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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO ER ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 4371 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
e , nella qualità di genitori del minore Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Roma via Fabio Massimo n. 45, presso lo Persona_1 studio dei procuratori Avv. Floriana Alessandrini e Avv. Emiliano Irazza, dai quale sono rappresentati e difesi
RICORRENTI
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 2 settembre 2022 i ricorrenti hanno rappresentato: che il figlio minore è titolare di prestazione n. Cat. INVCIV, a decorrere dall'1 Persona_1 P.IVA_1 aprile 2014; di aver presentato, in data 1 dicembre 2021, domanda di ricostituzione per motivi documentali ai fini della richiesta della prestazione d'indennità di frequenza, allegando una CP_ autocertificazione di frequenza scolastica per l'anno 2021/2022; che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_ I ricorrenti hanno quindi convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento dell'indennità di frequenza, con gli arretrati maturati, oltre interessi. CP_
1.1. L pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 23 maggio 2023 è stato dichiarato contumace.
2. Con ordinanza dell'8 agosto 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Parte ricorrente ha domandato il pagamento dell'indennità di frequenza spettante al figlio minore, . Persona_1
3.1. L'art. 1 legge 289/1990 prevede: “
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
3.2. Risultano agli atti: decreto di omologa del 31 marzo 2016, emesso dal giudice del lavoro di Velletri, a definizione del procedimento per ATPO R.G. n. 3286/2015, di accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1 legge 289/1990, in capo a;
comunicazione di Persona_1
CP_ riliquidazione dell' datata 7 luglio 2022, in cui viene rappresentato il nuovo importo della prestazione, a decorrere dall'1 ottobre 2021, con un conguaglio, alla data del 31 luglio 2022, di €
2.706,12 a titolo di arretrati (documentazione depositata il 20 febbraio 2024).
Non risulta invece provata una frequenza scolastica di , nato nel 2005, Persona_1 successiva al 31 luglio 2022. CP_
3.3. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, l' deve essere condannato al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 2.706,12 a titolo di arretrati per indennità di frequenza, per il periodo dall'1 ottobre 2021 al 31 luglio 2022, oltre interessi. CP_
4. In merito alla regolamentazione delle spese, l' soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento della prestazione di cui all'art. 1 legge 289/1990, in favore di parte ricorrente, per il periodo dall'1 ottobre 2021 al 31 luglio 2022, par ad € 2.706,12, oltre interessi;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
886,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 21 novembre 2025
Il giudice
RO ER ZZ