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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), difeso dagli Avvocati Pierpaolo Rossi e Parte_1 C.F._1
Paolo Botzios;
Appellante
E
, (Codice fiscale ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
[...]
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 17757/2020, emessa il 14 dicembre 2020 dal Tribunale di Roma;
1 FATTO E DIRITTO
§1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 17757/2020, con cui il Parte_1
Tribunale di Roma ha rigettato la domanda avanzata nei confronti del
[...]
e del CP_1 Controparte_3
(d'ora in poi anche
[...] [...]
” o “ ”), avente ad oggetto l' Controparte_2 CP_2
annullamento/disapplicazione del Decreto n 8/e/26/10/2015 con il quale il ha disposto, ai sensi dell' art. 16, comma 1 lettera a) della Legge 23 CP_2
febbraio 1999 n. 44, la revoca parziale, limitatamente alla somma di € 161.052,15, del decreto commissariale n. 358/2012 del 6/12/12 di concessione dell'elargizione a favore dei Sig.ri e di contributo al ristoro previsto dalla suddetta Pt_1 Parte_2
Legge a favore delle vittime di attività estorsive e/o usuraie.
A sostegno della domanda ha esposto di aver presentato, unitamente alla propria moglie, ed al proprio figlio, una istanza di accesso al Parte_3 Persona_1
Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura ex L. 44/99 e che, in accoglimento dell'istanza, il Commissario Straordinario del Governo
[...]
antiracket e antiusura aveva elargito la somma di Controparte_2
euro 659.018,40.
Successivamente all'incasso, gli istanti avevano trasmesso alla di Roma CP_4
la richiesta documentazione comprovante la destinazione dei fondi ricevuti ad attività economico-imprenditoriali, ma la Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici- CONSAP S.P.A.- non l'aveva ritenuta idonea a comprovare, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 44/1999, il corretto reimpiego delle somme nella misura di euro 178.051,49.
A seguito di tale comunicazione, il Comitato aveva deliberato l'avvio della procedura di revoca, limitatamente all'indicata somma; a seguito delle osservazioni ed integrazioni endo procedimentali da parte degli istanti la Consap riteneva non documentato un importo complessivo di € 161.052,15 tanto che il Comitato di solidarietà deliberava un nuovo avvio del procedimento di revoca del Decreto commissariale, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. a), della Legge n. 44/1999,
2 limitatamente alle seguenti somme:
- euro 35.708,41, quale pagamento effettuato ad estinzione di un mutuo ipotecario di iniziali euro 40.000, acceso presso la da insieme alla CP_5 Parte_1
propria moglie Sig.ra quali garanti della Autotrasporti Croce S.r.l.; Parte_3
-euro 80.750,41, quale pagamento effettuato ad estinzione di un mutuo ipotecario di iniziali euro 90.000, acceso presso la Banca Popolare di Ancona da Parte_1
insieme alla propria moglie Sig.ra quali garanti della Autotrasporti Parte_3
Croce S.r.l.;
- euro 44.621,34 quali pagamenti effettuati dalla Parte_4
impugnava il sopracitato Decreto innanzi al T.A.R. Lazio che, con Parte_1
sentenza n. 12607/16, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del
Giudice Ordinario.
Con atto di citazione, provvedeva a riassumere la causa innanzi al Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei convenuti ad eccezione del e CP_1 CP_1
rigettava la domanda, confermando la legittimità del provvedimento di revoca impugnato.
ha proposto appello e chiesto l'accoglimento delle proprie domande Parte_1
sulla base dei seguenti motivi:
a. erronea statuizione sul difetto di legittimazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed anti- usura, in quanto organo dotato di propria soggettività;
b. tardività della costituzione del ministero;
violazione degli artt. 167 e 180 cpc, con conseguente decadenza del dalle eccezioni processuali e di CP_1
merito non rilevabili d'ufficio, eccezioni che, pertanto, non avrebbe dovuto tenere in considerazione.
c. sul merito della revoca.
c.1. sull'utilizzo delle somme da parte di imprenditori, con vincolo di destinazione
3 non dimostrato. violazione degli artt. 3, 7, 15 e 16 della legge 44/1999, con erronea qualificazione degli istanti come imprenditori;
c.2. sulla produzione dei documenti in copia. violazione e /o falsa applicazione dell
'art. 15, comma 2, della legge 44 del 1999, nonché dei principi cardine dell'azione amministrativa di cui all 'art. 1 della legge 241/1990;
Il Controparte_6
-si costituiva
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle part de termini di cui all'art. 190 cpc.
§2. Quanto al thema decidendum, va premesso che l'elargizione di benefici economici a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive è regolata dalla Legge 23 febbraio 1999, n. 44, con finalità di prevenzione e repressione del fenomeno dell'estorsione e di sostegno, con misure di carattere economico, alle attività produttive e ai soggetti vittime di fatti estorsivi, distinte sostanzialmente in imprenditori ( art.3) ed altri soggetti danneggiati ( art. 7).
Il riferimento è, in particolare, ad alcune disposizione della legge n. 44/1999 di specifico rilievo nel caso di specie:
- art. 3, comma 1, della Legge n. 44 del 1999 che- nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie: “l'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale”;
- art. 7: “ L'elargizione è altresì concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e
6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero
4 un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attività.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali”.
- Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell'elargizione):
1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
-art. 16. (Revoca dell'elargizione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima.
Le modalità per la concessione del contributo, invece, sono regolate dal D.P.R. n.
455 del 1999 (regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) - applicabile ratione temporis al caso di specie - il cui art. 9 indica il contenuto della domanda e la documentazione da allegare in relazione a ciascuna voce di danno sofferta.
Quanto alla disamina dei motivi di appello, si osserva quanto segue.
In merito al primo motivo (dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del
Commissario), si osserva, preliminarmente, che parte appellante non adduce elementi di dettaglio circa la soggettività giuridica autonoma del Commissario, che, come evincibile dall'art. 19 della l. n. 44/1999, è stato istituito all'interno del
, di cui, come da quest'ultimo rappresentato, costituisce Controparte_1
5 un'articolazione.
D'altronde la posizione del di totale assunzione sostanziale Controparte_1
di una propria legittimazione, ai fini del presente contezioso e dei suoi possibili esiti, costituisce argomento di supporto alle precedenti considerazioni e, in definitiva, alle conclusioni della sentenza impugnata sul punto. Il motivo non è condivisibile e non può essere accolto.
Quanto al secondo motivo di appello (tardività della costituzione del ), CP_1
si osserva che la contestazione di parte appellante sul punto risulta generica, non essendo stata specificamente indicata l'eccezione in senso proprio – quale elemento specifico ed ulteriore rispetto alle mere difese- tardivamente sollevata dal CP_1
e la parte di sentenza in cui l'accoglimento di tale eccezione sarebbe stata risolutiva della controversia.
Tale motivo deve, pertanto, essere respinto.
Quanto al terzo motivo, il lamenta: a) l'errata attribuzione della qualifica di Pt_1
imprenditore, in luogo di semplice danneggiato, con conseguente applicazione, anche in tema di destinazione delle somme, dell'articolo 3, comma 1, della Legge n.
44 del 1999 b) l'illegittimità della revoca per violazione e /o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, della Legge 44 del 1999.
Al riguardo si osserva che la decisione del Tribunale sul punto deve ritenersi esente da censure e deve essere confermata.
Alla luce del menzionato quadro normativo, l'elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive si sostanzia in un beneficio contributivo di natura concessoria, che l'Amministrazione può erogare solo in ossequio alle condizioni di legge ed ove ne verifichi i presupposti requisiti oggettivi e soggettivi, la cui carenza, anche in termini di sviamento dallo scopo e successivamente accertata, giustifica i successivi provvedimenti di revoca.
E', pertanto, compito del Comitato curare - con particolare attenzione alle misure intese a garantire la corretta gestione del Fondo - non solo la verifica della sussistenza
6 dei requisiti soggettivi delle vittime di estorsione e di usura, in sede di esame delle istanze di elargizione e di mutuo, presentate ai sensi delle leggi n.44/99 e n.108/96, ma anche l'accertamento dell'effettiva permanenza dei requisiti e della destinazione dell'elargizione conseguita.
Nel caso di specie, per la parte di revoca relativa al non corretto utilizzo del benefico per il ripianamento del mutuo contratto a garanzia della società, la principale contestazione di parte appellante verte sulla sua qualità di soggetto privato danneggiato da fatti estorsivi ex art. 7 della L. n. 44/1999 e quindi sull'esonero dal vincolo di destinazione dei benefici economici gravanti, invece, sul beneficiario “ imprenditore” ex art. 3.
È dato evincere dagli atti una molteplicità di elementi che confutano la prospettazione di parte appellante: a) la qualifica di” imprenditore” in capo ai richiedenti era stata rappresentata proprio da questi ultimi nell'istanza del 20.2.2010, in cui si dichiaravano come titolari di attività economica di autotrasporti per conto terzi (v. all. 3 fasc. Tar); b) nelle osservazioni alla revoca gli appellanti stessi qualificano la contestata estinzione dei mutui a favore dell'impresa come attività imprenditoriale (v. all. 8 fasc Tar); c) al momento dell'istanza i richiedenti erano consapevoli dell'esposizione debitoria dell'Autotrasporti Croce srl e nulla risulta essere stato rappresentato in quella sede;
d) era stato rappresentato in più lettere del
Consap, che a seguito dell'erogazione i beneficiari avrebbero dovuto far pervenire idonea documentazione comprovante l'effettiva destinazione ad attività economiche di tipo imprenditoriale delle somme concesse.
Pertanto, anche alla luce di quanto sopra, si ritengono ampiamente condivisibili le motivazioni della sentenza impugnata sul punto là dove statuisce che” all'epoca dei fatti, imprenditori erano i tre componenti del nucleo familiare, visto che la S.r.l. era stata creata dal padre per il figlio e proprietaria del 50 % delle quote nel 2007 Parte_1 Persona_1
è stata anche la madre Orbene parte attrice non si ritiene imprenditore, ma Parte_3
semplice danneggiato. Questo al chiaro fine di non subire il vincolo di destinazione delle somme erogate. Tuttavia, dal Certificato del Registro delle imprese (doc.19, indice parte attrice) si evince
(pag. 11\14) che dal 7.4.2006 era Amministratore unico della società Parte_1 CP_7
[..
[...] cessato il 26.11.2008. Egli, pertanto, risulta essere stato Amministratore unico della
[...]
società da egli stesso creata a vantaggio del figlio;
per stessa ammissione della parte attrice le somme corrisposte non furono mai destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale (art.15 comma
2), ma furono impiegate per saldare i mutui che l'imprenditore (oggi attore) aveva aperto proprio per
“salvare” l'azienda del figlio e di cui era stato amministratore. Parte attrice ha trasformato - di fatto
- un indennizzo, in risarcimento dei danni. Non vi è dubbio, pertanto, che la revoca in parte qua sia legittima e dovuta. I benefici non sono stati impiegati per quello che la Legge strettamente imponeva, ossia la destinazione ad attività economiche di tipo imprenditoriale. Conseguentemente la porzione di beneficio è stata revocata ai sensi dell'art.16. Parte attrice – pur avendo oggettivamente subito un indiscutibile danno economico dall'azione criminale - non è mai stato mai un semplice danneggiato ex art.7; la Legge impone testualmente che tali figure siano “diverse” da quelle di cui all'art. 3.”
Ne consegue che le somme erogate ai beneficiari in qualità di imprenditori dovevano intendersi gravate dal vincolo di destinazione al finanziamento di attività imprenditoriali e non al ristoro dell'esito dell'estorsione.
Ed, invero, secondo la Legge n. 44/99, opera la revoca del beneficio ai sensi dai menzionati artt 15 e 16 nella situazione in cui il beneficiario non fornisca documentazione comprovante la destinazione ad un'attività imprenditoriale delle somme ricevute.
Pertanto, avendo l'Amministrazione accertato che i pagamenti di € 35.708,41 e di €
80.750,41, effettuati dai signori e cui qualifica di Parte_1 Parte_5
imprenditori poteva dirsi acclarata per le ragioni sopra esposte- e prodotti ai fini della dimostrazione del corretto reimpiego, si riferivano all'estinzione di due mutui ipotecari contratti dagli stessi per ripianare gli scoperti di conto della Autotrasporti
Croce srl generati dalla condotta estorsiva per la quale erano stati conseguiti i benefici, dunque per finalità differenti dall'investimento in attività imprenditoriali richiesto dalla legge e sostanzialmente gravante sull'erogazione, devono ritenersi legittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione.
Il motivo di appello va pertanto respinto.
8 Quanto al motivo di appello relativo alla mancata produzione della documentazione giustificativa in originale, con cui il lamenta la violazione Pt_1
e /o falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, della Legge 44 del 1999, e dell'art. 1 della Legge 241/1990, non essendovi nella Legge 44/99 alcuna disposizione che imponga la produzione di documentazione “in originale”, si osserva che, come evincibile dalle disposizioni della legge n, 44/1999 ( in particolare art. 15 ) e dalle lettere della Consap ai beneficiari sugli adempimenti successivi alle erogazioni, da parte dei beneficiari, sarebbe stato obbligo di questi ultimi giustificare l'utilizzo dei benefici per gli scopi prefissati mediante la produzione di “documentazione comprovante” l'effettiva destinazione.
D'altronde è la stessa parte appellante nelle varie osservazioni presentate nella fase endo-procedimentale ad aver dichiarato di aver presentato per le spese eseguite dall'Edicola Fortunati srl, pari ai complessivi € 44.621,34 oggetto di revoca, solo una dichiarazione di avvenuto pagamento delle molteplici fatture allegate.
Trattandosi di fondi richiesti in base ad una normativa che subordina l'erogazione di benefici pubblici all'adempimento di specifiche condizioni, i criteri di valutazione della destinazione dei fondi pubblici erogati devono ispirarsi ad un particolare rigore, da cui deriva anche l'obbligo di produzione di documentazione “comprovante”; motivo per il quale la mera allegazione in copia o la sola allegazione di una dichiarazione di pagamento non possono ritenersi idonei a soddisfare i requisiti fissati dalla legge.
Ne consegue che si ritengono condivisibili le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto là dove si statuisce che “L'obbligo giuridico di produrre i documenti in originale sussiste sempre in caso di richiesta della controparte. Non occorre una norma specifica poiché è un principio immanente e generale dell'ordinamento che il soggetto onerato debba sempre produrre i documenti in originale, se richiesti”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato sotto tutti i profili sollevati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello.
-Dispone la rifusione in favore del delle spese di lite del Controparte_1
grado, liquidate in € 7.000,00 a titolo di onorari oltre, spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ove dovuto.
Roma, 14.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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