TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5558 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Stefania Bandinelli che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
resistemte e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con il ricorso depositato il 3.8.2023 è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo
(3.8.2023), erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (24.9.2020 decreto di omologa del 16.10.2020 depositato il 19.10.2020), sono trascorsi termini di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla definitiva regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia minore.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva,
sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serramanna il
25.4.2016, tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 CP_1
pagina 2 di 5 13.12.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Serramanna, anno
2016, atto n. 5 parte II seria A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice relatore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 3 di 5 N. R.G. 5558/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 5558 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Stefania Bandinelli che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
resistemte e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge pagina 4 di 5 Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo, rinvia per gli ulteriori provvedimenti al 23.6.2025 ad ore
10.45 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
I termini assegnati hanno decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5558 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Stefania Bandinelli che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
resistemte e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con il ricorso depositato il 3.8.2023 è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo
(3.8.2023), erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (24.9.2020 decreto di omologa del 16.10.2020 depositato il 19.10.2020), sono trascorsi termini di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla definitiva regolamentazione dei rapporti tra i genitori e la figlia minore.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva,
sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serramanna il
25.4.2016, tra nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_1 CP_1
pagina 2 di 5 13.12.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Serramanna, anno
2016, atto n. 5 parte II seria A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2024 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il giudice relatore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 3 di 5 N. R.G. 5558/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 5558 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avv. Stefania Bandinelli che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
resistemte e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge pagina 4 di 5 Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo, rinvia per gli ulteriori provvedimenti al 23.6.2025 ad ore
10.45 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
I termini assegnati hanno decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 25.3.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 5 di 5