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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9924 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 38782/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38782/2023 R.G. promossa dalla:
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Andrea Doria n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Maria Bevilacqua (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dello stesso in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7;
PARTE ATTRICE contro la
Società (C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentate pro tempore, con sede in Milano, Via Luciano Manara n. 15, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Massimo Lupi (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Francesca Ferrario (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 degli stessi in Milano, Via Tommaso Salvini n. 10;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di locazione operativa di beni mobili 11.10.2014.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato, conclusioni da intendersi qui trascritte;
per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato, conclusioni da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il processo verbale della udienza in data 7.3.2024 (udienza di prima comparizione delle parti); il processo dell'udienza in data 4.6.2024 e 20.6.2024, durante la quale venivano discusse le istanze istruttorie delle parti, previo deposito dei fascicoli di cortesia, onde consentire la facile leggibilità dei documenti;
l'Ordinanza riservata datata 11.9.2024, con la quale il Giudice ha deciso le istanze istruttorie delle parti;
il processo verbale dell'udienza in data 4.12.2024, durante la quale sono state assunte tutte le prove articolate dalle parti;
il processo verbale della udienza del 18.9.2025, nel corso della quale, preso atto dele comparse conclusionali e delle memorie di replica telematicamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione;
osserva:
- con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1
(nel prosieguo anche solo conveniva in giudizio la società CP_1 Controparte_2
(nel prosieguo anche solo sostenendo (in estrema sintesi) che tra le due società era in CP_2 essere un contratto di noleggio di fotocopiatrici, stipulato in data 11.10.2014, avente durata di
48 mesi, rinnovato sino al 30.9.2023, e che, pertanto, la disdetta effettuata dalla Convenuta in data 14.7.2021, seguita dalla restituzione di beni oggetto del contratto, era inefficace e, comunque, tardiva.
- L'Attrice chiedeva la condanna di al pagamento della somma complessiva di € CP_2
51.915,94 (di cui € 44.286,00 per penale per recesso anticipato e costi per ritiro apparecchiature
+ € 7.629,94 per interessi moratori), oltre interessi moratori successivi, come previsto dal contratto di noleggio;
- successivamente con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. l'Attrice precisava le proprie conclusioni chiedendo di accertare che la disdetta del 14.7.20214 di doveva CP_2 essere ritenuta tardiva e comunque priva di efficacia rispetto al contratto di noleggio del
11.10.2014, rinnovatosi sino al 30.9.2023, e chiedeva la condanna della Convenuta al pagina 2 di 7 pagamento della somma complessiva di € 49.593,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo periodo, del medesimo contatto di noleggio e, in subordine, a seguito dell'accertamento del grave inadempimento della Società Convenuta, di dichiarare risolto il contratto di noleggio alla data di restituzione dei beni noleggiati e la conseguente condanna della Società al risarcimento del danno quantificato nella CP_2 somma di € 49.593,00, oltre interessi di mora, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- La Società si costituiva in giudizio confutando integralmente (in estrema sintesi) la CP_2 ricostruzione di controparte, sostenendo che il contratto di noleggio del 10.11.2014 tra le parti era stato risolto a seguito della cessione (in data 30.4.2025) dei beni oggetto del predetto contratto dalla Attrice ad un intermediario finanziario (BNP Paribas Leasing S.p.A.). A seguito di tale cessione, in data 30.4.2015-2.7.2015 la Convenuta aveva sottoscritto con BNP Paribas il contratto di locazione operativa n. X0017403, avente durata di 48 mesi, relativo alla conduzione dei medesimi macchinari;
- la Società Convenuta dava atto che la Attrice, al termine del contratto di locazione operativa n.
X0017403, aveva riacquistato la proprietà dei macchinari dalla BPN Paribas e che le parti in causa avevano, successivamente, concordato verbalmente di permettere un utilizzo temporaneo a a fronte della corresponsione di un canone di utilizzo, fino al momento del CP_2 trasferimento di questa ultima presso una nuova sede;
- pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla Società Attrice e, in CP_2 subordine, chiedeva al Giudice adito, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto fondata nell'an la domanda di risarcimento di controparte, di ridurre l'importo dovuto, anche equitativamente, in applicazione dell'articolo 1384 c.c..
All'esito della udienza del 18.9.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento formulata dalla Attrice nei confronti della Convenuta, volta ad ottenere la corresponsione dell'importo di € 44.286,00 (comprensiva di I.V.A.) per la risoluzione anticipata del contratto datato 11.10.2014, non merita di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
pagina 3 di 7 Innanzitutto, non è accoglibile la tesi della Attrice secondo la quale tra le parti in causa alla data del
14.7.2021 (data di ricevimento della disdetta – cfr. doc. n. 4 della Attrice) era ancora valido ed efficace il contratto stipulato in data 11.10.2014. Infatti, risulta agli atti che, in data 11.10.2014 CP_2 accettava la proposta della Attrice per il noleggio dei seguenti beni: “n. 3 Bizhub C284e; n. 4 Bizhub
4050; n. 7 Ecosys P2135DN; n. 7 lettori badge;
n. 1 software PAEE scope enterpr.; oltre accessori”
(cfr. doc. n. 1 di Parte Attrice). La predetta proposta prevedeva la consegna di tutti i beni entro la data del 1.4.2015, data dalla quale sarebbe decorso il contratto definitivo (cfr. pg. 3, sezione “NOTE”, doc.
1 di parte Attrice). Prima della predetta data, (così come previsto dal punto 7 del contratto CP_1
– cfr. doc. n 1, pg. 2, di parte Convenuta) cedeva la proprietà degli apparecchi (ovvero: fotocopiatori nuovi Konica;
Bizhub C284E matricola n. A5C2021044497, n. A5C2021023463, n. A5C2021024487;
Bizhub 4050 matr. N. A6VF021006543, n. A6VF021006580-, n. A6VF021007533, n.
A6VF021007588; mod. matr. N. LVL4402853, n. LVL4402865, n. CP_3 C.F._4
LVL4402869, n. LVL4402594, n. LVL4402599, n. LVL4z34544, n. LVL4Z34534) a BNP Paribas
Leasing S.p.A. (nel prosieguo anche solo BPN Paribas), impegnandosi, con contestuale proposta indipendente, a riacquistare gli stessi beni dalla società di Leasing da ultimo menzionata, una volta scaduto il contratto di locazione operativa tra BNP Paribas Leasing S.p.A. e la Controparte_2
(cfr. doc. n. 2 di parte Attrice).
La Società quindi, in data 30.4.2015-2.7.2015 sottoscriveva il contratto di locazione CP_2 operativa n. X0017403 con BNP Paribas per il noleggio dei beni sopra indicati, concordando, contestualmente, con la stessa Società il non rinnovo del contratto alla sua scadenza naturale (cfr. doc.
n. 2, pg 21, della Convenuta).
Nel predetto contratto di locazione operativa con BNP Paribas Leasing S.p.A., nella Sezione CP_2
“SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE” sceglieva di individuare direttamente la “Ditta” cui affidare i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica dei beni noleggiati (cfr. doc. n.
1, pg. 1, di parte Convenuta) rivolgendosi per l'espletamento di tale incarico proprio alla Società
Attrice (cfr. doc. n. 12, pg. 31, di parte Convenuta).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non è plausibile la tesi prospettata da secondo la quale CP_1 sarebbero esistiti contemporaneamente due contratti relativi al noleggio dei beni sopra indicati, sottoscritti tra soggetti parzialmente diversi. Al contrario, appare evidente che la “proposta pagina 4 di 7 contrattuale” sottoscritta tra e è venuta meno nel momento in cui la medesima CP_1 CP_2 ha venduto i beni oggetto della locazione alla BPN Paribas, in data 30.4.2015. L'unico CP_1 contratto efficace di locazione operativa dei beni, pertanto, è stato quello stipulato tra e BPN CP_2
Paribas Leasing S.p.A., così come dimostrato dal fatto, che nel periodo di vigenza di tale contratto (n.
48 mesi) i canoni ivi previsti sono stati correttamente corrisposti dalla Convenuta alla predetta Società di Leasing. Tale circostanza è confermata dalla documentazione in atti: nello specifico ha CP_1 emesso fatture nei confronti di con canone di noleggio ridotto, pari ad €1.000,00, I.V.A. CP_2 esclusa (così come previsto contrattualmente), dalla stipula della proposta di noleggio (novembre
2014), sino alla vendita dei beni oggetto della locazione da a BPN Paribas Leasing S.p.A. CP_1
(fine aprile 2015) (cfr. doc. n.12, da pg. 37 a pg. 57, di parte Convenuta).
Successivamente alla vendita dei beni da parte di a BNP Paribas, la Società Attrice ha CP_1 emesso solo fatture (cfr. doc. n. 12, da pg. 1 a pg. 37) relative al “Contratto di Assistenza Tecnica
Sistemistica” (cfr. doc. 12, pg. 31, del fascicolo di parte Convenuta) sottoscritto tra e CP_1 in data 4.12.2015. CP_2
Pertanto, si dichiara e si accerta che il contratto di noleggio datato 11.10.2014 tra e CP_2 [...]
è cessato alla data del 30.4.2015. Conseguentemente non può ritenersi sussistente alcun CP_1 inadempimento contrattuale da parte della Società nei confronti della Società Attrice, e, CP_2 pertanto, non può essere accolta la richiesta di di condanna della Convenuta al pagamento CP_1 della somma di € 44.286,00 (comprensiva di I.V.A.) per la risoluzione anticipata del contratto datato
11.10.2014.
Appare, invece, provato in atti che alla scadenza del contratto di locazione operativa n. X0017403, sottoscritto tra e BPN Paribas, ha riacquistato la proprietà dei beni oggetto della CP_2 CP_1 locazione dalla medesima BPN Paribas in virtù della proposta formulata alla società di leasing in data
30.4.2015 (cfr. doc 3 di parte Attrice).
A seguito di tale passaggio di proprietà, otteneva di poter utilizzare momentaneamente i beni CP_2 in precedenza condotti in locazione, sino alla stipula di un nuovo contratto da sottoscrivere dopo la riorganizzazione aziendale del gruppo di cui faceva parte. Per l'utilizzo veniva concordato il pagamento di un canone trimestrale, pari all'importo del canone di noleggio che aveva in CP_2 precedenza corrisposto a BPN Paribas, ovvero € 5.307,00 (I.V.A. compresa). Tale circostanza risulta pagina 5 di 7 provata anche in sede di escussione testimoniale (vedi p.v. di udienza del 4.12.2024) durante la quale è emerso che all'epoca non aveva accettato di sottoscrivere nuovi accordi. Inoltre, non è stato CP_2 chiarito il motivo per il quale avrebbe dovuto chiedere a di sottoscrivere un CP_1 CP_2 nuovo contratto, se quello già in essere si era rinnovato come, invece, allegato dalla Difesa di parte
Attrice.
Appare, quindi, evidente che aveva riacquistato la proprietà dei beni da BNP Paribas, la CP_1 medesima e abbiano concluso un nuovo contratto di locazione per fatti CP_1 CP_2 concludenti, senza determinazione di durata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1574 n. 3) c.c. (che prevede: “Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta: omissis … 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo …). Tale ultimo contratto di locazione si è rinnovato sino al momento in cui ha trasmesso a (tramite comunicazione pec datata 2.7.2021 e CP_2 CP_1 ricevuta dalla Società Attrice il 14.7.2021) la comunicazione di “disdetta” del contratto, a partire dal
1.10.2021 (cfr. doc n. 4 di parte Convenuta). Dalla documentazione prodotta in atti, appare che ha sempre pagato alla Società Attrice i canoni di utilizzo dei beni, sino al momento in cui ha CP_2 comunicato alla propria controparte di non averne più bisogno, ai sensi dell'articolo 1597, 1° comma,
c.c. che prevede: “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente. omissis …” ovvero, come previsto dall'articolo 1596, 2° comma, c.c.: “La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574, una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi”. Appare evidente, quindi, che ha correttamente CP_2 comunicato alla propria controparte la propria disdetta e che, sino a tale momento, ha corrisposto il corrispettivo dovuto, tranne la somma di € 5.307,00 (I.V.A. inclusa) relativa al pagamento della fattura n. 2038 del 30.6.2021 attinente ai canoni dovuti per il periodo dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021. Infatti, il documento n. 13 prodotto non contiene un espresso riferimento CP_2 alla fattura n. 2038 del 30.6.2021 dell'importo di € 5.307,00, I.V.A. inclusa. Pertanto, si condanna a corrispondere a l'importo di € 5.307,00 (I.V.A. inclusa) relativo alla fattura n. CP_2 CP_1
2038 del 30.6.2021, oltre a interessi moratori dal dovuto sino al saldo effettivo.
pagina 6 di 7 In considerazione della soccombenza prevalente della Società questa deve essere Controparte_1 condannata a rifondere alla Società i 2/3 delle spese del procedimento, liquidate Controparte_2 come in dispositivo, secondo la vigente Tariffa Professionale (D.M 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia;
la restante frazione delle spese di lite deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte Convenuta, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di noleggio stipulato tra C.F/P. I.V.A. Controparte_1
) e C.F. ) in data 10.11.2014 è stato P.IVA_4 Controparte_2 P.IVA_2 risolto in data 30.4.2015 e, conseguentemente, non sussiste alcun inadempimento contrattuale da parte della Società convenuta, per le ragioni esposte in parte motiva;
2) respinge la richiesta di (C.F e P. I.V.A. di condanna Controparte_1 P.IVA_4 della Società C.F. ) al pagamento della somma di Controparte_2 P.IVA_2
€ 44.286,00 (comprensiva di I.V.A.) per la risoluzione anticipata del contratto datato
11.10.2014, per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna (C.F. ). a pagare a favore di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F eP. I.V.A. 13003520965) l'importo di € 5.307,00 (I.V.A. inclusa), oltre Controparte_1 interessi di mora sino al saldo effettivo, a titolo di saldo della fattura n. 2038 del 30.6.2021, per le ragioni esposte in parte motiva;
4) condanna la Società C.F/P. I.V.A. 13003520965) al pagamento dei 2/3 Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte Convenuta, spese che liquida, per questa frazione, in €
5.077,33 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge. Compensa le spese di lite fra le parti per la restante frazione (pari ad
1/3).
Milano, così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 38782/2023 R.G. promossa dalla:
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Legale Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via Andrea Doria n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Camillo Maria Bevilacqua (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._1 studio dello stesso in Milano, Piazzetta Guastalla n. 7;
PARTE ATTRICE contro la
Società (C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentate pro tempore, con sede in Milano, Via Luciano Manara n. 15, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Massimo Lupi (C.F. ) e C.F._2 dall'Avv. Francesca Ferrario (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 degli stessi in Milano, Via Tommaso Salvini n. 10;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di locazione operativa di beni mobili 11.10.2014.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato, conclusioni da intendersi qui trascritte;
per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato, conclusioni da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il processo verbale della udienza in data 7.3.2024 (udienza di prima comparizione delle parti); il processo dell'udienza in data 4.6.2024 e 20.6.2024, durante la quale venivano discusse le istanze istruttorie delle parti, previo deposito dei fascicoli di cortesia, onde consentire la facile leggibilità dei documenti;
l'Ordinanza riservata datata 11.9.2024, con la quale il Giudice ha deciso le istanze istruttorie delle parti;
il processo verbale dell'udienza in data 4.12.2024, durante la quale sono state assunte tutte le prove articolate dalle parti;
il processo verbale della udienza del 18.9.2025, nel corso della quale, preso atto dele comparse conclusionali e delle memorie di replica telematicamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione;
osserva:
- con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1
(nel prosieguo anche solo conveniva in giudizio la società CP_1 Controparte_2
(nel prosieguo anche solo sostenendo (in estrema sintesi) che tra le due società era in CP_2 essere un contratto di noleggio di fotocopiatrici, stipulato in data 11.10.2014, avente durata di
48 mesi, rinnovato sino al 30.9.2023, e che, pertanto, la disdetta effettuata dalla Convenuta in data 14.7.2021, seguita dalla restituzione di beni oggetto del contratto, era inefficace e, comunque, tardiva.
- L'Attrice chiedeva la condanna di al pagamento della somma complessiva di € CP_2
51.915,94 (di cui € 44.286,00 per penale per recesso anticipato e costi per ritiro apparecchiature
+ € 7.629,94 per interessi moratori), oltre interessi moratori successivi, come previsto dal contratto di noleggio;
- successivamente con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c. l'Attrice precisava le proprie conclusioni chiedendo di accertare che la disdetta del 14.7.20214 di doveva CP_2 essere ritenuta tardiva e comunque priva di efficacia rispetto al contratto di noleggio del
11.10.2014, rinnovatosi sino al 30.9.2023, e chiedeva la condanna della Convenuta al pagina 2 di 7 pagamento della somma complessiva di € 49.593,00, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo periodo, del medesimo contatto di noleggio e, in subordine, a seguito dell'accertamento del grave inadempimento della Società Convenuta, di dichiarare risolto il contratto di noleggio alla data di restituzione dei beni noleggiati e la conseguente condanna della Società al risarcimento del danno quantificato nella CP_2 somma di € 49.593,00, oltre interessi di mora, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
- La Società si costituiva in giudizio confutando integralmente (in estrema sintesi) la CP_2 ricostruzione di controparte, sostenendo che il contratto di noleggio del 10.11.2014 tra le parti era stato risolto a seguito della cessione (in data 30.4.2025) dei beni oggetto del predetto contratto dalla Attrice ad un intermediario finanziario (BNP Paribas Leasing S.p.A.). A seguito di tale cessione, in data 30.4.2015-2.7.2015 la Convenuta aveva sottoscritto con BNP Paribas il contratto di locazione operativa n. X0017403, avente durata di 48 mesi, relativo alla conduzione dei medesimi macchinari;
- la Società Convenuta dava atto che la Attrice, al termine del contratto di locazione operativa n.
X0017403, aveva riacquistato la proprietà dei macchinari dalla BPN Paribas e che le parti in causa avevano, successivamente, concordato verbalmente di permettere un utilizzo temporaneo a a fronte della corresponsione di un canone di utilizzo, fino al momento del CP_2 trasferimento di questa ultima presso una nuova sede;
- pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla Società Attrice e, in CP_2 subordine, chiedeva al Giudice adito, nell'ipotesi in cui avesse ritenuto fondata nell'an la domanda di risarcimento di controparte, di ridurre l'importo dovuto, anche equitativamente, in applicazione dell'articolo 1384 c.c..
All'esito della udienza del 18.9.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, la domanda di risarcimento formulata dalla Attrice nei confronti della Convenuta, volta ad ottenere la corresponsione dell'importo di € 44.286,00 (comprensiva di I.V.A.) per la risoluzione anticipata del contratto datato 11.10.2014, non merita di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
pagina 3 di 7 Innanzitutto, non è accoglibile la tesi della Attrice secondo la quale tra le parti in causa alla data del
14.7.2021 (data di ricevimento della disdetta – cfr. doc. n. 4 della Attrice) era ancora valido ed efficace il contratto stipulato in data 11.10.2014. Infatti, risulta agli atti che, in data 11.10.2014 CP_2 accettava la proposta della Attrice per il noleggio dei seguenti beni: “n. 3 Bizhub C284e; n. 4 Bizhub
4050; n. 7 Ecosys P2135DN; n. 7 lettori badge;
n. 1 software PAEE scope enterpr.; oltre accessori”
(cfr. doc. n. 1 di Parte Attrice). La predetta proposta prevedeva la consegna di tutti i beni entro la data del 1.4.2015, data dalla quale sarebbe decorso il contratto definitivo (cfr. pg. 3, sezione “NOTE”, doc.
1 di parte Attrice). Prima della predetta data, (così come previsto dal punto 7 del contratto CP_1
– cfr. doc. n 1, pg. 2, di parte Convenuta) cedeva la proprietà degli apparecchi (ovvero: fotocopiatori nuovi Konica;
Bizhub C284E matricola n. A5C2021044497, n. A5C2021023463, n. A5C2021024487;
Bizhub 4050 matr. N. A6VF021006543, n. A6VF021006580-, n. A6VF021007533, n.
A6VF021007588; mod. matr. N. LVL4402853, n. LVL4402865, n. CP_3 C.F._4
LVL4402869, n. LVL4402594, n. LVL4402599, n. LVL4z34544, n. LVL4Z34534) a BNP Paribas
Leasing S.p.A. (nel prosieguo anche solo BPN Paribas), impegnandosi, con contestuale proposta indipendente, a riacquistare gli stessi beni dalla società di Leasing da ultimo menzionata, una volta scaduto il contratto di locazione operativa tra BNP Paribas Leasing S.p.A. e la Controparte_2
(cfr. doc. n. 2 di parte Attrice).
La Società quindi, in data 30.4.2015-2.7.2015 sottoscriveva il contratto di locazione CP_2 operativa n. X0017403 con BNP Paribas per il noleggio dei beni sopra indicati, concordando, contestualmente, con la stessa Società il non rinnovo del contratto alla sua scadenza naturale (cfr. doc.
n. 2, pg 21, della Convenuta).
Nel predetto contratto di locazione operativa con BNP Paribas Leasing S.p.A., nella Sezione CP_2
“SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE” sceglieva di individuare direttamente la “Ditta” cui affidare i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica dei beni noleggiati (cfr. doc. n.
1, pg. 1, di parte Convenuta) rivolgendosi per l'espletamento di tale incarico proprio alla Società
Attrice (cfr. doc. n. 12, pg. 31, di parte Convenuta).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non è plausibile la tesi prospettata da secondo la quale CP_1 sarebbero esistiti contemporaneamente due contratti relativi al noleggio dei beni sopra indicati, sottoscritti tra soggetti parzialmente diversi. Al contrario, appare evidente che la “proposta pagina 4 di 7 contrattuale” sottoscritta tra e è venuta meno nel momento in cui la medesima CP_1 CP_2 ha venduto i beni oggetto della locazione alla BPN Paribas, in data 30.4.2015. L'unico CP_1 contratto efficace di locazione operativa dei beni, pertanto, è stato quello stipulato tra e BPN CP_2
Paribas Leasing S.p.A., così come dimostrato dal fatto, che nel periodo di vigenza di tale contratto (n.
48 mesi) i canoni ivi previsti sono stati correttamente corrisposti dalla Convenuta alla predetta Società di Leasing. Tale circostanza è confermata dalla documentazione in atti: nello specifico ha CP_1 emesso fatture nei confronti di con canone di noleggio ridotto, pari ad €1.000,00, I.V.A. CP_2 esclusa (così come previsto contrattualmente), dalla stipula della proposta di noleggio (novembre
2014), sino alla vendita dei beni oggetto della locazione da a BPN Paribas Leasing S.p.A. CP_1
(fine aprile 2015) (cfr. doc. n.12, da pg. 37 a pg. 57, di parte Convenuta).
Successivamente alla vendita dei beni da parte di a BNP Paribas, la Società Attrice ha CP_1 emesso solo fatture (cfr. doc. n. 12, da pg. 1 a pg. 37) relative al “Contratto di Assistenza Tecnica
Sistemistica” (cfr. doc. 12, pg. 31, del fascicolo di parte Convenuta) sottoscritto tra e CP_1 in data 4.12.2015. CP_2
Pertanto, si dichiara e si accerta che il contratto di noleggio datato 11.10.2014 tra e CP_2 [...]
è cessato alla data del 30.4.2015. Conseguentemente non può ritenersi sussistente alcun CP_1 inadempimento contrattuale da parte della Società nei confronti della Società Attrice, e, CP_2 pertanto, non può essere accolta la richiesta di di condanna della Convenuta al pagamento CP_1 della somma di € 44.286,00 (comprensiva di I.V.A.) per la risoluzione anticipata del contratto datato
11.10.2014.
Appare, invece, provato in atti che alla scadenza del contratto di locazione operativa n. X0017403, sottoscritto tra e BPN Paribas, ha riacquistato la proprietà dei beni oggetto della CP_2 CP_1 locazione dalla medesima BPN Paribas in virtù della proposta formulata alla società di leasing in data
30.4.2015 (cfr. doc 3 di parte Attrice).
A seguito di tale passaggio di proprietà, otteneva di poter utilizzare momentaneamente i beni CP_2 in precedenza condotti in locazione, sino alla stipula di un nuovo contratto da sottoscrivere dopo la riorganizzazione aziendale del gruppo di cui faceva parte. Per l'utilizzo veniva concordato il pagamento di un canone trimestrale, pari all'importo del canone di noleggio che aveva in CP_2 precedenza corrisposto a BPN Paribas, ovvero € 5.307,00 (I.V.A. compresa). Tale circostanza risulta pagina 5 di 7 provata anche in sede di escussione testimoniale (vedi p.v. di udienza del 4.12.2024) durante la quale è emerso che all'epoca non aveva accettato di sottoscrivere nuovi accordi. Inoltre, non è stato CP_2 chiarito il motivo per il quale avrebbe dovuto chiedere a di sottoscrivere un CP_1 CP_2 nuovo contratto, se quello già in essere si era rinnovato come, invece, allegato dalla Difesa di parte
Attrice.
Appare, quindi, evidente che aveva riacquistato la proprietà dei beni da BNP Paribas, la CP_1 medesima e abbiano concluso un nuovo contratto di locazione per fatti CP_1 CP_2 concludenti, senza determinazione di durata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1574 n. 3) c.c. (che prevede: “Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione, questa s'intende convenuta: omissis … 3) se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo …). Tale ultimo contratto di locazione si è rinnovato sino al momento in cui ha trasmesso a (tramite comunicazione pec datata 2.7.2021 e CP_2 CP_1 ricevuta dalla Società Attrice il 14.7.2021) la comunicazione di “disdetta” del contratto, a partire dal
1.10.2021 (cfr. doc n. 4 di parte Convenuta). Dalla documentazione prodotta in atti, appare che ha sempre pagato alla Società Attrice i canoni di utilizzo dei beni, sino al momento in cui ha CP_2 comunicato alla propria controparte di non averne più bisogno, ai sensi dell'articolo 1597, 1° comma,
c.c. che prevede: “La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente. omissis …” ovvero, come previsto dall'articolo 1596, 2° comma, c.c.: “La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574, una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine determinato dalle parti o dagli usi”. Appare evidente, quindi, che ha correttamente CP_2 comunicato alla propria controparte la propria disdetta e che, sino a tale momento, ha corrisposto il corrispettivo dovuto, tranne la somma di € 5.307,00 (I.V.A. inclusa) relativa al pagamento della fattura n. 2038 del 30.6.2021 attinente ai canoni dovuti per il periodo dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021. Infatti, il documento n. 13 prodotto non contiene un espresso riferimento CP_2 alla fattura n. 2038 del 30.6.2021 dell'importo di € 5.307,00, I.V.A. inclusa. Pertanto, si condanna a corrispondere a l'importo di € 5.307,00 (I.V.A. inclusa) relativo alla fattura n. CP_2 CP_1
2038 del 30.6.2021, oltre a interessi moratori dal dovuto sino al saldo effettivo.
pagina 6 di 7 In considerazione della soccombenza prevalente della Società questa deve essere Controparte_1 condannata a rifondere alla Società i 2/3 delle spese del procedimento, liquidate Controparte_2 come in dispositivo, secondo la vigente Tariffa Professionale (D.M 147/2022), tenuto conto del valore e della complessità della controversia;
la restante frazione delle spese di lite deve essere compensata tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, in contraddittorio della parte Convenuta, così provvede:
1) accerta e dichiara che il contratto di noleggio stipulato tra C.F/P. I.V.A. Controparte_1
) e C.F. ) in data 10.11.2014 è stato P.IVA_4 Controparte_2 P.IVA_2 risolto in data 30.4.2015 e, conseguentemente, non sussiste alcun inadempimento contrattuale da parte della Società convenuta, per le ragioni esposte in parte motiva;
2) respinge la richiesta di (C.F e P. I.V.A. di condanna Controparte_1 P.IVA_4 della Società C.F. ) al pagamento della somma di Controparte_2 P.IVA_2
€ 44.286,00 (comprensiva di I.V.A.) per la risoluzione anticipata del contratto datato
11.10.2014, per le ragioni esposte in parte motiva;
3) condanna (C.F. ). a pagare a favore di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F eP. I.V.A. 13003520965) l'importo di € 5.307,00 (I.V.A. inclusa), oltre Controparte_1 interessi di mora sino al saldo effettivo, a titolo di saldo della fattura n. 2038 del 30.6.2021, per le ragioni esposte in parte motiva;
4) condanna la Società C.F/P. I.V.A. 13003520965) al pagamento dei 2/3 Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte Convenuta, spese che liquida, per questa frazione, in €
5.077,33 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge. Compensa le spese di lite fra le parti per la restante frazione (pari ad
1/3).
Milano, così deciso in data 23.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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