Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 3175 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 1997 pubblicata il 25 maggio 2022 e notificata in data 8 giugno 2022, avente a oggetto pagamento responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Vincenza Giannattasio (cf e Vincenzo Cotrufo (cf ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato in Napoli, Barra al Corso Bruno Buozzi, 251, nello studio dell'Avv. Maria
Vincenza Giannattasio giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello
(per le comunicazioni: pec - Email_1
; Email_2
appellante
1
(cf , (cf Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), (cf ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6 [...]
(cf ), (cf CP_4 C.F._7 Controparte_5
) e (cf , in proprio C.F._8 Controparte_6 C.F._9
e nella qualità di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Dante Pola Parte_2
(cf ) e Francesca Romana Solazzo (cf ), C.F._10 C.F._11 elettivamente domiciliati in Napoli, Via P. Castellino, 91, nello studio dei difensori giusta mandati alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec - Email_3
; Email_4 appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli Eredi anche in proprio, convenivano in giudizio Parte_2 Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, onde ottenerne la
[...] condanna al risarcimento del danno cagionato in occasione delle cure odontoiatriche
(estrazione dentale) alle quali veniva sottoposta la paziente il 23 gennaio 2001, poi deceduta per altre cause, cagionandole, per negligenza e imperizia, un ascesso dentale che rendeva necessario il successivo ricovero ospedaliero, con intervento chirurgico.
Il Tribunale dava, preliminarmente, atto che nei confronti di Parte_1 era intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato, con la quale questi era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 590, commi I e II, cp, con condanna, altresì, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;
sentenza irrevocabile vincolante nella decisione quanto agli elementi essenziali del fatto-reato, quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria. Per tale ragione, il primo giudice riteneva provata la condotta illecita posta in essere dal convenuto, che mediante la propria omissione aveva provocato l'innescarsi di un processo infiammatorio ai danni della , provocandole lesioni. Parte_2
2 Sulla scorta della ctu medico-legale disposta nel corso del giudizio, il Tribunale liquidava pro quota in favore degli eredi, a titolo di danno non patrimoniale patito da la somma di € 14.162,00, oltre interessi legali, calcolata in Parte_2 applicazione delle note Tabelle del Tribunale di Milano tenuto conto dell'effettivo residuo tempo di durata della vita della danneggiata. Il primo giudice, inoltre, liquidava in favore degli originari attori la somma di € 3.000,00 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, in ragione dell'attitudine plurioffensiva della condotta e della prova acquisita nel corso del giudizio del peggioramento delle loro condizioni di vita in connessione con la malattia della madre. Infine, il primo giudice liquidava in favore di e , a titolo di danno patrimoniale, la somma Controparte_1 Controparte_3 di € 2.000,00 ciascuno, ritenendo provato che gli stessi, liberi professionisti, avendo dovuto trasferirsi temporaneamente in Campania dalle loro residenze per accudire la genitrice, avessero subito una contrazione dei redditi.
Il convenuto veniva, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite del grado.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 6 luglio 2022, chiedendone l'integrale riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “In riforma della impugnata sentenza Voglia la adita Corte di Appello di Napoli contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui in premessa, così provvedere:
1) Rigettare la domanda degli odierni appellati formulata in primo grado siccome inammissibile, improcedibile e nel merito del tutto infondata in fatto ed in diritto e non provata, per i motivi tutti rappresentati in premessa;
2) In via gradata, in considerazione della pacifica patologia pregressa della sig.ra
[...]
di diabete scompensato, documentalmente certa e già dichiarata dal Giudice Pt_2
Penale almeno concausa del danno de quo ridurre la percentuale di danno biologico di cui alla CTU, tenuto conto della effettiva incidenza della anzidetta pregressa patologia sul danno ex adverso invocato, previo supplemento di CTU che a tal fine si chiede all'adita Corte disporsi, ovvero nella misura che sarà determinata di Giustizia, anche in via equitativa, nonché ridurre parallelamente la misura delle ITT e ITP, anche in base alle osservazioni del dott. del 23.10.2018, CTP dell'odierno Per_1 appellante.
3 In via istruttoria Voglia l'On.le Corte di Appello disporre supplemento di CTU onde sia accertata la effettiva incidenza della – pacifica - patologia pregressa della
[...]
sulle lesioni dalla stessa sofferte oggetto dell'atto introduttivo del giudizio di Pt_2 primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Con comparsa depositata il 9 gennaio 2023, si costituivano in giudizio gli Parte_2
, anche in proprio, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del
[...] grado.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La difesa appellante formula due motivi di gravame così rubricati:
“1) In ordine alla prova dell'accertamento - in sede civile - della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto-reato dichiarato in sede penale e del nesso di derivazione causale tra il fatto stesso e i pregiudizi lamentati dai danneggiati: carenza di motivazione - error in procedendo et iudicando – totale travisamento ovvero totale omessa valutazione delle prove documentali acquisite in atti in ordine all'effettivo nesso eziologico tra fatto e danno-conseguenza.
2) In via gradata: sotto il profilo del concorso di causa e sulla conseguente determinazione della misura del quantum - carenza di motivazione, error in procedendo et iudicando, travisamento ovvero omessa valutazione delle prove documentali acquisite in atti”.
Con primo motivo di censura l'appellante argomenta che il Tribunale avrebbe, erroneamente, fatto derivare dalla sentenza penale direttamente un effetto causale in
4 ambito civile, escluso proprio dal giudice penale.
Il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 1001/2006 aveva, difatti, respinto la richiesta di liquidazione di provvisionale in favore delle parti civili per la peculiare complessità dell'accertamento, in considerazione della concausa pregressa del diabete scompensato a carico della paziente.
Dal compendio probatorio, ctu, ctp, cartelle cliniche del ricovero, emergerebbe, infatti, che la complicanza subita dalla era da ascrivere al diabete Parte_2 scompensato del quale elle soffriva e si sarebbe potuta comunque verificare indipendentemente dalla condotta del sanitario. La difesa appellante richiama, in particolare, la perizia svolta dai consulenti della Procura della Repubblica, Dott.ri e condivisa dal ctu incaricato nel giudizio civile, Persona_2 Persona_3 nella quale gli ausiliari avevano affermato che anche la preventiva somministrazione di antibiotici non avrebbe scongiurato in maniera assoluta la patologia post-estrattiva occorsa alla SI.ra , non potendosi affermare che l'omissione, pur Parte_2 censurabile, del sanitario avesse avuto incidenza causale sull'evento.
Il motivo non è fondato.
Il giudice penale, con la richiamata sentenza 1001/2006, ha espressamente affrontato il profilo oggetto di argomentazioni nell'odierno gravame.
Il Tribunale, difatti, ha chiarito - con riguardo all'affermazione dei periti che non si sarebbe potuta evitare in modo assoluto l'evoluzione particolarmente traumatica della lesione sofferta a causa del quadro patologico pregresso della paziente - che, su espressa domanda del giudice, in particolare il Dr. , aveva riferito come essa Per_2 fondasse sull'assunto dell'immediata somministrazione di terapia antibiotica da parte di dopo l'estrazione del dente. La circostanza, invece, meramente riferita Parte_1 dallo stesso imputato, non aveva trovato alcun riscontro né nelle dichiarazioni in atti né, men che meno, nella documentazione clinica, il perito, pertanto, riformulata la domanda, alla luce del contrario assunto del ritardo di circa 4 gg tra l'estrazione dentaria e l'inizio della terapia antibiotica, modificava le proprie conclusioni, affermando che, non solo per effetto della mancata terapia preventiva ma anche per il ritardo della somministrazione di terapia antibiotica post estrazione, l'evento patologico finale dell'ascesso mandibolare fosse da ritenersi pienamente riconducibile
5 alle dette omissioni. L'evento era logicamente prevedibile e prevenibile, secondo criteri di probabilità logica e razionale, se il sanitario “non solo avesse effettuato la terapia preventiva richiesta dai protocolli e dalle regole dell'arte ma avesse anche, quantomeno, attuato per tempo la terapia antibiotica post estrattiva senza attendere ben 4 giorni dall'estrazione stessa, che si ripercuotono su una paziente particolarmente sensibile, visto che affetta da diabete scompensato e visto che riferiva al medico, subito dopo l'estrazione, di dolori e gonfiori” (pagg. 3 e 4 sentenza).
La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello penale di Napoli, con sentenza
6056/2007, con la quale la Corte ha ribadito che “I periti d'ufficio nella loro relazione hanno censurato l'operato del sanitario quanto alla fase antecedente l'estrazione, sottolineando che la sua condotta non poteva dirsi assolutamente in linea coi protocolli consigliati per i pazienti affetti da diabete. La patologia dell'anziana donna
... avrebbe reso indispensabile quantomeno un controllo del tasso glicemico prima di procedere e, comunque, l'adozione di una terapia antibiotica per le 24 ore precedenti
l'intervento ... Più delicata è la situazione dell'addebito relativa alla mancata successiva prescrizione dell'antibiotico dopo l'intervento ... i periti, seppur nella relazione avevano escluso al riguardo profili di colpa prestando fede all'assunto dello
... di aver prescritto la terapia, hanno in dibattimento spiegato ... che se Parte_1
l'antibiotico non fosse stato prescritto dal dentista ma solo dopo 4 giorni quando la
si era fatta visitare in ospedale ... a tale consistente ritardo andrebbe Parte_2 attribuita certamente una rilevanza causale rispetto alle lesioni prodottesi” (pagg. 4
e 5 sentenza).
La Corte ha, come già il primo giudice, escluso categoricamente che, sulla base del materiale probatorio acquisito al processo, l'antibiotico fosse stato prescritto da
. Parte_1
L'appellante, nell'odierno gravame, afferma, inoltre, che la carenza del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'evento emergerebbe anche da altre circostanze, indicate in una omessa valutazione delle cure prestate successivamente dal
Pronto Soccorso “SG Moscati”, i quali non avrebbero diagnosticato l'ascesso prescrivendo una terapia antibiotica meno aggressiva di quella somministrata dal PO di Caserta e, infine, la paziente veniva ricoverata solo il 29 gennaio 2001 presso l'Ospedale Cardarelli e sottoposta a drenaggio il 31 gennaio e a intervento chirurgico
6 il 5 febbraio, attività queste del tutto estranee al Dr. . Parte_1
Il profilo è stato già affrontato dalla Corte di Appello penale che, sullo specifico punto, ha espressamente statuito “Né si comprende in particolare il senso del riferimento fatto a pag. 5 della consulenza (e richiamato nell'atto di gravame della difesa) alla asserita mancata diagnosi da parte dei sanitari di Aversa e Caserta della complicazione settica dell'avulsione dentaria, omessa diagnosi da cui tra le righe parrebbe ricavarsi un collegamento causale sotto il profilo omissivo con l'evento lesivo.
Nel referto del 28/1/01 è invece formulata una specifica diagnosi di ascesso dentario con prescrizione di antibiotico ed antiinfiammatorio, di un controllo glicemico e di una visita odontoiatrica.
La penale responsabilità del dott. va quindi confermata” (pag. 6 Parte_1 sentenza).
La questione afferente a ipotetiche condotte successive di altri sanitari, con efficacia interruttiva del nesso causale, non solo è stata introdotta con carattere di novità solo nel presente grado, poiché non ve ne è cenno negli atti difensivi del precedente grado, dunque, è rimasta sottratta al contradittorio e al thema decidendum, ma, come ben si vede, è stata, comunque, oggetto di esame da parte del giudice penale che ha respinto le relative doglianze, con efficacia di giudicato nel presente processo.
Va sottolineato che anche il consulente del Tribunale nel precedente grado, in sede di valutazione della condotta al fine di determinare l'entità del risarcimento del danno, ha concluso ritenendo che “In sostanza, il comportamento tecnico-professionale dell'odontoiatra (dott. ) appare censurabile e addebitabile di responsabilità Parte_1 professionale omissiva ad impronta imperita e negligente, giacché l'instaurarsi di un processo infettivo rappresentava di per sé un evento facilmente prevedibile, in particolare in un soggetto diabetico, e probabilmente prevenibile attraverso adeguata terapia antibiotica” (pag. 16 rel. ctu).
Il motivo va, quindi, respinto.
Anche il secondo motivo di gravame, col quale la difesa appellante invoca, in subordine, una riduzione del quantum in ragione di un concorso causale da ascrivere
7 alla pregressa esistenza della patologia diabetica a carico della paziente, che sarebbe, tra l'altro, stato rilevato anche dal giudice penale, va respinto, senza necessità di disporre l'invocato supplemento di ctu.
Difatti, emerge inconfutabilmente dalle valutazioni medico legali in atti, sia dei periti in sede penale che del ctu nel precedente grado di giudizio, che la paziente fosse affetta da diabete mellito scompensato, circostanza nota a , nonché che, Parte_1 proprio per la condizione di fragilità della , questi era obbligato, dai protocolli Parte_2 in vigore e dalle buone regole dell'arte medica, ad adottare profilassi, pre e post- intervento, che invece omise. La lesione patita dalla paziente è conseguenza diretta e immediata della sottovalutazione o non valutazione del pregresso stato di salute della
, condizione soggettiva che rendeva, come affermato da tutti gli ausiliari, Parte_2 prevedibile e prevenibile, in applicazione del criterio del “più probabile che non”,
l'evento patologico dell'infezione, e la sua grave evoluzione, conseguito all'estrazione dentale.
In altri termini, lo sviluppo della malattia non può essere ascritto alla pregressa condizione di salute della paziente, nota al medico. Proprio l'esistenza della patologia, infatti, aveva le potenzialità concrete di far insorgere infezione, per la ben nota in letteratura medico-scientifica maggiore prevalenza e peggiore prognosi nei soggetti affetti da diabete (pag. 12 ctu) che va, quindi, integralmente attribuita alla condotta omissiva di il quale, pur dovendo prevederla, nessuna cautela adottò per Parte_1 prevenirla.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm
55/2014 e ss modificazioni, dunque con riguardo al valore effettivo della lite, €
36.000,00 circa, all'attività svolta dalle parti e alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 26.001,00 ad € 52.000,00, in € 4.996,00 per onorari, aumentati del 30% ex art. 4, comma II, dm citato, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei
8 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 1997 pubblicata il 25 maggio 2022, proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , e , così dispone: CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , liquidate complessivamente in € CP_4 Controparte_5 Controparte_6
4.996,00 per onorari, aumentati del 30% ex art. 4, comma II, dm 55/2014 e ss. mod., oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
9