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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/12/2025, n. 2867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2867 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 409/2017
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 409/2017, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'8.12.1955, c.f.: , elettivamente domiciliati in Montella (AV), C.F._2 alla via M. Cianciulli, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco DRAGONE, c.f.:
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3 dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi;
- opponenti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliato in ES (PZ), alla via E. C.F._4
UR presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Rosaria GIUZIO, c.f.:
, in virtù di procura alle liti depositata nel fascicolo di parte;
C.F._5
- opposto -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
1 FATTO
Il sig. e la sig.ra hanno proposto opposizione ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 13.01.2017 dal sig. CP_2 con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 11.485,19, a titolo di
[...] competenze professionali e spese liquidate nella sentenza n. 1/2014 del Tribunale di
Potenza, oltre spese successive e interessi moratori.
Hanno eccepito la nullità dell'atto di precetto per difetto di ius postulandi del difensore, avv. Maria Rosaria Giuzio, rilevando - a loro dire - l'assenza della procura alle liti e la conseguente nullità del procedimento di notificazione del medesimo precetto.
Hanno contestato la mancata notifica del titolo esecutivo personalmente alle parti e, comunque, la mancata indicazione della presunta data di notifica nell'atto di precetto.
Inoltre, hanno rilevato la presenza di errori nella determinazione della somma precettata segnalando l'applicazione di un compenso professionale per la redazione del precetto superiore alle tariffe vigenti al momento della notifica, vale a dire € 350,00 in luogo dell'importo di € 225,00.
Oltre a ciò, hanno contestato anche l'inserimento di voci non dovute, vista l'indicazione delle spese di registrazione (€ 208,00) in assenza di prova dell'avvenuto pagamento delle stesse e delle somme maggiorate per le spese di notifica (€ 22,47) e, infine, hanno eccepito l'illegittima richiesta di interessi moratori.
Per queste motivazioni, gli opponenti hanno chiesto di accertare la nullità dell'atto di precetto e, in via gradata, la modifica dell'importo intimato, con condanna alle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2017, si è costituito in giudizio l'avv. ed ha contestato le motivazioni dell'opposizione agli atti esecutivi CP_2 chiedendone il rigetto con condanna alle spese ed al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni formulate dagli opponenti sulla asserita assenza di procura alle liti, sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto e sulla mancata notifica della sentenza n. 1/2014 del Tribunale di Potenza.
Ha evidenziato, innanzitutto, che nel precetto oggetto della presente opposizione risulta chiaramente riportata la dichiarazione dell'intimante riguardante l'esercizio in proprio delle attività difensive e processuali, in aggiunta a quella del difensore incaricato, segnatamente l'avv. Maria Rosaria Giuzio. Rispetto a quest'ultima, poi, ha evidenziato la presenza della procura conferita ed apposta in calce all'atto di precetto notificato in data
4.04.2014, unitamente al titolo esecutivo.
2 Di conseguenza, ha contestato anche le argomentazioni degli opponenti in ordine all'asserita mancata notifica del titolo esecutivo depositando copia con relativi avvisi di ricevimento.
Ha contestato anche le doglianze di controparte in ordine ai presunti errori di determinazione dell'importo precettato insistendo sulla correttezza del calcolo dei compensi per la redazione del precetto, vista la facoltà di applicare la maggiorazione in caso di più parti.
Parimenti, l'opposto ha ritenuto legittimo l'inserimento delle spese di registrazione, tenuto conto dell'avviso di liquidazione ricevuto anche dagli opponenti, e delle spese per la notificazione, ferma restando la validità del precetto anche in caso di parziale modifica della somma intimata.
Ha eccepito, infine, l'infondatezza delle contestazioni sull'applicazione degli interessi moratori in quanto dovuti a partire dal momento della liquidazione del compenso nella sentenza, in termini di ristoro del danno per ritardo nell'adempimento.
All'udienza del 21.07.2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Successivamente, all'udienza dell'8.06.2018, il Giudice non ha ammesso le richieste istruttorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2025 con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nei rispettivi atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi proposta dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
è parzialmente fondata, limitatamente alle motivazioni riguardanti la determinazione dell'importo precettato che, pertanto, devono essere accolte.
Ed invero, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, vanno rigettate sia le eccezioni di carenza di procura alle liti e di nullità dell'atto di precetto, sia le argomentazioni difensive relative alla asserita mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente.
3 Quanto alle contestazioni in merito al difetto di ius postulandi ed alla conseguente nullità del procedimento di notificazione del precetto, il sig. ha evidenziato CP_2
l'infondatezza delle argomentazioni di controparte richiamando, innanzitutto, la dichiarazione riportata nel precetto oggetto di opposizione di difesa in proprio in aggiunta a quella del difensore di fiducia.
Inoltre, ha prodotto in giudizio la procura conferita all'avv. Maria Rosaria Giuzio ed apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 4.04.2014 unitamente alla sentenza n. 1/2014 del Tribunale di Potenza.
Con la medesima documentazione, quindi, ha dato prova anche del perfezionamento della notifica del titolo esecutivo nei confronti degli opponenti.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle generiche contestazioni e richieste di deposito degli atti originali formulate dall'opponente in corso di causa, in assenza di formale disconoscimento di atti indicati in maniera analitica.
Risultano condivisibili, invece, i motivi di opposizioni sull'inserimento nell'atto di precetto dell'importo relativo alle spese di registrazione della sentenza, pari ad € 208,00.
In effetti, per quanto sia legittimamente possibile inserire tale voce nel precetto, è pur vero che l'opposto avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento, tale da giustificare la richiesta di rimborso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, ma solo se ha effettivamente pagato i relativi importi (Cassazione 2 febbraio 2017, n. 2726).
Per quanto riguarda le spese successive riguardanti la notifica del precetto, l'opposto ha fornito prova delle ricevute di pagamento a seguito di notifica effettuata in proprio tramite annotazione su registro in virtù di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di
Melfi. Tuttavia, risultano documentati soltanto i costi delle raccomandate ma non anche dell'apposizione della marca da bollo, per cui si ritiene di poter riconoscere soltanto l'importo delle spese postali per le due raccomandate pari ad € 13,20.
Risulta dimostrato documentalmente il costo di € 49,64 per diritti di copia conforme all'originale del titolo esecutivo.
Sulle contestazioni in merito al calcolo del compenso per la redazione del precetto, tenuto conto delle tabelle applicabili al momento della notifica dell'atto rispetto allo scaglione di riferimento e considerando una variazione in aumento per la notifica indirizzata a più parti (30%), si ritiene giusto ricalcolare l'importo dovuto in € 292,50.
4 Per quanto riguarda gli interessi moratori richiesti nel precetto, non calcolati dall'opposto, occorre far riferimento al titolo esecutivo.
In sostanza, nel caso in cui la sentenza di condanna non indica espressamente la natura moratoria degli interessi che possono essere richiesti alla parte soccombente, si deve ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 1284 c.c., non altre ipotesi di natura speciale previste dalla legge (Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.07.2022).
Ai fini del presente giudizio di opposizione, dunque, occorre tenere conto che la sentenza n. 1/2014 del Tribunale di Potenza, posta a fondamento del precetto, non ha previsto interessi speciali da applicare e, quindi, risulta illegittima la richiesta da parte dell'opposto di versamento degli interessi moratori.
Per quanto esposto, dunque, occorre procedere alla rideterminazione della somma precettata.
Ovviamente, per quanto risultino errori di calcolo della somma precettata, ciò non porta a ritenere che il precetto stesso sia nullo, potendone accertare la parziale nullità con conseguente riformulazione del relativo importo.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene corretto procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e nei Parte_1 Controparte_1 confronti del sig. , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_2 provvede:
- Accoglie, in parte, l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto di precetto notificato in data CP_1
13.01.2017, rideterminando l'importo dovuto nei termini di seguito indicati: € 62,84 per spese successive esenti, € 7.500,00 per competenze liquidate in sentenza, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, ed € 292,50 per compensi per redazione del
5 precetto, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, oltre al pagamento degli interessi legali;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 17/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 409/2017, assunta in decisione all'udienza del 23.10.2025 con concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, e , nata a [...] C.F._1 Controparte_1
l'8.12.1955, c.f.: , elettivamente domiciliati in Montella (AV), C.F._2 alla via M. Cianciulli, n. 14, presso lo studio dell'avv. Marco DRAGONE, c.f.:
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce C.F._3 dell'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi;
- opponenti -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliato in ES (PZ), alla via E. C.F._4
UR presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé stesso e, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria Rosaria GIUZIO, c.f.:
, in virtù di procura alle liti depositata nel fascicolo di parte;
C.F._5
- opposto -
* * * * * * *
Oggetto: Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica;
1 FATTO
Il sig. e la sig.ra hanno proposto opposizione ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato in data 13.01.2017 dal sig. CP_2 con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 11.485,19, a titolo di
[...] competenze professionali e spese liquidate nella sentenza n. 1/2014 del Tribunale di
Potenza, oltre spese successive e interessi moratori.
Hanno eccepito la nullità dell'atto di precetto per difetto di ius postulandi del difensore, avv. Maria Rosaria Giuzio, rilevando - a loro dire - l'assenza della procura alle liti e la conseguente nullità del procedimento di notificazione del medesimo precetto.
Hanno contestato la mancata notifica del titolo esecutivo personalmente alle parti e, comunque, la mancata indicazione della presunta data di notifica nell'atto di precetto.
Inoltre, hanno rilevato la presenza di errori nella determinazione della somma precettata segnalando l'applicazione di un compenso professionale per la redazione del precetto superiore alle tariffe vigenti al momento della notifica, vale a dire € 350,00 in luogo dell'importo di € 225,00.
Oltre a ciò, hanno contestato anche l'inserimento di voci non dovute, vista l'indicazione delle spese di registrazione (€ 208,00) in assenza di prova dell'avvenuto pagamento delle stesse e delle somme maggiorate per le spese di notifica (€ 22,47) e, infine, hanno eccepito l'illegittima richiesta di interessi moratori.
Per queste motivazioni, gli opponenti hanno chiesto di accertare la nullità dell'atto di precetto e, in via gradata, la modifica dell'importo intimato, con condanna alle spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.04.2017, si è costituito in giudizio l'avv. ed ha contestato le motivazioni dell'opposizione agli atti esecutivi CP_2 chiedendone il rigetto con condanna alle spese ed al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle eccezioni formulate dagli opponenti sulla asserita assenza di procura alle liti, sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto e sulla mancata notifica della sentenza n. 1/2014 del Tribunale di Potenza.
Ha evidenziato, innanzitutto, che nel precetto oggetto della presente opposizione risulta chiaramente riportata la dichiarazione dell'intimante riguardante l'esercizio in proprio delle attività difensive e processuali, in aggiunta a quella del difensore incaricato, segnatamente l'avv. Maria Rosaria Giuzio. Rispetto a quest'ultima, poi, ha evidenziato la presenza della procura conferita ed apposta in calce all'atto di precetto notificato in data
4.04.2014, unitamente al titolo esecutivo.
2 Di conseguenza, ha contestato anche le argomentazioni degli opponenti in ordine all'asserita mancata notifica del titolo esecutivo depositando copia con relativi avvisi di ricevimento.
Ha contestato anche le doglianze di controparte in ordine ai presunti errori di determinazione dell'importo precettato insistendo sulla correttezza del calcolo dei compensi per la redazione del precetto, vista la facoltà di applicare la maggiorazione in caso di più parti.
Parimenti, l'opposto ha ritenuto legittimo l'inserimento delle spese di registrazione, tenuto conto dell'avviso di liquidazione ricevuto anche dagli opponenti, e delle spese per la notificazione, ferma restando la validità del precetto anche in caso di parziale modifica della somma intimata.
Ha eccepito, infine, l'infondatezza delle contestazioni sull'applicazione degli interessi moratori in quanto dovuti a partire dal momento della liquidazione del compenso nella sentenza, in termini di ristoro del danno per ritardo nell'adempimento.
All'udienza del 21.07.2017, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie.
Successivamente, all'udienza dell'8.06.2018, il Giudice non ha ammesso le richieste istruttorie e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii per esigenze legate alla razionale gestione dei ruoli ed in applicazione dei criteri di priorità stabiliti dal programma di gestione, mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.10.2025 con la concessione dei termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno ripercorso le argomentazioni difensive già esposte nei rispettivi atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione agli atti esecutivi proposta dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1
è parzialmente fondata, limitatamente alle motivazioni riguardanti la determinazione dell'importo precettato che, pertanto, devono essere accolte.
Ed invero, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto, vanno rigettate sia le eccezioni di carenza di procura alle liti e di nullità dell'atto di precetto, sia le argomentazioni difensive relative alla asserita mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente.
3 Quanto alle contestazioni in merito al difetto di ius postulandi ed alla conseguente nullità del procedimento di notificazione del precetto, il sig. ha evidenziato CP_2
l'infondatezza delle argomentazioni di controparte richiamando, innanzitutto, la dichiarazione riportata nel precetto oggetto di opposizione di difesa in proprio in aggiunta a quella del difensore di fiducia.
Inoltre, ha prodotto in giudizio la procura conferita all'avv. Maria Rosaria Giuzio ed apposta in calce all'atto di precetto notificato in data 4.04.2014 unitamente alla sentenza n. 1/2014 del Tribunale di Potenza.
Con la medesima documentazione, quindi, ha dato prova anche del perfezionamento della notifica del titolo esecutivo nei confronti degli opponenti.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alle generiche contestazioni e richieste di deposito degli atti originali formulate dall'opponente in corso di causa, in assenza di formale disconoscimento di atti indicati in maniera analitica.
Risultano condivisibili, invece, i motivi di opposizioni sull'inserimento nell'atto di precetto dell'importo relativo alle spese di registrazione della sentenza, pari ad € 208,00.
In effetti, per quanto sia legittimamente possibile inserire tale voce nel precetto, è pur vero che l'opposto avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento, tale da giustificare la richiesta di rimborso.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, ma solo se ha effettivamente pagato i relativi importi (Cassazione 2 febbraio 2017, n. 2726).
Per quanto riguarda le spese successive riguardanti la notifica del precetto, l'opposto ha fornito prova delle ricevute di pagamento a seguito di notifica effettuata in proprio tramite annotazione su registro in virtù di autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di
Melfi. Tuttavia, risultano documentati soltanto i costi delle raccomandate ma non anche dell'apposizione della marca da bollo, per cui si ritiene di poter riconoscere soltanto l'importo delle spese postali per le due raccomandate pari ad € 13,20.
Risulta dimostrato documentalmente il costo di € 49,64 per diritti di copia conforme all'originale del titolo esecutivo.
Sulle contestazioni in merito al calcolo del compenso per la redazione del precetto, tenuto conto delle tabelle applicabili al momento della notifica dell'atto rispetto allo scaglione di riferimento e considerando una variazione in aumento per la notifica indirizzata a più parti (30%), si ritiene giusto ricalcolare l'importo dovuto in € 292,50.
4 Per quanto riguarda gli interessi moratori richiesti nel precetto, non calcolati dall'opposto, occorre far riferimento al titolo esecutivo.
In sostanza, nel caso in cui la sentenza di condanna non indica espressamente la natura moratoria degli interessi che possono essere richiesti alla parte soccombente, si deve ritenere applicabile il comma 1 dell'art. 1284 c.c., non altre ipotesi di natura speciale previste dalla legge (Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.07.2022).
Ai fini del presente giudizio di opposizione, dunque, occorre tenere conto che la sentenza n. 1/2014 del Tribunale di Potenza, posta a fondamento del precetto, non ha previsto interessi speciali da applicare e, quindi, risulta illegittima la richiesta da parte dell'opposto di versamento degli interessi moratori.
Per quanto esposto, dunque, occorre procedere alla rideterminazione della somma precettata.
Ovviamente, per quanto risultino errori di calcolo della somma precettata, ciò non porta a ritenere che il precetto stesso sia nullo, potendone accertare la parziale nullità con conseguente riformulazione del relativo importo.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2160 del
30.01.2013).
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene corretto procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e nei Parte_1 Controparte_1 confronti del sig. , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_2 provvede:
- Accoglie, in parte, l'opposizione proposta dai sig.ri e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto di precetto notificato in data CP_1
13.01.2017, rideterminando l'importo dovuto nei termini di seguito indicati: € 62,84 per spese successive esenti, € 7.500,00 per competenze liquidate in sentenza, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, ed € 292,50 per compensi per redazione del
5 precetto, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, oltre al pagamento degli interessi legali;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 17/12/2025
Il Giudice
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