TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 11.3.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2649/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...] in P.zza Amedeo di Savoia n. 6, cod. fisc. C.F._1
, la quale è elettivamente domiciliata in Patti, Via Ambrosoli nr. 6 nello studio
[...] dell'Avv. Michele Mondello, (cod. fisc. , fax: 0941.361152, CodiceFiscale_2
pec: , giusta procura. Email_1
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma via G. Grezar n. Controparte_1
14 c.f. e p. Iva - in persona del sig. in qualità di P.IVA_1 Controparte_2
Responsabile Atti introduttivi del giudizio , a ciò autorizzato per procura CP_3
speciale autenticata per atto Notaio in Roma repertorio nr 180134 Persona_1
raccolta nr 12348 del 22/06/2023 - subentrata a titolo universale a
[...]
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, giusta CP_4 disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106; rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato dall'Avv. Armando Schirò (C.F. C.F._3 pec ) presso il cui studio in Messina Corso Cavour n. Email_2
48 è elettivamente domiciliata.
Resistente
(codice fiscale Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Lidia Carcavallo (cod. fisc. ; pec C.F._4
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_3
del dr. del 23.1.2023, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 domiciliata Persona_2 in Messina, alla Via Vittorio Emanuele n. 100, presso l'Avvocatura dell' CP_5
medesimo.
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 2.8.2023, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio l' e l' in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90087264 14/000, emessa da Controparte_1
, notificata a messo pec il 20.07.2023 dell'importo complessivo di
[...]
€238.070,23, impugnata solo relativamente ai seguenti debiti previdenziali:
1) avviso di addebito n. 59520160000767354000 dell'importo di € 2.721,69, relativo all'anno 2015;
2) avviso di addebito n. 59520160003713636000 dell'importo di € 2.696,01, relativo all'anno 2015;
3) avviso di addebito n. 59520170001399838000 dell'importo di € 5.415,09, relativo all'anno 2016;
4) avviso di addebito n. 59520180001212710000 dell'importo di € 4.049,77, relativo all'anno 2017;
5) avviso di addebito n. 59520180004207411000 dell'importo di € 2.637,99, relativo all'anno 2018;
6) avviso di addebito n. 59520190000649332000 dell'importo di € 1.907,52, relativo all'anno 2010;
7) avviso di addebito n. 59520190000965330000 dell'importo di € 2.574,61, relativo all'anno 2018;
Pag. 2 di 12 8) avviso di addebito n. 59520190003623211000 dell'importo di € 2.502,85, relativo all'anno 2018-2019;
9) avviso di addebito n. 59520210000691144000 dell'importo di € 3.857,56, relativo all'anno 2019;
10) avviso di addebito n. 59520220001362545000 dell'importo di € 4.337,51, relativo all'anno 2020.
Deduceva la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento e la nullità degli atti successivi.
Sosteneva la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti di seguito indicati:
-n. 59520160000767354000 notificato in data 11.05.2016 riferito all'anno previdenziale
2015,
-n. 59520160003713636000 notificato in data 15.11.2016 riferito all'anno previdenziale
2015,
-n. 59520170001399838000 notificato in data 27.09.2017 riferito all'anno previdenziale
2016,
-n. 59520180001212710000 notificato in data 18.06.2018 riferito all'anno previdenziale
2017,
-n. 59520190000649332000 notificato in data 27.04.2019 riferito all'anno previdenziale
2010.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il Controparte_7
27.11.2023, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione, e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata l'1.12.2023, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e depositando le notifiche prodromiche all'atto di intimazione impugnato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 12 Il ricorso deve essere accolto parzialmente nei termini che seguono.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2023
90087264 14/000, emessa da , notificata a messo pec Controparte_7 il 20.07.2023 dell'importo complessivo di €238.070,23 per la parte relativa ai contributi CP_ previdenziali
Preliminarmente, va rammentato che secondo il recente orientamento della Cassazione a
Sezioni Unite “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”, ossia l' , mentre “se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente CP_6
creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa” (Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
E ciò in quanto “il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112… disponeva, nel testo originario, che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le
Pag. 4 di 12 conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
In applicazione di tale norma, la Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n.
476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
Infatti, "l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Così ricostruito l'iter argomentativo della questione sulla legittimazione o meno in giudizio dell'ente concessionario, i giudici di legittimità hanno affermato il principio dell'assenza di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. fra ente impositore ed ente concessionario (titolare solo della facoltà di ricevere il pagamento del quantum della cartella).
Pag. 5 di 12 Di contro, nel caso di evocazione e successiva celebrazione del processo nei confronti di entrambi i soggetti, ente impositore e concessionario, la Suprema Corte ha ritenuto che
“nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n.
14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012”. (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Seguendo tale impostazione, nel caso in esame non emergono fondate ragioni per dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle impugnate e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento.
CP_ Ebbene, l' ha depositato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, asserendo la mancanza dell'avvenuta prescrizione del credito vantato.
CP_ Precisamente l' ha depositato:
1) avviso di addebito n. 59520160000767354000, notificato con raccomanda n.
65035759679-2, unitamente all'avviso di ricevimento in data 11 maggio 2016;
2) avviso di addebito n. 59520160003713636000, notificato a mezzo raccomandata n.
65037470044-2, con relativo avviso di ricevimento del 15/11/2016;
3) avviso di addebito n. 59520170001399838000, notificato a mezzo raccomandata n.
66545349226-3, con relativo avviso ricevimento del 27.9.2017;
4) avviso di addebito n. 59520180001212710000, notificato con nota n.
18C1I6F085212 a mezzo pec in data 18/6/2018, con ricevuta di consegna;
Pag. 6 di 12 5) avviso di addebito n. 59520180004207411000, notificato con nota n.18C1IC2052715
a mezzo pec, come da ricevuta di consegna del 5/12/2018;
6) avviso di addebito n. 59520190000649332000, notificato con nota n.
19C1J4Q001144 a mezzo pec, come da ricevuta di consegna del 27 aprile 2019;
7) nota n. 19C1J74047986, contenente avviso di addebito n.5952019000096533000, notificato a mezzo pec in data 5.7.2019;
8) nota 19C1JBO026753, contenente avviso di addebito n. 59520190003623211000, notificato a mezzo pec in data 28 novembre 2019, come da ricevuta di consegna;
9) avviso di addebito n. 59520210000691144000, notificato a mezzo pec con nota n.
e ricevuto in data 7.11.2021; C.F._5
10) avviso di addebito n. 59520220001362545000, notificato a mezzo pec con nota n.
2C1M7I000143, come da ricevuta del 19.7.2022.
CP_ A seguito della produzione documentale dell' la ricorrente ha eccepito la mancanza della comunicazione informativa circa l'avventa notifica dell'avvisi di addebito n.
59520160000767354000 e n. 59520170001399838000, il primo ricevuto dal marito non convivente di in data 11 maggio 2016, ed il secondo Parte_1
ricevuto dalla figlia della ricorrente.
A tal proposito, va rammentato che in tema di opposizione all'avviso di addebito per contributi previdenziali, la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si presume valida quando il plico viene consegnato al domicilio del destinatario e firmato da persona ivi rintracciata. Spetta all'opponente fornire la prova dell'estraneità della persona che ha ricevuto la notifica e dell'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto, anche se nell'indirizzo indicato risultano essere presenti più unità abitative. (Sentenza,
27/01/2025, n. 33).
Nel caso di specie la consegna è avvenuta nelle mani del marito o della figlia della ricorrente, nella sua abitazione e, pertanto, opera la presunzione che ne sia venuta a conoscenza, e non è necessaria la comunicazione di avvenuta notifica alla ricorrente ex art. 139 c.p.c.
Pag. 7 di 12 La ricorrente ha, inoltre, eccepito che per le notifiche sono state utilizzate pec non iscritte nei Pubblici Registri, e che i file non presentavano la firma del Funzionario incaricato dall'Ente impositore.
Ebbene, neppure questa eccezione rileva ai fini del presente ricorso, perchè “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.” (ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93).
In ogni caso, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché
l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione”
(Cassazione cvile n. 8535/2022; Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2015, n. 26053,
Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2015, n. 26053).
Ed in ogni caso, occorre rilevare che l'irritualità della notificazione di un atto effettuata a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Cass. civile, ordinanza n. 16929/2021)
Non appare cogliere nel segno neppure l'ulteriore eccezione di nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Pag. 8 di 12 Occorre evidenziare che “ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisandosi dunque alcun obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC CP_8 ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”. (Ctr, Firenze, sentenza n.
583/05/2022).
Nonostante la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, non si può fare a meno di rilevare che né la società di riscossione resistente né l'ente titolare del credito hanno documentato eventuali ulteriori atti interruttivi successivi alle notifiche delle cartelle di pagamento prodotte.
Di conseguenza, mancando la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi, successivi alla notifica delle cartelle di pagamento suindicate, è decorso il termine quinquennale, tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la CP_6
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del CP_5
Pag. 9 di 12 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)” (Corte di Cassazione – ordinanza n. 7409/2020, Cassazione Sez. U. n. 23397/2016).
Conseguentemente, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato quando i crediti portati dalla cartella di pagamento risultavano ormai prescritti.
Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, pertanto,
l'opposizione deve essere, parzialmente accolta relativamente all'avvenuta prescrizione dei seguenti crediti previdenziali per il superamento del termine quinquennale di prescrizione:
1) n. 59520160000767354000 notificato in data 11.05.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015 dell'importo di € 2.721,69 e prescritto il 4.8.2021.
2) n. 59520160003713636000 notificato in data 15.11.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015, dell'importo di € 2.696,01 e prescritto l'8.2.2022;
3) n. 59520170001399838000 notificato in data 27.09.2017 riferito all'Anno previdenziale 2016 dell'importo di € 5.415,09 e prescritto il 21.12.2022;
4) n. 59520190000649332000 notificato in data 27.04.2019 riferito all'Anno previdenziale 2010 dell'importo di € 1907,52 e già prescritto nel 2015 ben prima della suindicata notifica del 2019.
Ai fini del calcolo della prescrizione è stata considerata, altresì, la sospensione dei termini disposta dal decreto “Cura Italia” del 2020, il quale ha previsto che il termine per la notifica deve intendersi prorogato di 85 giorni in virtù della previsione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020.
Quindi, si dichiarano prescritti i suindicati crediti previdenziali per l'importo complessivo di € 12.740,31.
Lo stesso discorso non vale per l'avviso n. 59520180001212710000 notificato in data
18.06.2018 riferito all'anno previdenziale 2017, per il quale non risulta intervenuto alcun termine di prescrizione.
Infatti, in pendenza della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione esecutiva, per il suindicato credito, risulta essere intervenuta la normativa conseguenziale
Pag. 10 di 12 all'emergenza epidemiologica da Covid- 19, che con D.L. 18/2020, rinviando all'art. 12
D.Lgs. n. 159/2015, ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione in genere, dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto
2021, giusto D.L. n. 72/2021.
Ai sensi dell'art. 68 D.L. n.18/2020 è stata, altresì, prevista la sospensione di tutti i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di riscossione.
Tanto premesso, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione per il credito previdenziale indicato nell'avviso di addebito n. 59520180001212710000 notificato in data 18.06.2018 riferito all'anno previdenziale
2017.
Avuto riguardo alla parziale soccombenza della ricorrente ricorrono i presupposti per compensare la metà delle spese di lite, mentre l' e l' CP_6 Controparte_9
dovranno essere condannate a pagare alla ricorrente la rimanente metà di
[...]
tali spese, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n.
147/22.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90087264 14/000, emessa da
[...]
, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito relativi a Controparte_7 prescritti crediti previdenziali, per complessivi € 12.740,31:
1) n. 59520160000767354000 notificato in data 11.05.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015 dell'importo di € 2.721,69;
2) n. 59520160003713636000 notificato in data 15.11.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015, dell'importo di € 2.696,01;
Pag. 11 di 12 3) n. 59520170001399838000 notificato in data 27.09.2017 riferito all'Anno previdenziale 2016 dell'importo di € 5.415,09;
4) n. 59520190000649332000 notificato in data 27.04.2019 riferito all'Anno previdenziale 2010 dell'importo di € 1907,52.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa la metà delle spese di lite, mentre condanna e CP_6 Controparte_1
, in solido tra loro, alla rifusione della rimanente metà in favore della
[...]
ricorrente, che liquida in € 24,50 per spese ed in € 1.400,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
Patti, 30.5.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 11.3.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2649/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
e residente a [...] in P.zza Amedeo di Savoia n. 6, cod. fisc. C.F._1
, la quale è elettivamente domiciliata in Patti, Via Ambrosoli nr. 6 nello studio
[...] dell'Avv. Michele Mondello, (cod. fisc. , fax: 0941.361152, CodiceFiscale_2
pec: , giusta procura. Email_1
Ricorrente
CONTRO
con sede in Roma via G. Grezar n. Controparte_1
14 c.f. e p. Iva - in persona del sig. in qualità di P.IVA_1 Controparte_2
Responsabile Atti introduttivi del giudizio , a ciò autorizzato per procura CP_3
speciale autenticata per atto Notaio in Roma repertorio nr 180134 Persona_1
raccolta nr 12348 del 22/06/2023 - subentrata a titolo universale a
[...]
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, giusta CP_4 disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106; rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato dall'Avv. Armando Schirò (C.F. C.F._3 pec ) presso il cui studio in Messina Corso Cavour n. Email_2
48 è elettivamente domiciliata.
Resistente
(codice fiscale Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Lidia Carcavallo (cod. fisc. ; pec C.F._4
t), in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_3
del dr. del 23.1.2023, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 domiciliata Persona_2 in Messina, alla Via Vittorio Emanuele n. 100, presso l'Avvocatura dell' CP_5
medesimo.
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 2.8.2023, conveniva in Parte_1
CP_ giudizio l' e l' in persona dei rispettivi legali Controparte_1 rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90087264 14/000, emessa da Controparte_1
, notificata a messo pec il 20.07.2023 dell'importo complessivo di
[...]
€238.070,23, impugnata solo relativamente ai seguenti debiti previdenziali:
1) avviso di addebito n. 59520160000767354000 dell'importo di € 2.721,69, relativo all'anno 2015;
2) avviso di addebito n. 59520160003713636000 dell'importo di € 2.696,01, relativo all'anno 2015;
3) avviso di addebito n. 59520170001399838000 dell'importo di € 5.415,09, relativo all'anno 2016;
4) avviso di addebito n. 59520180001212710000 dell'importo di € 4.049,77, relativo all'anno 2017;
5) avviso di addebito n. 59520180004207411000 dell'importo di € 2.637,99, relativo all'anno 2018;
6) avviso di addebito n. 59520190000649332000 dell'importo di € 1.907,52, relativo all'anno 2010;
7) avviso di addebito n. 59520190000965330000 dell'importo di € 2.574,61, relativo all'anno 2018;
Pag. 2 di 12 8) avviso di addebito n. 59520190003623211000 dell'importo di € 2.502,85, relativo all'anno 2018-2019;
9) avviso di addebito n. 59520210000691144000 dell'importo di € 3.857,56, relativo all'anno 2019;
10) avviso di addebito n. 59520220001362545000 dell'importo di € 4.337,51, relativo all'anno 2020.
Deduceva la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento e la nullità degli atti successivi.
Sosteneva la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti di seguito indicati:
-n. 59520160000767354000 notificato in data 11.05.2016 riferito all'anno previdenziale
2015,
-n. 59520160003713636000 notificato in data 15.11.2016 riferito all'anno previdenziale
2015,
-n. 59520170001399838000 notificato in data 27.09.2017 riferito all'anno previdenziale
2016,
-n. 59520180001212710000 notificato in data 18.06.2018 riferito all'anno previdenziale
2017,
-n. 59520190000649332000 notificato in data 27.04.2019 riferito all'anno previdenziale
2010.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il Controparte_7
27.11.2023, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione, e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata l'1.12.2023, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e depositando le notifiche prodromiche all'atto di intimazione impugnato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 12 Il ricorso deve essere accolto parzialmente nei termini che seguono.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295 2023
90087264 14/000, emessa da , notificata a messo pec Controparte_7 il 20.07.2023 dell'importo complessivo di €238.070,23 per la parte relativa ai contributi CP_ previdenziali
Preliminarmente, va rammentato che secondo il recente orientamento della Cassazione a
Sezioni Unite “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”, ossia l' , mentre “se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente CP_6
creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa” (Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
E ciò in quanto “il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112… disponeva, nel testo originario, che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario. Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le
Pag. 4 di 12 conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria” (Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
In applicazione di tale norma, la Cassazione a Sezioni Unite 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n.
476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
Infatti, "l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Così ricostruito l'iter argomentativo della questione sulla legittimazione o meno in giudizio dell'ente concessionario, i giudici di legittimità hanno affermato il principio dell'assenza di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. fra ente impositore ed ente concessionario (titolare solo della facoltà di ricevere il pagamento del quantum della cartella).
Pag. 5 di 12 Di contro, nel caso di evocazione e successiva celebrazione del processo nei confronti di entrambi i soggetti, ente impositore e concessionario, la Suprema Corte ha ritenuto che
“nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n.
14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012”. (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 8/03/2022, n. 7514).
Seguendo tale impostazione, nel caso in esame non emergono fondate ragioni per dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Tanto premesso, il ricorrente eccepiva la mancata notifica delle cartelle impugnate e, conseguentemente, la nullità dell'intimazione di pagamento.
CP_ Ebbene, l' ha depositato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, asserendo la mancanza dell'avvenuta prescrizione del credito vantato.
CP_ Precisamente l' ha depositato:
1) avviso di addebito n. 59520160000767354000, notificato con raccomanda n.
65035759679-2, unitamente all'avviso di ricevimento in data 11 maggio 2016;
2) avviso di addebito n. 59520160003713636000, notificato a mezzo raccomandata n.
65037470044-2, con relativo avviso di ricevimento del 15/11/2016;
3) avviso di addebito n. 59520170001399838000, notificato a mezzo raccomandata n.
66545349226-3, con relativo avviso ricevimento del 27.9.2017;
4) avviso di addebito n. 59520180001212710000, notificato con nota n.
18C1I6F085212 a mezzo pec in data 18/6/2018, con ricevuta di consegna;
Pag. 6 di 12 5) avviso di addebito n. 59520180004207411000, notificato con nota n.18C1IC2052715
a mezzo pec, come da ricevuta di consegna del 5/12/2018;
6) avviso di addebito n. 59520190000649332000, notificato con nota n.
19C1J4Q001144 a mezzo pec, come da ricevuta di consegna del 27 aprile 2019;
7) nota n. 19C1J74047986, contenente avviso di addebito n.5952019000096533000, notificato a mezzo pec in data 5.7.2019;
8) nota 19C1JBO026753, contenente avviso di addebito n. 59520190003623211000, notificato a mezzo pec in data 28 novembre 2019, come da ricevuta di consegna;
9) avviso di addebito n. 59520210000691144000, notificato a mezzo pec con nota n.
e ricevuto in data 7.11.2021; C.F._5
10) avviso di addebito n. 59520220001362545000, notificato a mezzo pec con nota n.
2C1M7I000143, come da ricevuta del 19.7.2022.
CP_ A seguito della produzione documentale dell' la ricorrente ha eccepito la mancanza della comunicazione informativa circa l'avventa notifica dell'avvisi di addebito n.
59520160000767354000 e n. 59520170001399838000, il primo ricevuto dal marito non convivente di in data 11 maggio 2016, ed il secondo Parte_1
ricevuto dalla figlia della ricorrente.
A tal proposito, va rammentato che in tema di opposizione all'avviso di addebito per contributi previdenziali, la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si presume valida quando il plico viene consegnato al domicilio del destinatario e firmato da persona ivi rintracciata. Spetta all'opponente fornire la prova dell'estraneità della persona che ha ricevuto la notifica e dell'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto, anche se nell'indirizzo indicato risultano essere presenti più unità abitative. (Sentenza,
27/01/2025, n. 33).
Nel caso di specie la consegna è avvenuta nelle mani del marito o della figlia della ricorrente, nella sua abitazione e, pertanto, opera la presunzione che ne sia venuta a conoscenza, e non è necessaria la comunicazione di avvenuta notifica alla ricorrente ex art. 139 c.p.c.
Pag. 7 di 12 La ricorrente ha, inoltre, eccepito che per le notifiche sono state utilizzate pec non iscritte nei Pubblici Registri, e che i file non presentavano la firma del Funzionario incaricato dall'Ente impositore.
Ebbene, neppure questa eccezione rileva ai fini del presente ricorso, perchè “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.” (ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93).
In ogni caso, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché
l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione”
(Cassazione cvile n. 8535/2022; Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2015, n. 26053,
Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2015, n. 26053).
Ed in ogni caso, occorre rilevare che l'irritualità della notificazione di un atto effettuata a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Cass. civile, ordinanza n. 16929/2021)
Non appare cogliere nel segno neppure l'ulteriore eccezione di nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
Pag. 8 di 12 Occorre evidenziare che “ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 è ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata…non si ravvisandosi dunque alcun obbligo, per l' di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC CP_8 ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”. (Ctr, Firenze, sentenza n.
583/05/2022).
Nonostante la ritualità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, non si può fare a meno di rilevare che né la società di riscossione resistente né l'ente titolare del credito hanno documentato eventuali ulteriori atti interruttivi successivi alle notifiche delle cartelle di pagamento prodotte.
Di conseguenza, mancando la prova della notifica di ulteriori atti interruttivi, successivi alla notifica delle cartelle di pagamento suindicate, è decorso il termine quinquennale, tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la CP_6
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (D.L. n. 78 del CP_5
Pag. 9 di 12 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010)” (Corte di Cassazione – ordinanza n. 7409/2020, Cassazione Sez. U. n. 23397/2016).
Conseguentemente, si rileva che l'atto impugnato è stato notificato quando i crediti portati dalla cartella di pagamento risultavano ormai prescritti.
Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, pertanto,
l'opposizione deve essere, parzialmente accolta relativamente all'avvenuta prescrizione dei seguenti crediti previdenziali per il superamento del termine quinquennale di prescrizione:
1) n. 59520160000767354000 notificato in data 11.05.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015 dell'importo di € 2.721,69 e prescritto il 4.8.2021.
2) n. 59520160003713636000 notificato in data 15.11.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015, dell'importo di € 2.696,01 e prescritto l'8.2.2022;
3) n. 59520170001399838000 notificato in data 27.09.2017 riferito all'Anno previdenziale 2016 dell'importo di € 5.415,09 e prescritto il 21.12.2022;
4) n. 59520190000649332000 notificato in data 27.04.2019 riferito all'Anno previdenziale 2010 dell'importo di € 1907,52 e già prescritto nel 2015 ben prima della suindicata notifica del 2019.
Ai fini del calcolo della prescrizione è stata considerata, altresì, la sospensione dei termini disposta dal decreto “Cura Italia” del 2020, il quale ha previsto che il termine per la notifica deve intendersi prorogato di 85 giorni in virtù della previsione di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020.
Quindi, si dichiarano prescritti i suindicati crediti previdenziali per l'importo complessivo di € 12.740,31.
Lo stesso discorso non vale per l'avviso n. 59520180001212710000 notificato in data
18.06.2018 riferito all'anno previdenziale 2017, per il quale non risulta intervenuto alcun termine di prescrizione.
Infatti, in pendenza della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione esecutiva, per il suindicato credito, risulta essere intervenuta la normativa conseguenziale
Pag. 10 di 12 all'emergenza epidemiologica da Covid- 19, che con D.L. 18/2020, rinviando all'art. 12
D.Lgs. n. 159/2015, ha disposto la sospensione dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione in genere, dall'8 marzo 2020 sino al 31 agosto
2021, giusto D.L. n. 72/2021.
Ai sensi dell'art. 68 D.L. n.18/2020 è stata, altresì, prevista la sospensione di tutti i termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di riscossione.
Tanto premesso, tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti e del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione per il credito previdenziale indicato nell'avviso di addebito n. 59520180001212710000 notificato in data 18.06.2018 riferito all'anno previdenziale
2017.
Avuto riguardo alla parziale soccombenza della ricorrente ricorrono i presupposti per compensare la metà delle spese di lite, mentre l' e l' CP_6 Controparte_9
dovranno essere condannate a pagare alla ricorrente la rimanente metà di
[...]
tali spese, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri del D.M. n.
147/22.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
Annulla l'intimazione di pagamento n. 295 2023 90087264 14/000, emessa da
[...]
, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito relativi a Controparte_7 prescritti crediti previdenziali, per complessivi € 12.740,31:
1) n. 59520160000767354000 notificato in data 11.05.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015 dell'importo di € 2.721,69;
2) n. 59520160003713636000 notificato in data 15.11.2016 riferito all'Anno previdenziale 2015, dell'importo di € 2.696,01;
Pag. 11 di 12 3) n. 59520170001399838000 notificato in data 27.09.2017 riferito all'Anno previdenziale 2016 dell'importo di € 5.415,09;
4) n. 59520190000649332000 notificato in data 27.04.2019 riferito all'Anno previdenziale 2010 dell'importo di € 1907,52.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa la metà delle spese di lite, mentre condanna e CP_6 Controparte_1
, in solido tra loro, alla rifusione della rimanente metà in favore della
[...]
ricorrente, che liquida in € 24,50 per spese ed in € 1.400,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
Patti, 30.5.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 12 di 12