatto e la sua dipendenza eziologica dalla cosa in custodia, resta a carico del custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito o della condotta concorrente dell'infortunato. Sostiene di aver assolto in modo compiuto, nell'un caso o nell'altro, al proprio onere, mediante produzione
4 documentale (le ritrazioni fotografiche attestanti la condizione dei luoghi) e prova per testi, mentre su un piano meramente congetturale, in alcun modo suffragato da conferme istruttorie, era rimasta l'allegazione secondo cui la caduta era dipesa da una distrazione o da un proprio movimento anomalo. Esclude che la condizione di pericolosità dei luoghi fosse obiettivamente e soggettivamente percepibile e contesta, in linea gradata, il giudizio di equivalenza causale dell'apporto delle parti alla produzione dell'evento dannoso
III) la violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., dell'art. 47 del Codice del Turismo e dell'art. 115 c.p.c. alla base del rigetto della domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, essendo stata fornita dimostrazione sia dell'inadempimento dell'organizzatore del viaggio, sia della finalità turistica del pacchetto di viaggio,
frustrata dall'infortunio.
Ha, quindi, insistito per l'integrale risarcimento del danno sofferto.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato il gravame e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto. Ha invocato l'ipotesi di esonero da responsabilità di cui all'art. 46 del Codice del Turismo adducendo che la caduta era stata determinata non da un difetto di manutenzione del vialetto bensì della sua connotazione naturale, ben visibile e comunque nota all'attore, che aveva soggiornato per diversi giorni presso il villaggio turistico, e dunque, in ultima analisi, alla condotta disattenda di costui
L'appello è meritevole di accoglimento.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che per la connessione che li connota possono essere trattati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.
5 Obiettivamente erroneo è l'inquadramento della responsabilità dell'organizzatore del viaggio operata dal Tribunale. In funzione del combinato disposto degli artt.
43, 44 e 46 del Codice del turismo -nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è
causa-, il tour operator, quale debitore delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, risponde a titolo contrattuale del proprio mancato o inesatto adempimento e, in ipotesi di danno alla persona derivante da inadempimento delle prestazioni assunte, ferme “le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da
norme speciali”, è esonerato da responsabilità solo “quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.” (art. 46 D.Lgs. 23.5.2011 n. 79). Se ne ricava che, mentre al viaggiatore, in ossequio al canone generale fissato all'art. 2697 c.c., compete dimostrare, unitamente al titolo contrattuale, il fatto, il danno e il nesso eziologico che li avvince, grava sul tour operator l'onere di identificare in positivo e di comprovare il fatto estraneo alla propria sfera di dominio -segnatamente il fatto colposo del viaggiatore, quello doloso o colposo del terzo, sempre che imprevedibile e inevitabile, o l'evento di caso fortuito o forza maggiore- causa del proprio inadempimento.
Applicate tali coordinate al caso concreto, deve dirsi raggiunta la prova di cui era onerato il viaggiatore, non anche quella gravante sull'organizzatore del viaggio.
Vale invero osservare che:
- è pacifico che ebbe a stipulare con un contratto di Parte_1 Controparte_1
pacchetto turistico, con partenza in data 26 dicembre 2012 da Roma Fiumicino per
6 Zanzibar, in Tanzania, e permanenza presso l'Hotel Kiwenga Bravo Club Alpitour,
e rientro previsto per il 3 gennaio 2013.
- non formano oggetto di contestazione né la caduta del viaggiatore, occorsa nell'ultimo giorno di permanenza a Zanzibar, il 2 gennaio 2013, né la peculiare condizione della struttura ricettiva -mostrata dalle ritrazioni fotografiche depositate da non confutate dalla società convenuta, con le Parte_1
conseguenze indicate dall'art. 115 c.p.c.- connotata dalla presenza di camminamenti in pietra o in legno poco ampi, sopraelevati rispetto al terreno circostante e privi di ringhiere o protezioni laterali;
- è stato provato mediante deposizione della testimone che Testimone_1 Pt_1
mentre percorreva insieme ad altri ospiti uno di questi camminamenti diretto
[...]
al mare, inciampava e cadeva da basso riportando lesioni al polso destro. Più in dettaglio la testimone ha confermato le modalità dell'infortunio descritte dall'appellante e le caratteristiche del viale pedonale riferendo che “l'ultima
giornata della vacanza mentre l'attore stava camminando su un vialetto che
collegava i vari alloggi, in un tratto, che era sopraelevato rispetto al livello della
strada e privo di recinzione a causa delle pietre esistenti sul piano di calpestio che
sono in realtà dei pezzi di corallo, è inciampato ed è caduto dal vialetto …il Pt_1
vialetto non era particolarmente ampio ed eravamo un gruppo di persone che
stavamo recandoci al mare, ed alcune di queste erano davanti ad e ci siamo Pt_1
resi conto dopo che il vialetto aveva un livello differente dal piano di calpestio
proprio perché l'ambiente circostante era occupato dalla vegetazione. Lui aveva
molto dolore al braccio anche se poi, per ragioni logistiche, proprio perché
7 dovevamo fare circa 3 ore di viaggio con l'incertezza se poi fare o meno l'esame,
la radiografia è stata fatta l'indomani al rientro” (cfr. verbale di udienza del 24
maggio 2016 in atti);
- è documentalmente provato che l'appellante fu visitato da un medico presente nella struttura alberghiera, il quale applicò una benda-fissatore esterno, prescrisse degli antidolorifici e suggerì di eseguire una radiografia (cfr. referto in lingua inglese rilasciato dal medico della struttura in data 2.1.2013);
- dal referto di Pronto Soccorso all'Ospedale San Carlo di Roma, presso il quale l'appellante si recò al rientro in Italia il 3 gennaio 2013, emerge che questi riportò
la “frattura dello stiloide radiale destra con rima intrarticolare” con una prognosi di giorni trenta, cui fece seguito l'immobilizzazione dell'arto con doccia in resina
(cfr. Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Roma del 3.1.2013 e
Referto del Servizio di Radiologia dell'Ospedale San Carlo in atti, come confermato dal successivo referto del 7 gennaio 2013 degli Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello).
Si ritrae dal complesso di tali elementi la conferma non solo del fatto e del nesso eziologico tra questo e la lesione che ne è derivata, ma anche della situazione di obiettiva e immanente pericolosità dei camminamenti pedonali, soprattutto quando rifiniti in pietra, a motivo del fondo disconnesso e irregolare, della modesta ampiezza -tale da consentire il transito di non più di due persone affiancate-, della sopraelevazione rispetto al terreno sottostante e dall'assenza di ringhiere o protezioni laterali. Tanto basta a configurare l'inadempimento dell'organizzatore di viaggio per non aver riconosciuto e in ogni caso “per non eliminato/mitigato
8 una chiara fonte di pericolo per gli ospiti”, come già rilevato dal primo giudice
(pag. 5 della sentenza).
Non può invece dirsi integrata la dimostrazione, che era onere di Parte_2
fornire, della colpa dell'infortunato. Come riferito dalla testimone, infatti, Pt_1
camminava, in compagnia di altre persone, ed è inciampato sulle pietre che
[...]
lastricavano il vialetto. Trattasi di una condotta che non assume connotati di colpa
-neppure ove, come proposto dall'appellata, si valorizzino le condizioni di piena luminosità al momento del sinistro o il fatto che l'infortunato conoscesse i luoghi poiché giunto quasi al termine del periodo di permanenza nel villaggio- in quanto del tutto ordinaria (non è dedotto, ad esempio, che l'appellante stesse correndo o che fosse contestualmente assorto in altre attività) e scevra da intrinsechi profili di imprudenza o negligenza. Piuttosto unicamente le ridotte dimensioni del camminamento, la sua sopraelevazione rispetto al piano circostante e l'assenza di protezioni laterali hanno consentito che un fatto del tutto accidentale e peraltro banale producesse gli effetti dannosi in concreto registrati.
Non ricorrono dunque margini per l'applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c.,
così che, in riforma della sentenza impugnata, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione psico-fisica deve essere liquidato in favore dell'appellante per l'intero e dunque nella misura di € 10.400,00, senza la decurtazione del 50%
operata dal primo Giudice.
E' appena il caso di rilevare che alle medesime conclusioni si perverrebbe ove,
facendo leva sull'incipit dell'art. 46 D.Lgs. n. 79/2011 che fa salve “le ipotesi di
responsabilità oggettiva, previste da norme speciali”, l'evento fosse ricondotto
9 alla previsione dell'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità aquiliana da cose in custodia, di natura oggettiva, in quanto tale esclusa unicamente dalla dimostrazione, che è onere del custode fornire, del fattore idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale del danno dalla res pericolosa.
Anche il terzo motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento. Il
risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, espressamente contemplato dall'art. 46 del Codice del Turismo, a tenore del quale “nel caso in
cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di
scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il viaggiatore può
chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante
dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno
correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità
dell'occasione perduta”, costituisce, come di recente chiarito dalla Suprema Corte,
“uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto,
risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del
danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza
delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. civ. 7.9.2023
n. 26142).
La liquidazione è di carattere puramente equitativo e muove dalla considerazione che il contratto di acquisto di viaggio è usualmente stipulato con l'obiettivo di conseguire utilità quali il riposo, lo svago, l'abbandono degli impegni e delle attività quotidiane, così che, ove sia riscontrato l'inadempimento del tour operator,
10 il risarcimento è commisurato a indicatori in grado di disvelare serietà e intensità
del pregiudizio arrecato al viaggiatore, quali, esemplificativamente, l'irripetibilità
del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal turista, quantità,
quantità e rilevanza dei servizi persi, lo stress subito a causa dei disservizi.
Nel concreto, accertato l'inadempimento di e la lesione personale Controparte_1
che ne conseguì e confermato dalla testimone che vide compromesso Parte_1
l'ultimo giorno di viaggio, avendo dovuto rinunziare al proposito di recarsi al mare con i compagni di viaggio giacchè sofferente a causa della frattura (vi è la prescrizione di antidolorifici), appare equo liquidare l'importo -computato ai valori monetari attuali e pertanto già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data odierna- di € 1.000,00, a tal fine:
• considerando che l'appellante dovette affrontare in tali condizioni e movimentando il bagaglio anche il non breve viaggio di rientro in Italia,
programmato per il successivo giorno 3 gennaio;
• valorizzando la destinazione lontana prescelta per il viaggio, in quanto tale ragionevolmente non di frequente reiterazione;
il periodo dell'anno per il quale era stato programmato, coincidente per le festività natalizie;
nonché, in senso contrario, il limitato tempo di vacanza inutilmente trascorso.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo per cui
è condanna a carico di deve essere rideterminato in euro 11.400,00. Controparte_1
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in conformità ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022
11 per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con la sola eccezione della fase decisionale, liquidata ai valori minimi onde tener dell'attività in concreto esplicata dal difensore, in € 3.383,50 -di cui € 383,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014,
devono essere poste a carico di Di esse deve essere disposta la Controparte_1
distrazione in favore dell'avvocato Andrea Treppiedi, procuratore costituito nell'interesse dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo 5234 del 29 novembre
2018, appellata da , con atto di citazione notificato ad Parte_1 Controparte_1
il 3 aprile 2019, ridetermina in € 11.400,00 la somma per cui è condanna a carico di Controparte_1
condanna alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 3.383,50, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese processuali in favore dell'avvocato Andrea Treppiedi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 19 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio
e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 731 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Andrea Treppiedi, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Giovanni Immordino per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.
1 Appellata
Conclusioni dell'appellante:
ritenere e dichiarare la esclusiva ed intera responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della appellata nella causazione del sinistro, come esposto in narrativa e, per l'effetto:
condannare l'appellata al risarcimento dell'intero danno fisico patito subito dall'attore, come accertato nella CTU di prime cure;
condannare l'appellata al risarcimento dell'intero danno da vacanza rovinata, come esposto in prime cure e in appello, da liquidarsi in via equitativa;
in via subordinata, ove riconosciuto un contributo causale dell'attore, rimodulare la misura percentuale del concorso di colpa, riducendone l'eventuale entità
riconosciuta in capo all dalla sentenza di primo grado;
Pt_1
conseguentemente, condannare l'appellata al risarcimento del danno fisico subito dall'attore, come accertato nella CTU di prime cure, in tale misura rimodulata;
condannare l'appellata al risarcimento del danno da vacanza rovinata, come esposto in prime cure e in appello, da liquidarsi in via equitativa.
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata:
rigettare l'appello avversario poiché inammissibile e/o comunque infondato.
con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5234/2018 del 29 novembre 2018, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande proposte da per il risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza dell'infortunio occorsogli il 2 gennaio 2013 durante il soggiorno a Zanzibar, in Tanzania, presso l'Hotel Kiwenga Bravo Club Alpitour -allorché camminando su un vialetto pedonale sopraelevato e privo di protezioni laterali, era inciampato e caduto al suolo, riportando lesioni al polso destro-, ha condannato al Controparte_1
risarcimento del solo danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica,
quantificato in euro 5.200,00, oltre al pagamento delle spese del giudizio e di c.t.u..
Più in dettaglio, il Tribunale:
- valutato il compendio probatorio acquisito, ha ritenuto provata la verificazione del sinistro e lo ha imputato, a termini dell'art. 2043 c.c., a responsabilità della convenuta, scorgendo al contempo gli estremi del concorso colposo dell'infortunato, rilevante ex art. 1227 c.c., per non aver “prestato la dovuta
attenzione di fronte ad un evidente fonte di pericolo … chiaramente visibile e
riconoscibile” (pag. 5 della sentenza);
- sulla scorta di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale -stimato in 6 punti percentuali il danno biologico permanente conseguito al sinistro- ha liquidato il danno da lesione dell'integrità psico-fisica in euro 6.058,00, con una maggiorazione del 15%, ai fini della personalizzazione del danno, e il danno da inabilità temporanea in euro 2.367,50, riconoscendo infine l'importo di euro
5.200,00, decurtato del 50% onde tener conto del concorso colposo dell'attore;
3 - ha rigettato la domanda di risarcimento del “danno da vacanza rovinata” per difetto di dimostrazione dei disagi e delle rinunzie che l'infortunio avrebbe imposto all'attore, rimarcando che al momento del sinistro questi aveva usufruito già quasi per intero del viaggio.
ha proposto appello avverso la pronunzia denunziando: Parte_1
I) l'erroneo percorso argomentativo sviluppato dal primo giudice per giungere all'imputazione di una responsabilità concorrente in capo all'infortunato,
indebitamente gravato dell'onere di dimostrare non solo la pericolosità della res,
ma anche l'assenza di una propria condotta colposa;
II) l'erroneo inquadramento della responsabilità del tour operator nell'alveo della responsabilità aquiliana anziché in quello contrattuale chiaramente tratteggiato dal
Codice del Turismo, con le evidenti ricadute in tema di ripartizione dell'onere della prova che dalla differente classificazione derivano, spettando al viaggiatore allegare il titolo del viaggio e gli inadempimenti della controparte e all'organizzatore, invece, provare di aver agito con diligenza onde evitare il danno nonché la scriminante dal caso fortuito o della forza maggiore. Segnala che alcuna significativa alterazione della distribuzione del carico probatorio discenderebbe dalla conferma della responsabilità di come da fatto illecito, più Controparte_1
propriamente ricondotta, tuttavia, al disposto dell'art. 2051 c.c., giacchè, anche in tal caso, se il danneggiato deve provare il fatto e la sua dipendenza eziologica dalla cosa in custodia, resta a carico del custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito o della condotta concorrente dell'infortunato. Sostiene di aver assolto in modo compiuto, nell'un caso o nell'altro, al proprio onere, mediante produzione
4 documentale (le ritrazioni fotografiche attestanti la condizione dei luoghi) e prova per testi, mentre su un piano meramente congetturale, in alcun modo suffragato da conferme istruttorie, era rimasta l'allegazione secondo cui la caduta era dipesa da una distrazione o da un proprio movimento anomalo. Esclude che la condizione di pericolosità dei luoghi fosse obiettivamente e soggettivamente percepibile e contesta, in linea gradata, il giudizio di equivalenza causale dell'apporto delle parti alla produzione dell'evento dannoso
III) la violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., dell'art. 47 del Codice del Turismo e dell'art. 115 c.p.c. alla base del rigetto della domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, essendo stata fornita dimostrazione sia dell'inadempimento dell'organizzatore del viaggio, sia della finalità turistica del pacchetto di viaggio,
frustrata dall'infortunio.
Ha, quindi, insistito per l'integrale risarcimento del danno sofferto.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato il gravame e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto. Ha invocato l'ipotesi di esonero da responsabilità di cui all'art. 46 del Codice del Turismo adducendo che la caduta era stata determinata non da un difetto di manutenzione del vialetto bensì della sua connotazione naturale, ben visibile e comunque nota all'attore, che aveva soggiornato per diversi giorni presso il villaggio turistico, e dunque, in ultima analisi, alla condotta disattenda di costui
L'appello è meritevole di accoglimento.
Il primo e il secondo motivo di impugnazione, che per la connessione che li connota possono essere trattati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.
5 Obiettivamente erroneo è l'inquadramento della responsabilità dell'organizzatore del viaggio operata dal Tribunale. In funzione del combinato disposto degli artt.
43, 44 e 46 del Codice del turismo -nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è
causa-, il tour operator, quale debitore delle prestazioni che formano il pacchetto turistico, risponde a titolo contrattuale del proprio mancato o inesatto adempimento e, in ipotesi di danno alla persona derivante da inadempimento delle prestazioni assunte, ferme “le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da
norme speciali”, è esonerato da responsabilità solo “quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.” (art. 46 D.Lgs. 23.5.2011 n. 79). Se ne ricava che, mentre al viaggiatore, in ossequio al canone generale fissato all'art. 2697 c.c., compete dimostrare, unitamente al titolo contrattuale, il fatto, il danno e il nesso eziologico che li avvince, grava sul tour operator l'onere di identificare in positivo e di comprovare il fatto estraneo alla propria sfera di dominio -segnatamente il fatto colposo del viaggiatore, quello doloso o colposo del terzo, sempre che imprevedibile e inevitabile, o l'evento di caso fortuito o forza maggiore- causa del proprio inadempimento.
Applicate tali coordinate al caso concreto, deve dirsi raggiunta la prova di cui era onerato il viaggiatore, non anche quella gravante sull'organizzatore del viaggio.
Vale invero osservare che:
- è pacifico che ebbe a stipulare con un contratto di Parte_1 Controparte_1
pacchetto turistico, con partenza in data 26 dicembre 2012 da Roma Fiumicino per
6 Zanzibar, in Tanzania, e permanenza presso l'Hotel Kiwenga Bravo Club Alpitour,
e rientro previsto per il 3 gennaio 2013.
- non formano oggetto di contestazione né la caduta del viaggiatore, occorsa nell'ultimo giorno di permanenza a Zanzibar, il 2 gennaio 2013, né la peculiare condizione della struttura ricettiva -mostrata dalle ritrazioni fotografiche depositate da non confutate dalla società convenuta, con le Parte_1
conseguenze indicate dall'art. 115 c.p.c.- connotata dalla presenza di camminamenti in pietra o in legno poco ampi, sopraelevati rispetto al terreno circostante e privi di ringhiere o protezioni laterali;
- è stato provato mediante deposizione della testimone che Testimone_1 Pt_1
mentre percorreva insieme ad altri ospiti uno di questi camminamenti diretto
[...]
al mare, inciampava e cadeva da basso riportando lesioni al polso destro. Più in dettaglio la testimone ha confermato le modalità dell'infortunio descritte dall'appellante e le caratteristiche del viale pedonale riferendo che “l'ultima
giornata della vacanza mentre l'attore stava camminando su un vialetto che
collegava i vari alloggi, in un tratto, che era sopraelevato rispetto al livello della
strada e privo di recinzione a causa delle pietre esistenti sul piano di calpestio che
sono in realtà dei pezzi di corallo, è inciampato ed è caduto dal vialetto …il Pt_1
vialetto non era particolarmente ampio ed eravamo un gruppo di persone che
stavamo recandoci al mare, ed alcune di queste erano davanti ad e ci siamo Pt_1
resi conto dopo che il vialetto aveva un livello differente dal piano di calpestio
proprio perché l'ambiente circostante era occupato dalla vegetazione. Lui aveva
molto dolore al braccio anche se poi, per ragioni logistiche, proprio perché
7 dovevamo fare circa 3 ore di viaggio con l'incertezza se poi fare o meno l'esame,
la radiografia è stata fatta l'indomani al rientro” (cfr. verbale di udienza del 24
maggio 2016 in atti);
- è documentalmente provato che l'appellante fu visitato da un medico presente nella struttura alberghiera, il quale applicò una benda-fissatore esterno, prescrisse degli antidolorifici e suggerì di eseguire una radiografia (cfr. referto in lingua inglese rilasciato dal medico della struttura in data 2.1.2013);
- dal referto di Pronto Soccorso all'Ospedale San Carlo di Roma, presso il quale l'appellante si recò al rientro in Italia il 3 gennaio 2013, emerge che questi riportò
la “frattura dello stiloide radiale destra con rima intrarticolare” con una prognosi di giorni trenta, cui fece seguito l'immobilizzazione dell'arto con doccia in resina
(cfr. Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Roma del 3.1.2013 e
Referto del Servizio di Radiologia dell'Ospedale San Carlo in atti, come confermato dal successivo referto del 7 gennaio 2013 degli Ospedali Riuniti Villa
Sofia – Cervello).
Si ritrae dal complesso di tali elementi la conferma non solo del fatto e del nesso eziologico tra questo e la lesione che ne è derivata, ma anche della situazione di obiettiva e immanente pericolosità dei camminamenti pedonali, soprattutto quando rifiniti in pietra, a motivo del fondo disconnesso e irregolare, della modesta ampiezza -tale da consentire il transito di non più di due persone affiancate-, della sopraelevazione rispetto al terreno sottostante e dall'assenza di ringhiere o protezioni laterali. Tanto basta a configurare l'inadempimento dell'organizzatore di viaggio per non aver riconosciuto e in ogni caso “per non eliminato/mitigato
8 una chiara fonte di pericolo per gli ospiti”, come già rilevato dal primo giudice
(pag. 5 della sentenza).
Non può invece dirsi integrata la dimostrazione, che era onere di Parte_2
fornire, della colpa dell'infortunato. Come riferito dalla testimone, infatti, Pt_1
camminava, in compagnia di altre persone, ed è inciampato sulle pietre che
[...]
lastricavano il vialetto. Trattasi di una condotta che non assume connotati di colpa
-neppure ove, come proposto dall'appellata, si valorizzino le condizioni di piena luminosità al momento del sinistro o il fatto che l'infortunato conoscesse i luoghi poiché giunto quasi al termine del periodo di permanenza nel villaggio- in quanto del tutto ordinaria (non è dedotto, ad esempio, che l'appellante stesse correndo o che fosse contestualmente assorto in altre attività) e scevra da intrinsechi profili di imprudenza o negligenza. Piuttosto unicamente le ridotte dimensioni del camminamento, la sua sopraelevazione rispetto al piano circostante e l'assenza di protezioni laterali hanno consentito che un fatto del tutto accidentale e peraltro banale producesse gli effetti dannosi in concreto registrati.
Non ricorrono dunque margini per l'applicazione del disposto dell'art. 1227 c.c.,
così che, in riforma della sentenza impugnata, il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione psico-fisica deve essere liquidato in favore dell'appellante per l'intero e dunque nella misura di € 10.400,00, senza la decurtazione del 50%
operata dal primo Giudice.
E' appena il caso di rilevare che alle medesime conclusioni si perverrebbe ove,
facendo leva sull'incipit dell'art. 46 D.Lgs. n. 79/2011 che fa salve “le ipotesi di
responsabilità oggettiva, previste da norme speciali”, l'evento fosse ricondotto
9 alla previsione dell'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità aquiliana da cose in custodia, di natura oggettiva, in quanto tale esclusa unicamente dalla dimostrazione, che è onere del custode fornire, del fattore idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale del danno dalla res pericolosa.
Anche il terzo motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento. Il
risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, espressamente contemplato dall'art. 46 del Codice del Turismo, a tenore del quale “nel caso in
cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di
scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il viaggiatore può
chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante
dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno
correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità
dell'occasione perduta”, costituisce, come di recente chiarito dalla Suprema Corte,
“uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto,
risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del
danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza
delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. civ. 7.9.2023
n. 26142).
La liquidazione è di carattere puramente equitativo e muove dalla considerazione che il contratto di acquisto di viaggio è usualmente stipulato con l'obiettivo di conseguire utilità quali il riposo, lo svago, l'abbandono degli impegni e delle attività quotidiane, così che, ove sia riscontrato l'inadempimento del tour operator,
10 il risarcimento è commisurato a indicatori in grado di disvelare serietà e intensità
del pregiudizio arrecato al viaggiatore, quali, esemplificativamente, l'irripetibilità
del viaggio, il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal turista, quantità,
quantità e rilevanza dei servizi persi, lo stress subito a causa dei disservizi.
Nel concreto, accertato l'inadempimento di e la lesione personale Controparte_1
che ne conseguì e confermato dalla testimone che vide compromesso Parte_1
l'ultimo giorno di viaggio, avendo dovuto rinunziare al proposito di recarsi al mare con i compagni di viaggio giacchè sofferente a causa della frattura (vi è la prescrizione di antidolorifici), appare equo liquidare l'importo -computato ai valori monetari attuali e pertanto già comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria alla data odierna- di € 1.000,00, a tal fine:
• considerando che l'appellante dovette affrontare in tali condizioni e movimentando il bagaglio anche il non breve viaggio di rientro in Italia,
programmato per il successivo giorno 3 gennaio;
• valorizzando la destinazione lontana prescelta per il viaggio, in quanto tale ragionevolmente non di frequente reiterazione;
il periodo dell'anno per il quale era stato programmato, coincidente per le festività natalizie;
nonché, in senso contrario, il limitato tempo di vacanza inutilmente trascorso.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo per cui
è condanna a carico di deve essere rideterminato in euro 11.400,00. Controparte_1
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in conformità ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. 147/2022
11 per lo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, con la sola eccezione della fase decisionale, liquidata ai valori minimi onde tener dell'attività in concreto esplicata dal difensore, in € 3.383,50 -di cui € 383,50 per esborsi, € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014,
devono essere poste a carico di Di esse deve essere disposta la Controparte_1
distrazione in favore dell'avvocato Andrea Treppiedi, procuratore costituito nell'interesse dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo 5234 del 29 novembre
2018, appellata da , con atto di citazione notificato ad Parte_1 Controparte_1
il 3 aprile 2019, ridetermina in € 11.400,00 la somma per cui è condanna a carico di Controparte_1
condanna alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate in € 3.383,50, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese processuali in favore dell'avvocato Andrea Treppiedi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 19 settembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
12 Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
13