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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/09/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 1309-1317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel. e est.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1309/2023, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 1317/2023, entrambe poste in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); E_ C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dragani
appellante
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Del Re e Catia Castellari appellato
e nei confronti di
(c.f. ); ON C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parisi
appellante incidentale
nonché
(c.f. ); Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pompeo Del Re
appellante
e con riferimento al rischio assunto con il Controparte_4 certificato n. (P. Iva , in persona del Procuratore Speciale Numero_1 P.IVA_1 del Rappresentante Generale per l'Italia,
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cerretti
appellata
avente ad oggetto: riforma invocata da parte degli appellanti (Rg. E_
1309/2023) e (R.g. 1317/2023) della sentenza non definitiva n. _3 _3
248/2021 pubblicata in data 3 settembre 2021, e della sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, entrambe rese del Tribunale di Vasto;
riforma invocata da parte dell'appellante in via incidentale ON
(Rg. 1317/2023) della sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data 24 novembre
2023, resa del Tribunale di Vasto.
pag. 2/48 L'udienza del 27 maggio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nuova formulazione.
Conclusioni E_
“Per l'appellante Ing. è presente l'avv. Massimo Dragani il E_ quale, impugnato e contestato quanto ex adverso argomentato, precisa le conclusioni come da atto di appello che di seguito si riportano: CONCLUSIONI
Voglia la Corte D'Appello adita in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva n.248/21 emessa dal Tribunale di Vasto, in persona della dott.ssa Elisa Ciabattoni, nell'ambito del procedimento n.
307/2017 RG pendente tra le parti di cui sopra nonché della successiva sentenza definitiva n. 374/23 emessa in data 24.11.2023 nel medesimo procedimento e da medesimo giudicante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via preliminare: accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, la carenza di legittimazione passiva dell'ing. con condanna di parte attrice anche E_ ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché di tutti gli atti conseguenziali e connessi
in virtù di quanto sopra argomentato;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione avanzata da parte ricorrente e/o l'intervenuta decadenza della chiamante in causa nei confronti dell'ing.
pag. 3/48 per quanto argomentato sopra;
Pt_1
nel merito: rigettare la domanda di parte ricorrente nonché quella di manleva avanzata da parte resistente siccome infondata in fatto e diritto;
in via istruttoria: darsi atto della documentazione prodotta come da indice.” Con vittoria di spese di ATP, I e II grado. Con ogni più ampia riserva”.
Conclusioni Controparte_1
“In ossequio alla resa Ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del
02.09.2024, la difesa di Parte appellata, , rinviando a quanto dedotto Controparte_1 ed eccepito con la comparsa di costituzione in atti e con i precedenti scritti tutti, dimesse produzioni, risultanze dell'espletata Ctu nel procedimento per ATP n° 54/2016
Tribunale di Vasto e allegati, risultanze e relazione della Ctu disposta e svoltasi nel pieno contraddittorio di tutte le Parti nel giudizio n°307/2017 Tribunale di Vasto e allegati, tornando a impugnare e contestare illimitatamente ogni deduzione e richiesta avversaria, insiste e confida nel rigetto dell'avverso gravame (avversi gravami), conferma delle impugnate Sentenze n. 248/2021 e n°374/2023 inter partes rese dal
Tribunale di Vasto, con integrale condanna di controparti alle spese e competenze dell'ulteriore grado di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su avversarie domande e conclusioni nuove”.
Conclusioni Vitalino Di Rosario:
“Avvalendosi della facoltà concessa dal Collegio Giudicante, l'odierno appellante incidentale precisa le conclusioni come di seguito richiamate e trascritte:
1) In accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 1) dell'appello incidentale, riformare in toto la decisione impugnata, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria spiccata nei confronti dell'odierno appellante dal Sig. Controparte_1
pag. 4/48 2) In accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 2) dell'appello incidentale, riformare in toto la decisione impugnata, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria spiccata nei confronti dell'odierno appellante dal Sig. Controparte_1
In via subordinata nel merito, per il caso di mancato accoglimento della conclusione formulata al n. 2 o della conclusione formulata al n. 3:
4) Rideterminare il quantum risarcitorio, in accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 3) dell'appello incidentale;
5) In accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 4) dell'appello incidentale, stabilire che nei rapporti interni tra i debitori solidali il peso del debito risarcitorio debba gravare sugli IN e;
E_ Controparte_3
6) Per il caso di accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 1) o del motivo di impugnazione sub n. 2), condannare il Sig. al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio;
7) Per il caso di accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 4), stabilire che nei rapporti interni tra i debitori solidali, il peso della condanna al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio, pronunciata a favore del Sig. CP
debba gravare sugli IN e .”
[...] E_ Controparte_3
Conclusioni : Controparte_3
“Con il presente foglio di precisazione delle conclusioni l'Ing. , Controparte_3 come in atti rappresentata e difesa, torna a richiedere l'accoglimento delle proprie domande, eccezioni e conclusioni, così come rassegnate nell'Atto di Citazione in appello del 18.12.2023 che ha introdotto il giudizio di appello con R.G. n°1317/2023
(poi riunito al presente), nonché nella Comparsa di risposta in appello del 20.03.2024, di costituzione nel presente giudizio con R.G. n.1309/2023 e, in specie:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma delle sentenze impugnate, previo rinnovo delle indagini peritali, con nomina di un nuovo C.T.U., e previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, così provvedere:
pag. 5/48 In via preliminare pregiudiziale,
omissis;
1)- omissis;
Nel merito,
2)- rigettare per le ragioni tutte spiegate, la domanda di manleva formulata dal chiamante, sig. , nei confronti della chiamata Ing. ON _3
, per infondatezza in punto di fatto ed in punto di diritto della domanda di
[...] manleva / garanzia stessa e/o per mancanza di prova con riferimento all'an e/o al quantum della domanda principale;
3)- in via di estremo subordine, per ogni denegata e davvero non creduta ipotesi di soccombenza, anche se parziale, con accoglimento delle domande formulate dal sig.
e della domanda di manleva / garanzia formulata dal sig. Controparte_1 [...]
, ritenere e dichiarare la terza chiamata Compagnia – _2 CP_4
Rappresentante Generale per l'Italia dei (CCIAA – Cod. Fisc. CP_4 P.IVA_2
- Part. I.V.A. ), con sede in (C.A.P. 20121) Milano al Corso P.IVA_3 P.IVA_1
Garibaldi n°86, in persona del l.r.p.t., tenuta a manlevare e garantire la sig.ra Ing.
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di ogni somma che la Controparte_3 stessa garantita / assicurata fosse eventualmente tenuta a pagare in favore del sig.
e/o del sig. ; Controparte_1 ON
4)- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo diritto di ripetizione di ogni somma corrisposta dall'odierna appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato;
5)- in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione”.
Conclusioni Controparte_4
pag. 6/48 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, così statuire:
Nel merito, in via principale:
i. accogliere, siccome fondato in fatto e in diritto, l'appello principale promosso dall'Ing. limitatamente ai motivi di impugnazione da n. I a n. V e, Controparte_3 accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. _3
, per l'effetto:
[...]
- respingere la domanda di manleva proposta dall'Ing. nei confronti Controparte_3 di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
CK5N0513G;
- condannare il Sig. a rifondere e/o restituire a Controparte_1 Controparte_4 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CK5N0513G, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, ogni importo da quest'ultima corrisposto per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della Sentenza definitiva.
ii. respingere l'impugnazione principale dell'Ing. e l'impugnazione E_ incidentale tardiva del Sig. nella parte in cui avversano, ON direttamente o indirettamente, la posizione dell'Ing. , siccome Controparte_3 infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in subordine:
per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto, in tutto o in parte, dei motivi di impugnazione da n. I a n. V dell'appello principale promosso dall'Ing. _3
e, in ogni caso, di conferma della Sentenza definitiva nella parte di
[...] accertamento della responsabilità professionale e condanna al pagamento di somme di denaro in capo all'Ing. : Controparte_3
- rigettare il motivo di impugnazione n. VI dell'appello principale promosso dall'Ing.
e per l'effetto contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in Controparte_3 capo a con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_4
n. CK5N0513G entro la quota interna di responsabilità eventualmente ascritta all'Ing. pag. 7/48 , deducendo la franchigia pari ad Euro 2.000,00, già oggetto di Controparte_3 acquiescenza, ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri;
- con condanna del Sig. a rifondere e/o restituire a Controparte_1 Controparte_4 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CK5N0513G, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, ogni importo da quest'ultima corrisposto per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della Sentenza definitiva in eccedenza alla quota interna di responsabilità eventualmente ascritta all'Ing. _3
;
[...]
- in subordine, per il caso di accoglimento del motivo di impugnazione n. VI dell'appello principale promosso dall'Ing. , condannare il Sig. Controparte_3
a rifondere e/o restituire a con riferimento Controparte_1 Controparte_4 al rischio assunto con il certificato n. CK5N0513G, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni importo da quest'ultima corrisposto per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della Sentenza definitiva in eccedenza all'intero dovuto, a titolo solidale, dall'Ing. . Controparte_3
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data
24 novembre 2023, il Tribunale di Vasto così provvedeva:
• “accerta l'esistenza di gravi difetti insistenti sull'immobile di proprietà di , sito in Vasto (CH), via S. Antonio Abate s.n.c., Controparte_1 meglio identificato in atti;
• dichiara , e , ON E_ Controparte_3 responsabili in solido, dei gravi difetti dell'immobile sopra indicato e,
pag. 8/48 per l'effetto, condanna , e ON E_
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € Controparte_3
89.212,89, iva e oneri accessori compresi, oltre interessi al saggio legale dalla liquidazione del c.t.u. al saldo, a titolo di risarcimento danni conseguenti a quanto accertato al capo che precede;
• nei rapporti interni tra , e ON E_ _3
determina, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., le quote delle
[...] rispettive responsabilità in 1/3 ciascuna;
• condanna , e al ON E_ Controparte_3 pagamento, in solido tra loro e in favore di , delle spese Controparte_1 del presente giudizio, comprese quelle di mediazione e di CTP, che liquida in € 406,50 per spese documentate, € 2.000,00 per CTP ed €
15.111,00 per compensi (di cui € 14.103,00 per il giudizio di cognizione ed € 1.008,00 per la mediazione), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• condanna al pagamento, in favore di ON CP
, al pagamento delle spese del procedimento di ATP n. 54/2016,
[...] che liquida in € 286,00 per spese documentate ed € 3.645,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente a carico di , e ON E_
, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio svolta nel presente procedimento e a carico di _2
le spese della consulenza svolta in sede di procedimento di ATP
[...]
n. 54/2016, liquidate come da separati decreti, con diritto di ciascuna parte di ripetere, nei confronti delle altre, le somme eventualmente già corrisposte ai c.t.u. in via di anticipazione in misura superiore alla propria quota di spettanza;
pag. 9/48 • compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra _2
, e;
[...] E_ Controparte_3
• accoglie la domanda di manleva spiegata da nei Controparte_3 confronti di che hanno assunto il Parte_2 rischio di cui al certificato assicurativo n. CK5N0513G e, per l'effetto, condanna che hanno assunto il rischio Parte_2 di cui al certificato assicurativo n. CK5N0513G, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne da tutti Controparte_3 gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente giudizio, limitatamente alla quota interna di responsabilità ad essa ascritta, detratta la somma di € 2.000,00 a titolo di franchigia;
• condanna che hanno assunto il rischio di Parte_2 cui al certificato assicurativo n. CK5N0513G, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di _3
, delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in €
[...]
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
1.1 La pronuncia veniva resa a seguito di sentenza non definitiva n. 248/2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Vasto aveva rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dal terzo chiamato l'eccezione di E_ nullità degli atti di citazione dei terzi in giudizio, l'eccezione di nullità della TU, per poi rimettere la causa sul ruolo al fine dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio integrativa, diretta a chiarire “l'aspetto strutturale dell'opera e l'idoneità dei vizi riscontrati a compromettere la staticità e l'abitabilità dell'immobile” nonché, sotto l'aspetto della quantificazione del danno, la eventuale necessità di interventi di rinforzo strutturale.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dal ricorso ex art. 702 bis con il quale aveva adito il Tribunale di Vasto, dopo aver esperito procedimento per Controparte_1
ATP, al fine di vedere accertati i gravi difetti dell'edificio da questi acquistato allo stato pag. 10/48 grezzo da , con conseguente condanna di quest'ultimo quale ON costruttore e venditore, ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., al pagamento di quanto necessario per il ripristino dell'immobile compravenduto, come accertato in sede di
ATP, oltre al risarcimento del danno per i danni subiti, compresi quelli derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
1.2 Si era costituito in giudizio il il quale nel ripercorrere i fatti di causa _2 aveva lamentato le lacune della consulenza d'ufficio espletata in sede di Atp;
inoltre, deducendo di essersi rivolto per la fase di progettazione e direzione dei lavori nonché per la fase di collaudo a professionisti terzi, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamarli in causa nelle persone dell'ing. quale progettista strutturale e E_ direttori dei lavori, e dell'ing. , quale collaudatrice, al fine di vedersi Controparte_3 da questi manlevato e garantito da qualunque responsabilità.
1.3 Chiamato in causa si era costituito l'ing. eccependo la propria E_ mancata partecipazione al procedimento per Atp, le cui risultanze non potevano essere pertanto poste a fondamento della domanda svolta nei suoi confronti, rilievi sulla possibilità di procedere alla riassunzione del merito attraverso il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., violazione del diritto di difesa conseguente alla notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo oltre il termine assegnato dal giudice, intervenuta prescrizione dell'azione, contestando nel merito le domande avanzate.
1.4 Si era costituita anche l'ing. contestando la domanda di manleva Controparte_3 per genericità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia
– Rappresentante Generale per l'Italia dei in forza di polizza n° CP_4 CP_4
CK5N0513G con appendice n°CK15C513G, compagnia assicuratrice che si era costituita in giudizio eccependo l'assenza di responsabilità in capo alla propria assicurata, aderendo all'eccezione di nullità della chiamata in manleva nei confronti di quest'ultima esercitata, e invocando l'inoperatività della polizza in forza della clausola claims made, l'esclusione della copertura della polizza, e in via subordinata l'applicazione della franchigia e del massimale, oltre che la limitazione del proprio obbligo entro la quota di responsabilità dell'assicurata.
pag. 11/48 1.5. Instaurato il contraddittorio e disposto il mutamento del rito nel rito ordinario di cognizione la causa, istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con sentenza non definitiva n. 248/2021 pubblicata in data 3 settembre 2021.
1.6 Con tale sentenza il Tribunale di Vasto si pronunciava sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti in causa, rigettandole.
- Rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
Il giudice di prime cure riteneva di vagliare preliminarmente l'eccezione di prescrizione dell'azione svolta dall'ing. terzo chiamato, riconoscendole rilievo Pt_1 potenzialmente assorbente rispetto alle eccezioni sollevate dalle altre parti.
Il Tribunale premetteva un inquadramento giuridico dell'azione svolta dal ricorrente fondata sull'art. 1669 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., precisando che l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. poteva essere esercitata, stante la sua natura extracontrattuale, sia dal committente nei confronti dell'appaltatore, sia dall'acquirente nei confronti del venditore dotato di competenze tecniche tali da indirizzare direttamente, o tramite il direttore dei lavori, l'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, responsabilità del venditore configurabile sia nel caso in cui questi abbia costruito l'edificio e poi venduto, sia nell'ipotesi in cui abbia dato incarico a un terzo appaltatore per la costruzione.
Circa l'aspetto della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c., il giudice di prime cure evidenziava che il termine di decadenza di un anno per la denuncia dei gravi difetti decorre dalla data in cui il committente abbia una conoscenza sicura dei difetti e delle cause, ovvero in un momento successivo qualora siano necessari accertamenti tecnici “per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”.
Rilevava che, nel caso di specie, l'opera era stata terminata e collaudata il 29.02.2012, che l'immobile era stato acquistato allo stato grezzo dal nel 2014, che questi CP aveva avuto piena contezza dei gravi difetti solo al momento del deposito della TU in pag. 12/48 sede di Atp nel settembre 2016, e che la missiva inviata al nell'ottobre del _2
2016 e la successiva missiva da questi inviata ai terzi chiamati in data 5 ottobre 2016 consentivano di ritenere tempestiva l'azione esercitata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Una tale tempestività veniva dal giudice di prime cure ravvisata anche con riferimento all'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c., il cui termine prescrizionale è stabilito in cinque anni ex art. 2947 c.c., con decorrenza dal momento in cui si ha effettiva conoscenza del danno.
- Rispetto dei termini per la notifica della citazione del terzo.
In relazione alla sollevata nullità della citazione del terzo evocata dal per Pt_1 mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 269 c.p.c., il Tribunale rilevava che la chiamata del terzo a opera del resistente era stata tempestivamente avanzata con la memoria di costituzione e autorizzata dal giudice all'udienza dell'11 luglio 2017, con termine di dieci giorni per la notifica e contestuale differimento dell'udienza al 24 ottobre 2017, e che gli adempimenti per la notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, erano stati portati a termine dal notificante in data 17 luglio 2017, entro il termine previsto, non rilevando la data di ricezione avvenuta il 2 agosto 2017, stante gli effetti della scissione dei termini per il notificante e il destinatario.
- Eccezione di nullità della chiamata.
Il Tribunale riteneva di rigettare l'eccezione di nullità della chiamata in manleva, sollevata dalla terza chiamata ing. e dalla Compagnia assicuratrice, Controparte_3 per essere la domanda generica e priva del titolo di responsabilità imputatole, non ravvisando nel caso di specie la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c., ossia la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'assoluta incertezza del petitum;
dal tenore della chiamata in garanzia risultava con sufficiente chiarezza che i terzi erano stati chiamati in giudizio sulla base della loro qualità di professionisti che avevano svolto in autonomia le fasi di progettazione e direzione dei lavori, in relazione all'ing. e la fase di collaudo, quanto all'ing. con Pt_1 _3
pag. 13/48 imputazione agli stessi delle eventuali difformità progettuali e tecniche dell'opera e, quanto alla collaudatrice, del mancato rilievo delle stesse.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che la domanda doveva essere posta in correlazione con le conclusioni dell'Atp riportate nell'atto di chiamata in causa, con specificazione degli ulteriori profili di responsabilità.
- Eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Premetteva il Tribunale che in considerazione del fatto che la TU espletata nel procedimento per Atp non era stata effettuata in contraddittorio pieno, stante l'assenza in quel procedimento dei terzi chiamati, ne era stata disposta la rinnovazione in contraddittorio con tutte le parti del giudizio.
Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto e dai terzi chiamati, per avere l'ausiliario del giudice risposto a quesiti nuovi posti dal ricorrente e oltre i termini per il deposito delle osservazioni e per non aver effettuato il CP tentativo di conciliazione, rilevando che i termini previsti non potevano essere considerati perentori, non essendo previsti come tali né dalla legge né dall'ordinanza di nomina del TU, e che l'eventuale estensione dei quesiti non poteva condurre alla nullità dell'elaborato, ma eventualmente a una sua inutilizzabilità nella parte relativa agli aspetti ulteriori rispetto ai quesiti posti dal giudice.
Quanto al tentativo di conciliazione, ne rilevava l'effettuazione attraverso la formulazione della proposta conciliativa da parte del consulente notificata alle parti.
- Rimessione della causa sul ruolo.
Ritenendo il Tribunale che non fossero stati adeguatamente chiariti in sede di TU alcuni aspetti relativi alla struttura dell'opera e alla idoneità dei vizi a compromettere la staticità e l'abitabilità dell'edificio, nonché alcuni aspetti relativi alla quantificazione del danno, la causa veniva rimessa sul ruolo.
1.7 Espletata l'integrazione della TU, la causa veniva decisa con sentenza definitiva n.
374/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, nei termini sopra evidenziati.
pag. 14/48
1.8 Sui gravi difetti dell'opera.
Il Tribunale evidenziava che i lamentati difetti di costruzione dell'immobile avevano trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio e nella successiva integrazione, dalle quali era emersa una cattiva esecuzione della muratura perimetrale nonché rilevanti difformità tra il progetto e la realizzazione, con particolare riferimento alla trave di fondazione che era stata realizzata a sezione rettangolare invece che a “T rovescio” previsto in progetto, rilevando la necessità del ricalcolo strutturale con prove
“pacometriche”, al fine di determinare l'importo necessario per l'eliminazione dei difetti e il risanamento e di procedere al deposito in sanatoria di nuovi calcoli strutturali anche per ottenere il certificato di agibilità.
Rilevava che, a seguito degli ulteriori accertamenti tecnici, il ctu aveva proceduto alla riprogettazione della struttura secondo le NTC 2008, vigenti all'epoca della variante del
16 febbraio 2010, avendo riscontrato il mancato rispetto della relativa normativa.
A parere del Tribunale, sebbene la costruzione fosse iniziata prima dell'entrata in vigore della NTC 2008 – decorrenza dal 1° luglio 2009 – le nuove norme dovessero trovare applicazione nelle ipotesi in cui la variante andava a modificare sostanzialmente la parte architettonica o il comportamento statico della costruzione, come era accaduto nel caso di specie in quanto le modifiche in variante avevano comportato la costruzione di una scala esterna nonché, come accertato dal TU, il fabbricato dapprima previsto sotto il profilo strutturale per accogliere una sola unità immobiliare era stato successivamente trasformato in uno stabile con tre unità immobiliari. Il TU aveva inoltre individuato l'origine delle dei vizi in una serie di concause derivanti da lavorazioni non eseguite a regola d'arte e aveva riscontrato elaborati progettuali non in linea con quanto edificato.
Il Tribunale evidenziava che in sede di TU era emersa la necessità di procedere a opere di rinforzo strutturale delle lesioni del piano sottotetto attraverso la presentazione di un progetto in sanatoria con adeguamento della struttura ai nuovi dettami della NTC
2018, in considerazione del fatto che la nuova struttura era completamente difforme dal progetto strutturale e dalla successiva variante.
pag. 15/48 Alla luce delle risultanze delle TU, il Tribunale riteneva che le emerse criticità dovessero essere considerate gravi difetti dell'opera realizzata che andavano a impedire l'uso al quale l'immobile era destinato, l'abitabilità e il godimento, ricomprendendo in essi anche gli errori progettuali con conseguente responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. tra il progettista e l'appaltatore.
1.9 Sulla responsabilità del venditore-costruttore.
Nel richiamare in punto di responsabilità per rovina e difetti degli edifici ex art. 1669
c.c. i principi della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale riteneva che il , _2 nella sua veste di venditore e titolare della ditta individuale Immobiliare Di Rosario, non avesse fornito alcuna prova circa l'assenza del suo “potere di controllo nella costruzione dell'opera”, riconoscendo in capo a questi la competenza tecnica necessaria nell'esecuzione dell'opera.
1.10 Sulla responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
Premettendo il Tribunale l'ambito di operatività della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. in relazione ai difetti dell'opera, trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale per cui potevano rispondere in concorso con l'appaltatore tutti i soggetti che avevano contribuito, per colpa professionale, alla causazione dell'evento dannoso e in considerazione degli obblighi previsti in capo al direttore dei lavori – accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità di esecuzione di essa al capitolato, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza -, riteneva che fosse obbligo di quest'ultimo ordinare la sospensione delle opere in caso di rilievo di difformità rispetto al progetto, avendo il dovere di garantirne la realizzazione in conformità al progetto.
Sulla base di tali principi e in considerazione di quanto rilevato in sede di TU, ovvero in presenza di “significative divergenze tra il progetto e le opere eseguite e la mancata ottemperanza alle NTC 2008, nonostante il deposito della variante”, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità concorrente dell'ing. quale soggetto Pt_1 preposto a garantire e controllare la conformità dell'opera al progetto, ravvisandone negligenza nella mancata sorveglianza dei lavori;
riteneva altresì irrilevante la pag. 16/48 circostanza, sostenuta dal direttore dei lavori al fine di escludere una propria responsabilità, dell'aver rassegnato le dimissioni nel gennaio 2013, dal momento che a quella data le opere strutturali dovevano ritenersi già concluse e collaudate e che successivamente a tali fatti non erano intervenuti altri lavori nel cantiere.
1.11 Sulla responsabilità della collaudatrice.
Nel riportarsi alle argomentazioni svolte in punto di responsabilità concorrente del direttore dei lavori, il Tribunale riteneva sussistente anche la corresponsabilità della collaudatrice ing. dal momento che, essendo emerse delle rilevanti difformità _3 sia rispetto al progetto sia nell'esecuzione dell'opera, tale professionista sarebbe stata tenuta a segnalare dette circostanze, non potendo procedere al collaudo dell'opera realizzata in quanto diversa da quella progettata.
In punto di diritto, il Tribunale evidenziava quali fossero gli obblighi specifici previsti in capo al collaudatore secondo la normativa di settore consistenti in adempimenti tecnici (sicurezza e stabilità dell'opera) e di tipo amministrativo, come specificato anche dall'art. 8 delle NTC 2008, con la conseguenza che il collaudatore è tenuto alla verifica che le prescrizioni della progettazione strutturale siano conformi alla normativa vigente e che vi sia corrispondenza tra il progetto e quanto realizzato.
Il Giudice riteneva, quindi, la collaudatrice responsabile per aver certificato la conformità dell'opera quanto meno sotto il profilo di una colpa omissiva, concretantesi nella negligenza nell'attività di verifica e controllo delle prescrizioni progettuali.
1.12 Sull'estensione della domanda e sul riparto di responsabilità.
Il Tribunale riteneva sussistente l'estensione automatica nei confronti dei terzi chiamati della domanda del ricorrente di condanna del resistente, in considerazione del fatto che il convenuto aveva evocato in giudizio detti terzi addossando loro la _2 responsabilità dei difetti dell'opera e contestualmente negando la propria legittimazione sostanziale.
pag. 17/48 La responsabilità concorrente veniva ripartita nella pari misura di un terzo per ciascun responsabile, in applicazione dell'art. 2055, comma III, c.c., non essendo emersi elementi tali da consentire di ravvisare una prevalente responsabilità di una delle parti.
1.13 Sul quantum risarcibile.
Condividendo quanto affermato dal TU nella integrazione di perizia del gennaio 2023, il Tribunale riconosceva quale ammontare complessivamente dovuto per l'eliminazione dei vizi e il risanamento dell'opera, comprensivo anche del costo della demolizione della parete lato sud del piano secondo, la somma di € 89.212,89, comprensiva di iva e oneri accessori, in applicazione del prezziario della Regione Abruzzo relativo al secondo semestre 2022 – periodo di redazione della consulenza -.
Il Giudice di prime cure non riteneva, invece, di riconoscere il danno invocato dal ricorrente relativo al mancato godimento del bene da adibire a propria abitazione e da questi quantificato in € 20.000,00, reputando non adeguatamente provato il concreto pregiudizio subito e non potendo nemmeno procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., inidonea a sopperire alla mancanza di allegazione e prova da parte del danneggiato.
1.14 Sulla domanda di manleva della terza chiamata Ing. nei confronti della _3 propria assicurazione, il Tribunale riteneva di rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa formulata dalla compagnia assicuratrice in forza della previsione di un periodo di retroattività limitato al 21 novembre 2013. Rilevava che, a seguito dell'integrazione della polizza del 30 giugno 2016, il periodo di retroattività della copertura assicurativa era stato esteso in maniera illimitata, trovando quindi piena copertura anche il fatto storico del collaudo effettuato il 29 febbraio 2012.
Il Tribunale riteneva altresì infondato l'assunto della compagnia assicuratrice circa un'asserita responsabilità della assicurata in quanto già a conoscenza dei fatti di causa al momento della dichiarazione di assenza di sinistri datata 30.6.2016, necessaria per estendere illimitatamente la garanzia, e ciò in considerazione del fatto che la prima richiesta di risarcimento danni indirizzata all'ing. era pervenuta in data 5 _3 ottobre 2016, quindi in epoca successiva alla dichiarazione del 30 giugno 2016; inoltre pag. 18/48 l'assicurata non aveva partecipato al procedimento per Atp, per cui non poteva ravvisarsi in capo a questa alcuna presunzione di conoscenza dei fatti di causa, e il deposito della ctu era avvenuto in epoca successiva alla dichiarazione di assenza di sinistri resa in 30 giugno 2016.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale riteneva di accogliere la domanda di manleva formulata dall'assicurata con conseguente condanna della compagnia assicuratrice a tenerla indenne per la quota di responsabilità pari a 1/3, dagli esborsi conseguenti dal giudizio, con detrazione della franchigia contrattualmente stabilita.
1.15 Sulle spese processuali.
Il Tribunale riteneva di condannare in via solidale il resistente ed i terzi chiamati, in virtù del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di lite del procedimento per Atp e della consulenza svolta in quella sede venivano poste a carico della sola parte resistente, non avendo il e la Pt_1 _3 partecipato a quel giudizio. Veniva accolta la domanda di parte ricorrente di rimborso dei costi per CTP e mediazione, mentre nei rapporti tra resistente e terzi chiamati le spese venivano compensate integralmente.
2. Appello. Avverso le sentenze del Tribunale di Vasto hanno proposto appello con distinti atti l'ing. (R.G. 1309/2023) e l'ing. (R.G. E_ Controparte_3
1317/2023); i due procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 2 settembre 2024.
2.1 Nella causa iscritta al n. R.g. 1309/23, l'ing. impugna entrambe le sentenze Pt_1 sulla base di quattro motivi di seguito riassunti.
- Sentenza non definitiva n. 248/2021.
1) Sulla prescrizione/decadenza dell'azione nei confronti del – errata Pt_1 applicazione degli artt. 1669 c.c. e 2043 c.c.
pag. 19/48 Con tale motivo di doglianza, l'appellante lamenta il riconoscimento da parte del giudice di prime cure del rispetto del termine decadenziale e di prescrizione come previsti dall'art. 1669 c.c.
Al fine di contrastare quanto riconosciuto dal Tribunale, il procede a ricostruire Pt_1 temporalmente i termini della vicenda rappresentando che: l'opera strutturale era stata ultimata e collaudata in data 29.02.2012; l'appellante in data 8.01.2013 aveva rimesso il mandato;
in data 31.01.2014 l'immobile era stato acquistato dal nel 2015 il CP si era accorto della presenza delle fessurazioni e ne aveva dato notizia al CP [...]
; in data 20 settembre 2016 era stato introdotto il procedimento per ATP e _2 nell'ottobre 2016 il aveva comunicava ai tecnici ( e _2 Pt_1 _3 quanto accaduto;
il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato notificato in data 29.03.2017 esclusivamente al . _2
a) Partendo da questa ricostruzione degli eventi, parte appellante evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, il quale non avrebbe tenuto conto che già prima del deposito del ricorso per Atp il aveva rappresentato tutte le criticità CP dell'immobile compravenduto e che il venditore aveva riconosciuto il vizio, _2 con la conseguenza che a partire da tale momento anche i tecnici avrebbero dovuto essere avvertiti.
L'appellante, quindi, contesta quella parte della giurisprudenza che dà rilievo ai fini della decorrenza dei predetti termini (decadenziale/prescrizione) al momento della effettiva e piena cognizione della conoscenza dei vizi da parte del committente attraverso idonei rilevi tecnici, assumendo la necessità di retrocedere la decorrenza a un momento antecedente a quello del deposito della TU nel procedimento per ATP.
b) Sotto altro profilo, parte appellante contesta il decisum del giudice, il quale non avrebbe tenuto conto dei distinti rapporti tra il quale acquirente, e il CP Pt_1 quale tecnico, e tra il nella veste di venditore e il _2 Pt_1
A parere del l'allora attore avrebbe dovuto attivarsi in prima persona Pt_1 CP nei confronti del tecnico e ciò in considerazione del fatto che, secondo il ragionamento del giudicante, l'art. 1669 c.c. prevede una tutela dell'acquirente anche nei confronti pag. 20/48 dei soggetti parte dell'operazione; il riferimento all'art. 2043 c.c. nei rapporti in assenza di contratto, non poteva che comportare una responsabilità Controparte_5 extracontrattuale, tanto che la condanna ad opera del giudice si era delineata quale condanna diretta del al “pagamento” e non a manlevare il , con la Pt_1 _2 conseguenza che non risulterebbe rispettato il termine decadenziale di otto giorni e il termine annuale di prescrizione.
Sempre in punto di inosservanza del termine decadenziale e di prescrizione, l'appellante rappresenta che il era stato nominato direttore dei lavori dal con Pt_1 _2 contratto, per cui tra gli stessi si configurerebbe una responsabilità contrattuale riconducibile nell'ambito della responsabilità professionale, mai entrata nel tema del processo. Contesta anche l'eventuale configurazione di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto prescritta, in considerazione del fatto che la conclusione delle opere strutturali era avvenuta il 15.12.2010.
2)Sulla carenza di legittimazione passiva del – errata applicazione dell'art. Pt_1
269 c.p.c. – omessa pronuncia.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta come il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tutte le eccezioni sollevate in primo grado.
a) Il Tribunale sarebbe incorso in errori processuali, in quanto il non aveva Pt_1 partecipato al procedimento per Atp, mentre il successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato notificato al solo e questi aveva provveduto alla chiamata in causa _2 dell'odierno appellante ex art. 269 c.p.c.
A parere dell'appellante, già in sede di Atp il Giudice di quel procedimento si sarebbe dovuto attivare per integrare il contraddittorio eventualmente anche d'ufficio, in quanto l'esito di un Atp non avrebbe potuto costituire fondamento di una domanda nei confronti di colui che non aveva partecipato a quel giudizio;
lamentava ulteriormente la circostanza di non aver potuto godere nel procedimento di merito dei termini ex art. 183
c.p.c. in quanto tutta la prima parte del giudizio, e quindi prima del rinnovo della TU, era stata basata sulle risultanze dell'Atp, con conseguente necessità di una pronuncia nei suoi confronti di difetto di legittimazione passiva.
pag. 21/48 b) Parte appellante prosegue nel contestare la ritualità dell'introduzione del giudizio di merito a seguito di Atp nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., invocando di conseguenza una pronuncia di nullità e/o improcedibilità del giudizio.
c) Da ultimo, parte appellante reitera l'eccezione di tardività della propria chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.p.c., dal momento che la data del 2.08.2017 non era, come ritenuto dal Tribunale, la data di ricezione della notifica della citazione ma quella di una seconda notifica effettuata all'indirizzo esatto del oltre i termini fissati Pt_1 dal Giudice.
- Sentenza definitiva n. 374/2023
3) Sui difetti dell'opera – erronea valutazione della documentazione di causa.
Con il terzo motivo di doglianza, il contesta la parte della sentenza con la quale Pt_1 il Tribunale ha ritenuto sussistenti, sulla base della TU espletata e della sua integrazione, i gravi difetti dell'opera, con affermazione di responsabilità in capo all'appellante, lamentando una errata lettura delle risultanze peritali che se correttamente poste in correlazione con quanto affermato da quest'ultimo avrebbero portato a una diversa decisione.
In particolare, l'appellante assume che i gravi difetti potevano essere ricollegati alla cattiva esecuzione delle murature di tamponamento non rientranti nelle parti strutturali, di competenza del come poteva evincersi dalla stessa relazione a strutture Pt_1 ultimate a firma dello stesso direttore dei lavori, nella quale questi dichiarava che la tamponatura doveva essere realizzata con mattoni forati, mentre solo successivamente all'8 gennaio 2013, data delle proprie dimissioni, erano state invece realizzate tamponature con mattoni pieni, più pesanti di quelli forati, che avrebbero generato le lesioni.
In relazione alla deformabilità della struttura portante, l'appellante rappresenta che essa non costituiva un errore ma era una modalità di progettazione e realizzazione dell'opera e che il TU aveva individuato la causa dei quadri fessurativi, tale da non costituire un aspetto preoccupante.
pag. 22/48 Prosegue l'appellante nel criticare la sentenza impugnata nella parte in cui erano state ravvisate rilevanti difformità tra il progettato e realizzato, evidenziando di non poter essere chiamato a rispondere, quale direttore dei lavori, ex art. 1669 c.c., in quanto i gravi difetti non erano relativi a problemi strutturali e le rilevanti difformità non potevano essere riconducibili a tale fattispecie.
Contesta, inoltre, la riprogettazione della struttura, riportata in TU, secondo le NTC
2008 vigenti all'epoca della variante del 16 febbraio 2010, normativa non applicata, anziché sulla base dell'ultimo progetto approvato dal Genio Civile sulla cui base era stato realizzato l'edificio, lamentando ulteriormente la circostanza che in sede di risposta alle osservazioni, il tecnico strutturista ing. aveva ritenuto di adeguare Per_1
l'opera alla normativa NTC 2018 dal momento che la struttura era completamente difforme dal progetto autorizzato, quando al contrario l'opera era stata realizzata negli anni 2009-2010 sotto la vigenza della disciplina di cui alle NTC 2008, contestando altresì l'addebito della responsabilità in capo al sulla base di una normativa Pt_1 successiva al periodo di realizzazione dell'edificio.
Anche in relazione alla quantificazione delle somme necessarie per l'adeguamento dell'edificio (rinforzi sui pilastri, parte dei rinforzi di solai e coperture), lamenta l'applicazione della disciplina NTC 2018 anziché di quella del 2008.
4) Sulla ripartizione di responsabilità e sulla quota di divisione.
Parte appellante censura, ferma restando la propria estraneità in termini di responsabilità, l'applicazione dell'art. 2055, III comma c.c. in punto di ripartizione interna delle responsabilità avendo il giudice di prime cure attribuito una pari responsabilità nella misura di un terzo ciascuno in capo ai due professionisti e al venditore/costruttore; assume che al venditore , che aveva riscosso le somme _2 oggetto della vendita e provveduto alla realizzazione dell'opera, dovesse attribuirsi una gradazione di colpa maggiore rispetto ai tecnici, potendo per il ipoteticamente Pt_1 ravvisarsi una negligenza nel controllo.
2.2 Nel procedimento rubricato al n. 1317/2023, propone appello l'ing. _3 sulla base di sette motivi, di seguito compendiati.
[...]
pag. 23/48 - Sentenza non definitiva n. 248/2021.
1) Nullità della sentenza stessa – Capo di cui alle pagg. 7-8.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il rigetto da parte del Giudice di prime cure della sollevata eccezione di nullità della chiamata in causa e della relativa domanda di manleva formulata nei propri confronti dall'allora resistente e _2 fondata sulla circostanza che l'atto di chiamata in causa non fosse sufficientemente determinato.
A parere dell'appellante la domanda di manleva non specificava i diversi titoli di responsabilità da imputarsi ai terzi chiamati, ing. e ing. a fronte dei CP_6 _3 diversi ruoli rivestiti il primo quale progettista e direttore dei lavori, la seconda quale collaudatrice, né indicava le ragioni dell'invocata coobbligazione verso il chiamante, senza indicare il tipo di inadempimento da imputare a ciascun chiamato.
L'appellante contesta anche l'assunto del giudice di prime cure in forza del quale la domanda di manleva doveva essere posta in correlazione alle risultanze della consulenza svolta in sede di ATP, rappresentando che tale correlazione non poteva sussistere in quanto le risultanze di tale TU non potevano esserle opponibili, non avendo partecipato a quel procedimento.
2) Ulteriore nullità della sentenza stessa – Capo di cui alle pagg. 8 -9.
L'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di nullità della Ctu espletata in sede di
ATP, basata sulla mancata integrazione del contraddittorio nei propri confronti.
A parere dell'appellante la rinnovazione della TU in sede di giudizio di cognizione non poteva sanare la precedente indagine peritale, espletata in sede di Atp (Cass. Civ. n.
26304/2020).
Prosegue l'appellante nel contestare anche il rigetto dell'eccezione di nullità della TU espletata nel procedimento di primo grado, basata sulla circostanza che l'ausiliario del giudice avrebbe risposto a quesiti nuovi formulati dall'allora ricorrente oltre i termini concessi per le osservazioni, avendo erroneamente affermato il Tribunale che tale pag. 24/48 circostanza poteva comportare l'inutilizzabilità delle risultanze peritali con riferimento all'estensione dei quesiti formulati, ma non la nullità della espletata perizia.
- Sentenza definitiva n. 374/2023
3) Intera sentenza laddove non dichiara la nullità della perizia del 14.04.2022 –
Ulteriore violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c..
Parte appellante lamenta la mancata declaratoria da parte del Tribunale della nullità della TU avendo l'ausiliario del giudice risposto alle tardive osservazioni svolte dall'allora attore, integranti in realtà nuovi quesiti non ammessi dal magistrato.
4) Capo da pag. 3 a pag. 8 e capo da pag. 13 a 15 (quantum risarcibile) laddove aderisce, pure in modo inesatto, alle contraddittorie tesi del C.T.U. Arch. – Per_2
Necessità di rinnovo delle indagini peritali.
Con tale motivo l'appellante invoca la necessità di rinnovo delle indagini peritali in considerazione del fatto che le risultanze delle TU succedutesi nel tempo e a firma del medesimo ausiliario, alle quali il Tribunale aveva aderito, apparirebbero contraddittorie tra loro sia in termini di quantificazione del danno risarcibile, sia in relazione all'indicazione dei gravi difetti.
Sotto il profilo della quantificazione dei lavori, l'appellante evidenzia che, in sede di prima perizia del 20 maggio 2020, il TU aveva formulato una doppia ipotesi di quantificazione dei danni, pervenendo a somme che variavano in più o in meno a seguito delle osservazioni formulate dall'attore, fino ad arrivare con la perizia del 31 dicembre 2022 alla quantificazione di € 89.212,89 (comprensiva anche dei costi del perito strutturale ing. , ritenendo l'appellante errata tale quantificazione, avendo il Per_1
TU applicato parametri e valori eccedenti il prezziario della Regione Abruzzo del
2022.
Continua l'appellante nel rilevare le incongruenze contenute nella sentenza impugnata in relazione alla circostanza che sebbene il TU non avesse rilevato dissesti strutturali e danni alle membrature portanti, il Tribunale aveva collegato le fessurazioni del piano secondo alla deformabilità della struttura portante e alla cattiva esecuzione della pag. 25/48 muratura di tamponamento;
assume la che tale motivazione sarebbe in _3 contraddizione con quanto affermato dal TU nel primo elaborato peritale del 20 maggio 2020, dove il consulente afferma che la deformabilità era una caratteristica propria della struttura in cemento armato, non costituente un vizio.
Inoltre, l'ing. assume che le ritenute, da parte del Tribunale, difformità tra il _3 progettato e il realizzato consisterebbero in minime variazioni irrilevanti nella realizzazione della struttura di cemento armato, evidenziando altresì che il certificato di collaudo a propria firma era stato redatto in data 29 febbraio 2012, senza che la struttura subisse danni, dando anzi prova di elasticità e di buona fattura;
contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale riconosce che il TU aveva escluso la presenza di segni di cedimenti, ad eccezione delle fessurazioni presenti nel solaio del sottotetto, con ciò mal interpretando le circostanze riferite dal tecnico d'ufficio. L'appellante assume, in particolare, che le difformità tra quanto previsto nel progetto e quanto realizzato non potevano avere alcun rilievo in considerazione del fatto che le difformità non andavano a inficiare né la sicurezza strutturale né potevano determinare una variazione del comportamento strutturale, con la conseguenza che il Direttore dei lavori aveva potuto redigere la dichiarazione di conformità nella relazione finale a compimento della struttura.
Rappresenta di avere svolto il collaudo finale, e non in corso di esecuzione dell'opera, con la conseguenza che essendo la struttura terminata non avrebbe potuto indicare eventuali modifiche, esaminando la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata.
Contesta l'appellante l'applicazione da parte del Tribunale della NTC 2018 in relazione alle responsabilità del collaudatore, rappresentando che il collaudo era avvenuto nel
2012 e che la sua condotta avrebbe potuto esser valutata con riferimento alle NTC 2008, le quali in ogni caso escluderebbero la responsabilità della collaudatrice dal momento che alla data del collaudo vi erano alcune tamponature che in parte nascondevano la struttura portante.
In base alla normativa di riferimento, che prevede che il collaudo statico deve essere eseguito in corso d'opera nel caso in cui vengano posati elementi strutturali non più
pag. 26/48 ispezionabili, salvo casi particolari, ne deriva che il collaudo è diretto alla mera verifica del comportamento della struttura e che esso deve essere effettuato in corso d'opera ove gli elementi strutturali non siano più ispezionabili, per cui la aveva svolto _3 solo il collaudo finale e nel farlo aveva effettuato le necessarie verifiche statiche, laddove possibile, dando una valutazione positiva.
Da ultimo l'appellante torna a invocare il rinnovo della TU.
5) Capo da pag. 10 a pag. 12, laddove ritiene sussistere la responsabilità del collaudatore.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere corresponsabile ex art. 1669 c.c. la collaudatrice sulla base dell'assunto di aver certificato un'opera nonostante le difformità rispetto al progetto.
Nella prospettazione di parte appellante, se da una parte le difformità rilevate erano di poco rilievo, dall'altra la motivazione data dal giudice si poneva in contrasto con la stessa normativa da questi richiamata in sentenza – art. 9 NTC 2008 –, dal momento che il collaudatore è tenuto a esaminare il progetto solo in via generale e sotto l'aspetto strutturale e non alla verifica e alla segnalazione delle piccole difformità, evidenziando ancora una volta di essere intervenuta quale collaudatore finale e non in corso d'opera.
Rappresenta l'appellante di aver adempiuto con diligenza, quale collaudatore, al proprio incarico professionale, non avendo al momento del collaudo riscontrato problemi alla struttura a seguito delle prove espletate e sulla base della documentazione consegnatale, in considerazione del fatto che il controllo poteva riguardare la “bontà delle operazioni svolte dal direttore dei lavori, la presenza delle certificazioni di legge e la durabilità dei materiali”.
6) Capo di cui alla pag. 12 e capo di cui alle pagg. 15 e 16 laddove limita l'obbligo dell'indennizzo dei – Violazione di legge – art. 2055 c.c. – mancata CP_4 applicazione dell'art. 5 della Polizza.
Parte appellante censura l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove, nel riconoscere la responsabilità della collaudatrice, avrebbe fatto applicazione dell'art.
pag. 27/48 2055 comma 3 c.c. senza tenere in debita considerazione l'apporto causale minimo della condotta da questa tenuta, essendo intervenuta come collaudatore finale, non in corso d'opera, con parte della struttura non ispezionabile stante la realizzazione di parte delle tamponature.
La lamenta, altresì, l'accoglimento da parte del Tribunale della eccezione _3 formulata dalla propria compagnia assicurativa di limitare, in caso di condanna,
l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità, dal momento che la domanda di garanzia era stata svolta in riferimento all'intera somma di condanna in via solidale, non per la sola quota, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della Polizza -
Responsabilità solidale – con previsione del diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
7) Capo di cui alle pagg. 16 – 18. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e 2° comma n. 4); Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Parte appellante lamenta l'avvenuta condanna in proprio danno al pagamento delle spese di lite del primo grado, ritenendo al contrario la sussistenza dei presupposti per una eventuale compensazione, rappresentando altresì la contraddittorietà della decisione in quanto se da una parte non poteva essere condannata al pagamento delle spese dell'Atp, tuttavia la sentenza gravata aveva posto a suo carico le spese della Ctu di quel procedimento.
L'appellante evidenzia, inoltre, di essere stata l'unica parte del giudizio ad aderire con atto del 15 novembre 2021 alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
2.3 Si è costituito nel giudizio rubricato al n. 1317/2023 , ON proponendo e atto di appello incidentale con il quale ha impugnato unicamente la sentenza definitiva n. 374/2023, sulla base dei seguenti quattro motivi.
1) Impropria applicazione del contenuto sostanziale dell'art. 1669 c.c. per l'inesistenza, nella fattispecie, dei “gravi difetti” previsti dalla normativa dettata dal citato articolo
pag. 28/48 codicistico, in uno con la violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – conseguente nullità dei capi di sentenza n. 1 rubricato “Sui gravi difetti dell'opera” (pp. 3-8) e n. 2 rubricato “Sulla responsabilità del venditore costruttore”
(pp. 8-9).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante incidentale contesta le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure il quale, pur avendo riconosciuto l'integrità delle condizioni statiche dell'edificio e l'innocuità delle imperfezioni riscontrate in sede di
TU – quadri fessurativi del secondo piano sottotetto e inadeguata esecuzione delle murature perimetrale -, avrebbe poi considerato rilevanti i difetti ai sensi dell'art. 1669
c.c. in relazione alla fruibilità dell'immobile, sopravvalutando la difformità tra il progetto e l'esecuzione dell'opera.
A parere dell'appellante, sebbene il TU avesse riscontrato alcune difformità (es. trave di fondazione a sezione rettangolare rispetto a quella a T rovesciata prevista dal progetto), tuttavia queste non erano state considerate dall'ausiliario come elementi tali da compromettere la stabilità e la solidità dell'opera o la fruibilità della stessa secondo la destinazione abitativa.
Parte appellante censura altresì la decisione del Tribunale per aver collegato la sussistenza dei gravi vizi a una normativa tecnica, quale quella contenuta nelle NTC del
2018, non ancora vigente al momento della costruzione dell'immobile, ma successiva ad essa, in violazione dell'art. 11 delle preleggi.
2) Violazione congiunta degli artt. 1218 – 2043 c.c. e 1223 c.c. – conseguente nullità dei capi della sentenza n. 1 rubricato “Sui gravi difetti dell'opera” (pp. 3-8), n. 2 rubricato ““Sulla responsabilità del venditore costruttore” (pp. 8-9) e n. 6 rubricato
“Sul quantum risarcibile” (p. 13).
Il contesta la parte della sentenza con la quale si è ritenuto di ancorare la _2 responsabilità risarcitoria dell'appellante ai costi collegati alla nuova normativa NTC
2018, ritenendo errata tale impostazione che riteneva un soggetto responsabile a titolo di colpa in forza di una normativa che non era vigente al momento del fatto;
inoltre la disciplina di cui all'art. 1223 c.c. riguarda, sotto il profilo del danno risarcibile, solo le pag. 29/48 conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento e non quelle che possono essere qualificate come mediate o indirette.
3) Violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. – conseguente nullità del capo 6 della sentenza, laddove ha incluso nell'oggetto dell'affermato obbligo risarcitorio a carico dell'odierno appellante anche i costi stimati per la demolizione della parte lato sud del piano secondo e la sua ricostruzione più all'interno.
L'appellante in via incidentale a tale riguardo rappresenta che il Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l'acquirente con l'atto pubblico di compravendita si CP era obbligato a completare i lavori in conformità dei permessi a costruire, compresa la demolizione della parete lato sud, con ricostruzione più interna, secondo il progetto in variante presentato al Comune in data 1.03.2011.
In conseguenza di ciò e con l'inclusione del relativo costo nel quantum da risarcire, il giudicante avrebbe posto a carico del una responsabilità risarcitoria per una _2 condotta attiva o omissiva che non gli poteva essere ascritta in violazione degli artt.
1218 e 1223 c.c..
4) Violazione dei commi II e III dell'art. 2055 c.c. – conseguente nullità del capo della sentenza n. 5 rubricato “Sull'estensione della domanda e sul riparto delle responsabilità” (p.12).
Con l'ultimo motivo dell'appello incidentale, si contesta la riconosciuta responsabilità paritaria tra il venditore, il direttore dei lavori e il collaudatore, avendo questi ultimi assunto, in forza del titolo contrattuale, specifiche responsabilità in relazione ai distinti incarichi professionali, rappresentando, altresì, che l'immobile era stato edificato da altra impresa di costruzioni, con competenze tecniche.
3. Nel giudizio rubricato al R.g. 1309/2023 si sono costituiti in giudizio il l'ing. CP
e la , contestando ciascuno per le proprie ragioni _3 Controparte_4
l'appello proposto;
nel giudizio Rg 1317/2023 si sono costituite in giudizio tutte le parti appellate e, a seguito del proposto appello incidentale da parte del , la _2 compagnia assicuratrice ha eccepito la tardività di tale gravame.
pag. 30/48
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte ritiene di vagliare l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, promosso da , formulata dalla compagnia assicuratrice ON nel procedimento iscritto al n. RG 1317/2023, ritenendola infondata.
Sebbene l'appello incidentale sia stato formulato con una forma irrituale rispetto a quanto previsto dall'art. 343 c.p.c., ovvero con atto di citazione notificato alle controparti, anziché con comparsa di costituzione e risposta, tuttavia in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, il gravame può considerarsi validamente e tempestivamente proposto in considerazione del fatto che, seppure nella sua irritualità, l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 26 dicembre 2023, nel rispetto del termine per impugnare (trenta giorni dalla notifica delle sentenza –
24.11.2023), e in ogni caso depositato, come risultante dal registro informatico, in data
5 gennaio 2024, e dunque nel pieno rispetto del termine previsto nell'art. 343 c.p.c. di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione dell'appellante principale – ing. – nel 4 aprile 2024. Controparte_3
In ogni caso la Corte osserva che in relazione alla qualificazione dell'appello incidentale come tardivo con l'invocazione dell'applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c. se da una parte la compagnia assicurativa non spiega le ragioni di tale affermazione, dall'altra appare opportuno precisare, da un punto di vista generale, che: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo a un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di
pag. 31/48 quella stabilità nella decisione gravata (così, Cass. 14596/2020)” (Cass. Civ. Ord. n.
7206/2025).
4.2 La Corte osserva che, stante la non perfetta coincidenza dei motivi di appello dei due giudizi riuniti e del proposto appello incidentale, è opportuno procedere alla trattazione separata dei due procedimenti.
- RG 1309/23. Appellante Pt_1
4.3 Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante assume, al fine di confutare quanto argomentato dal Giudice di Pt_1 prime cure in relazione al rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione nei propri confronti, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la conoscenza del vizio era emersa già a partire dal 2015, allorquando il come CP riportato anche in sentenza, notava la presenza delle fessurazioni, quindi in epoca antecedente al deposito della consulenza d'ufficio nel procedimento per Atp, avvenuto in data 20 settembre 2016.
4.4 La Corte ritiene, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, che ciò che rileva al fine della decorrenza dei termini previsti dall'art. 1669 c.c. è il momento in cui vi è la conoscenza effettiva della sussistenza dei vizi e le cause degli stessi vizi, conoscenza che deve ritenersi maturata solo con il deposito della TU.
E' constante il principio di diritto secondo il quale “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
pag. 32/48 derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. Civ. Ord. n.
13707/2023).
Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che è costante il principio “secondo il quale, in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche
a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n. 24486)”
(Cass. Civ. Ord. n. 1909/2025; Cass. Civ. Ord. n. 28958/2023).
Nel caso di specie, la circostanza che nel 2015 il avesse notato la presenza di CP fessurazioni mettendone al corrente il non può assumere valenza di piena _2 conoscibilità dell'esistenza dei difetti, avente valore di denuncia, integrando al più un una constatazione dello stato dei luoghi, dalla quale non potevano desumersi le cause delle fissurazioni stesse.
La Corte rileva che, come lo stesso appellante ha riportato nell'atto di appello nella parte in cui riscostruisce sotto il profilo temporale gli accadimenti che si sono susseguiti, il – venditore/committente- aveva comunicato ai tecnici l'esito _2 dell'Atp con missiva datata 5 ottobre 2016, subito dopo il deposito della TU in tale sede, atto da considerarsi come denuncia ai tecnici dell'esistenza dei difetti di costruzione, e che il procedimento di merito era iniziato nel marzo 2017, con citazione dei terzi chiamati nell'agosto di tale anno, il tutto entro i termini decadenziali e di prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c.
4.5 A parere della Corte appaiono inconferenti anche le argomentazioni svolte da parte appellante circa la mancata presa in considerazione da parte del giudice dei distinti pag. 33/48 rapporti tra e arrivando a concludere che avrebbe Controparte_5 Controparte_7 dovuto attivarsi direttamente il nei confronti del professionista allo scopo di far CP valere i termini decadenziali/prescrizione.
Infatti “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico" (Cass.
Civ. Sent. n. 29251/2024), non venendo quindi in rilievo il tipo di responsabilità professionale, quindi di tipo contrattuale, prospettato dall'appellante.
4.6 Anche il secondo motivo di gravame della sentenza non definitiva deve essere rigettato.
La Corte non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dall'appellante al Pt_1 fine di veder riconoscere la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che l'errata applicazione dell'art. 269 c.p.c., e sottese a evidenziare un'asserita violazione del proprio diritto di difesa.
Fermo restando che le risultanze della TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non sono opponibili ai soggetti che non vi hanno preso parte, come nel caso di specie il e la tuttavia a parere di questo Collegio ciò che Pt_1 _3 rileva è che il successivo giudizio di merito a cognizione piena sia stato svolto nel contraddittorio delle parti, con l'espletamento di una nuova TU, integrata nel corso del giudizio, sulla base della quale sono state assunte le decisioni contenute nelle sentenze, definitiva e non definitiva, oggi impugnate, apparendo ultronee e inconsistenti le doglianze circa la contestazione della ritualità dell'introduzione del giudizio di merito a mezzo di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., stante la possibilità di cui si è avvalso il Giudice
pag. 34/48 adito, normativamente prevista, di assicurare un'istruttoria completa nel pieno contraddittorio, previa ordinanza di mutamento del rito nel rito ordinario di cognizione.
4.7 Questo Collegio ritiene, inoltre, che alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 269 c.p.c. possa essere ravvisata nel caso specifico anche in considerazione del contegno processuale assunto in sede di costituzione in giudizio da parte del terzo chiamato, ing. Pt_1
Pare utile in fatto evidenziare quanto segue:
- con decreto del 19.4.2017, il giudice designato a seguito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da ha fissato udienza in data 11.7.2017; Controparte_1
- in tale udienza il giudice ha autorizzato il resistente alla chiamata, “entro dieci giorni”, dei terzi e sollecitata dal resistente Pt_1 _3 _2
con la comparsa di costituzione depositata il 30.6.2016, rinviando a tal
[...] fine all'udienza del 24.10.2017;
- la notifica dell'atto per chiamata di terzo risulta perfezionata nei confronti del notificante il 17.7.2017 e nei confronti del destinatario il 2.8.2017; Pt_1
- in vista dell'udienza del 24.10.2017 il si è ritualmente costituito con Pt_1 comparsa del 2.10.2017, con la quale ha eccepito la nullità della notifica per mancato rispetto del termine a difesa, spiegando comunque una piena difesa nel merito;
- nell'udienza del 24.10.2017 il procuratore del ha omesso di insistere Pt_1 nella eccezione preliminare e di chiedere eventuale differimento dell'udienza con termine a difesa.
Risultando, dunque, perfezionata la notifica della chiamata di terzo entro il termine di almeno trenta giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 702-bis co III c.p.c., deve ritenersi osservato il termine a comparire nell'interesse del chiamato il quale peraltro, spiegando piena difesa nel merito e non richiedendo in udienza eventuale differimento dell'udienza con termine a difesa, ha implicitamente rinunciato a far valere l'eventuale irregolarità della notifica ai sensi dell'art. 164 co. III c.p.c. che disciplina il diverso pag. 35/48 regime delle nullità della citazione. Come di recente evidenziato, infatti, dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 10289/2025, “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”.
Il presente motivo di appello non può trovare accoglimento.
4.8 Il terzo motivo di appello é relativo alla sentenza definitiva n. 374/2023 e deve essere rigettato.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della consulenza tecnica che se fosse stata interpretata nella giusta ottica avrebbe portato alla esclusione di ogni responsabilità in capo al in Pt_1 considerazione del fatto che gli asseriti difetti non riguardavano la parte strutturale dell'edificio.
Emerge dalla relazione tecnica che il TU ha ravvisato “una cattiva esecuzione della muratura perimetrale, in particolare si evidenziano i molti punti di distacco in corrispondenza degli elementi portanti (all. n°5 foto n°6 – 7 – 8)” , sebbene non abbia riscontrato dissesti strutturali e danni alle membrature portanti della struttura in c.a. “tali da poter destare, ad oggi, in condizioni di non esercizio (quindi in totale assenza di carichi d'esercizio e di carichi da sisma) preoccupazioni in ordine alla sua stabilità” e che “la lesione del pavimento riscontrata e rilevata (all. n°5 foto 12 – 13 – 14) rientra nel secondo caso (figura 3), quindi non preoccupante perché non interrompe la continuità strutturale” (cfr. pag. 13-17 TU del 14.9.2020). Ha chiarito, inoltre, che i quadri fessurativi presenti maggiormente nel piano 2° sottotetto hanno “due principali cause generatrici: la deformabilità della struttura portante del fabbricato e la cattiva
pag. 36/48 esecuzione della muratura di tamponamento. In merito alla deformabilità strutturale, sono presenti membrature orizzontali di elevata deformabilità e di notevole luce, su cui gravano solai e murature prive di nervature verticali”.
Il TU ha, inoltre, riscontrato una serie di rilevanti difformità tra il progettato e il realizzato: “Si noti la differente tipologia di trave di fondazione realizzata a sezione rettangolare, rispetto a quella a “T” rovescio di progetto. La differenza sostanziale e che una trave rettangolare non è usualmente utilizzata su terreni che presentano limitata consistenza meccanica, dove, invece, la trave a “T” rovescia garantisce una diffusione delle sollecitazioni su una superficie maggiore con conseguente diminuzione degli stati tensionali in fondazione (all. 5 foto n°15 – 16 – 17). Inoltre, si è constatato la sostituzione di un setto strutturale con n° 2 pilastri distinti (all.5 foto n°18 - 19). Le travi dei solai realizzate, ad esclusione di quelle perimetrali, risultano del tipo piatte, cioè a spessore solaio e non di tipo fondo cioè con nervatura sporgente dal solaio come da progetto. Le travi a spessore risultano in genere sensibilmente più deformabili delle travi con nervatura sporgente, e una eccessiva deformabilità può causare lesioni alle tramezzature, e alle pavimentazioni. Un problema particolarmente delicato è quello relativo al trasferimento del taglio in corrispondenza dei pilastri, infatti, avendo questi larghezza in genere sensibilmente inferiore a quella delle travi, tendono a punzonarle
(all. 5 foto n°20 – 21 - 22). Per meglio esplicitare la differenza tra il progettato e realizzato, si riporta l'all. 6 per il confronto tra riferimento grafico riportato nella relazione di calcolo depositato, ed il realizzato mediante rilievo fotografico.” (pag.14
TU 14.9.2020), concludendo per la primaria importanza del ricalcolo strutturale, con prove pacometriche, per poter correttamente determinare l'importo necessario per l'eliminazione dei difetti e relativo risanamento, e del deposito in sanatoria dei nuovi calcoli strutturali, anche al fine di ottenere il certificato di agibilità.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati disposti accertamenti integrativi, che hanno consentito di individuare in maniera più specifica le criticità e gli interventi da compiere per rendere l'immobile conforme e abitabile.
pag. 37/48 La verifica è stata effettuata riprogettando la struttura secondo le NTC 2008, vigenti all'epoca della variante approvata il 16.2.2010, n. 70/2009, rispetto alle quali il TU e lo strutturista Ing. hanno riscontrato una totale inottemperanza. Per_1
Tanto accertato in fatto, la Corte rileva come la nozione di “gravi difetti” ricadenti nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. abbia subìto, a opera della giurisprudenza di legittimità, una notevole evoluzione andando a ricomprendere non solo quei difetti incidenti sulla struttura edificata ma anche difetti “che vanno a incidere sul godimento o sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”
(Cass. Civ. S. U. n. 7756/2017), ricomprendendo così anche quei vizi relativi ad aspetti secondari e accessori della costruzione, specificando ulteriormente, anche ai fini della presente controversia, che costituiscono gravi difetti anche le carenze costruttive
“causate dalla realizzazione dell'opera con materiale inidonei e non a regola d'arte o nell'assenza dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto delle prescrizioni tecniche uniformi” (Cass. Civ. n. 22036714).
4.10 A fronte di tale quadro giurisprudenziale, tornando al caso di specie, appare pienamente sussistente la responsabilità dell'ing. il quale, nella sua duplice veste Pt_1 di progettista e di direttore dei lavori, non ha rispettato gli obblighi previsti a suo carico.
Dalla disamina della TU, e delle successive integrazioni, è emersa la circostanza della difformità tra quanto realizzato e il progettato, da una parte, e dall'altra il mancato rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008.
Nello specifico, si rileva come nella perizia datata 25 febbraio 2022 a firma dell'ing.
in risposta ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 2.12.2021, al quesito Per_2
n. 2 il consulente d'ufficio rappresenta che “la prima progettazione risalente al antecedente l'attuazione delle NTC 2008, trova riscontro regolare nella sua completezza, mentre la variante successiva depositata nel 2009 non evidenzia nessuna ottemperanza alla NTC 2008 seppur trattasi di variante”.
Tale ultimo aspetto assume, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, circostanza rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei gravi difetti per i quali anche il direttore dei lavori è corresponsabile unitamente all'appaltatore/venditore dal momento pag. 38/48 che si è affermato in giurisprudenza che “in tema di appalto, l'assenza, nelle costruzioni, dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto di prescrizioni tecniche uniformi incide sulla sostanza e la stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sicché va annoverata tra i gravi difetti dell'opera, dei quali l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c. (Cass. Civ. Sent. n. 22036/2014).
A parere di questa Corte tale arresto giurisprudenziale può, seppure reso in un procedimento non coincidente al caso di specie, riferito nello specifico al rispetto della normativa antisismica l. n. 64/19974, tuttavia essere considerato un principio di diritto generale riferibile anche al rispetto delle Norme tecniche di costruzione in considerazione del fatto che nel preambolo di cui alle NTC 2008 si legge: “Le presenti
Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi 05.11.1971, n. 1086,
e 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R.
06.06.2001, n. 380, e dell'art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.. Esse raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali” e all'art. 1 – Oggetto - : “Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere”.
Da tali riferimenti e dall'ulteriore considerazione svolta nella richiamata sentenza secondo la quale “il grave difetto di un edificio realizzato senza le predette prescrizioni non può essere disconosciuto sulla base di un apprezzamento di fatto volto a escludere che ne sia derivato un pregiudizio alla sostanza e stabilità della costruzione, trattandosi di norme inderogabili alle quali non può essere sovrapposta una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti”, consegue che seppure in ipotesi l'edificio realizzato fosse idoneo, a pag. 39/48 prescindere dalle norme tecniche applicabili, il mancato rispetto delle predette norme avrebbe integrato comunque un vulnus ab origine.
E' emerso nel corso del giudizio che il progetto in variante del 2009 avrebbe dovuto rispettare la normativa NTC 2008, che sebbene entrata in vigore nel 1° luglio 2009 trovava applicazione anche nel caso di specie, come ritenuto dal primo giudice, dal momento che la Circolare del 5 agosto 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti così chiariva: “E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche
(decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»”, come già ritenuto dal Tribunale in primo grado.
Da tali considerazioni deriva la evidente responsabilità del il quale, nella veste Pt_1 di direttore dei lavori, non ha inteso adeguare il progetto in variante alla normativa NTC
2008, costituendo tale mancanza un grave difetto dell'opera stessa come previsto dall'art. 1669 c.c. con estensione di responsabilità pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi,
pag. 40/48 trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. Civ. Sent. n. 29251/2024).
4.11 Accertata la responsabilità dell'appellante la Corte ritiene non Pt_1 condivisibile l'ulteriore doglianza da questi svolta circa la non necessità di esecuzione del progetto in variante con applicazione delle NTC 2018, tale da rideterminare in aumento dei costi necessari per l'eliminazione dei difetti dell'opera, ritenendo invece applicabile le NTC 2008.
A parere di questa Corte tale argomentazione non è condivisibile in considerazione del fatto che: “L'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che
l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione” (Cass. Civ.
Sent. n. 4319/2016), normale utilità dell'opera che non potrebbe essere conseguita con l'applicazione delle NTC del 2008 – non potendosi presentare all'attualità un progetto in variante secondo la vecchia normativa, che non verrebbe approvata – ma solo con l'applicazione delle norme vigenti.
Il presente motivo deve essere rigettato.
4.12 La Corte ritiene di vagliare l'ultimo motivo di doglianza circa il riparto delle responsabilità al termine della disamina degli altri appelli proposti dalla in _3 via principale, e dal , in via incidentale, nel procedimento più giovane, _2 avendo tutte le parti impugnato tale capo della sentenza la cui trattazione può essere svolta in maniera congiunta.
*********
- RG 1317/2023 Appellante principale _3
pag. 41/48 5. Il primo motivo di doglianza con il quale l'appellante lamenta il rigetto a opera del giudice di prime cure, nella sentenza non definitiva, dell'eccezione di nullità della chiamata del terzo in causa da parte del in quanto formulata in maniera _2 generica e in assenza dell'indicazione del titolo di responsabilità in capo alla terza chiamata non può trovare accoglimento in ragione di quanto già espresso al _3 punto 4.5, seppure in una ottica diversa.
5.1 La Corte rileva che, dal tenore della comparsa di costituzione con chiamata del terzo in causa invocata dal , la chiamata in manleva è stata effettuata sulla base _2 dell'assunto che i responsabili dei gravi difetti dell'edificio dovessero essere individuati nell'ing. e nell'Ing. il primo quale progettista e direttore dei lavori, la Pt_1 _3 seconda quale collaudatrice, ritenendo, quindi, che al chiamante non potesse imputarsi alcun tipo di responsabilità.
In considerazione del fatto che la domanda di parte attrice è stata svolta ai sensi dell'art. 1669 c.c. che prevede in sé il titolo di responsabilità, quest'ultimo “è già compreso nella ragione che aveva indotto il convenuto a chiamare in causa il terzo in primo grado, anche in assenza di una esplicita domanda (Cass. 29/01/2013 n. 2074; Cass.
09/04/2019 n. 9808). La domanda principale dell'attore si estende, infatti, automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (Cass. Civ. Ord. n. 23233/2024, in parte motiva), per cui vi sarebbe una comunanza del fatto costitutivo tra le varie fattispecie di responsabilità.
5.2 Neppure il secondo motivo di appello può trovare accoglimento.
La doglianza relativa alla dedotta nullità della TU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo a fronte della mancata partecipazione a quel procedimento della terza chiamata quindi in assenza di contraddittorio, non è condivisibile in quanto _3 trattasi non già di ipotesi di nullità della TU, bensì di non opponibilità della stessa a chi non ha partecipato al procedimento per ATP, per cui il giudice di primo grado, nel pag. 42/48 disporre correttamente nuova TU nel giudizio di cognizione, non ha inteso compiere alcuna sanatoria delle indagini peritali in precedenza espletate, ma ha disposto una nuova consulenza d'ufficio assegnando quesiti all'ausiliario del giudice nel pieno rispetto del contraddittorio.
Circa poi la dedotta nullità della prima perizia svolta dal TU, che avrebbe esorbitato dall'ambito della propria indagine rispondendo a nuovi quesiti posti tardivamente dalla parte attrice, la Corte evidenzia che i termini per il deposito della perizia, delle osservazioni delle parti e delle risposte a queste non hanno natura perentoria bensì natura ordinatoria e acceleratoria (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 5624/2022), tanto è che le osservazioni e le contestazioni alla TU, se non riguardano profili di nullità legati allo svolgimento della stessa, possono essere sollevate anche in sede di comparsa conclusionale o anche in appello.
La circostanza poi che con le osservazioni svolte da parte dell'allora ricorrente, CP
si sarebbero introdotti nuovi quesiti appare irrilevante ai fini del giudizio non
[...] essendo stati questi presi in considerazione dal Giudice nella sentenza non definitiva, che ha poggiato la propria decisione su altri rilievi emersi dalla consulenza.
5.2 Con il terzo motivo di appello afferente alla sentenza definitiva, si invoca la nullità della perizia integrativa del 14.04.2022, assumendosi che il TU, nel rispondere alle osservazioni dell'allora ricorrente, avrebbe travalicato i propri poteri rispondendo a quesiti non disposti dal magistrato.
Dalla disamina della relazione peritale e in particolare dalle osservazioni effettuate dall'allora ricorrente con le relative risposte del TU, a parere di questo CP
Collegio non emergono nuovi quesiti ma mere richieste di precisazioni su quanto affermato dal Ctu nella bozza del 25 febbraio 2022, a seguito dei quesiti posti dal
Tribunale in data 2 dicembre 2021, con conseguenti risposte contenenti espresso riferimento a quanto già argomentato nella menzionata bozza.
5.3 La Corte ritiene di poter procedere alla disamina congiunta del IV e del V motivo di appello in quanto strettamente connessi tra loro e afferenti a contestazioni alla TU
pag. 43/48 volte ad evidenziare l'assenza di responsabilità in capo alla quale _3 collaudatrice, motivi che devono essere rigettati.
Dalla espletata perizia (cfr. pag. 22, risposte Ctu, del 14.09.2020) e dalla successive integrazioni svolte nel corso del primo grado di giudizio, è emersa una difformità tra il realizzato – l'edificio – e quanto previsto in progetto, tanto è che nel doc. 5 – risposte alle osservazioni del tecnico strutturista, ing. – allegato alla ctu del 28 gennaio Per_1
2023, espletata al fine di effettuare le prove pacometriche, si legge testualmente nella parte in neretto: “(..), ma nella relazione si è evidenziato che la struttura risulta completamente difforme dal progetto strutturale e dalla successiva variante presentata alle attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti e carente degli elaborati grafici esecutivi (..) da non riuscire a comprendere nemmeno la consistenza dimensionale di quanto presentato/costruito”.
Sempre nella perizia da ultimo richiamata, il TU in risposta alle osservazioni poste dal
CTP dell'ing. a precisazione di quanto già dato in risposta al quesito n. 3, _3 scrive quanto segue: “Come argomentato nella risposta al quesito 3, si torna comunque
a ribadire che il compito prioritario del Collaudatore è quello di verificare anzitutto la rispondenza della struttura da collaudare del realizzato con il progettuale, ciò che egli non ha evidenziato nella sua relazione, di conseguenza, era tenuto ad avvisare il
Committente. Il Collaudatore quindi ha collaudato una struttura ben diversa da quella progettata, indifferentemente dalle normative in atto”.
Ciò posto, l'obbligo di verifica della corrispondenza tra il progettato e il realizzato trova conferma nelle NTC 2008, alle quali è possibile fare riferimento in considerazione del fatto che il collaudo è avvenuto nel 2012, pertanto sotto la vigenza delle stesse, le quali prevedono nella parte relativa al collaudo statico all'art. 9.1 – prescrizioni generali – tra gli obblighi del Collaudatore: “(..) b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori
e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con
pag. 44/48 il costruito. (…) Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate”.
In considerazione di quanto emerso, a parere della Corte si ritiene sussistente la responsabilità in capo all'appellante essendo la professionista venuta meno a _3 quanto previsto alla normativa all'epoca vigente (NTC 2008).
5.4 La parte b) del sesto motivo di appello può trovare accoglimento nei limiti di ragione di seguito indicati.
La sentenza definitiva deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha limitato l'obbligo indennitario della Compagnia Assicurativa alla quota di responsabilità attribuita alla nella misura di un terzo, stante il vincolo solidale intercorrente _3 tra parti ritenute responsabili del danno causato al riforma che deriva dalla CP previsione contrattuale di cui all'art. 5 che dispone: “L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per: … i danni di cui ogni debba rispondere Parte_3 solidalmente con altri soggetti;
in questo caso gli rispondono di quanto Parte_2 dovuto dall' , fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili”. Parte_3
5.5. Correttamente, infine, risultano quantificate nel danno da risarcire le spese di TU anticipate dal in sede di ATP, in quanto spese necessarie per pervenire ad una CP effettiva consapevolezza tecnica del pregiudizio subito e dunque riconducibili al danno quale conseguenza della condotta antigiuridica contemplata dall'art. 1669 c.c..
*********
6. RG 1317/2023 - appello incidentale . ON
6.1 L'appello incidentale non può trovare accoglimento e pertanto deve essere rigettato.
6.2 I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro. Il relativo rigetto si fonda anche su quanto già espresso nel punto 4.9 circa l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla qualificazione dei gravi difetti che non afferiscono esclusivamente ai difetti strutturali ma anche alle altre ipotesi in precedenza descritte. pag. 45/48 In relazione alla specifica posizione del , quale venditore del manufatto allo _2 stato grezzo, la Corte rileva che è principio costante che: “E' responsabile ex art. 1669
c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati
(appaltatori, progettisti, direttore dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero della responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva” (Cass. Civ. ord. n. 17955/2024).
Dalla disamina dell'appello incidentale non emergono censure rivolte sul punto alla sentenza impugnata, con la conseguenza che la responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo al deve ritenersi cristallizzata, avendo questi mosso rilievi alla sentenza _2 definitiva essenzialmente sulla quantificazione dei danni e dei costi delle opere di ripristino, ivi comprese quelle per le pratiche amministrative.
Dette doglianze non possono, tuttavia, trovare accoglimento in considerazione di quanto già espresso al punto 4.11, per l'ing. “L'ambito della responsabilità, posta Pt_1 dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione” (Cass. Civ. Sent. n. 4319/2016), normale utilità dell'opera che non potrebbe essere conseguita con l'applicazione delle NTC del 2008 – non potendosi presentare all'attualità un progetto in variante secondo la vecchia normativa, che non verrebbe approvata – ma solo con l'applicazione delle norme vigenti, con tutti i costi che ne conseguono.
Entrambi i motivi di appello devono essere rigettati.
pag. 46/48 6.3 Del pari deve essere rigettato il terzo motivo di appello, svolto in via subordinata, limitatamente all'addebito del costo per la demolizione della parete lato sud del piano secondo, dal momento che non vi è prova che il fosse stato edotto di tale CP circostanza – demolizione della parete sud – risultando provato solo un generico riferimento al progetto in variante indicato nei suoi estremi nell'atto pubblico di acquisto.
*******
7.1 Da ultimo la Corte ritiene di rigettare anche i motivi di doglianza sollevati da tutti gli appellanti in relazione all'applicazione da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 2055, III c., c.c. in tema di riparto delle responsabilità riconosciute in pari misura per ciascuno di essi, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, non risulta provata una diversa entità degli apporti causali.
8. Stante il rigetto degli appelli principali e dell'appello incidentale, salvo il gravame proposto dalla nei confronti della , le _3 Controparte_4 spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti e e dell'appellante incidentale in solido in Pt_1 _3 _2 favore di mentre sono poste a carico della compagnia assicuratrice le Controparte_1 spese di lite sostenute dalla _3
Si rinviene, altresì, l'applicazione per il e il della disposizione di cui Pt_1 _2 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n.
4315/2020), in considerazione del rigetto dell'appello e dell'appello incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e E_ in relazione alla sentenza non definitiva n. 248/2021 pubblicata in Controparte_3 data 3 settembre 2021, e alla sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data 24
pag. 47/48 novembre 2023, entrambe rese del Tribunale di Vasto, e all'appello incidentale proposto da alla sentenza definitiva n. 374/2023, così decide: ON
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Controparte_3 confronti della , condanna la compagnia Controparte_4 assicuratrice a manlevare l'assicurata in relazione a tutto quanto dalla stessa dovuto in solido, nell'ammontare accertato con la sentenza di primo grado, anziché nei limiti di un terzo, ferma la detrazione della franchigia come ivi deciso;
- rigetta per il resto gli appelli principali e l'appello incidentale;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro Controparte_3
9.991,00 per compensi e in euro 777,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellanti e e l'appellante incidentale Pt_1 _3 [...]
, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle _2 CP spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di e il pagamento di un E_ ON ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto l'1 settembre 2025
Consigliere estensore Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 48/48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel. e est.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1309/2023, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 1317/2023, entrambe poste in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ); E_ C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Dragani
appellante
e
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Del Re e Catia Castellari appellato
e nei confronti di
(c.f. ); ON C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parisi
appellante incidentale
nonché
(c.f. ); Controparte_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'Avv. Pompeo Del Re
appellante
e con riferimento al rischio assunto con il Controparte_4 certificato n. (P. Iva , in persona del Procuratore Speciale Numero_1 P.IVA_1 del Rappresentante Generale per l'Italia,
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cerretti
appellata
avente ad oggetto: riforma invocata da parte degli appellanti (Rg. E_
1309/2023) e (R.g. 1317/2023) della sentenza non definitiva n. _3 _3
248/2021 pubblicata in data 3 settembre 2021, e della sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, entrambe rese del Tribunale di Vasto;
riforma invocata da parte dell'appellante in via incidentale ON
(Rg. 1317/2023) della sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data 24 novembre
2023, resa del Tribunale di Vasto.
pag. 2/48 L'udienza del 27 maggio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nuova formulazione.
Conclusioni E_
“Per l'appellante Ing. è presente l'avv. Massimo Dragani il E_ quale, impugnato e contestato quanto ex adverso argomentato, precisa le conclusioni come da atto di appello che di seguito si riportano: CONCLUSIONI
Voglia la Corte D'Appello adita in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva n.248/21 emessa dal Tribunale di Vasto, in persona della dott.ssa Elisa Ciabattoni, nell'ambito del procedimento n.
307/2017 RG pendente tra le parti di cui sopra nonché della successiva sentenza definitiva n. 374/23 emessa in data 24.11.2023 nel medesimo procedimento e da medesimo giudicante, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“in via preliminare: accertare e dichiarare, per quanto sopra argomentato, la carenza di legittimazione passiva dell'ing. con condanna di parte attrice anche E_ ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché di tutti gli atti conseguenziali e connessi
in virtù di quanto sopra argomentato;
ancora in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione avanzata da parte ricorrente e/o l'intervenuta decadenza della chiamante in causa nei confronti dell'ing.
pag. 3/48 per quanto argomentato sopra;
Pt_1
nel merito: rigettare la domanda di parte ricorrente nonché quella di manleva avanzata da parte resistente siccome infondata in fatto e diritto;
in via istruttoria: darsi atto della documentazione prodotta come da indice.” Con vittoria di spese di ATP, I e II grado. Con ogni più ampia riserva”.
Conclusioni Controparte_1
“In ossequio alla resa Ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del
02.09.2024, la difesa di Parte appellata, , rinviando a quanto dedotto Controparte_1 ed eccepito con la comparsa di costituzione in atti e con i precedenti scritti tutti, dimesse produzioni, risultanze dell'espletata Ctu nel procedimento per ATP n° 54/2016
Tribunale di Vasto e allegati, risultanze e relazione della Ctu disposta e svoltasi nel pieno contraddittorio di tutte le Parti nel giudizio n°307/2017 Tribunale di Vasto e allegati, tornando a impugnare e contestare illimitatamente ogni deduzione e richiesta avversaria, insiste e confida nel rigetto dell'avverso gravame (avversi gravami), conferma delle impugnate Sentenze n. 248/2021 e n°374/2023 inter partes rese dal
Tribunale di Vasto, con integrale condanna di controparti alle spese e competenze dell'ulteriore grado di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su avversarie domande e conclusioni nuove”.
Conclusioni Vitalino Di Rosario:
“Avvalendosi della facoltà concessa dal Collegio Giudicante, l'odierno appellante incidentale precisa le conclusioni come di seguito richiamate e trascritte:
1) In accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 1) dell'appello incidentale, riformare in toto la decisione impugnata, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria spiccata nei confronti dell'odierno appellante dal Sig. Controparte_1
pag. 4/48 2) In accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 2) dell'appello incidentale, riformare in toto la decisione impugnata, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria spiccata nei confronti dell'odierno appellante dal Sig. Controparte_1
In via subordinata nel merito, per il caso di mancato accoglimento della conclusione formulata al n. 2 o della conclusione formulata al n. 3:
4) Rideterminare il quantum risarcitorio, in accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 3) dell'appello incidentale;
5) In accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 4) dell'appello incidentale, stabilire che nei rapporti interni tra i debitori solidali il peso del debito risarcitorio debba gravare sugli IN e;
E_ Controparte_3
6) Per il caso di accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 1) o del motivo di impugnazione sub n. 2), condannare il Sig. al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del doppio grado di giudizio;
7) Per il caso di accoglimento del motivo di impugnazione sub n. 4), stabilire che nei rapporti interni tra i debitori solidali, il peso della condanna al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio, pronunciata a favore del Sig. CP
debba gravare sugli IN e .”
[...] E_ Controparte_3
Conclusioni : Controparte_3
“Con il presente foglio di precisazione delle conclusioni l'Ing. , Controparte_3 come in atti rappresentata e difesa, torna a richiedere l'accoglimento delle proprie domande, eccezioni e conclusioni, così come rassegnate nell'Atto di Citazione in appello del 18.12.2023 che ha introdotto il giudizio di appello con R.G. n°1317/2023
(poi riunito al presente), nonché nella Comparsa di risposta in appello del 20.03.2024, di costituzione nel presente giudizio con R.G. n.1309/2023 e, in specie:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma delle sentenze impugnate, previo rinnovo delle indagini peritali, con nomina di un nuovo C.T.U., e previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze impugnate, così provvedere:
pag. 5/48 In via preliminare pregiudiziale,
omissis;
1)- omissis;
Nel merito,
2)- rigettare per le ragioni tutte spiegate, la domanda di manleva formulata dal chiamante, sig. , nei confronti della chiamata Ing. ON _3
, per infondatezza in punto di fatto ed in punto di diritto della domanda di
[...] manleva / garanzia stessa e/o per mancanza di prova con riferimento all'an e/o al quantum della domanda principale;
3)- in via di estremo subordine, per ogni denegata e davvero non creduta ipotesi di soccombenza, anche se parziale, con accoglimento delle domande formulate dal sig.
e della domanda di manleva / garanzia formulata dal sig. Controparte_1 [...]
, ritenere e dichiarare la terza chiamata Compagnia – _2 CP_4
Rappresentante Generale per l'Italia dei (CCIAA – Cod. Fisc. CP_4 P.IVA_2
- Part. I.V.A. ), con sede in (C.A.P. 20121) Milano al Corso P.IVA_3 P.IVA_1
Garibaldi n°86, in persona del l.r.p.t., tenuta a manlevare e garantire la sig.ra Ing.
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di ogni somma che la Controparte_3 stessa garantita / assicurata fosse eventualmente tenuta a pagare in favore del sig.
e/o del sig. ; Controparte_1 ON
4)- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, riconoscendo diritto di ripetizione di ogni somma corrisposta dall'odierna appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato;
5)- in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione”.
Conclusioni Controparte_4
pag. 6/48 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione, pretesa, istanza o eccezione, così statuire:
Nel merito, in via principale:
i. accogliere, siccome fondato in fatto e in diritto, l'appello principale promosso dall'Ing. limitatamente ai motivi di impugnazione da n. I a n. V e, Controparte_3 accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Ing. _3
, per l'effetto:
[...]
- respingere la domanda di manleva proposta dall'Ing. nei confronti Controparte_3 di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_4
CK5N0513G;
- condannare il Sig. a rifondere e/o restituire a Controparte_1 Controparte_4 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CK5N0513G, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, ogni importo da quest'ultima corrisposto per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della Sentenza definitiva.
ii. respingere l'impugnazione principale dell'Ing. e l'impugnazione E_ incidentale tardiva del Sig. nella parte in cui avversano, ON direttamente o indirettamente, la posizione dell'Ing. , siccome Controparte_3 infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in subordine:
per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto, in tutto o in parte, dei motivi di impugnazione da n. I a n. V dell'appello principale promosso dall'Ing. _3
e, in ogni caso, di conferma della Sentenza definitiva nella parte di
[...] accertamento della responsabilità professionale e condanna al pagamento di somme di denaro in capo all'Ing. : Controparte_3
- rigettare il motivo di impugnazione n. VI dell'appello principale promosso dall'Ing.
e per l'effetto contenere qualsiasi eventuale obbligo indennitario in Controparte_3 capo a con riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_4
n. CK5N0513G entro la quota interna di responsabilità eventualmente ascritta all'Ing. pag. 7/48 , deducendo la franchigia pari ad Euro 2.000,00, già oggetto di Controparte_3 acquiescenza, ed in ogni caso entro il limite del massimale previsto nella Polizza e salva riduzione per effetto di eventuali altri sinistri;
- con condanna del Sig. a rifondere e/o restituire a Controparte_1 Controparte_4 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. CK5N0513G, in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, ogni importo da quest'ultima corrisposto per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della Sentenza definitiva in eccedenza alla quota interna di responsabilità eventualmente ascritta all'Ing. _3
;
[...]
- in subordine, per il caso di accoglimento del motivo di impugnazione n. VI dell'appello principale promosso dall'Ing. , condannare il Sig. Controparte_3
a rifondere e/o restituire a con riferimento Controparte_1 Controparte_4 al rischio assunto con il certificato n. CK5N0513G, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni importo da quest'ultima corrisposto per sorte capitale, interessi e spese, in esecuzione della Sentenza definitiva in eccedenza all'intero dovuto, a titolo solidale, dall'Ing. . Controparte_3
In ogni caso:
con vittoria di compensi professionali e spese di lite, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data
24 novembre 2023, il Tribunale di Vasto così provvedeva:
• “accerta l'esistenza di gravi difetti insistenti sull'immobile di proprietà di , sito in Vasto (CH), via S. Antonio Abate s.n.c., Controparte_1 meglio identificato in atti;
• dichiara , e , ON E_ Controparte_3 responsabili in solido, dei gravi difetti dell'immobile sopra indicato e,
pag. 8/48 per l'effetto, condanna , e ON E_
, in solido tra loro, al pagamento della somma di € Controparte_3
89.212,89, iva e oneri accessori compresi, oltre interessi al saggio legale dalla liquidazione del c.t.u. al saldo, a titolo di risarcimento danni conseguenti a quanto accertato al capo che precede;
• nei rapporti interni tra , e ON E_ _3
determina, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., le quote delle
[...] rispettive responsabilità in 1/3 ciascuna;
• condanna , e al ON E_ Controparte_3 pagamento, in solido tra loro e in favore di , delle spese Controparte_1 del presente giudizio, comprese quelle di mediazione e di CTP, che liquida in € 406,50 per spese documentate, € 2.000,00 per CTP ed €
15.111,00 per compensi (di cui € 14.103,00 per il giudizio di cognizione ed € 1.008,00 per la mediazione), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• condanna al pagamento, in favore di ON CP
, al pagamento delle spese del procedimento di ATP n. 54/2016,
[...] che liquida in € 286,00 per spese documentate ed € 3.645,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
• pone definitivamente a carico di , e ON E_
, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica Controparte_3
d'ufficio svolta nel presente procedimento e a carico di _2
le spese della consulenza svolta in sede di procedimento di ATP
[...]
n. 54/2016, liquidate come da separati decreti, con diritto di ciascuna parte di ripetere, nei confronti delle altre, le somme eventualmente già corrisposte ai c.t.u. in via di anticipazione in misura superiore alla propria quota di spettanza;
pag. 9/48 • compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra _2
, e;
[...] E_ Controparte_3
• accoglie la domanda di manleva spiegata da nei Controparte_3 confronti di che hanno assunto il Parte_2 rischio di cui al certificato assicurativo n. CK5N0513G e, per l'effetto, condanna che hanno assunto il rischio Parte_2 di cui al certificato assicurativo n. CK5N0513G, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne da tutti Controparte_3 gli esborsi sostenuti in conseguenza del presente giudizio, limitatamente alla quota interna di responsabilità ad essa ascritta, detratta la somma di € 2.000,00 a titolo di franchigia;
• condanna che hanno assunto il rischio di Parte_2 cui al certificato assicurativo n. CK5N0513G, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di _3
, delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in €
[...]
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
1.1 La pronuncia veniva resa a seguito di sentenza non definitiva n. 248/2021, pubblicata in data 3 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Vasto aveva rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata dal terzo chiamato l'eccezione di E_ nullità degli atti di citazione dei terzi in giudizio, l'eccezione di nullità della TU, per poi rimettere la causa sul ruolo al fine dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio integrativa, diretta a chiarire “l'aspetto strutturale dell'opera e l'idoneità dei vizi riscontrati a compromettere la staticità e l'abitabilità dell'immobile” nonché, sotto l'aspetto della quantificazione del danno, la eventuale necessità di interventi di rinforzo strutturale.
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dal ricorso ex art. 702 bis con il quale aveva adito il Tribunale di Vasto, dopo aver esperito procedimento per Controparte_1
ATP, al fine di vedere accertati i gravi difetti dell'edificio da questi acquistato allo stato pag. 10/48 grezzo da , con conseguente condanna di quest'ultimo quale ON costruttore e venditore, ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c., al pagamento di quanto necessario per il ripristino dell'immobile compravenduto, come accertato in sede di
ATP, oltre al risarcimento del danno per i danni subiti, compresi quelli derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
1.2 Si era costituito in giudizio il il quale nel ripercorrere i fatti di causa _2 aveva lamentato le lacune della consulenza d'ufficio espletata in sede di Atp;
inoltre, deducendo di essersi rivolto per la fase di progettazione e direzione dei lavori nonché per la fase di collaudo a professionisti terzi, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamarli in causa nelle persone dell'ing. quale progettista strutturale e E_ direttori dei lavori, e dell'ing. , quale collaudatrice, al fine di vedersi Controparte_3 da questi manlevato e garantito da qualunque responsabilità.
1.3 Chiamato in causa si era costituito l'ing. eccependo la propria E_ mancata partecipazione al procedimento per Atp, le cui risultanze non potevano essere pertanto poste a fondamento della domanda svolta nei suoi confronti, rilievi sulla possibilità di procedere alla riassunzione del merito attraverso il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., violazione del diritto di difesa conseguente alla notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo oltre il termine assegnato dal giudice, intervenuta prescrizione dell'azione, contestando nel merito le domande avanzate.
1.4 Si era costituita anche l'ing. contestando la domanda di manleva Controparte_3 per genericità, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia
– Rappresentante Generale per l'Italia dei in forza di polizza n° CP_4 CP_4
CK5N0513G con appendice n°CK15C513G, compagnia assicuratrice che si era costituita in giudizio eccependo l'assenza di responsabilità in capo alla propria assicurata, aderendo all'eccezione di nullità della chiamata in manleva nei confronti di quest'ultima esercitata, e invocando l'inoperatività della polizza in forza della clausola claims made, l'esclusione della copertura della polizza, e in via subordinata l'applicazione della franchigia e del massimale, oltre che la limitazione del proprio obbligo entro la quota di responsabilità dell'assicurata.
pag. 11/48 1.5. Instaurato il contraddittorio e disposto il mutamento del rito nel rito ordinario di cognizione la causa, istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali e l'effettuazione di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con sentenza non definitiva n. 248/2021 pubblicata in data 3 settembre 2021.
1.6 Con tale sentenza il Tribunale di Vasto si pronunciava sulle eccezioni preliminari sollevate dalle parti in causa, rigettandole.
- Rispetto dei termini di decadenza e prescrizione.
Il giudice di prime cure riteneva di vagliare preliminarmente l'eccezione di prescrizione dell'azione svolta dall'ing. terzo chiamato, riconoscendole rilievo Pt_1 potenzialmente assorbente rispetto alle eccezioni sollevate dalle altre parti.
Il Tribunale premetteva un inquadramento giuridico dell'azione svolta dal ricorrente fondata sull'art. 1669 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., precisando che l'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. poteva essere esercitata, stante la sua natura extracontrattuale, sia dal committente nei confronti dell'appaltatore, sia dall'acquirente nei confronti del venditore dotato di competenze tecniche tali da indirizzare direttamente, o tramite il direttore dei lavori, l'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, responsabilità del venditore configurabile sia nel caso in cui questi abbia costruito l'edificio e poi venduto, sia nell'ipotesi in cui abbia dato incarico a un terzo appaltatore per la costruzione.
Circa l'aspetto della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c., il giudice di prime cure evidenziava che il termine di decadenza di un anno per la denuncia dei gravi difetti decorre dalla data in cui il committente abbia una conoscenza sicura dei difetti e delle cause, ovvero in un momento successivo qualora siano necessari accertamenti tecnici “per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale”.
Rilevava che, nel caso di specie, l'opera era stata terminata e collaudata il 29.02.2012, che l'immobile era stato acquistato allo stato grezzo dal nel 2014, che questi CP aveva avuto piena contezza dei gravi difetti solo al momento del deposito della TU in pag. 12/48 sede di Atp nel settembre 2016, e che la missiva inviata al nell'ottobre del _2
2016 e la successiva missiva da questi inviata ai terzi chiamati in data 5 ottobre 2016 consentivano di ritenere tempestiva l'azione esercitata con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Una tale tempestività veniva dal giudice di prime cure ravvisata anche con riferimento all'azione di responsabilità ex art. 2043 c.c., il cui termine prescrizionale è stabilito in cinque anni ex art. 2947 c.c., con decorrenza dal momento in cui si ha effettiva conoscenza del danno.
- Rispetto dei termini per la notifica della citazione del terzo.
In relazione alla sollevata nullità della citazione del terzo evocata dal per Pt_1 mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 269 c.p.c., il Tribunale rilevava che la chiamata del terzo a opera del resistente era stata tempestivamente avanzata con la memoria di costituzione e autorizzata dal giudice all'udienza dell'11 luglio 2017, con termine di dieci giorni per la notifica e contestuale differimento dell'udienza al 24 ottobre 2017, e che gli adempimenti per la notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, erano stati portati a termine dal notificante in data 17 luglio 2017, entro il termine previsto, non rilevando la data di ricezione avvenuta il 2 agosto 2017, stante gli effetti della scissione dei termini per il notificante e il destinatario.
- Eccezione di nullità della chiamata.
Il Tribunale riteneva di rigettare l'eccezione di nullità della chiamata in manleva, sollevata dalla terza chiamata ing. e dalla Compagnia assicuratrice, Controparte_3 per essere la domanda generica e priva del titolo di responsabilità imputatole, non ravvisando nel caso di specie la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3 e 4, c.p.c., ossia la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda e l'assoluta incertezza del petitum;
dal tenore della chiamata in garanzia risultava con sufficiente chiarezza che i terzi erano stati chiamati in giudizio sulla base della loro qualità di professionisti che avevano svolto in autonomia le fasi di progettazione e direzione dei lavori, in relazione all'ing. e la fase di collaudo, quanto all'ing. con Pt_1 _3
pag. 13/48 imputazione agli stessi delle eventuali difformità progettuali e tecniche dell'opera e, quanto alla collaudatrice, del mancato rilievo delle stesse.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che la domanda doveva essere posta in correlazione con le conclusioni dell'Atp riportate nell'atto di chiamata in causa, con specificazione degli ulteriori profili di responsabilità.
- Eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
Premetteva il Tribunale che in considerazione del fatto che la TU espletata nel procedimento per Atp non era stata effettuata in contraddittorio pieno, stante l'assenza in quel procedimento dei terzi chiamati, ne era stata disposta la rinnovazione in contraddittorio con tutte le parti del giudizio.
Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto e dai terzi chiamati, per avere l'ausiliario del giudice risposto a quesiti nuovi posti dal ricorrente e oltre i termini per il deposito delle osservazioni e per non aver effettuato il CP tentativo di conciliazione, rilevando che i termini previsti non potevano essere considerati perentori, non essendo previsti come tali né dalla legge né dall'ordinanza di nomina del TU, e che l'eventuale estensione dei quesiti non poteva condurre alla nullità dell'elaborato, ma eventualmente a una sua inutilizzabilità nella parte relativa agli aspetti ulteriori rispetto ai quesiti posti dal giudice.
Quanto al tentativo di conciliazione, ne rilevava l'effettuazione attraverso la formulazione della proposta conciliativa da parte del consulente notificata alle parti.
- Rimessione della causa sul ruolo.
Ritenendo il Tribunale che non fossero stati adeguatamente chiariti in sede di TU alcuni aspetti relativi alla struttura dell'opera e alla idoneità dei vizi a compromettere la staticità e l'abitabilità dell'edificio, nonché alcuni aspetti relativi alla quantificazione del danno, la causa veniva rimessa sul ruolo.
1.7 Espletata l'integrazione della TU, la causa veniva decisa con sentenza definitiva n.
374/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, nei termini sopra evidenziati.
pag. 14/48
1.8 Sui gravi difetti dell'opera.
Il Tribunale evidenziava che i lamentati difetti di costruzione dell'immobile avevano trovato pieno riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio e nella successiva integrazione, dalle quali era emersa una cattiva esecuzione della muratura perimetrale nonché rilevanti difformità tra il progetto e la realizzazione, con particolare riferimento alla trave di fondazione che era stata realizzata a sezione rettangolare invece che a “T rovescio” previsto in progetto, rilevando la necessità del ricalcolo strutturale con prove
“pacometriche”, al fine di determinare l'importo necessario per l'eliminazione dei difetti e il risanamento e di procedere al deposito in sanatoria di nuovi calcoli strutturali anche per ottenere il certificato di agibilità.
Rilevava che, a seguito degli ulteriori accertamenti tecnici, il ctu aveva proceduto alla riprogettazione della struttura secondo le NTC 2008, vigenti all'epoca della variante del
16 febbraio 2010, avendo riscontrato il mancato rispetto della relativa normativa.
A parere del Tribunale, sebbene la costruzione fosse iniziata prima dell'entrata in vigore della NTC 2008 – decorrenza dal 1° luglio 2009 – le nuove norme dovessero trovare applicazione nelle ipotesi in cui la variante andava a modificare sostanzialmente la parte architettonica o il comportamento statico della costruzione, come era accaduto nel caso di specie in quanto le modifiche in variante avevano comportato la costruzione di una scala esterna nonché, come accertato dal TU, il fabbricato dapprima previsto sotto il profilo strutturale per accogliere una sola unità immobiliare era stato successivamente trasformato in uno stabile con tre unità immobiliari. Il TU aveva inoltre individuato l'origine delle dei vizi in una serie di concause derivanti da lavorazioni non eseguite a regola d'arte e aveva riscontrato elaborati progettuali non in linea con quanto edificato.
Il Tribunale evidenziava che in sede di TU era emersa la necessità di procedere a opere di rinforzo strutturale delle lesioni del piano sottotetto attraverso la presentazione di un progetto in sanatoria con adeguamento della struttura ai nuovi dettami della NTC
2018, in considerazione del fatto che la nuova struttura era completamente difforme dal progetto strutturale e dalla successiva variante.
pag. 15/48 Alla luce delle risultanze delle TU, il Tribunale riteneva che le emerse criticità dovessero essere considerate gravi difetti dell'opera realizzata che andavano a impedire l'uso al quale l'immobile era destinato, l'abitabilità e il godimento, ricomprendendo in essi anche gli errori progettuali con conseguente responsabilità solidale ex art. 1669 c.c. tra il progettista e l'appaltatore.
1.9 Sulla responsabilità del venditore-costruttore.
Nel richiamare in punto di responsabilità per rovina e difetti degli edifici ex art. 1669
c.c. i principi della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale riteneva che il , _2 nella sua veste di venditore e titolare della ditta individuale Immobiliare Di Rosario, non avesse fornito alcuna prova circa l'assenza del suo “potere di controllo nella costruzione dell'opera”, riconoscendo in capo a questi la competenza tecnica necessaria nell'esecuzione dell'opera.
1.10 Sulla responsabilità del progettista e direttore dei lavori.
Premettendo il Tribunale l'ambito di operatività della responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. in relazione ai difetti dell'opera, trattandosi di ipotesi di responsabilità extracontrattuale per cui potevano rispondere in concorso con l'appaltatore tutti i soggetti che avevano contribuito, per colpa professionale, alla causazione dell'evento dannoso e in considerazione degli obblighi previsti in capo al direttore dei lavori – accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità di esecuzione di essa al capitolato, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza -, riteneva che fosse obbligo di quest'ultimo ordinare la sospensione delle opere in caso di rilievo di difformità rispetto al progetto, avendo il dovere di garantirne la realizzazione in conformità al progetto.
Sulla base di tali principi e in considerazione di quanto rilevato in sede di TU, ovvero in presenza di “significative divergenze tra il progetto e le opere eseguite e la mancata ottemperanza alle NTC 2008, nonostante il deposito della variante”, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità concorrente dell'ing. quale soggetto Pt_1 preposto a garantire e controllare la conformità dell'opera al progetto, ravvisandone negligenza nella mancata sorveglianza dei lavori;
riteneva altresì irrilevante la pag. 16/48 circostanza, sostenuta dal direttore dei lavori al fine di escludere una propria responsabilità, dell'aver rassegnato le dimissioni nel gennaio 2013, dal momento che a quella data le opere strutturali dovevano ritenersi già concluse e collaudate e che successivamente a tali fatti non erano intervenuti altri lavori nel cantiere.
1.11 Sulla responsabilità della collaudatrice.
Nel riportarsi alle argomentazioni svolte in punto di responsabilità concorrente del direttore dei lavori, il Tribunale riteneva sussistente anche la corresponsabilità della collaudatrice ing. dal momento che, essendo emerse delle rilevanti difformità _3 sia rispetto al progetto sia nell'esecuzione dell'opera, tale professionista sarebbe stata tenuta a segnalare dette circostanze, non potendo procedere al collaudo dell'opera realizzata in quanto diversa da quella progettata.
In punto di diritto, il Tribunale evidenziava quali fossero gli obblighi specifici previsti in capo al collaudatore secondo la normativa di settore consistenti in adempimenti tecnici (sicurezza e stabilità dell'opera) e di tipo amministrativo, come specificato anche dall'art. 8 delle NTC 2008, con la conseguenza che il collaudatore è tenuto alla verifica che le prescrizioni della progettazione strutturale siano conformi alla normativa vigente e che vi sia corrispondenza tra il progetto e quanto realizzato.
Il Giudice riteneva, quindi, la collaudatrice responsabile per aver certificato la conformità dell'opera quanto meno sotto il profilo di una colpa omissiva, concretantesi nella negligenza nell'attività di verifica e controllo delle prescrizioni progettuali.
1.12 Sull'estensione della domanda e sul riparto di responsabilità.
Il Tribunale riteneva sussistente l'estensione automatica nei confronti dei terzi chiamati della domanda del ricorrente di condanna del resistente, in considerazione del fatto che il convenuto aveva evocato in giudizio detti terzi addossando loro la _2 responsabilità dei difetti dell'opera e contestualmente negando la propria legittimazione sostanziale.
pag. 17/48 La responsabilità concorrente veniva ripartita nella pari misura di un terzo per ciascun responsabile, in applicazione dell'art. 2055, comma III, c.c., non essendo emersi elementi tali da consentire di ravvisare una prevalente responsabilità di una delle parti.
1.13 Sul quantum risarcibile.
Condividendo quanto affermato dal TU nella integrazione di perizia del gennaio 2023, il Tribunale riconosceva quale ammontare complessivamente dovuto per l'eliminazione dei vizi e il risanamento dell'opera, comprensivo anche del costo della demolizione della parete lato sud del piano secondo, la somma di € 89.212,89, comprensiva di iva e oneri accessori, in applicazione del prezziario della Regione Abruzzo relativo al secondo semestre 2022 – periodo di redazione della consulenza -.
Il Giudice di prime cure non riteneva, invece, di riconoscere il danno invocato dal ricorrente relativo al mancato godimento del bene da adibire a propria abitazione e da questi quantificato in € 20.000,00, reputando non adeguatamente provato il concreto pregiudizio subito e non potendo nemmeno procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., inidonea a sopperire alla mancanza di allegazione e prova da parte del danneggiato.
1.14 Sulla domanda di manleva della terza chiamata Ing. nei confronti della _3 propria assicurazione, il Tribunale riteneva di rigettare l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa formulata dalla compagnia assicuratrice in forza della previsione di un periodo di retroattività limitato al 21 novembre 2013. Rilevava che, a seguito dell'integrazione della polizza del 30 giugno 2016, il periodo di retroattività della copertura assicurativa era stato esteso in maniera illimitata, trovando quindi piena copertura anche il fatto storico del collaudo effettuato il 29 febbraio 2012.
Il Tribunale riteneva altresì infondato l'assunto della compagnia assicuratrice circa un'asserita responsabilità della assicurata in quanto già a conoscenza dei fatti di causa al momento della dichiarazione di assenza di sinistri datata 30.6.2016, necessaria per estendere illimitatamente la garanzia, e ciò in considerazione del fatto che la prima richiesta di risarcimento danni indirizzata all'ing. era pervenuta in data 5 _3 ottobre 2016, quindi in epoca successiva alla dichiarazione del 30 giugno 2016; inoltre pag. 18/48 l'assicurata non aveva partecipato al procedimento per Atp, per cui non poteva ravvisarsi in capo a questa alcuna presunzione di conoscenza dei fatti di causa, e il deposito della ctu era avvenuto in epoca successiva alla dichiarazione di assenza di sinistri resa in 30 giugno 2016.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale riteneva di accogliere la domanda di manleva formulata dall'assicurata con conseguente condanna della compagnia assicuratrice a tenerla indenne per la quota di responsabilità pari a 1/3, dagli esborsi conseguenti dal giudizio, con detrazione della franchigia contrattualmente stabilita.
1.15 Sulle spese processuali.
Il Tribunale riteneva di condannare in via solidale il resistente ed i terzi chiamati, in virtù del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese di lite del procedimento per Atp e della consulenza svolta in quella sede venivano poste a carico della sola parte resistente, non avendo il e la Pt_1 _3 partecipato a quel giudizio. Veniva accolta la domanda di parte ricorrente di rimborso dei costi per CTP e mediazione, mentre nei rapporti tra resistente e terzi chiamati le spese venivano compensate integralmente.
2. Appello. Avverso le sentenze del Tribunale di Vasto hanno proposto appello con distinti atti l'ing. (R.G. 1309/2023) e l'ing. (R.G. E_ Controparte_3
1317/2023); i due procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 2 settembre 2024.
2.1 Nella causa iscritta al n. R.g. 1309/23, l'ing. impugna entrambe le sentenze Pt_1 sulla base di quattro motivi di seguito riassunti.
- Sentenza non definitiva n. 248/2021.
1) Sulla prescrizione/decadenza dell'azione nei confronti del – errata Pt_1 applicazione degli artt. 1669 c.c. e 2043 c.c.
pag. 19/48 Con tale motivo di doglianza, l'appellante lamenta il riconoscimento da parte del giudice di prime cure del rispetto del termine decadenziale e di prescrizione come previsti dall'art. 1669 c.c.
Al fine di contrastare quanto riconosciuto dal Tribunale, il procede a ricostruire Pt_1 temporalmente i termini della vicenda rappresentando che: l'opera strutturale era stata ultimata e collaudata in data 29.02.2012; l'appellante in data 8.01.2013 aveva rimesso il mandato;
in data 31.01.2014 l'immobile era stato acquistato dal nel 2015 il CP si era accorto della presenza delle fessurazioni e ne aveva dato notizia al CP [...]
; in data 20 settembre 2016 era stato introdotto il procedimento per ATP e _2 nell'ottobre 2016 il aveva comunicava ai tecnici ( e _2 Pt_1 _3 quanto accaduto;
il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato notificato in data 29.03.2017 esclusivamente al . _2
a) Partendo da questa ricostruzione degli eventi, parte appellante evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice, il quale non avrebbe tenuto conto che già prima del deposito del ricorso per Atp il aveva rappresentato tutte le criticità CP dell'immobile compravenduto e che il venditore aveva riconosciuto il vizio, _2 con la conseguenza che a partire da tale momento anche i tecnici avrebbero dovuto essere avvertiti.
L'appellante, quindi, contesta quella parte della giurisprudenza che dà rilievo ai fini della decorrenza dei predetti termini (decadenziale/prescrizione) al momento della effettiva e piena cognizione della conoscenza dei vizi da parte del committente attraverso idonei rilevi tecnici, assumendo la necessità di retrocedere la decorrenza a un momento antecedente a quello del deposito della TU nel procedimento per ATP.
b) Sotto altro profilo, parte appellante contesta il decisum del giudice, il quale non avrebbe tenuto conto dei distinti rapporti tra il quale acquirente, e il CP Pt_1 quale tecnico, e tra il nella veste di venditore e il _2 Pt_1
A parere del l'allora attore avrebbe dovuto attivarsi in prima persona Pt_1 CP nei confronti del tecnico e ciò in considerazione del fatto che, secondo il ragionamento del giudicante, l'art. 1669 c.c. prevede una tutela dell'acquirente anche nei confronti pag. 20/48 dei soggetti parte dell'operazione; il riferimento all'art. 2043 c.c. nei rapporti in assenza di contratto, non poteva che comportare una responsabilità Controparte_5 extracontrattuale, tanto che la condanna ad opera del giudice si era delineata quale condanna diretta del al “pagamento” e non a manlevare il , con la Pt_1 _2 conseguenza che non risulterebbe rispettato il termine decadenziale di otto giorni e il termine annuale di prescrizione.
Sempre in punto di inosservanza del termine decadenziale e di prescrizione, l'appellante rappresenta che il era stato nominato direttore dei lavori dal con Pt_1 _2 contratto, per cui tra gli stessi si configurerebbe una responsabilità contrattuale riconducibile nell'ambito della responsabilità professionale, mai entrata nel tema del processo. Contesta anche l'eventuale configurazione di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale in quanto prescritta, in considerazione del fatto che la conclusione delle opere strutturali era avvenuta il 15.12.2010.
2)Sulla carenza di legittimazione passiva del – errata applicazione dell'art. Pt_1
269 c.p.c. – omessa pronuncia.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta come il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto di tutte le eccezioni sollevate in primo grado.
a) Il Tribunale sarebbe incorso in errori processuali, in quanto il non aveva Pt_1 partecipato al procedimento per Atp, mentre il successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato notificato al solo e questi aveva provveduto alla chiamata in causa _2 dell'odierno appellante ex art. 269 c.p.c.
A parere dell'appellante, già in sede di Atp il Giudice di quel procedimento si sarebbe dovuto attivare per integrare il contraddittorio eventualmente anche d'ufficio, in quanto l'esito di un Atp non avrebbe potuto costituire fondamento di una domanda nei confronti di colui che non aveva partecipato a quel giudizio;
lamentava ulteriormente la circostanza di non aver potuto godere nel procedimento di merito dei termini ex art. 183
c.p.c. in quanto tutta la prima parte del giudizio, e quindi prima del rinnovo della TU, era stata basata sulle risultanze dell'Atp, con conseguente necessità di una pronuncia nei suoi confronti di difetto di legittimazione passiva.
pag. 21/48 b) Parte appellante prosegue nel contestare la ritualità dell'introduzione del giudizio di merito a seguito di Atp nelle forme del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., invocando di conseguenza una pronuncia di nullità e/o improcedibilità del giudizio.
c) Da ultimo, parte appellante reitera l'eccezione di tardività della propria chiamata in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.p.c., dal momento che la data del 2.08.2017 non era, come ritenuto dal Tribunale, la data di ricezione della notifica della citazione ma quella di una seconda notifica effettuata all'indirizzo esatto del oltre i termini fissati Pt_1 dal Giudice.
- Sentenza definitiva n. 374/2023
3) Sui difetti dell'opera – erronea valutazione della documentazione di causa.
Con il terzo motivo di doglianza, il contesta la parte della sentenza con la quale Pt_1 il Tribunale ha ritenuto sussistenti, sulla base della TU espletata e della sua integrazione, i gravi difetti dell'opera, con affermazione di responsabilità in capo all'appellante, lamentando una errata lettura delle risultanze peritali che se correttamente poste in correlazione con quanto affermato da quest'ultimo avrebbero portato a una diversa decisione.
In particolare, l'appellante assume che i gravi difetti potevano essere ricollegati alla cattiva esecuzione delle murature di tamponamento non rientranti nelle parti strutturali, di competenza del come poteva evincersi dalla stessa relazione a strutture Pt_1 ultimate a firma dello stesso direttore dei lavori, nella quale questi dichiarava che la tamponatura doveva essere realizzata con mattoni forati, mentre solo successivamente all'8 gennaio 2013, data delle proprie dimissioni, erano state invece realizzate tamponature con mattoni pieni, più pesanti di quelli forati, che avrebbero generato le lesioni.
In relazione alla deformabilità della struttura portante, l'appellante rappresenta che essa non costituiva un errore ma era una modalità di progettazione e realizzazione dell'opera e che il TU aveva individuato la causa dei quadri fessurativi, tale da non costituire un aspetto preoccupante.
pag. 22/48 Prosegue l'appellante nel criticare la sentenza impugnata nella parte in cui erano state ravvisate rilevanti difformità tra il progettato e realizzato, evidenziando di non poter essere chiamato a rispondere, quale direttore dei lavori, ex art. 1669 c.c., in quanto i gravi difetti non erano relativi a problemi strutturali e le rilevanti difformità non potevano essere riconducibili a tale fattispecie.
Contesta, inoltre, la riprogettazione della struttura, riportata in TU, secondo le NTC
2008 vigenti all'epoca della variante del 16 febbraio 2010, normativa non applicata, anziché sulla base dell'ultimo progetto approvato dal Genio Civile sulla cui base era stato realizzato l'edificio, lamentando ulteriormente la circostanza che in sede di risposta alle osservazioni, il tecnico strutturista ing. aveva ritenuto di adeguare Per_1
l'opera alla normativa NTC 2018 dal momento che la struttura era completamente difforme dal progetto autorizzato, quando al contrario l'opera era stata realizzata negli anni 2009-2010 sotto la vigenza della disciplina di cui alle NTC 2008, contestando altresì l'addebito della responsabilità in capo al sulla base di una normativa Pt_1 successiva al periodo di realizzazione dell'edificio.
Anche in relazione alla quantificazione delle somme necessarie per l'adeguamento dell'edificio (rinforzi sui pilastri, parte dei rinforzi di solai e coperture), lamenta l'applicazione della disciplina NTC 2018 anziché di quella del 2008.
4) Sulla ripartizione di responsabilità e sulla quota di divisione.
Parte appellante censura, ferma restando la propria estraneità in termini di responsabilità, l'applicazione dell'art. 2055, III comma c.c. in punto di ripartizione interna delle responsabilità avendo il giudice di prime cure attribuito una pari responsabilità nella misura di un terzo ciascuno in capo ai due professionisti e al venditore/costruttore; assume che al venditore , che aveva riscosso le somme _2 oggetto della vendita e provveduto alla realizzazione dell'opera, dovesse attribuirsi una gradazione di colpa maggiore rispetto ai tecnici, potendo per il ipoteticamente Pt_1 ravvisarsi una negligenza nel controllo.
2.2 Nel procedimento rubricato al n. 1317/2023, propone appello l'ing. _3 sulla base di sette motivi, di seguito compendiati.
[...]
pag. 23/48 - Sentenza non definitiva n. 248/2021.
1) Nullità della sentenza stessa – Capo di cui alle pagg. 7-8.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta il rigetto da parte del Giudice di prime cure della sollevata eccezione di nullità della chiamata in causa e della relativa domanda di manleva formulata nei propri confronti dall'allora resistente e _2 fondata sulla circostanza che l'atto di chiamata in causa non fosse sufficientemente determinato.
A parere dell'appellante la domanda di manleva non specificava i diversi titoli di responsabilità da imputarsi ai terzi chiamati, ing. e ing. a fronte dei CP_6 _3 diversi ruoli rivestiti il primo quale progettista e direttore dei lavori, la seconda quale collaudatrice, né indicava le ragioni dell'invocata coobbligazione verso il chiamante, senza indicare il tipo di inadempimento da imputare a ciascun chiamato.
L'appellante contesta anche l'assunto del giudice di prime cure in forza del quale la domanda di manleva doveva essere posta in correlazione alle risultanze della consulenza svolta in sede di ATP, rappresentando che tale correlazione non poteva sussistere in quanto le risultanze di tale TU non potevano esserle opponibili, non avendo partecipato a quel procedimento.
2) Ulteriore nullità della sentenza stessa – Capo di cui alle pagg. 8 -9.
L'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di nullità della Ctu espletata in sede di
ATP, basata sulla mancata integrazione del contraddittorio nei propri confronti.
A parere dell'appellante la rinnovazione della TU in sede di giudizio di cognizione non poteva sanare la precedente indagine peritale, espletata in sede di Atp (Cass. Civ. n.
26304/2020).
Prosegue l'appellante nel contestare anche il rigetto dell'eccezione di nullità della TU espletata nel procedimento di primo grado, basata sulla circostanza che l'ausiliario del giudice avrebbe risposto a quesiti nuovi formulati dall'allora ricorrente oltre i termini concessi per le osservazioni, avendo erroneamente affermato il Tribunale che tale pag. 24/48 circostanza poteva comportare l'inutilizzabilità delle risultanze peritali con riferimento all'estensione dei quesiti formulati, ma non la nullità della espletata perizia.
- Sentenza definitiva n. 374/2023
3) Intera sentenza laddove non dichiara la nullità della perizia del 14.04.2022 –
Ulteriore violazione degli artt. 62 e 194 c.p.c..
Parte appellante lamenta la mancata declaratoria da parte del Tribunale della nullità della TU avendo l'ausiliario del giudice risposto alle tardive osservazioni svolte dall'allora attore, integranti in realtà nuovi quesiti non ammessi dal magistrato.
4) Capo da pag. 3 a pag. 8 e capo da pag. 13 a 15 (quantum risarcibile) laddove aderisce, pure in modo inesatto, alle contraddittorie tesi del C.T.U. Arch. – Per_2
Necessità di rinnovo delle indagini peritali.
Con tale motivo l'appellante invoca la necessità di rinnovo delle indagini peritali in considerazione del fatto che le risultanze delle TU succedutesi nel tempo e a firma del medesimo ausiliario, alle quali il Tribunale aveva aderito, apparirebbero contraddittorie tra loro sia in termini di quantificazione del danno risarcibile, sia in relazione all'indicazione dei gravi difetti.
Sotto il profilo della quantificazione dei lavori, l'appellante evidenzia che, in sede di prima perizia del 20 maggio 2020, il TU aveva formulato una doppia ipotesi di quantificazione dei danni, pervenendo a somme che variavano in più o in meno a seguito delle osservazioni formulate dall'attore, fino ad arrivare con la perizia del 31 dicembre 2022 alla quantificazione di € 89.212,89 (comprensiva anche dei costi del perito strutturale ing. , ritenendo l'appellante errata tale quantificazione, avendo il Per_1
TU applicato parametri e valori eccedenti il prezziario della Regione Abruzzo del
2022.
Continua l'appellante nel rilevare le incongruenze contenute nella sentenza impugnata in relazione alla circostanza che sebbene il TU non avesse rilevato dissesti strutturali e danni alle membrature portanti, il Tribunale aveva collegato le fessurazioni del piano secondo alla deformabilità della struttura portante e alla cattiva esecuzione della pag. 25/48 muratura di tamponamento;
assume la che tale motivazione sarebbe in _3 contraddizione con quanto affermato dal TU nel primo elaborato peritale del 20 maggio 2020, dove il consulente afferma che la deformabilità era una caratteristica propria della struttura in cemento armato, non costituente un vizio.
Inoltre, l'ing. assume che le ritenute, da parte del Tribunale, difformità tra il _3 progettato e il realizzato consisterebbero in minime variazioni irrilevanti nella realizzazione della struttura di cemento armato, evidenziando altresì che il certificato di collaudo a propria firma era stato redatto in data 29 febbraio 2012, senza che la struttura subisse danni, dando anzi prova di elasticità e di buona fattura;
contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale riconosce che il TU aveva escluso la presenza di segni di cedimenti, ad eccezione delle fessurazioni presenti nel solaio del sottotetto, con ciò mal interpretando le circostanze riferite dal tecnico d'ufficio. L'appellante assume, in particolare, che le difformità tra quanto previsto nel progetto e quanto realizzato non potevano avere alcun rilievo in considerazione del fatto che le difformità non andavano a inficiare né la sicurezza strutturale né potevano determinare una variazione del comportamento strutturale, con la conseguenza che il Direttore dei lavori aveva potuto redigere la dichiarazione di conformità nella relazione finale a compimento della struttura.
Rappresenta di avere svolto il collaudo finale, e non in corso di esecuzione dell'opera, con la conseguenza che essendo la struttura terminata non avrebbe potuto indicare eventuali modifiche, esaminando la relazione del direttore dei lavori a struttura ultimata.
Contesta l'appellante l'applicazione da parte del Tribunale della NTC 2018 in relazione alle responsabilità del collaudatore, rappresentando che il collaudo era avvenuto nel
2012 e che la sua condotta avrebbe potuto esser valutata con riferimento alle NTC 2008, le quali in ogni caso escluderebbero la responsabilità della collaudatrice dal momento che alla data del collaudo vi erano alcune tamponature che in parte nascondevano la struttura portante.
In base alla normativa di riferimento, che prevede che il collaudo statico deve essere eseguito in corso d'opera nel caso in cui vengano posati elementi strutturali non più
pag. 26/48 ispezionabili, salvo casi particolari, ne deriva che il collaudo è diretto alla mera verifica del comportamento della struttura e che esso deve essere effettuato in corso d'opera ove gli elementi strutturali non siano più ispezionabili, per cui la aveva svolto _3 solo il collaudo finale e nel farlo aveva effettuato le necessarie verifiche statiche, laddove possibile, dando una valutazione positiva.
Da ultimo l'appellante torna a invocare il rinnovo della TU.
5) Capo da pag. 10 a pag. 12, laddove ritiene sussistere la responsabilità del collaudatore.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere corresponsabile ex art. 1669 c.c. la collaudatrice sulla base dell'assunto di aver certificato un'opera nonostante le difformità rispetto al progetto.
Nella prospettazione di parte appellante, se da una parte le difformità rilevate erano di poco rilievo, dall'altra la motivazione data dal giudice si poneva in contrasto con la stessa normativa da questi richiamata in sentenza – art. 9 NTC 2008 –, dal momento che il collaudatore è tenuto a esaminare il progetto solo in via generale e sotto l'aspetto strutturale e non alla verifica e alla segnalazione delle piccole difformità, evidenziando ancora una volta di essere intervenuta quale collaudatore finale e non in corso d'opera.
Rappresenta l'appellante di aver adempiuto con diligenza, quale collaudatore, al proprio incarico professionale, non avendo al momento del collaudo riscontrato problemi alla struttura a seguito delle prove espletate e sulla base della documentazione consegnatale, in considerazione del fatto che il controllo poteva riguardare la “bontà delle operazioni svolte dal direttore dei lavori, la presenza delle certificazioni di legge e la durabilità dei materiali”.
6) Capo di cui alla pag. 12 e capo di cui alle pagg. 15 e 16 laddove limita l'obbligo dell'indennizzo dei – Violazione di legge – art. 2055 c.c. – mancata CP_4 applicazione dell'art. 5 della Polizza.
Parte appellante censura l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove, nel riconoscere la responsabilità della collaudatrice, avrebbe fatto applicazione dell'art.
pag. 27/48 2055 comma 3 c.c. senza tenere in debita considerazione l'apporto causale minimo della condotta da questa tenuta, essendo intervenuta come collaudatore finale, non in corso d'opera, con parte della struttura non ispezionabile stante la realizzazione di parte delle tamponature.
La lamenta, altresì, l'accoglimento da parte del Tribunale della eccezione _3 formulata dalla propria compagnia assicurativa di limitare, in caso di condanna,
l'obbligo indennitario alla sola quota di responsabilità, dal momento che la domanda di garanzia era stata svolta in riferimento all'intera somma di condanna in via solidale, non per la sola quota, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della Polizza -
Responsabilità solidale – con previsione del diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili.
7) Capo di cui alle pagg. 16 – 18. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e 2° comma n. 4); Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
Parte appellante lamenta l'avvenuta condanna in proprio danno al pagamento delle spese di lite del primo grado, ritenendo al contrario la sussistenza dei presupposti per una eventuale compensazione, rappresentando altresì la contraddittorietà della decisione in quanto se da una parte non poteva essere condannata al pagamento delle spese dell'Atp, tuttavia la sentenza gravata aveva posto a suo carico le spese della Ctu di quel procedimento.
L'appellante evidenzia, inoltre, di essere stata l'unica parte del giudizio ad aderire con atto del 15 novembre 2021 alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
2.3 Si è costituito nel giudizio rubricato al n. 1317/2023 , ON proponendo e atto di appello incidentale con il quale ha impugnato unicamente la sentenza definitiva n. 374/2023, sulla base dei seguenti quattro motivi.
1) Impropria applicazione del contenuto sostanziale dell'art. 1669 c.c. per l'inesistenza, nella fattispecie, dei “gravi difetti” previsti dalla normativa dettata dal citato articolo
pag. 28/48 codicistico, in uno con la violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile – conseguente nullità dei capi di sentenza n. 1 rubricato “Sui gravi difetti dell'opera” (pp. 3-8) e n. 2 rubricato “Sulla responsabilità del venditore costruttore”
(pp. 8-9).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante incidentale contesta le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure il quale, pur avendo riconosciuto l'integrità delle condizioni statiche dell'edificio e l'innocuità delle imperfezioni riscontrate in sede di
TU – quadri fessurativi del secondo piano sottotetto e inadeguata esecuzione delle murature perimetrale -, avrebbe poi considerato rilevanti i difetti ai sensi dell'art. 1669
c.c. in relazione alla fruibilità dell'immobile, sopravvalutando la difformità tra il progetto e l'esecuzione dell'opera.
A parere dell'appellante, sebbene il TU avesse riscontrato alcune difformità (es. trave di fondazione a sezione rettangolare rispetto a quella a T rovesciata prevista dal progetto), tuttavia queste non erano state considerate dall'ausiliario come elementi tali da compromettere la stabilità e la solidità dell'opera o la fruibilità della stessa secondo la destinazione abitativa.
Parte appellante censura altresì la decisione del Tribunale per aver collegato la sussistenza dei gravi vizi a una normativa tecnica, quale quella contenuta nelle NTC del
2018, non ancora vigente al momento della costruzione dell'immobile, ma successiva ad essa, in violazione dell'art. 11 delle preleggi.
2) Violazione congiunta degli artt. 1218 – 2043 c.c. e 1223 c.c. – conseguente nullità dei capi della sentenza n. 1 rubricato “Sui gravi difetti dell'opera” (pp. 3-8), n. 2 rubricato ““Sulla responsabilità del venditore costruttore” (pp. 8-9) e n. 6 rubricato
“Sul quantum risarcibile” (p. 13).
Il contesta la parte della sentenza con la quale si è ritenuto di ancorare la _2 responsabilità risarcitoria dell'appellante ai costi collegati alla nuova normativa NTC
2018, ritenendo errata tale impostazione che riteneva un soggetto responsabile a titolo di colpa in forza di una normativa che non era vigente al momento del fatto;
inoltre la disciplina di cui all'art. 1223 c.c. riguarda, sotto il profilo del danno risarcibile, solo le pag. 29/48 conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento e non quelle che possono essere qualificate come mediate o indirette.
3) Violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. – conseguente nullità del capo 6 della sentenza, laddove ha incluso nell'oggetto dell'affermato obbligo risarcitorio a carico dell'odierno appellante anche i costi stimati per la demolizione della parte lato sud del piano secondo e la sua ricostruzione più all'interno.
L'appellante in via incidentale a tale riguardo rappresenta che il Giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l'acquirente con l'atto pubblico di compravendita si CP era obbligato a completare i lavori in conformità dei permessi a costruire, compresa la demolizione della parete lato sud, con ricostruzione più interna, secondo il progetto in variante presentato al Comune in data 1.03.2011.
In conseguenza di ciò e con l'inclusione del relativo costo nel quantum da risarcire, il giudicante avrebbe posto a carico del una responsabilità risarcitoria per una _2 condotta attiva o omissiva che non gli poteva essere ascritta in violazione degli artt.
1218 e 1223 c.c..
4) Violazione dei commi II e III dell'art. 2055 c.c. – conseguente nullità del capo della sentenza n. 5 rubricato “Sull'estensione della domanda e sul riparto delle responsabilità” (p.12).
Con l'ultimo motivo dell'appello incidentale, si contesta la riconosciuta responsabilità paritaria tra il venditore, il direttore dei lavori e il collaudatore, avendo questi ultimi assunto, in forza del titolo contrattuale, specifiche responsabilità in relazione ai distinti incarichi professionali, rappresentando, altresì, che l'immobile era stato edificato da altra impresa di costruzioni, con competenze tecniche.
3. Nel giudizio rubricato al R.g. 1309/2023 si sono costituiti in giudizio il l'ing. CP
e la , contestando ciascuno per le proprie ragioni _3 Controparte_4
l'appello proposto;
nel giudizio Rg 1317/2023 si sono costituite in giudizio tutte le parti appellate e, a seguito del proposto appello incidentale da parte del , la _2 compagnia assicuratrice ha eccepito la tardività di tale gravame.
pag. 30/48
4) Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente la Corte ritiene di vagliare l'eccezione di tardività dell'appello incidentale, promosso da , formulata dalla compagnia assicuratrice ON nel procedimento iscritto al n. RG 1317/2023, ritenendola infondata.
Sebbene l'appello incidentale sia stato formulato con una forma irrituale rispetto a quanto previsto dall'art. 343 c.p.c., ovvero con atto di citazione notificato alle controparti, anziché con comparsa di costituzione e risposta, tuttavia in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, il gravame può considerarsi validamente e tempestivamente proposto in considerazione del fatto che, seppure nella sua irritualità, l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 26 dicembre 2023, nel rispetto del termine per impugnare (trenta giorni dalla notifica delle sentenza –
24.11.2023), e in ogni caso depositato, come risultante dal registro informatico, in data
5 gennaio 2024, e dunque nel pieno rispetto del termine previsto nell'art. 343 c.p.c. di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione dell'appellante principale – ing. – nel 4 aprile 2024. Controparte_3
In ogni caso la Corte osserva che in relazione alla qualificazione dell'appello incidentale come tardivo con l'invocazione dell'applicazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c. se da una parte la compagnia assicurativa non spiega le ragioni di tale affermazione, dall'altra appare opportuno precisare, da un punto di vista generale, che: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo a un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, tutte le volte che, nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, se accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di
pag. 31/48 quella stabilità nella decisione gravata (così, Cass. 14596/2020)” (Cass. Civ. Ord. n.
7206/2025).
4.2 La Corte osserva che, stante la non perfetta coincidenza dei motivi di appello dei due giudizi riuniti e del proposto appello incidentale, è opportuno procedere alla trattazione separata dei due procedimenti.
- RG 1309/23. Appellante Pt_1
4.3 Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante assume, al fine di confutare quanto argomentato dal Giudice di Pt_1 prime cure in relazione al rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione nei propri confronti, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la conoscenza del vizio era emersa già a partire dal 2015, allorquando il come CP riportato anche in sentenza, notava la presenza delle fessurazioni, quindi in epoca antecedente al deposito della consulenza d'ufficio nel procedimento per Atp, avvenuto in data 20 settembre 2016.
4.4 La Corte ritiene, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, che ciò che rileva al fine della decorrenza dei termini previsti dall'art. 1669 c.c. è il momento in cui vi è la conoscenza effettiva della sussistenza dei vizi e le cause degli stessi vizi, conoscenza che deve ritenersi maturata solo con il deposito della TU.
E' constante il principio di diritto secondo il quale “Ai fini della proponibilità dell'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell'opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore e non anche all'esercizio della suddetta azione la quale può essere iniziata anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché entro un anno dalla denunzia dei vizi. Quest'ultima, a sua volta, deve farsi nel termine di un anno dalla scoperta dei vizi, la quale si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
pag. 32/48 derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese” (Cass. Civ. Ord. n.
13707/2023).
Di recente la Corte di Cassazione ha ribadito che è costante il principio “secondo il quale, in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina della decadenza (art. 1669, primo comma) e della prescrizione (art. 1669, secondo comma) hanno lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche
a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, rilevi una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. 16 febbraio 2015, n. 3040; cfr. anche, in precedenza, Cass. 7/01/2000, n. 81 e, successivamente, Cass. 17/10/2017, n. 24486)”
(Cass. Civ. Ord. n. 1909/2025; Cass. Civ. Ord. n. 28958/2023).
Nel caso di specie, la circostanza che nel 2015 il avesse notato la presenza di CP fessurazioni mettendone al corrente il non può assumere valenza di piena _2 conoscibilità dell'esistenza dei difetti, avente valore di denuncia, integrando al più un una constatazione dello stato dei luoghi, dalla quale non potevano desumersi le cause delle fissurazioni stesse.
La Corte rileva che, come lo stesso appellante ha riportato nell'atto di appello nella parte in cui riscostruisce sotto il profilo temporale gli accadimenti che si sono susseguiti, il – venditore/committente- aveva comunicato ai tecnici l'esito _2 dell'Atp con missiva datata 5 ottobre 2016, subito dopo il deposito della TU in tale sede, atto da considerarsi come denuncia ai tecnici dell'esistenza dei difetti di costruzione, e che il procedimento di merito era iniziato nel marzo 2017, con citazione dei terzi chiamati nell'agosto di tale anno, il tutto entro i termini decadenziali e di prescrizione previsti dall'art. 1669 c.c.
4.5 A parere della Corte appaiono inconferenti anche le argomentazioni svolte da parte appellante circa la mancata presa in considerazione da parte del giudice dei distinti pag. 33/48 rapporti tra e arrivando a concludere che avrebbe Controparte_5 Controparte_7 dovuto attivarsi direttamente il nei confronti del professionista allo scopo di far CP valere i termini decadenziali/prescrizione.
Infatti “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico" (Cass.
Civ. Sent. n. 29251/2024), non venendo quindi in rilievo il tipo di responsabilità professionale, quindi di tipo contrattuale, prospettato dall'appellante.
4.6 Anche il secondo motivo di gravame della sentenza non definitiva deve essere rigettato.
La Corte non ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dall'appellante al Pt_1 fine di veder riconoscere la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che l'errata applicazione dell'art. 269 c.p.c., e sottese a evidenziare un'asserita violazione del proprio diritto di difesa.
Fermo restando che le risultanze della TU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo non sono opponibili ai soggetti che non vi hanno preso parte, come nel caso di specie il e la tuttavia a parere di questo Collegio ciò che Pt_1 _3 rileva è che il successivo giudizio di merito a cognizione piena sia stato svolto nel contraddittorio delle parti, con l'espletamento di una nuova TU, integrata nel corso del giudizio, sulla base della quale sono state assunte le decisioni contenute nelle sentenze, definitiva e non definitiva, oggi impugnate, apparendo ultronee e inconsistenti le doglianze circa la contestazione della ritualità dell'introduzione del giudizio di merito a mezzo di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., stante la possibilità di cui si è avvalso il Giudice
pag. 34/48 adito, normativamente prevista, di assicurare un'istruttoria completa nel pieno contraddittorio, previa ordinanza di mutamento del rito nel rito ordinario di cognizione.
4.7 Questo Collegio ritiene, inoltre, che alcuna violazione della disposizione di cui all'art. 269 c.p.c. possa essere ravvisata nel caso specifico anche in considerazione del contegno processuale assunto in sede di costituzione in giudizio da parte del terzo chiamato, ing. Pt_1
Pare utile in fatto evidenziare quanto segue:
- con decreto del 19.4.2017, il giudice designato a seguito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da ha fissato udienza in data 11.7.2017; Controparte_1
- in tale udienza il giudice ha autorizzato il resistente alla chiamata, “entro dieci giorni”, dei terzi e sollecitata dal resistente Pt_1 _3 _2
con la comparsa di costituzione depositata il 30.6.2016, rinviando a tal
[...] fine all'udienza del 24.10.2017;
- la notifica dell'atto per chiamata di terzo risulta perfezionata nei confronti del notificante il 17.7.2017 e nei confronti del destinatario il 2.8.2017; Pt_1
- in vista dell'udienza del 24.10.2017 il si è ritualmente costituito con Pt_1 comparsa del 2.10.2017, con la quale ha eccepito la nullità della notifica per mancato rispetto del termine a difesa, spiegando comunque una piena difesa nel merito;
- nell'udienza del 24.10.2017 il procuratore del ha omesso di insistere Pt_1 nella eccezione preliminare e di chiedere eventuale differimento dell'udienza con termine a difesa.
Risultando, dunque, perfezionata la notifica della chiamata di terzo entro il termine di almeno trenta giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 702-bis co III c.p.c., deve ritenersi osservato il termine a comparire nell'interesse del chiamato il quale peraltro, spiegando piena difesa nel merito e non richiedendo in udienza eventuale differimento dell'udienza con termine a difesa, ha implicitamente rinunciato a far valere l'eventuale irregolarità della notifica ai sensi dell'art. 164 co. III c.p.c. che disciplina il diverso pag. 35/48 regime delle nullità della citazione. Come di recente evidenziato, infatti, dalla Corte di legittimità con ordinanza n. 10289/2025, “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa”.
Il presente motivo di appello non può trovare accoglimento.
4.8 Il terzo motivo di appello é relativo alla sentenza definitiva n. 374/2023 e deve essere rigettato.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della consulenza tecnica che se fosse stata interpretata nella giusta ottica avrebbe portato alla esclusione di ogni responsabilità in capo al in Pt_1 considerazione del fatto che gli asseriti difetti non riguardavano la parte strutturale dell'edificio.
Emerge dalla relazione tecnica che il TU ha ravvisato “una cattiva esecuzione della muratura perimetrale, in particolare si evidenziano i molti punti di distacco in corrispondenza degli elementi portanti (all. n°5 foto n°6 – 7 – 8)” , sebbene non abbia riscontrato dissesti strutturali e danni alle membrature portanti della struttura in c.a. “tali da poter destare, ad oggi, in condizioni di non esercizio (quindi in totale assenza di carichi d'esercizio e di carichi da sisma) preoccupazioni in ordine alla sua stabilità” e che “la lesione del pavimento riscontrata e rilevata (all. n°5 foto 12 – 13 – 14) rientra nel secondo caso (figura 3), quindi non preoccupante perché non interrompe la continuità strutturale” (cfr. pag. 13-17 TU del 14.9.2020). Ha chiarito, inoltre, che i quadri fessurativi presenti maggiormente nel piano 2° sottotetto hanno “due principali cause generatrici: la deformabilità della struttura portante del fabbricato e la cattiva
pag. 36/48 esecuzione della muratura di tamponamento. In merito alla deformabilità strutturale, sono presenti membrature orizzontali di elevata deformabilità e di notevole luce, su cui gravano solai e murature prive di nervature verticali”.
Il TU ha, inoltre, riscontrato una serie di rilevanti difformità tra il progettato e il realizzato: “Si noti la differente tipologia di trave di fondazione realizzata a sezione rettangolare, rispetto a quella a “T” rovescio di progetto. La differenza sostanziale e che una trave rettangolare non è usualmente utilizzata su terreni che presentano limitata consistenza meccanica, dove, invece, la trave a “T” rovescia garantisce una diffusione delle sollecitazioni su una superficie maggiore con conseguente diminuzione degli stati tensionali in fondazione (all. 5 foto n°15 – 16 – 17). Inoltre, si è constatato la sostituzione di un setto strutturale con n° 2 pilastri distinti (all.5 foto n°18 - 19). Le travi dei solai realizzate, ad esclusione di quelle perimetrali, risultano del tipo piatte, cioè a spessore solaio e non di tipo fondo cioè con nervatura sporgente dal solaio come da progetto. Le travi a spessore risultano in genere sensibilmente più deformabili delle travi con nervatura sporgente, e una eccessiva deformabilità può causare lesioni alle tramezzature, e alle pavimentazioni. Un problema particolarmente delicato è quello relativo al trasferimento del taglio in corrispondenza dei pilastri, infatti, avendo questi larghezza in genere sensibilmente inferiore a quella delle travi, tendono a punzonarle
(all. 5 foto n°20 – 21 - 22). Per meglio esplicitare la differenza tra il progettato e realizzato, si riporta l'all. 6 per il confronto tra riferimento grafico riportato nella relazione di calcolo depositato, ed il realizzato mediante rilievo fotografico.” (pag.14
TU 14.9.2020), concludendo per la primaria importanza del ricalcolo strutturale, con prove pacometriche, per poter correttamente determinare l'importo necessario per l'eliminazione dei difetti e relativo risanamento, e del deposito in sanatoria dei nuovi calcoli strutturali, anche al fine di ottenere il certificato di agibilità.
Nel corso del giudizio di primo grado sono stati disposti accertamenti integrativi, che hanno consentito di individuare in maniera più specifica le criticità e gli interventi da compiere per rendere l'immobile conforme e abitabile.
pag. 37/48 La verifica è stata effettuata riprogettando la struttura secondo le NTC 2008, vigenti all'epoca della variante approvata il 16.2.2010, n. 70/2009, rispetto alle quali il TU e lo strutturista Ing. hanno riscontrato una totale inottemperanza. Per_1
Tanto accertato in fatto, la Corte rileva come la nozione di “gravi difetti” ricadenti nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. abbia subìto, a opera della giurisprudenza di legittimità, una notevole evoluzione andando a ricomprendere non solo quei difetti incidenti sulla struttura edificata ma anche difetti “che vanno a incidere sul godimento o sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”
(Cass. Civ. S. U. n. 7756/2017), ricomprendendo così anche quei vizi relativi ad aspetti secondari e accessori della costruzione, specificando ulteriormente, anche ai fini della presente controversia, che costituiscono gravi difetti anche le carenze costruttive
“causate dalla realizzazione dell'opera con materiale inidonei e non a regola d'arte o nell'assenza dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto delle prescrizioni tecniche uniformi” (Cass. Civ. n. 22036714).
4.10 A fronte di tale quadro giurisprudenziale, tornando al caso di specie, appare pienamente sussistente la responsabilità dell'ing. il quale, nella sua duplice veste Pt_1 di progettista e di direttore dei lavori, non ha rispettato gli obblighi previsti a suo carico.
Dalla disamina della TU, e delle successive integrazioni, è emersa la circostanza della difformità tra quanto realizzato e il progettato, da una parte, e dall'altra il mancato rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008.
Nello specifico, si rileva come nella perizia datata 25 febbraio 2022 a firma dell'ing.
in risposta ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 2.12.2021, al quesito Per_2
n. 2 il consulente d'ufficio rappresenta che “la prima progettazione risalente al antecedente l'attuazione delle NTC 2008, trova riscontro regolare nella sua completezza, mentre la variante successiva depositata nel 2009 non evidenzia nessuna ottemperanza alla NTC 2008 seppur trattasi di variante”.
Tale ultimo aspetto assume, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, circostanza rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei gravi difetti per i quali anche il direttore dei lavori è corresponsabile unitamente all'appaltatore/venditore dal momento pag. 38/48 che si è affermato in giurisprudenza che “in tema di appalto, l'assenza, nelle costruzioni, dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto di prescrizioni tecniche uniformi incide sulla sostanza e la stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sicché va annoverata tra i gravi difetti dell'opera, dei quali l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c. (Cass. Civ. Sent. n. 22036/2014).
A parere di questa Corte tale arresto giurisprudenziale può, seppure reso in un procedimento non coincidente al caso di specie, riferito nello specifico al rispetto della normativa antisismica l. n. 64/19974, tuttavia essere considerato un principio di diritto generale riferibile anche al rispetto delle Norme tecniche di costruzione in considerazione del fatto che nel preambolo di cui alle NTC 2008 si legge: “Le presenti
Norme tecniche per le costruzioni sono emesse ai sensi delle leggi 05.11.1971, n. 1086,
e 02.02.1974, n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R.
06.06.2001, n. 380, e dell'art. 5 del decreto legge 28.05.2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27.07.2004, n. 186 e ss. mm. ii.. Esse raccolgono in un unico organico testo le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali” e all'art. 1 – Oggetto - : “Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere”.
Da tali riferimenti e dall'ulteriore considerazione svolta nella richiamata sentenza secondo la quale “il grave difetto di un edificio realizzato senza le predette prescrizioni non può essere disconosciuto sulla base di un apprezzamento di fatto volto a escludere che ne sia derivato un pregiudizio alla sostanza e stabilità della costruzione, trattandosi di norme inderogabili alle quali non può essere sovrapposta una diversa individuazione degli stati limite delle strutture e diversi modelli di calcolo delle azioni sismiche e dei loro effetti”, consegue che seppure in ipotesi l'edificio realizzato fosse idoneo, a pag. 39/48 prescindere dalle norme tecniche applicabili, il mancato rispetto delle predette norme avrebbe integrato comunque un vulnus ab origine.
E' emerso nel corso del giudizio che il progetto in variante del 2009 avrebbe dovuto rispettare la normativa NTC 2008, che sebbene entrata in vigore nel 1° luglio 2009 trovava applicazione anche nel caso di specie, come ritenuto dal primo giudice, dal momento che la Circolare del 5 agosto 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti così chiariva: “E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche
(decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia»”, come già ritenuto dal Tribunale in primo grado.
Da tali considerazioni deriva la evidente responsabilità del il quale, nella veste Pt_1 di direttore dei lavori, non ha inteso adeguare il progetto in variante alla normativa NTC
2008, costituendo tale mancanza un grave difetto dell'opera stessa come previsto dall'art. 1669 c.c. con estensione di responsabilità pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità: “La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi,
pag. 40/48 trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico” (Cass. Civ. Sent. n. 29251/2024).
4.11 Accertata la responsabilità dell'appellante la Corte ritiene non Pt_1 condivisibile l'ulteriore doglianza da questi svolta circa la non necessità di esecuzione del progetto in variante con applicazione delle NTC 2018, tale da rideterminare in aumento dei costi necessari per l'eliminazione dei difetti dell'opera, ritenendo invece applicabile le NTC 2008.
A parere di questa Corte tale argomentazione non è condivisibile in considerazione del fatto che: “L'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che
l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione” (Cass. Civ.
Sent. n. 4319/2016), normale utilità dell'opera che non potrebbe essere conseguita con l'applicazione delle NTC del 2008 – non potendosi presentare all'attualità un progetto in variante secondo la vecchia normativa, che non verrebbe approvata – ma solo con l'applicazione delle norme vigenti.
Il presente motivo deve essere rigettato.
4.12 La Corte ritiene di vagliare l'ultimo motivo di doglianza circa il riparto delle responsabilità al termine della disamina degli altri appelli proposti dalla in _3 via principale, e dal , in via incidentale, nel procedimento più giovane, _2 avendo tutte le parti impugnato tale capo della sentenza la cui trattazione può essere svolta in maniera congiunta.
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- RG 1317/2023 Appellante principale _3
pag. 41/48 5. Il primo motivo di doglianza con il quale l'appellante lamenta il rigetto a opera del giudice di prime cure, nella sentenza non definitiva, dell'eccezione di nullità della chiamata del terzo in causa da parte del in quanto formulata in maniera _2 generica e in assenza dell'indicazione del titolo di responsabilità in capo alla terza chiamata non può trovare accoglimento in ragione di quanto già espresso al _3 punto 4.5, seppure in una ottica diversa.
5.1 La Corte rileva che, dal tenore della comparsa di costituzione con chiamata del terzo in causa invocata dal , la chiamata in manleva è stata effettuata sulla base _2 dell'assunto che i responsabili dei gravi difetti dell'edificio dovessero essere individuati nell'ing. e nell'Ing. il primo quale progettista e direttore dei lavori, la Pt_1 _3 seconda quale collaudatrice, ritenendo, quindi, che al chiamante non potesse imputarsi alcun tipo di responsabilità.
In considerazione del fatto che la domanda di parte attrice è stata svolta ai sensi dell'art. 1669 c.c. che prevede in sé il titolo di responsabilità, quest'ultimo “è già compreso nella ragione che aveva indotto il convenuto a chiamare in causa il terzo in primo grado, anche in assenza di una esplicita domanda (Cass. 29/01/2013 n. 2074; Cass.
09/04/2019 n. 9808). La domanda principale dell'attore si estende, infatti, automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio (Cass. Civ. Ord. n. 23233/2024, in parte motiva), per cui vi sarebbe una comunanza del fatto costitutivo tra le varie fattispecie di responsabilità.
5.2 Neppure il secondo motivo di appello può trovare accoglimento.
La doglianza relativa alla dedotta nullità della TU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo a fronte della mancata partecipazione a quel procedimento della terza chiamata quindi in assenza di contraddittorio, non è condivisibile in quanto _3 trattasi non già di ipotesi di nullità della TU, bensì di non opponibilità della stessa a chi non ha partecipato al procedimento per ATP, per cui il giudice di primo grado, nel pag. 42/48 disporre correttamente nuova TU nel giudizio di cognizione, non ha inteso compiere alcuna sanatoria delle indagini peritali in precedenza espletate, ma ha disposto una nuova consulenza d'ufficio assegnando quesiti all'ausiliario del giudice nel pieno rispetto del contraddittorio.
Circa poi la dedotta nullità della prima perizia svolta dal TU, che avrebbe esorbitato dall'ambito della propria indagine rispondendo a nuovi quesiti posti tardivamente dalla parte attrice, la Corte evidenzia che i termini per il deposito della perizia, delle osservazioni delle parti e delle risposte a queste non hanno natura perentoria bensì natura ordinatoria e acceleratoria (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 5624/2022), tanto è che le osservazioni e le contestazioni alla TU, se non riguardano profili di nullità legati allo svolgimento della stessa, possono essere sollevate anche in sede di comparsa conclusionale o anche in appello.
La circostanza poi che con le osservazioni svolte da parte dell'allora ricorrente, CP
si sarebbero introdotti nuovi quesiti appare irrilevante ai fini del giudizio non
[...] essendo stati questi presi in considerazione dal Giudice nella sentenza non definitiva, che ha poggiato la propria decisione su altri rilievi emersi dalla consulenza.
5.2 Con il terzo motivo di appello afferente alla sentenza definitiva, si invoca la nullità della perizia integrativa del 14.04.2022, assumendosi che il TU, nel rispondere alle osservazioni dell'allora ricorrente, avrebbe travalicato i propri poteri rispondendo a quesiti non disposti dal magistrato.
Dalla disamina della relazione peritale e in particolare dalle osservazioni effettuate dall'allora ricorrente con le relative risposte del TU, a parere di questo CP
Collegio non emergono nuovi quesiti ma mere richieste di precisazioni su quanto affermato dal Ctu nella bozza del 25 febbraio 2022, a seguito dei quesiti posti dal
Tribunale in data 2 dicembre 2021, con conseguenti risposte contenenti espresso riferimento a quanto già argomentato nella menzionata bozza.
5.3 La Corte ritiene di poter procedere alla disamina congiunta del IV e del V motivo di appello in quanto strettamente connessi tra loro e afferenti a contestazioni alla TU
pag. 43/48 volte ad evidenziare l'assenza di responsabilità in capo alla quale _3 collaudatrice, motivi che devono essere rigettati.
Dalla espletata perizia (cfr. pag. 22, risposte Ctu, del 14.09.2020) e dalla successive integrazioni svolte nel corso del primo grado di giudizio, è emersa una difformità tra il realizzato – l'edificio – e quanto previsto in progetto, tanto è che nel doc. 5 – risposte alle osservazioni del tecnico strutturista, ing. – allegato alla ctu del 28 gennaio Per_1
2023, espletata al fine di effettuare le prove pacometriche, si legge testualmente nella parte in neretto: “(..), ma nella relazione si è evidenziato che la struttura risulta completamente difforme dal progetto strutturale e dalla successiva variante presentata alle attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti e carente degli elaborati grafici esecutivi (..) da non riuscire a comprendere nemmeno la consistenza dimensionale di quanto presentato/costruito”.
Sempre nella perizia da ultimo richiamata, il TU in risposta alle osservazioni poste dal
CTP dell'ing. a precisazione di quanto già dato in risposta al quesito n. 3, _3 scrive quanto segue: “Come argomentato nella risposta al quesito 3, si torna comunque
a ribadire che il compito prioritario del Collaudatore è quello di verificare anzitutto la rispondenza della struttura da collaudare del realizzato con il progettuale, ciò che egli non ha evidenziato nella sua relazione, di conseguenza, era tenuto ad avvisare il
Committente. Il Collaudatore quindi ha collaudato una struttura ben diversa da quella progettata, indifferentemente dalle normative in atto”.
Ciò posto, l'obbligo di verifica della corrispondenza tra il progettato e il realizzato trova conferma nelle NTC 2008, alle quali è possibile fare riferimento in considerazione del fatto che il collaudo è avvenuto nel 2012, pertanto sotto la vigenza delle stesse, le quali prevedono nella parte relativa al collaudo statico all'art. 9.1 – prescrizioni generali – tra gli obblighi del Collaudatore: “(..) b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori
e del Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con
pag. 44/48 il costruito. (…) Il Collaudatore, nell'ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre: f) esaminare il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate”.
In considerazione di quanto emerso, a parere della Corte si ritiene sussistente la responsabilità in capo all'appellante essendo la professionista venuta meno a _3 quanto previsto alla normativa all'epoca vigente (NTC 2008).
5.4 La parte b) del sesto motivo di appello può trovare accoglimento nei limiti di ragione di seguito indicati.
La sentenza definitiva deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale ha limitato l'obbligo indennitario della Compagnia Assicurativa alla quota di responsabilità attribuita alla nella misura di un terzo, stante il vincolo solidale intercorrente _3 tra parti ritenute responsabili del danno causato al riforma che deriva dalla CP previsione contrattuale di cui all'art. 5 che dispone: “L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per: … i danni di cui ogni debba rispondere Parte_3 solidalmente con altri soggetti;
in questo caso gli rispondono di quanto Parte_2 dovuto dall' , fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili”. Parte_3
5.5. Correttamente, infine, risultano quantificate nel danno da risarcire le spese di TU anticipate dal in sede di ATP, in quanto spese necessarie per pervenire ad una CP effettiva consapevolezza tecnica del pregiudizio subito e dunque riconducibili al danno quale conseguenza della condotta antigiuridica contemplata dall'art. 1669 c.c..
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6. RG 1317/2023 - appello incidentale . ON
6.1 L'appello incidentale non può trovare accoglimento e pertanto deve essere rigettato.
6.2 I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente collegati tra loro. Il relativo rigetto si fonda anche su quanto già espresso nel punto 4.9 circa l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla qualificazione dei gravi difetti che non afferiscono esclusivamente ai difetti strutturali ma anche alle altre ipotesi in precedenza descritte. pag. 45/48 In relazione alla specifica posizione del , quale venditore del manufatto allo _2 stato grezzo, la Corte rileva che è principio costante che: “E' responsabile ex art. 1669
c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati
(appaltatori, progettisti, direttore dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero della responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva” (Cass. Civ. ord. n. 17955/2024).
Dalla disamina dell'appello incidentale non emergono censure rivolte sul punto alla sentenza impugnata, con la conseguenza che la responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo al deve ritenersi cristallizzata, avendo questi mosso rilievi alla sentenza _2 definitiva essenzialmente sulla quantificazione dei danni e dei costi delle opere di ripristino, ivi comprese quelle per le pratiche amministrative.
Dette doglianze non possono, tuttavia, trovare accoglimento in considerazione di quanto già espresso al punto 4.11, per l'ing. “L'ambito della responsabilità, posta Pt_1 dall'art. 1669 c.c. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità extracontrattuale e, come tale, include tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione” (Cass. Civ. Sent. n. 4319/2016), normale utilità dell'opera che non potrebbe essere conseguita con l'applicazione delle NTC del 2008 – non potendosi presentare all'attualità un progetto in variante secondo la vecchia normativa, che non verrebbe approvata – ma solo con l'applicazione delle norme vigenti, con tutti i costi che ne conseguono.
Entrambi i motivi di appello devono essere rigettati.
pag. 46/48 6.3 Del pari deve essere rigettato il terzo motivo di appello, svolto in via subordinata, limitatamente all'addebito del costo per la demolizione della parete lato sud del piano secondo, dal momento che non vi è prova che il fosse stato edotto di tale CP circostanza – demolizione della parete sud – risultando provato solo un generico riferimento al progetto in variante indicato nei suoi estremi nell'atto pubblico di acquisto.
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7.1 Da ultimo la Corte ritiene di rigettare anche i motivi di doglianza sollevati da tutti gli appellanti in relazione all'applicazione da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 2055, III c., c.c. in tema di riparto delle responsabilità riconosciute in pari misura per ciascuno di essi, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, non risulta provata una diversa entità degli apporti causali.
8. Stante il rigetto degli appelli principali e dell'appello incidentale, salvo il gravame proposto dalla nei confronti della , le _3 Controparte_4 spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico degli appellanti e e dell'appellante incidentale in solido in Pt_1 _3 _2 favore di mentre sono poste a carico della compagnia assicuratrice le Controparte_1 spese di lite sostenute dalla _3
Si rinviene, altresì, l'applicazione per il e il della disposizione di cui Pt_1 _2 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n.
4315/2020), in considerazione del rigetto dell'appello e dell'appello incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e E_ in relazione alla sentenza non definitiva n. 248/2021 pubblicata in Controparte_3 data 3 settembre 2021, e alla sentenza definitiva n. 374/2023, pubblicata in data 24
pag. 47/48 novembre 2023, entrambe rese del Tribunale di Vasto, e all'appello incidentale proposto da alla sentenza definitiva n. 374/2023, così decide: ON
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Controparte_3 confronti della , condanna la compagnia Controparte_4 assicuratrice a manlevare l'assicurata in relazione a tutto quanto dalla stessa dovuto in solido, nell'ammontare accertato con la sentenza di primo grado, anziché nei limiti di un terzo, ferma la detrazione della franchigia come ivi deciso;
- rigetta per il resto gli appelli principali e l'appello incidentale;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro Controparte_3
9.991,00 per compensi e in euro 777,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge;
- condanna gli appellanti e e l'appellante incidentale Pt_1 _3 [...]
, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle _2 CP spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge;
- pone a carico di e il pagamento di un E_ ON ulteriore importo pari a quello dovuto per il contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto l'1 settembre 2025
Consigliere estensore Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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