TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23721
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Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
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Decreto cautelare 17 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata da incostituzionalità delle norme legislative sul payback

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, rispettosa dell'art. 41 Cost. (libertà di impresa), dell'art. 23 Cost. (riserva di legge) e degli artt. 2 e 117 Cost. (principi eurounitari, affidamento, irretroattività), escludendo l'incostituzionalità delle norme.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati per retroattività e lesione dell'affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del payback fosse già noto fin dal 2015, pertanto la società ricorrente non poteva fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. Le norme del 2022 hanno reso operative procedure esistenti, senza innovare sull'aspetto sostanziale della vicenda.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Tribunale ha ritenuto che il payback operi esternamente alle procedure di affidamento e ai contratti, non incidendo sull'entità della fornitura o sul prezzo finale. La società ricorrente era consapevole fin dalla partecipazione alle gare della possibilità di dover contribuire al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa. Inoltre, non è stato dimostrato che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha stabilito che le regioni, nell'emanare i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, hanno svolto un'attività meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e dei decreti ministeriali. Tale attività è priva di discrezionalità e si riduce a un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur. Di conseguenza, la controversia verte su diritti soggettivi patrimoniali, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 23721
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23721
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo