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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 755 dell'anno 2017 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 09.10.2024, vertente tra
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA il 29/12/1988), rappresentata e difesa dall'avv. MAZZULLO
CARMEN, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in PALMI (RC), alla VIA NAZIONALE CONTRADA PROFANIA 33, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
CALABRIA il 09/12/1962), rappresentato e difeso dall'avv. DELFINO
ANTONINO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA D. MARVASI 5/L, ha eletto domicilio;
-resistente- nonchè
(cod. fisc.: , nata a Controparte_2 CodiceFiscale_3
REGGIO CALABRIA (RC) il 24/05/2006, rappresentata e difesa dal curatore speciale, avv. STILLITTANO FRANCESCA, giusto provvedimento di nomina del
05.07.2023 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA CAULONIA 5 SCALA A), ha eletto domicilio;
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09.10.2024, parte ricorrente non compariva e parte resistente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 08.03.2017 il quale apponeva il visto in data 13.03.2017.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2017, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
, assumendo che: CP_1
-in data 14/02/2007 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale era nata una figlia: (24.05.2006), minorenne CP_2
(divenuta nelle more maggiorenne);
-con decreto di omologa n. 217/2016 del 22.07.2016 (dep. il 27.07.2016) il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi contenute;
-con provvedimento del 13.01.2011, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria aveva affidato la minore alla nonna paterna;
-il a quel tempo era in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di CP_1
Palmi (RC) ed ella viveva presso l'abitazione della propria madre in Palmi (RC).
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) venissero confermate le statuizioni contenute nel D.O. n. 217/2016 e cioè: 1) affidare la figlia minore alla nonna paterna;
2) nulla provvedere in merito al mantenimento dei coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica;
3) obbligare entrambi i genitori a versare alla nonna paterna un assegno pari ad euro 100,00 ciascuno per il mantenimento della figlia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.05.2017, parte resistente non compariva e parte ricorrente chiedeva un rinvio per trattative di bonario componimento con la controparte.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva
, il quale aderiva totalmente alle richieste formulate da parte CP_1
ricorrente.
All'udienza presidenziale del 05.12.2017, il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e rinviava per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza presidenziale del 17.04.2018, veniva sentita la ricorrente, la quale dava atto di alcuni episodi passati in cui il aveva posto in essere comportamenti CP_1
costituenti fatti di reato;
a questo punto, il Presidente disponeva la trasmissione degli atti alla locale Procura e, fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza emessa in data 08.05.2018, il Presidente f.f. disponeva quanto segue:
“1) dispone l'affidamento in via esclusiva alla nonna paterna della figlia minore della coppia;
2) affida ai Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria il compito di modulare i rapporti in ambito protetto tra la minore e la madre, specificandosi che
i medesimi Servizi Sociali incaricati, anche in collaborazione col Consultorio di zona: a) attivino un percorso di sostegno alla minore, affinché accetti di sottoporsi ad un percorso di psicoterapia e ne possa comprendere il senso;
b) elaborino un dettagliato progetto di interventi, anche da far seguire al percorso psicoterapico di cui al precedente punto a) volti a consentire la graduale ripresa dei rapporti madre- figlia, predisponendo modi, tempi e garanzie degli incontri (inizialmente protetti poi da verificare) con redazione di calendario finale;
3) ordina a ciascuno dei genitori di corrispondere alla nonna paterna un assegno provvisorio mensile di € 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese”.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 08.03.2017, il quale apponeva il visto in data 13.03.2017;
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 12.07.2018 entrambe le parti instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; a questo punto, il Giudice concedeva alle parti i chiesti termini.
All'udienza del 06.12.2018, le parti, concordemente, insistevano per la pronuncia parziale in ordine allo status, rinviando al prosieguo del giudizio la trattazione delle varie questioni;
quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 24/2019 pubbl. il 07.01.2019 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e la causa veniva rinviata per il prosieguo.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 20.09.2019, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della ricorrente e si riservava sulle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza istruttoria del 15.10.2020, veniva espletato l'interrogatorio formale della ricorrente per come deferitole dal resistente e, con ordinanza resa in data 02.11.2020, il Giudice ammetteva le ulteriori richieste istruttorie.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 03.03.2022, si procedeva all'escussione dei testi ammessi e, dichiarata chiusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.05.2022, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In data 05.12.2022 subentrava il nuovo Giudice Istruttore dott.ssa Luppino e la causa veniva rimessa sul ruolo del nuovo Giudice Istruttore e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.02.2023, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti.
Con ordinanza del 14.06.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore in quanto il Collegio rilevava la mancata audizione della minore in corso di giudizio e, altresì, riteneva opportuno ricevere aggiornamenti da parte del Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria in merito al procedimento n. 155/08 V.G.; la causa, quindi, veniva rinviata per l'ascolto della minore . CP_2
In data 03.07.2022 veniva trasmesso a questo Ufficio l'ultimo provvedimento emesso da parte del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 07.12.2021 nel procedimento n. 155/2008 V.G. con il quale si disponeva l'archiviazione del procedimento con revoca dei precedenti provvedimenti emessi.
All'udienza del 03.07.2023 si procedeva all'audizione della minore , CP_2
a seguito della quale, stanti i gravi fatti emersi durante l'ascolto della stessa, il Giudice disponeva la comunicazione del verbale di udienza alla locale Procura della
Repubblica e riservava la decisione al Collegio per l'adozione dei provvedimenti urgenti.
Con ordinanza resa in data 05.07.2023, il Collegio disponeva l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la collocazione della stessa presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo per quest'ultimo di versare alla madre l'importo di euro 200 mensili per il mantenimento della figlia minore e, infine, la nomina di un curatore speciale in favore della minore nella persona dell'avv.
Francesca Stillittano, che si costituiva nel presente giudizio in data 21.07.2023.
Con memoria depositata in data 25.09.2023, la curatrice speciale dava atto che la minore aveva lasciato arbitrariamente l'abitazione della madre a Siderno (RC) per trasferirsi presso l'abitazione del padre a Reggio Calabria;
circostanza questa, confermata anche dalla madre con memoria depositata il giorno successivo. All'udienza del 04.10.2023 veniva sentita nuovamente la minore, la quale insisteva per la collocazione presso il padre;
a questo punto, quindi, parte resistente chiedeva la modifica dell'ordinanza al fine di disporre la collocazione della minore presso il padre e parte ricorrente - che nulla osservava sul punto - chiedeva la previsione di incontri protetti madre-figlia.
Con ordinanza resa in data 15.11.2023, il Giudice disponeva la collocazione della minore presso il padre e l'obbligo a carico della madre di versare al padre l'importo di euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, nonché gli incontri protetti tra quest'ultima e la madre.
All'udienza del 20.03.2024 le parti dichiaravano che la minore aveva deciso di trasferirsi nuovamente a Siderno presso la madre e, pertanto, chiedevano che il
Giudice rimodulasse la collocazione e l'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario;
a questo punto, il Giudice, tenuto conto che la minore a breve avrebbe raggiunto la maggiore età (maggio 2024), riteneva opportuno rinviare per la precisazione delle conclusioni.
Con nota depositata in data 08.05.2024, il SST incaricato rappresentava che la minore dimorava presso la nonna materna a Palmi.
In data 13.05.2024, la Questura di Palmi trasmetteva a questo Ufficio il verbale di affidamento della minore alla madre a seguito della richiesta formulata dalla stessa minore, la quale aveva dichiarato alle autorità di non voler più dimorare presso la nonna e di volersi trasferire presso l'abitazione di un'amica; con successiva nota, in data 21.05.2024, la medesima Questura riferiva che, a seguito di una chiamata al 112 effettuata dalla stessa minore, era interveniuto personale dipendente in servizio di
Controllo del Territorio presso l'abitazione della nonna materna per riferita lite familiare, il quale aveva proceduto ai sensi di legge all'applicazione del Protocollo
E.V.A. in favore di entrambe (nonna e nipote) e, stante il netto rifiuto della minore di essere collocata presso uno dei genitori, i nonni o gli zii, era stata valutata l'opportunità di una collocazione presso una struttura ricettiva per minori denominata
“Il Focolare” a Reggio Calabria.
Con istanza depositata nella medesima giornata, la curatrice speciale confermava l'accaduto di cui alla nota della Questura e chiedeva che il Giudice valutasse la l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno in favore di , CP_2
ormai quasi maggiorenne.
Con ordinanza resa in data 22.05.2024, il Giudice, preso atto dei fatti riferiti, disponeva la trasmissione degli atti al locale Ufficio di Procura affinché valutasse l'opportunità di presentare ricorso ex art. 406 c.p.c. nell'interesse della ragazza.
All'udienza del 03.07.2024, compariva - ormai maggiorenne da CP_2 qualche mese - la quale dichiarava di vivere presso la struttura “Castellini” a Reggio
Calabria e chiedeva un rinvio al fine di intervenire nel presente giudizio e chiedere la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento da parte di ambo i genitori;
a questo punto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La figlia, tuttavia, non provvedeva a formalizzare la costituzione nel presente giudizio.
Infine, all'udienza del 09.10.2024, parte ricorrente non compariva e parte resistente precisava le conclusioni;
a questo punto, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
1. Cessata materia del contendere
Attesa la sentenza parziale n. 24/2019 pubbl. il 07.01.2019 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, reputa il Collegio che non vi siano provvedimenti ulteriori da adottare in quanto: a) circa il regime di affidamento e il collocamento della figlia, è oramai intervenuta in data 24.05.2024 la maggiore età di;
b) sotto il profilo economico, nessuna domanda è stata formulata CP_2
dalla figlia (unico soggetto legittimato a richiedere un contributo di mantenimento in suo favore, non convivendo ella con nessuna delle figure genitoriali), che ha preferito non costituirsi nel presente giudizio.
Pertanto, il Collegio ritiene che,
per questi motivi
, vada dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Spese di lite Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 21/02/2017, nei confronti di , con l'intervento CP_1
del curatore speciale avv. STILLITTANO FRANCESCA in favore di
[...]
, richiamata la sentenza parziale n. 24/2019 in punto status CP_2
intervenuta tra le parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 755 dell'anno 2017 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 09.10.2024, vertente tra
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
CALABRIA il 29/12/1988), rappresentata e difesa dall'avv. MAZZULLO
CARMEN, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in PALMI (RC), alla VIA NAZIONALE CONTRADA PROFANIA 33, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
CALABRIA il 09/12/1962), rappresentato e difeso dall'avv. DELFINO
ANTONINO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA D. MARVASI 5/L, ha eletto domicilio;
-resistente- nonchè
(cod. fisc.: , nata a Controparte_2 CodiceFiscale_3
REGGIO CALABRIA (RC) il 24/05/2006, rappresentata e difesa dal curatore speciale, avv. STILLITTANO FRANCESCA, giusto provvedimento di nomina del
05.07.2023 dell'intestato Tribunale, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, alla VIA CAULONIA 5 SCALA A), ha eletto domicilio;
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09.10.2024, parte ricorrente non compariva e parte resistente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 08.03.2017 il quale apponeva il visto in data 13.03.2017.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2017, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di voler pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
, assumendo che: CP_1
-in data 14/02/2007 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio civile con il resistente;
-dall'unione coniugale era nata una figlia: (24.05.2006), minorenne CP_2
(divenuta nelle more maggiorenne);
-con decreto di omologa n. 217/2016 del 22.07.2016 (dep. il 27.07.2016) il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni ivi contenute;
-con provvedimento del 13.01.2011, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria aveva affidato la minore alla nonna paterna;
-il a quel tempo era in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di CP_1
Palmi (RC) ed ella viveva presso l'abitazione della propria madre in Palmi (RC).
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con il marito, la ricorrente chiedeva che: a) venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
b) venissero confermate le statuizioni contenute nel D.O. n. 217/2016 e cioè: 1) affidare la figlia minore alla nonna paterna;
2) nulla provvedere in merito al mantenimento dei coniugi, stante la reciproca autosufficienza economica;
3) obbligare entrambi i genitori a versare alla nonna paterna un assegno pari ad euro 100,00 ciascuno per il mantenimento della figlia;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 11.05.2017, parte resistente non compariva e parte ricorrente chiedeva un rinvio per trattative di bonario componimento con la controparte.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva
, il quale aderiva totalmente alle richieste formulate da parte CP_1
ricorrente.
All'udienza presidenziale del 05.12.2017, il Presidente procedeva all'audizione dei coniugi e rinviava per la formalizzazione dell'accordo.
All'udienza presidenziale del 17.04.2018, veniva sentita la ricorrente, la quale dava atto di alcuni episodi passati in cui il aveva posto in essere comportamenti CP_1
costituenti fatti di reato;
a questo punto, il Presidente disponeva la trasmissione degli atti alla locale Procura e, fallito il tentativo di conciliazione, riservava la decisione per l'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti.
Con ordinanza emessa in data 08.05.2018, il Presidente f.f. disponeva quanto segue:
“1) dispone l'affidamento in via esclusiva alla nonna paterna della figlia minore della coppia;
2) affida ai Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria il compito di modulare i rapporti in ambito protetto tra la minore e la madre, specificandosi che
i medesimi Servizi Sociali incaricati, anche in collaborazione col Consultorio di zona: a) attivino un percorso di sostegno alla minore, affinché accetti di sottoporsi ad un percorso di psicoterapia e ne possa comprendere il senso;
b) elaborino un dettagliato progetto di interventi, anche da far seguire al percorso psicoterapico di cui al precedente punto a) volti a consentire la graduale ripresa dei rapporti madre- figlia, predisponendo modi, tempi e garanzie degli incontri (inizialmente protetti poi da verificare) con redazione di calendario finale;
3) ordina a ciascuno dei genitori di corrispondere alla nonna paterna un assegno provvisorio mensile di € 125,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese”.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 08.03.2017, il quale apponeva il visto in data 13.03.2017;
Rimesso il procedimento davanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 12.07.2018 entrambe le parti instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; a questo punto, il Giudice concedeva alle parti i chiesti termini.
All'udienza del 06.12.2018, le parti, concordemente, insistevano per la pronuncia parziale in ordine allo status, rinviando al prosieguo del giudizio la trattazione delle varie questioni;
quindi, alla medesima udienza, la causa veniva riservata alla decisione collegiale sulla sola questione di stato senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 24/2019 pubbl. il 07.01.2019 veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e la causa veniva rinviata per il prosieguo.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 20.09.2019, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale della ricorrente e si riservava sulle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza istruttoria del 15.10.2020, veniva espletato l'interrogatorio formale della ricorrente per come deferitole dal resistente e, con ordinanza resa in data 02.11.2020, il Giudice ammetteva le ulteriori richieste istruttorie.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 03.03.2022, si procedeva all'escussione dei testi ammessi e, dichiarata chiusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.05.2022, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In data 05.12.2022 subentrava il nuovo Giudice Istruttore dott.ssa Luppino e la causa veniva rimessa sul ruolo del nuovo Giudice Istruttore e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.02.2023, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti.
Con ordinanza del 14.06.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore in quanto il Collegio rilevava la mancata audizione della minore in corso di giudizio e, altresì, riteneva opportuno ricevere aggiornamenti da parte del Tribunale per i
Minorenni di Reggio Calabria in merito al procedimento n. 155/08 V.G.; la causa, quindi, veniva rinviata per l'ascolto della minore . CP_2
In data 03.07.2022 veniva trasmesso a questo Ufficio l'ultimo provvedimento emesso da parte del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in data 07.12.2021 nel procedimento n. 155/2008 V.G. con il quale si disponeva l'archiviazione del procedimento con revoca dei precedenti provvedimenti emessi.
All'udienza del 03.07.2023 si procedeva all'audizione della minore , CP_2
a seguito della quale, stanti i gravi fatti emersi durante l'ascolto della stessa, il Giudice disponeva la comunicazione del verbale di udienza alla locale Procura della
Repubblica e riservava la decisione al Collegio per l'adozione dei provvedimenti urgenti.
Con ordinanza resa in data 05.07.2023, il Collegio disponeva l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, la collocazione della stessa presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo per quest'ultimo di versare alla madre l'importo di euro 200 mensili per il mantenimento della figlia minore e, infine, la nomina di un curatore speciale in favore della minore nella persona dell'avv.
Francesca Stillittano, che si costituiva nel presente giudizio in data 21.07.2023.
Con memoria depositata in data 25.09.2023, la curatrice speciale dava atto che la minore aveva lasciato arbitrariamente l'abitazione della madre a Siderno (RC) per trasferirsi presso l'abitazione del padre a Reggio Calabria;
circostanza questa, confermata anche dalla madre con memoria depositata il giorno successivo. All'udienza del 04.10.2023 veniva sentita nuovamente la minore, la quale insisteva per la collocazione presso il padre;
a questo punto, quindi, parte resistente chiedeva la modifica dell'ordinanza al fine di disporre la collocazione della minore presso il padre e parte ricorrente - che nulla osservava sul punto - chiedeva la previsione di incontri protetti madre-figlia.
Con ordinanza resa in data 15.11.2023, il Giudice disponeva la collocazione della minore presso il padre e l'obbligo a carico della madre di versare al padre l'importo di euro 200,00 mensili per il mantenimento della figlia, nonché gli incontri protetti tra quest'ultima e la madre.
All'udienza del 20.03.2024 le parti dichiaravano che la minore aveva deciso di trasferirsi nuovamente a Siderno presso la madre e, pertanto, chiedevano che il
Giudice rimodulasse la collocazione e l'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario;
a questo punto, il Giudice, tenuto conto che la minore a breve avrebbe raggiunto la maggiore età (maggio 2024), riteneva opportuno rinviare per la precisazione delle conclusioni.
Con nota depositata in data 08.05.2024, il SST incaricato rappresentava che la minore dimorava presso la nonna materna a Palmi.
In data 13.05.2024, la Questura di Palmi trasmetteva a questo Ufficio il verbale di affidamento della minore alla madre a seguito della richiesta formulata dalla stessa minore, la quale aveva dichiarato alle autorità di non voler più dimorare presso la nonna e di volersi trasferire presso l'abitazione di un'amica; con successiva nota, in data 21.05.2024, la medesima Questura riferiva che, a seguito di una chiamata al 112 effettuata dalla stessa minore, era interveniuto personale dipendente in servizio di
Controllo del Territorio presso l'abitazione della nonna materna per riferita lite familiare, il quale aveva proceduto ai sensi di legge all'applicazione del Protocollo
E.V.A. in favore di entrambe (nonna e nipote) e, stante il netto rifiuto della minore di essere collocata presso uno dei genitori, i nonni o gli zii, era stata valutata l'opportunità di una collocazione presso una struttura ricettiva per minori denominata
“Il Focolare” a Reggio Calabria.
Con istanza depositata nella medesima giornata, la curatrice speciale confermava l'accaduto di cui alla nota della Questura e chiedeva che il Giudice valutasse la l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno in favore di , CP_2
ormai quasi maggiorenne.
Con ordinanza resa in data 22.05.2024, il Giudice, preso atto dei fatti riferiti, disponeva la trasmissione degli atti al locale Ufficio di Procura affinché valutasse l'opportunità di presentare ricorso ex art. 406 c.p.c. nell'interesse della ragazza.
All'udienza del 03.07.2024, compariva - ormai maggiorenne da CP_2 qualche mese - la quale dichiarava di vivere presso la struttura “Castellini” a Reggio
Calabria e chiedeva un rinvio al fine di intervenire nel presente giudizio e chiedere la corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento da parte di ambo i genitori;
a questo punto, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La figlia, tuttavia, non provvedeva a formalizzare la costituzione nel presente giudizio.
Infine, all'udienza del 09.10.2024, parte ricorrente non compariva e parte resistente precisava le conclusioni;
a questo punto, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
1. Cessata materia del contendere
Attesa la sentenza parziale n. 24/2019 pubbl. il 07.01.2019 con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio dei coniugi, reputa il Collegio che non vi siano provvedimenti ulteriori da adottare in quanto: a) circa il regime di affidamento e il collocamento della figlia, è oramai intervenuta in data 24.05.2024 la maggiore età di;
b) sotto il profilo economico, nessuna domanda è stata formulata CP_2
dalla figlia (unico soggetto legittimato a richiedere un contributo di mantenimento in suo favore, non convivendo ella con nessuna delle figure genitoriali), che ha preferito non costituirsi nel presente giudizio.
Pertanto, il Collegio ritiene che,
per questi motivi
, vada dichiarata cessata la materia del contendere.
2. Spese di lite Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 21/02/2017, nei confronti di , con l'intervento CP_1
del curatore speciale avv. STILLITTANO FRANCESCA in favore di
[...]
, richiamata la sentenza parziale n. 24/2019 in punto status CP_2
intervenuta tra le parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna