Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 6694 dell'anno 2023 promossa da
IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (avv. LAZZARA GIUSEPPE );
CONTRO
(avv. SANSONE GIOVANNI ); Controparte_1
Si da atto che sono presenti;
l'avv. LAZZARA GIUSEPPE per , l'avv. Parte_1
SANSONE GIOVANNI per . Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6694 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in VIA
MARIO RUTELLI N. 9 90143 PALERMO, presso l'Avv. LAZZARA
GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA LA MASA N. 37 Controparte_1
PALERMO, presso l'Avv. SANSONE GIOVANNI che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , in Parte_1
2 persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2023, pubblicato in data
06.02.2023 e notificato a mezzo pec unitamente all'istanza e al provvedimento di correzione materiale in data 28.03.2023, con il quale il
Tribunale di Palermo ingiungeva il pagamento, in favore dell'avv. CP_1
dell'importo di euro 29.000,00 oltre interessi e spese del
[...]
procedimento.
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'avv. odierno Controparte_1
opposto, deduceva:
- di essere stato nominato difensore dell' arch. nell'ambito Persona_1
del procedimento penale n. 228/2003 R.G.N.R. in cui questi era imputato perché nella qualità di Sindaco di non avrebbe Pt_1
evitato di deteriorare, inquinare ed alterare le bellezze naturali dell'alveo del torrente Ciachea e di un tratto di costa marittima mediante lo scarico delle fognature del comune amministrato;
- di avere patrocinato il processo penale, celebrato avanti il Tribunale
di Palermo, Sez. Distaccata di Carini, rubricato al n. 354/2004 R.G.
Trib., che veniva definito con sentenza depositata in data 05.03.2013,
con la formula assolutoria "perché i fatti non sussistono", divenuta definitiva nel mese di maggio 2013;
- di avere chiesto al in data 18.11.2015 la Parte_1
corresponsione della propria parcella;
- di avere condotto interlocuzioni con l'ente comunale, all'esito delle quali veniva sottoscritto in data 09.07.2019 un accordo che prevedeva il pagamento in suo favore di euro 29.000,00;
3 - di avere invitato invano il ad adempiere. Parte_1
Il affidava al proprio atto di citazione diversi motivi di Pt_1
opposizione, sollevando in particolare: (i) il difetto di legittimazione attiva dell'avv. (ii) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(iii) CP_1
l'improcedibilità della domanda giudiziale;
nonché (iv) l'infondatezza della domanda avanzata sia sull'an sia sul quantum.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e insistendo nella condanna del al pagamento del compenso Parte_1
professionale dallo stesso maturato per l'assistenza profusa nei riguardi dell'ex Sindaco del quale chiedeva, in via istruttoria, l'escussione in udienza.
La causa veniva preliminarmente rinviata per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita. Proseguiva poi senza incombenti istruttori e, infine, veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-
sexies c.p.c. previa concessione dei termini per memorie e repliche.
Preliminarmente si rileva che il presente giudizio ha ad oggetto il compenso che l'avv. ha maturato per l'attività professionale CP_1
svolta nei confronti dell'ex Sindaco del NE di , arch. Pt_1 Per_2
[...]
In merito alle domande attoree, il eccepisce il Controparte_2
difetto di legittimazione attiva dell'opposto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della normativa vigente.
A tal riguardo, il richiama il contenuto dell'art. 86, co. 5, Pt_1
T.U.E.L. il quale prevede che, alla presenza di determinati requisiti, il rimborso delle spese legali sostenute dall'amministratore è ammissibile,
4 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Sicché, soggetto legittimato a chiedere il rimborso delle spese legali nei confronti dell'ente pubblico sarebbe stato solamente l'amministratore che ha beneficiato dell'assistenza legale il quale sarebbe stato, a sua volta, l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di controparte.
Nel presente procedimento, tuttavia, l'odierno opposto dichiara di agire non in forza della normativa soprarichiamata ma della scrittura privata datata 09.07.2019 con la quale l'Ente si è impegnato a soddisfare direttamente le richieste del legale dell'ex Sindaco attraverso il versamento di euro 29.000,00 (cfr. accordo del 09.07.2019; in atti).
In virtù di ciò, dunque, le eccezioni di parte opponente sul difetto di legittimazione sia attiva che passiva vanno disattese.
Fatte queste precisazioni, l'opposizione è fondata e va accolta per l'assenza dell'impegno di spesa relativa al citato accordo intercorso tra il e l'avv. che, pertanto, è da ritenersi nullo e Pt_1 CP_1
improduttivo di effetti.
A tal riguardo, pertinente è il richiamo di parte opposta all'assenza della preventiva autorizzazione e certificazione dell'impegno finanziario richiesto dalla normativa di settore e in particolare dall'art 191 T.U.E.L
norma imperativa e, pertanto, inderogabile.
Sul punto, vale richiamare quanto statuito dalla Corte di cassazione in tema di idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato e cioè che “la mancanza dello impegno di
5 spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II,
11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410)” (Cass. n.
5267/2922).
Nel caso di specie, poi, l'accordo testualmente prevedeva che la somma di euro 29.000,00 sarebbe stata pagata in unica soluzione immediatamente dopo approvazione del bilancio comunale di previsione
2019/2021. Circostanza che, in assenza di prova, milita nel senso dell'inesigibilità del credito vantato dall'opposto per mancato avveramento della condizione sospensiva.
A tal riguardo, parte opposta nulla ha dedotto, chiedendo che, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto invalido il contratto transattivo, venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione del compenso professionale.
Ebbene, la domanda è inammissibile in quanto il diritto alla liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta dall'avv.
non può essere in questa sede esaminato, poiché Controparte_1
dipendente dal rapporto privatistico che si è concluso tra l'odierno
Pa opposto e l'arch. ex Sindaco del NE , beneficiario Per_2 Pt_1
dell'attività professionale svolta e parte del contratto di mandato conferito al procuratore - che non è stato coinvolto nel presente procedimento.
Quanto infine alla qualificazione dell'accordo, per quanto il tenore letterale possa fare propendere per la soluzione prospettata dall'avv.
lungi dal costituire un riconoscimento di debito, l'accordo del CP_1
09.07.2019 e la nota che lo ha anticipato possono tutt'al più costituire un'assunzione spontanea di un debito altrui, poiché non esisteva alcun
6 rapporto pregresso tra l'Ente e l'avv. che giustificasse il CP_1
riconoscimento di un debito del primo nei confronti del secondo.
Alla luce di tutto quanto argomentato, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei valori minimi di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia,
della complessità del giudizio e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione del IN PERSONA Parte_1
DEL SINDACO E LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 681/2023 del Tribunale di Palermo
pubblicato in data 06.02.2023 e corretto con provvedimento del
27.03.2023 (proc. n. R.G. 1673/2023);
- condanna l'avv. al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore del , IN PERSONA DEL SINDACO E Parte_1
LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE, che liquida in euro 3.809,00
per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta,
rimborso spese vive e spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 31/01/2025
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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