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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA del 14.01.2025
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza le quali sostituiscono la discussione orale della causa, viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 6 R.G. 2198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico Dr.ssa Valeria Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2198/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Andrea D'Alia, presso il cui studio sito in San Gennaro Vesuviano alla via Nola n. 205;
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dagli CP_1
avv.ti Renato e Paola Bonajuto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Ercolano alla piazza Trieste n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Nola n. 3519/2021 del
12.10.2021.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Nola, la impugnando la fattura n. 2015/367861 CP_1
del 16.03.2015 del complessivo importo di euro 4.354,00.
pagina 2 di 6 L'attrice, in primo grado, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del canone idrico per gli anni dal 2007 al 2014, voglia l'adito Giudice dichiarare non dovuta la somma di cui alla fattura n. 2015/36786 della pari a € 4.354,00; In CP_1
subordine ridurre l'importo richiesto dalla convenuta società nella misura che sarà accertata in corso di Giudizio;
Sempre in via subordinata, accertata la mancanza di un servizio di depurazione, dichiarare non dovuta la somma di € 818,95 avente come causale il servizio di depurazione;
…”.
Costituitasi la convenuta ed istruito il giudizio anche tramite CTU tecnica, il CP_1
Giudice di Pace, con la sentenza oggetto della presente impugnativa, così statuiva:
“Dichiara dovuta in favore della la complessiva somma di euro 580,35, per CP_1
le ragioni compiutamente sopra esposte;
-Dichiara, pertanto, non dovuto in favore della
l'importo di euro 3.773,65, stante l'intervenuta prescrizione del relativo CP_1
diritto, a cagione del tempo trascorso;
- rigetta la domanda attorea con riferimento alla restituzione dei canoni di depurazione e di quelli relativi alla gestione degli impianti fognati, corrisposti alla - Vista poi, la vicenda processuale, ritiene questo CP_1
estensore, che è più giusto compensare le spese tra le parti. – dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge”.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto il presente gravame al Parte_1
fine di sentir riformare la predetta sentenza nella parte in cui dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite, in quanto errata ed ingiusta per violazione e falsa applicazione artt. 91-92 e 96 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare la convenuta società, in persona del L.r.p.t., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese processuali del Giudizio di primo grado in favore sia della IG.ra , ai Parte_1
sensi del D.M. 55/14 e con attribuzione al sottoscritto difensore per averne anticipato le spese, nonché al pagamento delle spese della espletata CTU pari ad € 600,00; - condannarsi la , in persona del L.r.p.t., al pagamento delle spese, ed onorario CP_1
pagina 3 di 6 del presente Giudizio, oltre spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne anticipato le spese;”.
Con comparsa depositata in data 08.07.2022, si è costituita la società convenuta la quale si è opposta al proposto gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è giunta all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto in ordine ai fatti oggetto del giudizio, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
In tema di regolazione delle spese di lite, la normativa di riferimento è, come noto, rappresentata dagli artt. 91 e ss. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate all'art. 92 c.p.c. dal D.L. n. 132/2014, conv. con modificazioni nella L. n.
162/2014, applicabile ratione temporis.
Vero è che tale ultima norma è stata oggetto di una recente rilettura da parte la Corte
Costituzionale la quale, con la pronuncia n. 77 dell'aprile 2018, ha dichiarato la incostituzionalità del suddetto articolo nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, considerando la tassatività prevista dalla norma in questione “lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”. Tuttavia, sebbene la Corte abbia ampliato il perimetro applicativo della deroga alla regola della soccombenza, riconoscendo al giudice un più ampio potere discrezionale sul punto, la regola aurea, riaffermata dalla Corte stessa, resta pur sempre il principio generale victus victori e dunque, l'obbligo della rifusione delle spese a carico della parte soccombente del giudizio.
pagina 4 di 6 Ebbene, fatte queste premesse, nel caso di specie, a fronte di una pretesa di pagamento da parte della ammontante ad euro 4.354,00, il Giudice ha riconosciuto la debenza CP_1
del minore importo di euro 580,35 accogliendo, pertanto, parzialmente la domanda proposta dall'attrice in via principale, ovvero, accogliendo integralmente la domanda proposta in via subordinata (“In subordine ridurre l'importo richiesto dalla convenuta società nella misura che sarà accertata in corso di Giudizio”).
E' evidente, pertanto, che l'attrice, a fronte di una richiesta di pagamento di euro
4.354,00 si è vista costretta ad adire le vie legali per contrastare la pretesa creditoria avanzata dalla la quale, come detto, è stata fortemente ridimensionata nella CP_1
sentenza impugnata, in accoglimento (integrale) della domanda proposta in via subordinata dalla . Parte_1
Ebbene, a fronte di quanto precede, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese giudiziali laconicamente affermando che “vista poi la vicenda processuale ritiene questo estensore che è più giusto compensare le spese tra le parti” ponendo, pertanto, una motivazione evidentemente apparente, priva di contenuto e, in definitiva, inidonea a giustificare la statuizione adottata nei confronti dell'odierna appellante rispetto ai canoni imposti dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in aderenza al richiamato principio della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi di lite, liquidate come in dispositivo, vanno, pertanto, poste integralmente a carico della , in favore di CP_1 Parte_1
con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
[...]
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU del primo grado di giudizio le quali, nella misura liquidata da primo Giudice, vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola n. 3519/2021 del Parte_1
12.10.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate ex DM 55/2014 in € 75,00 per spese ed € 671,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. pone le spese della CTU del primo grado di giudizio, nella misura liquidata da primo
Giudice, definitivamente poste a carico della CP_1
3. condanna la al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate ex DM 147/2022, in € 174,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA del 14.01.2025
Il Giudice, letti gli atti e i documenti di causa;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza le quali sostituiscono la discussione orale della causa, viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 6 R.G. 2198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico Dr.ssa Valeria Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2198/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Andrea D'Alia, presso il cui studio sito in San Gennaro Vesuviano alla via Nola n. 205;
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dagli CP_1
avv.ti Renato e Paola Bonajuto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Ercolano alla piazza Trieste n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Nola n. 3519/2021 del
12.10.2021.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Nola, la impugnando la fattura n. 2015/367861 CP_1
del 16.03.2015 del complessivo importo di euro 4.354,00.
pagina 2 di 6 L'attrice, in primo grado, in particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Accertare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del canone idrico per gli anni dal 2007 al 2014, voglia l'adito Giudice dichiarare non dovuta la somma di cui alla fattura n. 2015/36786 della pari a € 4.354,00; In CP_1
subordine ridurre l'importo richiesto dalla convenuta società nella misura che sarà accertata in corso di Giudizio;
Sempre in via subordinata, accertata la mancanza di un servizio di depurazione, dichiarare non dovuta la somma di € 818,95 avente come causale il servizio di depurazione;
…”.
Costituitasi la convenuta ed istruito il giudizio anche tramite CTU tecnica, il CP_1
Giudice di Pace, con la sentenza oggetto della presente impugnativa, così statuiva:
“Dichiara dovuta in favore della la complessiva somma di euro 580,35, per CP_1
le ragioni compiutamente sopra esposte;
-Dichiara, pertanto, non dovuto in favore della
l'importo di euro 3.773,65, stante l'intervenuta prescrizione del relativo CP_1
diritto, a cagione del tempo trascorso;
- rigetta la domanda attorea con riferimento alla restituzione dei canoni di depurazione e di quelli relativi alla gestione degli impianti fognati, corrisposti alla - Vista poi, la vicenda processuale, ritiene questo CP_1
estensore, che è più giusto compensare le spese tra le parti. – dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge”.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto il presente gravame al Parte_1
fine di sentir riformare la predetta sentenza nella parte in cui dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite, in quanto errata ed ingiusta per violazione e falsa applicazione artt. 91-92 e 96 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in riforma parziale dell'impugnata sentenza, condannare la convenuta società, in persona del L.r.p.t., anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento delle spese processuali del Giudizio di primo grado in favore sia della IG.ra , ai Parte_1
sensi del D.M. 55/14 e con attribuzione al sottoscritto difensore per averne anticipato le spese, nonché al pagamento delle spese della espletata CTU pari ad € 600,00; - condannarsi la , in persona del L.r.p.t., al pagamento delle spese, ed onorario CP_1
pagina 3 di 6 del presente Giudizio, oltre spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne anticipato le spese;”.
Con comparsa depositata in data 08.07.2022, si è costituita la società convenuta la quale si è opposta al proposto gravame chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è giunta all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto in ordine ai fatti oggetto del giudizio, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
In tema di regolazione delle spese di lite, la normativa di riferimento è, come noto, rappresentata dagli artt. 91 e ss. c.p.c., nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate all'art. 92 c.p.c. dal D.L. n. 132/2014, conv. con modificazioni nella L. n.
162/2014, applicabile ratione temporis.
Vero è che tale ultima norma è stata oggetto di una recente rilettura da parte la Corte
Costituzionale la quale, con la pronuncia n. 77 dell'aprile 2018, ha dichiarato la incostituzionalità del suddetto articolo nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, considerando la tassatività prevista dalla norma in questione “lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”. Tuttavia, sebbene la Corte abbia ampliato il perimetro applicativo della deroga alla regola della soccombenza, riconoscendo al giudice un più ampio potere discrezionale sul punto, la regola aurea, riaffermata dalla Corte stessa, resta pur sempre il principio generale victus victori e dunque, l'obbligo della rifusione delle spese a carico della parte soccombente del giudizio.
pagina 4 di 6 Ebbene, fatte queste premesse, nel caso di specie, a fronte di una pretesa di pagamento da parte della ammontante ad euro 4.354,00, il Giudice ha riconosciuto la debenza CP_1
del minore importo di euro 580,35 accogliendo, pertanto, parzialmente la domanda proposta dall'attrice in via principale, ovvero, accogliendo integralmente la domanda proposta in via subordinata (“In subordine ridurre l'importo richiesto dalla convenuta società nella misura che sarà accertata in corso di Giudizio”).
E' evidente, pertanto, che l'attrice, a fronte di una richiesta di pagamento di euro
4.354,00 si è vista costretta ad adire le vie legali per contrastare la pretesa creditoria avanzata dalla la quale, come detto, è stata fortemente ridimensionata nella CP_1
sentenza impugnata, in accoglimento (integrale) della domanda proposta in via subordinata dalla . Parte_1
Ebbene, a fronte di quanto precede, il Giudice di Pace ha disposto la compensazione delle spese giudiziali laconicamente affermando che “vista poi la vicenda processuale ritiene questo estensore che è più giusto compensare le spese tra le parti” ponendo, pertanto, una motivazione evidentemente apparente, priva di contenuto e, in definitiva, inidonea a giustificare la statuizione adottata nei confronti dell'odierna appellante rispetto ai canoni imposti dagli artt. 91 e ss. c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in aderenza al richiamato principio della soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi di lite, liquidate come in dispositivo, vanno, pertanto, poste integralmente a carico della , in favore di CP_1 Parte_1
con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
[...]
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU del primo grado di giudizio le quali, nella misura liquidata da primo Giudice, vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Nola n. 3519/2021 del Parte_1
12.10.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio di primo grado, liquidate ex DM 55/2014 in € 75,00 per spese ed € 671,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. pone le spese della CTU del primo grado di giudizio, nella misura liquidata da primo
Giudice, definitivamente poste a carico della CP_1
3. condanna la al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio, liquidate ex DM 147/2022, in € 174,00 per spese ed € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 14.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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